Common use of Lavoro somministrato Clause in Contracts

Lavoro somministrato. La somministrazione di lavoro è la fornitura professionale di manodopera a tempo determinato ed indeterminato. La somministrazione a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore. La somministrazione a tempo determinato è una formula residuale rispetto alle altre forme del rapporto di lavoro. La durata massima del contratto di somministrazione è di 18 mesi ed è prorogabile sino a un periodo complessivamente non superiore a 36 mesi incluso il primo contratto. Il contratto di lavoro somministrato è attivabile nei seguenti casi: - per attività cui non si possa far fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali; - per lavorazioni ed attività stagionali; - quando l’assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un’opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo; - per l’esecuzione di particolari servizi che, per la loro specificità, richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle impiegate; - per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto; - per ragioni e cause previste nella contrattazione di 2° livello. Il contratto di lavoro somministrato è vietato nei seguenti casi: - per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; - salvo diversa disposizione degli accordi sindacali di ogni livello, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24, legge n. 223/1991 e s.m.i., che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni e livello cui si riferisce il contratto di somministrazione, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell’art. 8, comma 2, della medesima legge; - presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario che interessino lavoratori adibiti alle mansioni e livello cui si riferisce il contratto di somministrazione; - da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ex d.lgs. 81/2008 e s.m.i.; - da parte delle imprese che, al momento della stipulazione del contratto di somministrazione, non abbiano trasformato a tempo indeterminato almeno il 60% dei contratti di apprendistato professionalizzante scaduti nei 12 mesi precedenti; - per le qualifiche e mansioni rientranti nei livelli indicati nel presente CCNL. I prestatori di lavoro somministrato non potranno superare, per ciascun semestre, la media del 20% dei lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice con contratto a tempo indeterminato. In alternativa è consentita la stipulazione di contratti di somministrazione sino a 5 prestatori, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato. Nella percentuale del 20% e nel limite dei 5 lavoratori non vanno ricompresi i lavoratori dimessi, quelli licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo anche disciplinare, quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e quelli i cui contratti siano stati risolti nel corso o al termine del periodo di prova. Il contratto di somministrazione di manodopera è stipulato in forma scritta e deve contenere: - gli estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore; - il numero dei lavoratori da somministrare; - i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 20 del d.lgs. 276/2003 e s.m.i.; - l’indicazione della presenza di eventuali rischi per l’integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate; - la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione; - le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori ed il loro inquadramento; - il luogo, l’orario ed il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative; - l’assunzione, da parte del somministratore, dell’obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; - l’assunzione dell’obbligo, da parte dell’utilizzatore, di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi, previdenziali ed assistenziali da questi effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro; - l’assunzione dell’obbligo, da parte dell’utilizzatore, di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili; - l’assunzione da parte dell’utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell’obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore. La mancanza della forma scritta del contratto di somministrazione produce la nullità del contratto stesso ed il lavoratore viene considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore. I lavoratori in somministrazione, a parità di mansioni svolte, hanno diritto ad un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore. Per quanto concerne l’organizzazione e il servizio degli assistenti sportivi, denominati “steward” negli impianti sportivi le parti fanno espresso rinvio ai dettati dei Decreti del Ministero dell’Interno del 24.02.2010 e 06.10.2009.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro somministrato. La somministrazione di lavoro è la fornitura professionale di manodopera a tempo determinato ed indeterminato. La somministrazione a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore. La somministrazione a tempo determinato è una formula residuale rispetto alle altre forme del rapporto di lavoro. La durata massima del contratto di somministrazione è di 18 12 mesi ed è prorogabile sino a un periodo complessivamente non superiore a 36 24 mesi incluso il primo contratto. Il contratto di lavoro somministrato è attivabile nei seguenti casi: - per attività cui non si possa far fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali; - per lavorazioni ed attività stagionali; - quando l’assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un’opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo; - per l’esecuzione di particolari servizi che, per la loro specificità, richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle impiegate; - per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto; - per ragioni e cause previste nella contrattazione di 2° livello. Il contratto di lavoro somministrato è vietato nei seguenti casi: - per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; - salvo diversa disposizione degli accordi sindacali di ogni livellosindacali, presso unità produttive nelle quali quale si sia proceduto, entro i 6 sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 2424 della legge 23 luglio 1991, legge n. 223/1991 e s.m.i.223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni e livello cui si riferisce il contratto di somministrazionelavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell’artdell'art. 8, comma 2, della medesima leggelegge 23 luglio 1991, n. 223; - presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario dell'orario, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni e livello cui si riferisce il contratto di somministrazione; - da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ex d.lgsai sensi dell'art. 81/2008 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e s.m.i.; - da parte delle imprese che, al momento della stipulazione del contratto successive modificazioni. La somministrazione è ammessa nei limiti massimi dell'8% di somministrazione, non abbiano trasformato a tempo indeterminato almeno il 60% dei contratti di apprendistato professionalizzante scaduti nei 12 mesi precedenti; - per le qualifiche e mansioni rientranti nei livelli indicati nel presente CCNL. I prestatori di lavoro somministrato non potranno superare, per ciascun semestre, la media del 20% trimestrale dei lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice con contratto a tempo indeterminato. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia un numero frazionato, si arrotonda all'unità superiore. In dette percentuali non sono computabili i contratti di somministrazione stipulati per sostituzione. In alternativa è consentita la stipulazione stipula di contratti di somministrazione a tempo determinato sino a 5 prestatorial limite di 5, purché purchè non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminatoindeterminato in atto nell'impresa. Nella percentuale del 20% e nel limite dei 5 lavoratori In dette percentuali non vanno ricompresi sono computabili i contratti di somministrazione stipulati per sostituzione, nonchè i lavoratori dimessi, quelli licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo anche disciplinare, e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e quelli indeterminato, i cui contratti siano stati risolti nel corso o al termine del periodo di prova. Il contratto di somministrazione di manodopera è stipulato in forma scritta e deve contenere: - gli estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore; - il numero dei lavoratori da somministrare; - i I casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 20 del d.lgs. 276/2003 e s.m.i.; - l’indicazione della presenza di eventuali rischi per l’integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate; - la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione; - le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori ed il loro inquadramento; - il luogo, l’orario ed il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative; - l’assunzione, da parte del somministratore, dell’obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; - l’assunzione dell’obbligo, da parte dell’utilizzatore, di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi, previdenziali ed assistenziali da questi effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro; - l’assunzione dell’obbligo, da parte dell’utilizzatore, di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili; - l’assunzione da parte dell’utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell’obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore. La mancanza della forma scritta del contratto di somministrazione produce la nullità del contratto stesso ed il lavoratore viene considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore. I lavoratori in somministrazione, a parità di mansioni svolte, hanno diritto ad un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore. Per quanto concerne l’organizzazione e il servizio degli assistenti sportivi, denominati “steward” negli impianti sportivi le parti fanno espresso rinvio ai dettati dei Decreti del Ministero dell’Interno del 24.02.2010 e 06.10.2009.ammessi sono:

Appears in 2 contracts

Samples: www.ebrau.it, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro somministrato. La somministrazione di lavoro è la fornitura professionale di manodopera a tempo determinato ed indeterminato. La somministrazione a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore. La somministrazione a tempo determinato è una formula residuale rispetto alle altre forme del rapporto di lavoro. La durata massima del contratto di somministrazione è di 18 mesi ed è prorogabile sino a un periodo complessivamente non superiore a 36 mesi incluso il primo contratto. Il contratto di lavoro somministrato è attivabile nei seguenti casi: - per attività cui non si possa far fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali; - per lavorazioni ed attività stagionali; - quando l’assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un’opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo; - per l’esecuzione di particolari servizi che, per la loro specificità, richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle impiegate; - per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto; - per ragioni e cause previste nella contrattazione di 2° livello. Il contratto di lavoro somministrato è vietato nei seguenti casi: - per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; - salvo diversa disposizione degli accordi sindacali di ogni livello, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24, legge n. 223/1991 e s.m.i., che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni e livello cui si riferisce il contratto di somministrazione, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell’art. 8, comma 2, della medesima legge; - presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario che interessino lavoratori adibiti alle mansioni e livello cui si riferisce il contratto di somministrazione; - da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ex d.lgs. 81/2008 e s.m.i.; - da parte delle imprese che, al momento della stipulazione del contratto di somministrazione, non abbiano trasformato a tempo indeterminato almeno il 60% dei contratti di apprendistato professionalizzante scaduti nei 12 mesi precedenti; - per le qualifiche e mansioni rientranti nei livelli indicati nel presente CCNL. I prestatori di lavoro somministrato non potranno superare, per ciascun semestre, la media del 20% dei lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice con contratto a tempo indeterminato. In alternativa è consentita la stipulazione di contratti di somministrazione sino a 5 prestatori, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato. Nella percentuale del 20% e nel limite dei 5 lavoratori non vanno ricompresi i lavoratori dimessi, quelli licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo anche disciplinare, quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e quelli i cui contratti siano stati risolti nel corso o al termine del periodo di prova. Il contratto di somministrazione di manodopera è stipulato in forma scritta e deve contenere: - gli estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore; - il numero dei lavoratori da somministrare; - i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 20 del d.lgs. 276/2003 e s.m.i.; - l’indicazione della presenza di eventuali rischi per l’integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate; - la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione; - le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori ed il loro inquadramento; - il luogo, l’orario ed il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative; - l’assunzione, da parte del somministratore, dell’obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; - l’assunzione dell’obbligo, da parte dell’utilizzatore, di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi, previdenziali ed assistenziali da questi effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro; - l’assunzione dell’obbligo, da parte dell’utilizzatore, di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili; - l’assunzione da parte dell’utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell’obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore. La mancanza della forma scritta del contratto di somministrazione produce la nullità del contratto stesso ed il lavoratore viene considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore. I lavoratori in somministrazione, a parità di mansioni svolte, hanno diritto ad un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore. Per quanto concerne l’organizzazione e il servizio degli assistenti sportivi, denominati “steward” negli impianti sportivi le parti fanno espresso rinvio ai dettati dei Decreti del Ministero dell’Interno del 24.02.2010 e 06.10.2009.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Lavoratori Dipendenti Delle Imprese, Anche Cooperative, Operanti Nel Settore

Lavoro somministrato. La somministrazione di lavoro è la fornitura professionale di manodopera a tempo determinato ed indeterminato. La somministrazione a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore. La somministrazione a tempo determinato è una formula residuale rispetto alle altre forme del rapporto di lavoro. La durata massima del contratto di somministrazione è di 18 mesi ed è prorogabile sino a un periodo complessivamente non superiore a 36 mesi incluso il primo contratto. Il contratto di lavoro somministrato è attivabile nei seguenti casi: - per attività cui non si possa far fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali; - per lavorazioni ed attività stagionali; - quando l’assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un’opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo; - per l’esecuzione di particolari servizi che, per la loro specificità, richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle impiegate; - per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto; - per ragioni e cause previste nella contrattazione di 2° livello. Il contratto di lavoro somministrato è vietato nei seguenti casi: - per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; - salvo diversa disposizione degli accordi sindacali di ogni livello, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24, legge n. 223/1991 e s.m.i., che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni e livello cui si riferisce il contratto di somministrazione, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell’art. 8, comma 2, della medesima legge; - presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario che interessino lavoratori adibiti alle mansioni e livello cui si riferisce il contratto di somministrazione; - da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ex d.lgs. 81/2008 e s.m.i.; - da parte delle imprese che, al momento della stipulazione del contratto di somministrazione, non abbiano trasformato a tempo indeterminato almeno il 60% dei contratti di inserimento e/o apprendistato professionalizzante scaduti nei 12 mesi precedenti; - per le qualifiche e mansioni rientranti nei livelli indicati nel presente CCNL. I prestatori di lavoro somministrato non potranno superare, per ciascun semestre, la media del 20% dei lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice con contratto a tempo indeterminato. In alternativa è consentita la stipulazione di contratti di somministrazione sino a 5 prestatori, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato. Nella percentuale del 20% e nel limite dei 5 lavoratori non vanno ricompresi i lavoratori dimessi, quelli licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo anche disciplinare, quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e quelli i cui contratti siano stati risolti nel corso o al termine del periodo di prova. Il contratto di somministrazione di manodopera è stipulato in forma scritta e deve contenere: - gli estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore; - il numero dei lavoratori da somministrare; - i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 20 del d.lgs. 276/2003 e s.m.i.; - l’indicazione della presenza di eventuali rischi per l’integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate; - la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione; - le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori ed il loro inquadramento; - il luogo, l’orario ed il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative; - l’assunzione, da parte del somministratore, dell’obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; - l’assunzione dell’obbligo, da parte dell’utilizzatore, di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi, previdenziali ed assistenziali da questi effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro; - l’assunzione dell’obbligo, da parte dell’utilizzatore, di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili; - l’assunzione da parte dell’utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell’obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore. La mancanza della forma scritta del contratto di somministrazione produce la nullità del contratto stesso ed il lavoratore viene considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore. I lavoratori in somministrazione, a parità di mansioni svolte, hanno diritto ad un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore. Per quanto concerne l’organizzazione e il servizio degli assistenti sportivi, denominati “steward” negli impianti sportivi le parti fanno espresso rinvio ai dettati dei Decreti del Ministero dell’Interno del 24.02.2010 e 06.10.2009.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro