Licenziamenti collettivi Clausole campione

Licenziamenti collettivi. Quando in Istituti con più di 15 dipendenti si dovesse procedere al licenziamento di almeno 5 dipendenti in 120 giorni per i motivi di cui al presente punto, si applicherà la normativa del punto precedente, dopo aver esperito la procedura di cui alla legislazione vigente. Gli Istituti, perciò, devono:
Licenziamenti collettivi. Il difficile rapporto tra la legge n. 223/91 e l’art. 7, comma 4 bis, della legge n. 38 del 2008.
Licenziamenti collettivi. Dichiarazione a verbale
Licenziamenti collettivi. (artt. 4 e 24 L.223/91) PROCEDURA DI MOBILITA’ COME SI CALCOLA?
Licenziamenti collettivi. (artt. 4 e 24 L.223/91) PROCEDURA DI MOBILITA’ ACCORDO O MANCATO ACCORDO Lettera con cui si comunica il recesso
Licenziamenti collettivi. (art. 1, commi 44-46) Rito speciale per le controversie in materia di licenziamenti (art. 1, c.47-69)
Licenziamenti collettivi. Riguardo la disciplina dei licenziamenti collettivi, è stato ritenuto che nel caso sia ravvisabile in un gruppo d‟imprese un unico centro d‟imputazione dei rapporti di lavoro, si debba fare riferimento a tutte le imprese 138 X. Xxxxxxxx, Unica società in forma di gruppo: una lucida analisi del giudice di merito, in Riv.Giur.Lav. 2002, II, 313. 139 Cass. 16 maggio 2003, n.7717, in Giust Civ.Mass., 2003, n. 5; Trib. Milano, 14 marzo 2003, in D&L, 2003, 780. 140 Cass. 24 marzo 2003 n. 4274 in Dir.Lav., II, 81; Cass., 19 giugno 1998, n. 6137, in Notiz.Giur.Lav.1999, 228; Trib. Milano, 24 marzo 1998 in 141 Cass. 29 novembre 1993, n. 11801. 142 Cass. 21 settembre 2010, n.19931, in X.Xx., 2010, I, 3325. del gruppo per l‟accertamento dei requisiti dimensionali e quantitativi stabiliti dall‟art. 24 della L. n. 223/1991, per l‟applicazione della disciplina dei licenziamenti collettivi da essa dettata143. Di conseguenza, in ipotesi di più di cinque licenziamenti contestuali nelle imprese del gruppo, troverà applicazione la normativa di cui alla L. n. 223 del 1991, e la mancata applicazione dell‟iter procedurale previsto dall‟art. 4 di detta legge comporterà l‟inefficacia dei licenziamenti comminati, per quanto disposto dall‟art. 5, comma 3144.
Licenziamenti collettivi. Le norme di Riforma intervengono sulla procedura inerente i licenziamenti collettivi (di cui alla legge n. 223/1991), modificando altresì tutti i termini che nella formulazione originale della legge n. 223/1991 facevano riferimento alla "mobilità". Infatti, a decorrere dall'entrata in vigore della L. n. 92/2012, ai sensi dei commi 72 e 73 dell'art. 2, il termine "mobilità" all'interno degli artt. 4 e 5 della L. n. 223/1991 (*) è destinato a scomparire per essere sostituito da "licenziamento collettivo". Ciò premesso, si riassumono le seguenti modifiche alla legge n. 223/1991, ad opera della legge di Riforma del mercato del lavoro: - la comunicazione dell'elenco dei lavoratori collocati in mobilità, che l'impresa deve effettuare nei confronti di determinati soggetti pubblici, deve avvenire entro 7 giorni dalla comunicazione dei licenziamenti a ciascuno dei lavoratori interessati e non più contestualmente (art. 4, comma 9, L. n. 223/1991); - gli eventuali vizi della comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali aziendali e alle rispettive associazioni di categoria, con la quale inizia la procedura di licenziamento collettivo, possono essere sanati nell'ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della medesima procedura (art. 4, comma 12, L. n. 223/1991). Inoltre, viene modificata la disciplina di cui all'art. 5, comma 3, L. n. 223/1991, relativa alle conseguenze sanzionatorie dei licenziamenti illegittimi o inefficaci, intimati ai singoli lavoratori all'esito della procedura di licenziamento collettivo. Si tenga presente, però, che dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 23/2015, tale disciplina trova applicazione nei confronti dei lavoratori assunti sino al 6 marzo 2015, in quanto per quelli assunti successivamente si applicano le c.d. tutele crescenti (v. par. 5). (*) Ai sensi dell'art. 2, commi 70 e 71 della L. 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogati i seguenti articoli della L. n. 223/1991: - a decorrere dal 1º gennaio 2016: art. 3; - a decorrere dal 1º gennaio 2017: art. 5, commi 4, 5 e 6; artt. da 6 a 9; art. 10, comma 2; art. 16, commi da 1 a 3; art.
Licenziamenti collettivi. La voce riguarda i licenziamenti per riduzione del personale che sono regolati dall'Accordo interconfederale 05/05/1965 e dalle successive norme legislative. Le disposizioni possono elencare i criteri, le spettanze economiche e le modalità attraverso le quali si esplica tale forma di cessazione del rapporto di lavoro. Nella contrattazione decentrata le disposizioni relative ai licenziamenti collettivi per riduzione del personale - attuati in riferimento all'Accordo interconfederale 05/05/1965 ed alle successive norme legislative - esplicitano in particolare criteri, modalità e numero dei lavoratori interessati.
Licenziamenti collettivi. Il D.Lgs 23/2015 art 10 prevede l’applicazione, in caso di violazione dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi, dell’art 3 comma 1 della stessa legge così come modificata dalla Legge di conversione del Decreto Dignità: pertanto anche in questo caso scatterà un indennizzo pari a 2 mensilità per ogni anno di anzianità con un minimo di 6 ed un massimo di 36.