RICHIAMATI Clausole campione

RICHIAMATI il D.Lgs n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento all’articolo 8 ter “Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie”; - la Legge n. 328 del 8 novembre 2000 “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 12 gennaio 2017, con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all’art. 1, comma 7, del D.Lgs. 502/92; - la Legge Regionale n. 40 del 24 febbraio 2005 e successive modifiche ed integrazioni recante la “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”, ed in particolare l’art. 19, con il quale si stabilisce che il Piano Sanitario e Sociale Regionale individua gli obiettivi di salute da assumere per la programmazione locale, definendo i criteri per l’attuazione di intese ed accordi tra Azienda per la contrattazione con i soggetti privati accreditati; - La Legge Regionale n. 82 del 28 dicembre 2009 “Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato”, così come modificata dalla legge regionale n. 1 del 3 gennaio 2020 “Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla L.R. 82/2009”; - il Piano Integrato Socio Sanitario Regionale 2018/2020, approvato con Delibera del Consiglio Regionale Toscano n. 73 del 9 ottobre 2019, che nel riaffermare la titolarità delle aziende nella individuazione dei bisogni dei cittadini e della programmazione complessiva dell’offerta di prestazioni di propria competenza, nell’ambito degli indirizzi e con i vincoli della programmazione regionale, stabilisce che le istituzioni private ed i professionisti sono ammessi ad operare nel servizio sanitario, a carico delle risorse regionali disponibili, in un quadro di pari dignità tra produttori ed erogatori e tra soggetti pubblici e privati, solo previa contrattazione con il titolare pubblico della programmazione locale; - il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) 3 marzo 2010, n. 29/R “Regolamento di attuazione della Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 82”; - il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx (XXXX) 0 gennaio 2018, n.2/R “Regolamento di attuazione dell’art. 62 della L.R. 24 febbraio 2005 n. 41”; - il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) 11 settembre 2018 n. 50/R “Modifiche al DPGR 9 gen...
RICHIAMATI il DPCM 14.2.2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio- sanitarie” che definisce tali prestazioni e attribuisce degli oneri conseguenti al FSN (Fondo Sanitario Nazionale) o agli Enti Locali; • il DPCM 29.11.2001 “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza” - le successive modifiche e integrazioni - e il DPCM 12.01.2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, per le parti in vigore o che entreranno in vigore con successivi provvedimenti; • la DGR 4111/2020 “Determinazioni in merito al percorso di definizione delle linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale – triennio 2021 -2023” che prevede tra l’altro la proroga degli accordi di programma fino alla sottoscrizione del nuovo Accordo di Programma per l’attuazione del Piano di Zona 2021 -2023 che dovrà concludersi entro il 31/12/2021; • L’ “Approvazione delle Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2021-2023” di cui alla DGR n. 4563/2021; Premesso che Ai sensi della DGR 4111/2020, il percorso di definizione delle Linee di indirizzo per il triennio 2021- 2023 prevede la realizzazione di momenti di lavoro con le rappresentanze degli Uffici di Piano, ATS, ASST, Terzo Settore, il cui apporto sarà significativo affinché le indicazioni riguardanti la nuova programmazione siano il più possibile espressione di partecipazione e condivisione. In questa logica, il percorso per la predisposizione dei Piani di Zona 2021 – 2023 ha previsto -ai sensi della DGR 4563/2021-le seguenti azioni: • Condivisionee definizione in Cabina di Regia Unificatadei percorsi da seguire per attuare le indicazioni previste dalla normativa regionale in tema di programmazione zonale. • Individuazione delle policy (Supporto alle persone in povertà, supporto alla progettazione individualizzata per persone con disabilità, Contrasto alla violenza di genere) ed avvio di gruppi di lavoro integrati per la costruzione di un sistema di indicatori per la valutazione dell’impatto delle politiche e delle misure messe in atto dall’Ambito (outcome). • Declinazione a livello locale, attraverso le cabine di Regia Territoriali delle tematiche riguardanti l’integrazione socio sanitaria, partendo dall’analisi del documento sottoscritto nella precedente triennalità, individuando le criticità e stabilendo le priorità per il triennio 2021 – 2023. • Coprogettazione a livello locale...
RICHIAMATI il DPCM 14.2.2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio- sanitarie” che definisce tali prestazioni e attribuisce degli oneri conseguenti al FSN (Fondo Sanitario Nazionale) o agli Enti Locali; • il DPCM 29.11.2001 “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza” - le successive modifiche e integrazioni - e il DPCM 12.01.2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, per le parti in vigore o che entreranno in vigore con successivi provvedimenti; • Le “Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2018-2020” di cui alla DGR n. 7631/2018; • Il precedente Accordo di programma del distretto di Cernusco sul Naviglio ed il relativo Xxxxx xx Xxxx 0000-00, che ha protratto il proprio effetto fino all’approvazione del presente Accordo di Programma come disposto da Regione Lombardia nell’atto di indirizzo citato sopra (DGR 7631/18); nell’ambito del processo di programmazione del welfare locale dell’Ambito distrettuale di Cernusco sul Naviglio, il presente documento recepisce le indicazioni di ricomposizione delle politiche di welfare: i Comuni dell’Ambito e l’ATS della Città Metropolitana di Milano, le ASST Melegnano Martesana concordano di sottoscrivere l’Accordo per la realizzazione del Piano di Zona articolato secondo gli obiettivi e gli impegni specifici indicati.
RICHIAMATI il Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD) concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati; - il D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come modificato con X.Xxx 101/18; - la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda n° 179 del 30.01.19 “Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni”; -la delibera G.R.T. n. 823 del 29/06/2020 “Nomenclatore tariffario regionale delel prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili nell’ambito del SSR – Modifiche tariffe prelievi”; - che con nota agli atti d’ufficio del 01/10/2021 la Misericordia di Comeana – Assistenza Medicina O.D.V. ha inviato al Direttore Zona Distretto Area Pratese la “rinuncia all’esecuzione di prelievi e consegna campioni biologici presso la sede in Xxx Xxxxxxxxxxx x.0/x, Xxxxxxxxxx”; - che con nota agli atti d’ufficio del 11/10/2021 IAMA srl ha chiesto al Direttore Zona Distretto Area Pratese il subentro nella sede di Xxx Xxxxxxxxxxx x.0/x, Xxxxxxxxxx per l’esecuzione di prelievi venosi e consegna campioni biologici; - che con nota, agli atti d’ufficio prot. 5459 del 15/10/2021 il Direttore Zona Distretto Area Pratese ha inviato alla SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati il parere favorevole al subentro di IAMA srl alla Misericordia di Comeana- Assistenza Medicea O.D.V. presso la sede posta in Xxx Xxxxxxxxxxx x.0/x, Xxxxxxxxxx “…in considerazione della necessità di mantenere un punto prelievi attivo nella zona vista l’attività svolta e trattandosi di zona popolata”, per il periodo 01/11/2011 – 31/12/2011; - che IAMA srl risulta autorizzata per il punto prelievo decentrato posto nel Comune di Carmignano Loc. Comeana con atto prot. 10887 del 06/07/2021 del Comune di Carmignano e accreditata con Decreto GRT n.14218 del 12/08/2021; l’Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata “Azienda”, codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx 1 nella persona del Direttore della SOC Accordi Contrattuali e convenzioni con soggetti privati delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. del ; IAMA srl di seguito denominata “Struttura”, partita IVA 01971760978, sede legale in Xxx Xxxxxxxxx, x. 000/0 in Prato, nella persona del proprio rappresentante l...
RICHIAMATI l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; - nelle procedure di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico - professionali, ove richiesti. - l'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
RICHIAMATI. L’Accordo di Programma di adozione del Piano Sociale di Zona 2005/2007 e del Programma Attuativo 2005 della Zona Sociale di Reggio Xxxxxx sottoscritto il 29 luglio 2005 La citata deliberazione del Consiglio Regionale n. 33/2005: ⮚ Dà atto che con la sottoscrizione dell’Accordo di Programma 2005 le zone sociali hanno definito obiettivi strategici comuni, dando continuità alla rete esistente e predisponendo lo sviluppo di nuovi progetti e interventi, anche connessi ai Programmi finalizzati regionali, in grado di dare risposte ai bisogni emergenti. ⮚ Richiama gli atti preparatori al Piano regionale sociale e sanitario ed in particolare sottolinea l’istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza. Il Piano darà indirizzi sugli strumenti istituzionali di governo associato e integrato, sull’armonizzazione e integrazione dei diversi strumenti di pianificazione locale e sulla costituzione di uffici tecnici congiunti tra Comuni e Aziende USL a sostegno del processo integrato di programmazione e della gestione delle attività socio- sanitarie; ⮚ Individua come obiettivo strategico prioritario il consolidamento dell’ambito territoriale della zona sociale come ambito ottimale di esercizio associato dell’insieme delle funzioni amministrative in area sociale e socio-sanitaria dei Comuni; in quest’ottica l’obiettivo è di rafforzare e qualificare il governo delle politiche associate dei Comuni, sviluppando maggiormente le forme associative; ⮚ Individua come obiettivo strategico prioritario la costituzione delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona ⮚ Conferma il quadro delle responsabilità istituzionali del processo di riforma avviato già delineato nelle deliberazioni riguardanti l’impianto del sistema di governo del Piano di Zona 2005-2007 (delib. di C.R. 615/2004) ⮚ Dispone che si provveda ad approvare e sottoscrivere un Accordo di Programma che approvi il Programma Attuativo 2006, come atto che discende dal Piano triennale.
RICHIAMATI l’art. 32 del DLgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE” che, al comma 2, recita “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici determinano a contrarre in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; • l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che prevede che la stipula dei contratti dei comuni sia preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento che indichi il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la sua forma, le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; ATTESO che l’appalto delle fornitura e installazione degli arredi necessari per il completamento dell’intervento di recupero dell’Xx Xxxx xxx Xxxxxx xx Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, riconvertita in Biblioteca comunale, come da documentazione progettuale sopra richiamata, è contraddistinto dalle seguenti parti principali: • bancone ed elementi di allestimento per l’accoglienza all’ingresso; • scaffali ed elementi espositori per raccogliere e contenere libri e materiale didattico; • tavoli, sedie e sedute di varie forme e tipologie; • un teatrino e arredi specifici per la sala ragazzi; • piantane per completare l’illuminazione della grande sala lettura.
RICHIAMATI l’art. 2 del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001, secondo cui le pubbliche amministrazioni ispirano la loro organizzazione, fra l’altro, al criterio del collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici; - l’art. 27 del D. Lgs. n. 196/2003 (codice sulla privacy), che prevede che: • il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito solo per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti; • la comunicazione e diffusione a soggetti pubblici dei dati suddetti sono ammesse quando siano previste da norme di legge o di regolamento o risultino comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali stabilendo che, in quest’ultimo caso, si provveda alla previa comunicazione al Garante; • la comunicazione e la diffusione dei dati personali a privati o a enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento; - l’art. 2 quinto comma della legge 15.5.1997 n. 127, secondo cui i comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone e che tale trasmissione può avvenire anche attraverso sistemi informatici o telematici; - gli artt. 16, 43 e 71 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 secondo cui: • al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (ora D. Lgs. n. 196/2003), i certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite; • in luogo di atti o certificati concernenti stati, fatti e qualità personali, le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi, sono tenuti ad acquisire d’ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato dell’amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato; • fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli...
RICHIAMATI lo “STUDIO PER LA VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE DI DESTINAZIONE FINALE DELL’EFFLUENTE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI PESCHIERA DEL GARDA” commissionato dall’Azienda Speciale Consorzio Garda Uno, datato 8 ottobre 2001;
RICHIAMATI gli articoli n° 12 e 15 della Legge 241 del 7 agosto 1990 consente alle Amministrazioni Pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; - il parere ANAC AG/07/15/AP 18/02/2015 la medesima Autorità ha precisato i limiti del ricorso a tali accordi tra pubbliche amministrazioni, rispettati dalla presente convenzione che: • regola la realizzazione di un interesse pubblico commune ai partecipanti, pro- prio delle finalità istituzionali dei due enti DISTUM e DSU, in una cooperazio- ne tra le parti; • rispetta la condizione che gli accordi tra amministrazioni «siano stipulati esclu- sivamente tra enti pubblici, senza la partecipazione di una parte privata, che nessun prestatore privato sia posto in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti, e che la cooperazione da essi istituita sia retta unicamente da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi d’interesse pubblico»; • fissa una divisione di compiti e responsabilità; • prevede tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo movimenti finanziari che si configurano solo come ristoro delle spese sostenute strettamente necessarie allo sviluppo della ricerca; • non contrasta con le norme ed i principi sull’evidenza pubblica comunitaria poi- ché ha ad oggetto servizi riconducibili ad attività di ricerca scientifica che non «ricadono, secondo la loro natura effettiva, nell’ambito dei servizi di ricer- ca e sviluppo, oppure nell’ambito dei servizi d’urbanistica e dei servizi affini di consulenza scientifica e tecnica indicati nella categoria 12 di tale allegato» , infatti la ricerca socio-territoriale d’interesse del DSU non si confi- gura in termini di soluzioni tecniche o di trasferimento tecnologico con ricadute immediate in processi di sviluppo;