Diritto di rivalsa Clausole campione

Diritto di rivalsa. La Società è surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.
Diritto di rivalsa. La Società si riserva il diritto di Rivalsa per somme indebitamente pagate in conseguenza di un atto doloso compiuto dall’Assicurato.
Diritto di rivalsa. Il datore di lavoro ha diritto di rivalersi sulla cauzione per gli eventuali danni subiti, previa contestazione al prestatore d'opera. In caso di disaccordo, dovrà essere esperito un tentativo di componimento attraverso le Associazioni sindacali competenti.
Diritto di rivalsa. Premesso che è diritto della Società esercitare azione di regresso verso gli autori o terzi responsabili dell’infortunio per le prestazioni da essa effettuate in virtù della presente sezione, la Società dichiara di rinunciare a questo diritto nei confronti: • di tutti i soggetti assicurati con la presente polizza; • del coniuge, dei genitori, dei figli degli Assicurati, nonché di qualsiasi altro parente ed affine fino al quarto grado.
Diritto di rivalsa. Alla Società spetta, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, diritto di surrogazione verso i terzi responsabili.
Diritto di rivalsa. In caso di Xxxxxxxx, salvo esplicita rinuncia, la Compa- gnia è surrogata, in base all’art. 1916 del Codice Civile, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili, fino a concorrenza dell’ammontare dell’indennizzo pagato.
Diritto di rivalsa. La Società rinuncia a favore dell'Assicurato o suoi aventi diritto, all'azione di regresso che le compete per l'art. 1916 del Codice Civile, verso i terzi responsabili dell'infortunio.
Diritto di rivalsa. La Società conserva il diritto di rivalsa previsto ai sensi dell’Articolo 1916 del Codice Civile: − per i soli casi di dolo e di colpa grave, nei confronti di tutti i Dipendenti e per il Personale ad essi equiparato per i quali esistano disposizioni/regolamenti tali per cui il Contraente non possa garantire, con oneri a proprio carico, la copertura assicurativa di tali eventi; − per i soli casi di dolo, a meno che tale diritto non venga esercitato dal Contraente, nei confronti di altro Personale non a rapporto di dipendenza e diverso da quello di cui sopra, del quale il Contraente si avvale o che collaborino con la stessa per lo svolgimento della propria attività.
Diritto di rivalsa. AVVERTENZA: la Rivalsa è un diritto della Compagnia assicuratrice in base al quale la medesima è autorizzata ad agire nei confronti del responsabile del sinistro al fine di recuperare le somme pagate al danneggiato a titolo di risarcimento.
Diritto di rivalsa. La Società si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l’Assicurato può avere o intraprendere nei confronti dei responsabili dei danni, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile.