Procedure di affidamento Clausole campione

Procedure di affidamento. 1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo pari o superiore a 100.000 euro, si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste. (181)
Procedure di affidamento. I principi generali di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza si applicano a tutte le procedure di evidenza pubblica adottate dalle Amministrazioni, sia per la concessione di sovvenzioni o contributi (art. 12 L. 241/90), sia per la stipula di contratti pubblici (Decreto Leg.vo n. 163/06) . Nel primo caso, ossia nella concessione di sovvenzioni, la procedura di affidamento è caratterizzata da un avviso pubblico o dalla c.d. “chiamata di progetti”, in cui sono predeterminati e resi pubblici le modalità e i criteri per concedere sovvenzioni o contributi. Il rapporto tra l’Amministrazione e l’Ente attuatore risulta regolato da un atto unilaterale di natura concessoria; l’Ente diventa così destinatario di un finanziamento per lo svolgimento di un’attività finalizzata al raggiungimento di un obiettivo di interesse generale fissato dall’Amministrazione. Si tratta della forma di finanziamento utilizzata dalle Autorità di gestione dei PO per la gran parte delle attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo. Nel secondo caso, ossia per la stipula di contratti pubblici -appalti o concessione di servizi pubblici- l’Amministrazione utilizza le procedure previste dal Codice dei contratti (Decreto Leg.vo n. 163/06), e il rapporto tra l’Amministrazione e l’aggiudicatario risulta di natura contrattuale. Si tratta della forma di finanziamento utilizzata dalle Autorità di gestione per l’acquisizione di servizi sul mercato e, nel caso di applicazione del principio di flessibilità (di cui all’art. 34 c. 2 del reg. 1083/06), utilizzabile per l’acquisizione di forniture o l’esecuzione di lavori. Fermo restando il quadro delineato, le Autorità di Gestione valutano la possibilità di adattare le predette procedure a specifiche fattispecie di intervento, anche al fine di sperimentare ipotesi attuative maggiormente rispondenti ad esigenze di snellimento e semplificazione degli oneri amministrativi. Fatto salvo il rispetto delle procedure previste per i servizi soprasoglia dal Codice dei contratti, di cui all’allegato IIa del Decreto Leg.vo n. 163/06, nel caso specifico dei cd “progetti integrati” - intendendosi per tali le operazioni che prevedono contestualmente la realizzazione di una pluralità di attività eterogenee seppur mirate ad un'unica finalità - la scelta del regime di affidamento va individuata e si basa sul regime applicabile all’attività principale, coerentemente con il principio dell’accessorietà. L’individuazione dell’attività principale si può basa...
Procedure di affidamento. 1. Si applicano le disposizioni di cui alla parte III, titolo II, con esclusione dell'articolo 261, commi 1, 2 e 3.
Procedure di affidamento. (art. 17, legge n. 109/1994) (comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 113 del 2007) (comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 113 del 2007) (comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 113 del 2007) (comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 113 del 2007)
Procedure di affidamento. Sezione I — Modalità di negoziazione Articolo 13 — Determinazione a contrattare
Procedure di affidamento. (art. 17, l. n. 109/1994) (artt. 17 e 18, l. n. 109 del 1994) (art. 2 ter, d.l. 26 aprile 2005, n. 63, conv. nella l. 25 giugno 2005, n. 109) (art. 2 quater, d.l. 26 aprile 2005, n. 63, conv. nella l. 25 giugno 2005, n. 109)
Procedure di affidamento. Sarà privilegiato come sistema di scelta del soggetto contraente la procedura aperta che garantisce maggiore trasparenza della procedura, certezza dei tempi e risparmio di risorse. Si richiama quanto disposto dal Regolamento interno per la disciplina dei contratti. Le procedure negoziate sono gestite direttamente dai Settori competenti con il supporto e la collaborazione del Servizio appalti, contratti ed espropri nella fase di verifica dei requisiti e dello svolgimento della gara.
Procedure di affidamento. MODALITA’ COMUNI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DISPOSIZIONI COMUNI
Procedure di affidamento. NUOVO CODICE