Trattamento retributivo Clausole campione

Trattamento retributivo. 1. Al lavoratore è corrisposto un trattamento non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti dell’impresa utilizzatrice inquadrati al corrispondente livello, secondo la contrattazione collettiva applicata alla stessa.
Trattamento retributivo. L’Agenzia aggiudicataria dovrà corrispondere ai lavoratori somministrati un trattamento retributivo, tenuto conto di tutte le sue voci e componenti, non inferiore a quello stabilito dalle leggi, dal CCNL, e dalla contrattualistica Nazionale, Territoriale e Aziendale, corrisposti ai dipendenti dell’Azienda del comparto di riferimento, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future, escluso il compenso correlato al raggiungimento di risultato (incentivazione alla produttività). La contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dall'Agenzia ai prestatori di lavoro è quella prevista per i dipendenti delle Aziende di somministrazione. Non sono da considerare nel prezzo di aggiudicazione componenti di costo eventuali o straordinarie. L’eventuale buono pasto, se riconosciuto dall’Agenzia al personale somministrato, dovrà essere erogato direttamente dall’Agenzia al lavoratore somministrato, alle stesse condizioni previste dalla normativa di legge e dai regolamenti interni dell’Azienda per il personale del Comparto. Per ottenere i rimborsi della voce “buono pasto”, nella fatturazione tale voce dovrà essere evidenziata separatamente, e ad essa non dovrà essere, in ogni caso, applicato l’aggio di agenzia o altro onere. La contribuzione previdenziale, inoltre, dovrà essere quella prevista per i dipendenti delle Agenzie di somministrazione lavoro. La contribuzione assistenziale dovrà essere quella riferita alla posizione INAIL, che sarà comunicata con le singole schede di fornitura.
Trattamento retributivo. Il personale somministrato dovrà essere retribuito dall’Agenzia con lo stesso trattamento economico previsto per il personale dipendente di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte. Il trattamento retributivo è quello previsto dai vigenti C.C.N.L., dalla contrattualistica territoriale ed aziendale (ASM), tenuto conto di tutte le sue componenti (voci retributive fisse ed accessorie). Relativamente alla retribuzione accessoria, data l'aleatorietà delle voci retributive e delle diverse politiche aziendali, la corresponsione sarà eventualmente determinata dalla singola azienda conseguentemente all'assegnazione e al raggiungimento di specifici obiettivi o alla partecipazione a determinati progetti, nel rispetto delle disposizioni contenute nei contratti integrativi aziendali. Non verrà riconosciuta da parte di ASM Terni S.p.A. nessuna voce e/o oneri non ricompresa nei vigenti CCNL.
Trattamento retributivo. Durante il periodo durante il quale Xxxx presterà la Sua attività con la modalità lavoro agile, il Suo rapporto di lavoro continuerà ad essere regolato dalla normativa nazionale ed aziendale in vigore per il personale di mansioni equivalenti che presti la propria attività con la modalità tradizionale e dal presente accordo individuale, senza alcun mutamento del suo incarico. Poiché la modalità lavorativa in “lavoro agile” comporta unicamente una diversa ed eccezionale modalità di organizzazione di tutta o parte l’attività lavorativa, non vi sono mutamenti di mansione, che restano quelle fissate nel Suo contratto individuale di lavoro. Non sono altresì riconosciute eventuali indennità comunque connesse alla Sua nuova temporanea allocazione, quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: indennità di missione, indennità di trasferta, reperibilità comunque denominate. Per quanto concerne la erogazione del buono pasto – se ed in quanto spettante – Ella ne avrà diritto solo per i giorni di attività lavorativa in sede o presso Hub aziendale.
Trattamento retributivo. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, fatto salvo il rapporto proporzionale tra orario ridotto e orario intero previsto dal presente Contratto, è identico a quello previsto per il personale dipendente a tempo pieno di pari livello e anzianità, ivi comprese competenze fisse e periodiche.
Trattamento retributivo. Nelle ipotesi nelle quali il contratto collettivo applicato dall’utilizzatore preveda una retribuzione calcolata su base oraria, e non mensilizzata, allora anche la retribuzione dei lavoratori in somministrazione dovrà essere elaborata in forma oraria utilizzando il divisore contrattuale applicato dall’utilizzatore e non il divisore tecnico utilizzato in tutti gli altri casi.
Trattamento retributivo. (Ccnl per dipendenti da aziende fornitrici di lavoro temporaneo 18.5.1998, articoli 19 e 30) Al prestatore di lavoro temporaneo sarà corrisposto un trattamento non inferiore a quello a cui hanno diritto i dipendenti dell’impresa utilizzatrice che svolgono la stessa mansione con la stessa qualifica. Il lavoratore temporaneo ha diritto a ricevere la retribuzione corrispondente alle ore lavorate nel mese, entro i primi 15 giorni del mese successivo. Il lavoratore, che ha stipulato un contratto a tempo indeterminato con l’impresa fornitrice, ha diritto, nel periodo di inattività, a una indennità di disponibilità in misura stabilita dal contratto per i dipendenti da imprese fornitrici di lavoro temporaneo. Quest’ultimo, prevede una indennità, suddivisibile in quote orarie, di 750 mila lire lorde mensili, comprensiva di tredicesima, quattordicesima mensilità e di Tfr.
Trattamento retributivo. Ai lavoratori somministrati l’aggiudicatario dovrà corrispondere un trattamento retributivo, tenuto conto di tutte le sue componenti , non inferiore a quello stabilito dal CCNL per i dipendenti del comparto Regioni - Autonomie Locali. Ai fini della presentazione dell’offerta il Comune individua il seguente trattamento retributivo orario, ottenuto come di seguito specificato: Stipendio tabellare 14.758,55 16.523,75 18.131,79 Indennità comparto 471,72 549,60 622,80 Indennità art.4, comma III°, C.C.N.L.16/07/1996 64,56 13° mensilità 1.229,88 1.376,98 1.510,98 TOTALE ANNUO 16.524,71 18.450,33 20.265,57 ORA ORDINARIA 9,76 10,90 11,98 Ora straordinaria diurna feriale (+ 15%) 9,40 10,49 11,52 Ora straordinaria festiva o notturna (+ 30%) 10,62 11,86 13,03 Ora straordinaria notturna festiva (+ 50%) 12,26 13,68 15,03 ( conteggio ottenuto tenuto conto che le ore teoriche annue sono pari a 1872 dalle quali, per definire l’importo base d’asta delle ore ordinarie, sono state sottratte 144 ore annue per ferie, 24 ore annue per festività e 12 ore annue per assemblea; Sul valore delle ore straordinarie non incide la 13° mensilità ed il conteggio è rapportato alle 1872 ore annue, e sul valore ottenuto incide la rispettiva maggiorazione) L’aggiudicatario dovrà assoggettare i suddetti importi orari alla contribuzione secondo il contratto commercio terziario applicabile dalle agenzie di somministrazione lavoro, per ogni ora effettivamente lavorata dal prestatore fornito. Il margine di ricarico dovrà essere espresso mediante un moltiplicatore unico applicabile a tutte le suddette categorie ed applicato al solo costo del lavoro (contributi esclusi), ovvero: INPS pari a 29.68%, Contributo formazione pari al 4%, Contributo Ente Bilaterale pari a 0,2%, TFR pari a 8%), e successive eventuali modificazioni. XXXXX xxxxx indicato nelle singole richieste di somministrazione sulla base del profilo specifico richiesto.
Trattamento retributivo. Da ccnl delle coop Da ccnl dell’azienda GESTIONE AMMINISTRATIVA Richiesta on line del datore con allegato contratto Proroga entro 60 giorni prima della scadenza Rinnovo entro 60 giorni prima della scadenza Richiesta on line del datore con allegato contratto Proroga entro 60 giorni prima della scadenza Rinnovo entro 60 giorni dalla scadenza PER QUALSIASI ASPETTO NON TRATTATO E PER AGGIORNAMENTI SI RIMANDA ALLA CONSULAZIONE DEL PORTALE SINTESI ALLE PAGINE DEDICATE (DISABILITA’ – I datori di Lavoro) Richiesta on line del datore con allegato contratto Proroga entro 60 giorni prima della scadenza Rinnovo entro 60 giorni prima della scadenza Richiesta on line del datore con allegato contratto Proroga entro 60 giorni prima della scadenza Rinnovo entro 60 giorni dalla scadenza
Trattamento retributivo. I lavoratori avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non potrà essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Si darà conto del rispetto di tale parametro nel bilancio sociale. L'impresa assicurerà i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.