Lavoro somministrato Clausole campione

Lavoro somministrato. La somministrazione di lavoro è la fornitura professionale di manodopera a tempo determinato ed indeterminato. La somministrazione a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore. La somministrazione a tempo determinato è una formula residuale rispetto alle altre forme del rapporto di lavoro. La durata massima del contratto di somministrazione è di 18 mesi ed è prorogabile sino a un periodo complessivamente non superiore a 36 mesi incluso il primo contratto. Il contratto di lavoro somministrato è attivabile nei seguenti casi: - per attività cui non si possa far fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali; - per lavorazioni ed attività stagionali; - quando l’assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un’opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo; - per l’esecuzione di particolari servizi che, per la loro specificità, richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle impiegate; - per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto; - per ragioni e cause previste nella contrattazione di 2° livello. Il contratto di lavoro somministrato è vietato nei seguenti casi: - per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; - salvo diversa disposizione degli accordi sindacali di ogni livello, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24, legge n. 223/1991 e s.m.i., che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni e livello cui si riferisce il contratto di somministrazione, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell’art. 8, comma 2, della medesima legge; - presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario che interessino lavoratori adibiti alle mansioni e livello cui si riferisce il contratto di somministrazione; - da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ex d.lgs. 81/2008 e s.m.i.; - da parte delle imprese che, al momento della stipulazione del contratto di somministrazione, non abbiano trasformato a tempo indeterminato almeno il 60% dei contratti di apprendistato professionalizzante scaduti nei 12 mesi precedenti; - per le qualifiche e mansioni ...
Lavoro somministrato. L’attivazione del contratto di somministrazione può essere esclusivamente a termine. La somministrazione a tempo determinato è ammessa per far fronte a necessità eccezionali od occasionali e quando non è possibile fare ricorso a contratti a tempo determinato e per un periodo non superiore a 60 giorni mediante accordo aziendale con le oo. ss. firmatarie del presente ccnl. Il contratto di somministrazione è vietato per sostituire lavoratori in sciopero, né può essere utilizzato dalle aziende che non siano in regola con la legge n. 626 del 1994, che abbiano ridotto il personale nell’anno precedente o che non abbiano nello stesso periodo confermato contratti in scadenza. I lavoratori con un contratto di somministrazione non possono superare il 2% dell’organico delle aree operative di riferimento, con un minimo di contratti attivabili di 5 unità.
Lavoro somministrato art. 29 – definizione
Lavoro somministrato. La garanzia R.C.T. si estende ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro somministrato, ex lavoro interinale); tali prestatori d'opera sono quindi equiparati ai dipendenti del Contraente/Assicurato. Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d'opera che quelli provocati a terzi e/o dipendenti del Contraente/Assicurato. E' comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL ai sensi dell'art. 1916 C.C. o da parte di altri istituti per le aziende ubicate all'estero. Il Contraente/Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di polizza, anche l’importo corrisposto all’impresa “fornitrice” per l’utilizzo della prestazione lavorativa oggetto del contratto di fornitura di lavoro temporaneo.
Lavoro somministrato. 1. La somministrazione a tempo determinato è una formula residuale rispetto alle altre forme del rapporto di lavoro.
Lavoro somministrato. Art. 23 lavoro ripartito o job sharing Art. 24 lavoro intermittente
Lavoro somministrato. 1. E’ consentito il ricorso a personale con prefissione di termini nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. n. 81/2015.
Lavoro somministrato. Il contratto di somministrazione a tempo determinato e indeterminato è incluso nel Ccnl degli studi professionali con l’intento di ampliare il ventaglio di soluzioni a disposizione del professionista per fare fronte alle più svariate necessità. La fattispecie può in effetti rivelarsi utile sia in piccoli studi durante periodi di lavoro particolarmente intenso, sia in contesti più ampi caratterizzati da grandi livelli di interdisciplinarietà e specializzazione. In entrambe le circostanze, infatti, le agenzie di somministrazione incaricate possono offrire un servizio qualificato, utilizzando le proprie competenze in materia al fine di selezionare e inviare un soggetto già formato, immediatamente idoneo e pronto a fornire il proprio contributo alle attività dello studio, concordemente alle richieste del professionista. Tuttavia, l’art. 55 del Ccnl non regolamenta direttamente l’istituto, ma si limita a rinviare alle norme di cui agli artt. 20-28 del d.lgs. n. 276/2003, ora trasposte con modifiche negli artt. 30-40 del d.lgs. n. 81/2015. Con l’espressione somministrazione di lavoro si fa riferimento ad un rapporto trilaterale nel quale un prestatore, legato a un’agenzia per il lavoro debitamente autorizzata ad esercitare l’attività di somministrazione da un ordinario contratto di lavoro subordinato, è inviato in missione a tempo determinato o indeterminato (c.d. staff leasing) presso una impresa utilizzatrice, mediante un contratto di fornitura di natura commerciale stipulato tra impresa e agenzia, a svolgere un’attività lavorativa sotto la direzione e il controllo dello stesso utilizzatore. Il potere disciplinare resta invece in capo al somministratore, salvo l’onere da parte dell’utilizzatore di comunicare gli elementi che possono essere oggetto di contestazione. Il somministratore è inoltre responsabile del trattamento retributivo del lavoratore, mentre l’utilizzatore ha l’obbligo di rimborsare all’agenzia gli oneri retributivi e previdenziali effettivamente sostenuti. Ai fini della stipula di un contratto di staff leasing non è necessaria la sussistenza di alcuna causale specifica1. A norma dell’art. 31, comma 1 del d.lgs. n. 81/2015, il numero dei lavoratori somministrati a tempo indeterminato non può però eccedere il 20% del numero dei dipendenti a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,52. ...
Lavoro somministrato. 1 I lavoratori somministrati, qualora contribuiscano al raggiungimento di obiettivi di performance o svolgano attività per le quali sono previste specifiche indennità, hanno titolo a partecipare all'erogazione dei connessi trattamenti accessori, secondo i criteri definiti nel presente contratto decentrato integrativo.
Lavoro somministrato. Il contratto di lavoro somministrato serve a soddisfare le esigenze a tempo determinato delle imprese e deve corrispondere a casi in cui è possibile un contratto di lavoro (diretto) a tempo determinato, e può essere concluso, anche per l'aumento temporaneo di attività, nei seguenti casi: - punte di intensa attività cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali; - quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo e che non possano essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali; - per l'esecuzione di particolari servizi che per la loro specificità richiedano l'impiego di professionalità e specializzazione diverse da quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale. I prestatori di lavoro temporaneo, impiegati per le fattispecie di cui sopra, non potranno superare, per ciascun trimestre, la media del 10% dei lavoratori occupati dall'impresa utilizzatrice con contratto a tempo indeterminato. In alternativa, è consentita la stipulazione di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino a cinque prestatori di lavoro temporaneo, purchè non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa. L'azienda utilizzatrice comunica alle R.S.U./R.S.A. e, in mancanza, alle XX.XX. territoriali di categoria aderenti alle Confederazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale: