Modalità di costituzione Clausole campione

Modalità di costituzione. Sebbene la normativa, in linea generale, non imponga una particolare forma per la costituzione delle associazioni non riconosciute, appare senz’altro opportuno che l’atto costitutivo/statuto sia redatto in forma scritta. Per conferire maggiore certezza e valore probatorio all’atto costitutivo/statuto, è opportuno che sia redatto in forma di atto pubblico con l’assistenza di un notaio. Naturalmente le Casse già esistenti e regolarmente funzionanti possono limitarsi ad effettuare una modifica dello statuto attualmente in vigore, al fine di adeguarlo alle nuove esigenze, con particolare riferimento all’ampliamento dell’oggetto ed alla modifica della ragione sociale. Qualora sussistano invece fondate ragioni di carattere organizzativo, gestionale o finanziario che rendano preferibile la costituzione di un nuovo ente bilaterale, le parti devono porre in liquidazione l’organismo pre- esistente, prevedendo una “sessione stralcio” che garantisca la continuità nella riscossione della contribuzione e nell’erogazione delle relative prestazioni, e contestualmente costituire un nuovo organismo bilaterale secondo lo statuto-tipo allegato chiaramente distinto dal precedente. Nelle poche province ove ancora non esista la Cassa extra legem le parti possono senz’altro procedere alla costituzione dell’ente secondo lo schema di statuto-tipo.
Modalità di costituzione. Sebbene la normativa, in linea generale, non imponga una particolare forma per la costituzione delle Associazioni non riconosciute, appare senz'altro opportuno che l'atto costitutivo/Statuto sia redatto in forma scritta. Per conferire maggiore certezza e valore probatorio all'atto costitutivo/Statuto, è opportuno che sia redatto in forma di atto pubblico con l'assistenza di un notaio. Naturalmente le Casse già esistenti e regolarmente funzionanti possono limitarsi ad effettuare una modifica dello Statuto attualmente in vigore, al fine di adeguarlo alle nuove esigenze, con particolare riferimento all'ampliamento dell'oggetto ed alla modifica della ragione sociale. Qualora sussistano invece fondate ragioni di carattere organizzativo, gestionale o finanziario che rendano preferibile la costituzione di un nuovo Ente bilaterale, le parti devono porre in liquidazione l'Organismo preesistente, prevedendo una "sessione stralcio" che garantisca la continuità nella riscossione della contribuzione e nell'erogazione delle relative prestazioni, e contestualmente costituire un nuovo Organismo bilaterale secondo lo Statuto-tipo allegato chiaramente distinto dal precedente. Nelle poche province ove ancora non esista la Cassa "extra legem" le parti possono senz'altro procedere alla costituzione dell'Ente secondo lo schema di Statuto-tipo. Un'importante opportunità è rappresentata dalla possibilità per le Casse/Enti bilaterali di ampliare il proprio raggio d'azione attraverso lo svolgimento di ulteriori compiti e funzioni rispetto a quelli originariamente previsti (integrazione malattia e infortuni). In particolare, ai sensi dell'art. 8 del vigente c.c.n.l. operai agricoli e florovivaisti, i predetti Organismi potranno svolgere le funzioni oggi demandate agli Osservatori provinciali, ai Comitati territoriali per la sicurezza, ai Centri di formazione agricola. Potranno inoltre essere affidati alle Casse/Enti bilaterali nuovi compiti in linea con le previsioni delle nuove disposizioni legislative in materia di bilateralità quali, ad esempio, quelli previsti dall'Avviso comune del 16 settembre 2011 in materia di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria per le imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative (convenzioni con le AASSLL e con i medici competenti, certificazione di opuscoli per la formazione/informazione dei lavoratori, ecc.). Al fine di allargare la p...
Modalità di costituzione. I depositi cauzionali potranno essere costituiti con una delle seguenti modalità: • da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico sul seguente conto corrente: IBAN IT 85 Q0521651300000000100378 BIC SWIFT : XXXXXX0X intestato a Comune di Olginate c/o Credito Valtellinese – Xxx Xxxxxx x. 0 (Xxxxxxxx – Lc) ; • da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.lg. n. 385/1993 avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate al Comune di Olginate. In ogni caso il deposito cauzionale dovrà essere effettuato con un unico tipo di valori. Salvo diversa indicazione contenuta negli atti di gara, le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere, a pena esclusione, corredate da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. S’intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, a pena esclusione, dal documento d’identità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito cauzionale dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia con assolvimento dell’imposta di bollo.
Modalità di costituzione. La cauzione definitiva a garanzia dell’appalto e di quanto da esso previsto, dovrà essere costituita da fidejussione bancaria o assicurativa, rilasciata rispettivamente da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria, ai sensi del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i. o da impresa autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del d.lgs. n.209 12/5/1995 e s.m.i. o anche da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La cauzione definitiva deve essere rilasciata a favore dell’Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. di Genova (AMT S.p.A.). Qualora l’Appaltatore non provveda alla costituzione della cauzione definitiva, AMT ha la facoltà di revocare l’aggiudicazione stessa con diritto di procedere all’incameramento della cauzione provvisoria (a corredo dell’offerta), aggiudicando il servizio al concorrente che segue in graduatoria, fatto salvo il risarcimento del danno e degli eventuali maggiori oneri. L’Appaltatore deve corrispondere una fidejussione a garanzia dell’appalto, di importo pari al 10% dell’importo contrattuale di aggiudicazione. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. In assenza di contenziosi, la cauzione verrà svincolata per un terzo del suo valore iniziale al termine del primo anno solare di appalto e sempre per un terzo del suo valore iniziale al termine del secondo anno solare di appalto. La garanzia fidejussoria deve prevedere espressamente: Ð che la fidejussione è posta a garanzia di tutte le obbligazioni previste dall’appalto e dal Capitolato d’Oneri con riferimento al CIG di gara; Ð l'impegno incondizionato e senza riserva alcuna dell'Ente fideiussore ad effettuare il versamento della somma garantita, su semplice richiesta dell'AMT, anche in caso di opposizione dell’Appaltatore o di terzi aventi causa, escludendo in particolare il beneficio della preventiva escussione del debitore principale; Ð la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 cod. ...

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  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • PASSAGGI DI QUALIFICA (1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.