NULLITÀ DEL CONTRATTO Clausole campione

NULLITÀ DEL CONTRATTO. Il contratto stipulato con la ditta che si riscontri trovarsi nella fattispecie di cui all’art. 53 comma 16 ter. D. Lgs 165/2001 è nullo.
NULLITÀ DEL CONTRATTO. L’esercizio dell’attività di Agente Sportivo da parte di soggetti non iscritti al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge, è causa di nullità dei contratti di cui ai punti i) e ii) delle Disposizioni preliminari.
NULLITÀ DEL CONTRATTO. In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 105, c. 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 106 del medesimo decreto legislativo. La violazione dell’art. 53, c. 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. causa la nullità del contratto.
NULLITÀ DEL CONTRATTO. In questo ambito, un ruolo certamente preminente è rivestito dalla pronunzia Sez. U, n. 04628/2015, D’Xxxxxx, Xx. 000000, che – in relazione al tema della nullità per mancanza di causa – si è pronunziata sulla validità del cd. preliminare di preliminare, ovvero del contratto in virtù del quale le parti si obblighino a stipulare un successivo contratto ad effetti obbligatori.
NULLITÀ DEL CONTRATTO artt. 1346 e 1348 c.c. Il contratto di appalto in ASSENZA DI TITOLO 1346-1348
NULLITÀ DEL CONTRATTO artt. 1346 e 1348 c.c. L’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. 1348 La prestazione di cose future può essere dedotta in contratto, salvo i particolari divieti della legge.
NULLITÀ DEL CONTRATTO artt. 1346 e 1348 c.c. Nei contratti di appalto, sub-appalto e di servizi, devono essere specificatamente indicati, A PENA DI NULLITÀ, i costi delle misure adottate per eliminare completamente oppure, qualora ciò non sia possibile, ridurre al minimo, i rischi sul lavoro derivanti dalle interferenze di lavorazioni svolte da ditte diverse nella stessa sede.
NULLITÀ DEL CONTRATTO. La nullità è la forma più grave di invalidità. La nullità viene comminata dalla Legge: ▪ per mancanza di un elemento essenziale (requisito); ▪ per la sua illiceità cioè contrarietà a norme imperative, ordine pubblico e buon costume. Il contratto nullo: ▪ non produce effetti fin dall’origine; ▪ è insuscettibile di convalida ma può essere convertito in un altro contratto che sia idoneo a realizzare il medesimo interesse. La nullità può: ▪ investire l’intero contratto (nullità totale); o ▪ essere soltanto parziale. La nullità parziale può investire una parte del contenuto del contratto o singoli rapporti di partecipazione al programma contrattuale. Chiunque vi abbia interesse può agire in giudizio per ottenere la sentenza che accerti la nullità.

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  • STIPULAZIONE DEL CONTRATTO Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016 il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. Il contratto non può essere stipulato in caso di proposizione di ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare e per i successivi 20 giorni, secondo le previsioni di cui all'art. 32, comma 11, del d.lgs. 50/2016. Nel termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione, l’operatore economico aggiudicatario dovrà far pervenire all'Amministrazione aggiudicatrice, ai fini della stipula del contratto e pena l’annullamento dell’aggiudicazione stessa, la documentazione indicata nella medesima comunicazione. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di procedere a richiedere chiarimenti e/o integrazioni della documentazione prodotta. Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, come precedentemente indicato, entro i termini assegnati, l'Amministrazione aggiudicatrice lo dichiarerà decaduto dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. In tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare se procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria (previo esito favorevole dei prescritti controlli), che sarà quindi tenuto a presentare, entro i termini comunicati nella relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata. Nei confronti dell’aggiudicatario dichiarato decaduto, l'Amministrazione aggiudicatrice potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell’offerta, che sarà perciò incamerata. L’operatore economico aggiudicatario, se ricorrono le circostanze, si obbliga nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici disciplinato dal D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e del vigente codice di comportamento dei dipendenti della Amministrazione aggiudicatrice. La stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data della suddetta comunicazione di aggiudicazione, salvo quanto previsto all’art. 32, commi 8, 9, 10, 11 e 12, del d.lgs. 50/2016. Tutte le spese di bollo, stipulazione, registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente il contratto sono a carico dell'appaltatore, così come le eventuali spese di pubblicità che la legge pone a carico del medesimo. La data dell’avvenuta stipula del contratto sarà comunicata dall'Amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. d), del d.lgs. n. 50/2016. L’operatore economico aggiudicatario, all’atto della stipula del contratto, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà il contratto stesso, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge (se non acquisito già nel corso della procedura).

  • Risoluzione del contratto Il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. nel momento in cui la Concedente, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:

  • SPESE DEL CONTRATTO Tutte le spese di questo atto (i diritti di segreteria, imposta di bollo e di registro) e conseguenziali sono a carico dell’affidatario, che, a tutti gli effetti del presente atto, elegge domicilio in Firenze presso la Casa Comunale. L'imposta di bollo di cui al presente atto è assolta fin dall'origine ai sensi del D.M. Ministero Economia e Finanze del 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico. I lavori di cui ai contratti applicativi di appalto sono soggetti al pagamento della Imposta sul Valore Aggiunto. Qualora non risulti comunicazione antimafia liberatoria: Le parti danno atto che la stipulazione del presente contratto ha luogo sotto condizione risolutiva dell'esito positivo dei controlli antimafia. Pertanto l'esito sfavorevole degli stessi comporterà la risoluzione del contratto con ogni conseguenza di legge, ivi compreso il risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione. E richiesto, io Segretario Generale del Comune di Firenze ho ricevuto il presente contratto di accordo quadro del quale ho dato lettura alle Parti, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e, dispensandomi dalla lettura degli allegati, lo sottoscrivono, ai sensi del D.Lgs.82/2005, a mezzo di firma digitale valida alla data odierna nel testo e negli allegati insieme a me Segretario Generale Rogante. Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico e occupa pagine intere

  • Documenti che fanno parte del contratto 1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

  • Esecuzione del contratto Ai sensi degli artt. 101 e segg. D.lgs. 50/2016, la gestione del contratto e la verifica della corretta esecuzione del medesimo è svolta dal R.U.P. con l’ausilio del direttore dell’esecuzione del contratto, che provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico contabile dell’esecuzione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali. Il presente contratto è efficace dalla data di sua sottoscrizione, l’appaltatore è tenuto a seguire le direttive fornite dalla S.A. per l’avvio dell’esecuzione del contratto, qualora non adempia, ConSer V.C.O. S.p.A. ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto medesimo.

  • Gestione del contratto La Società dichiara di aver affidato la gestione agenziale del presente contratto alla BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. con sede in xxx xxx Xxxx x° 000 – 00000 Xxxxxx, anche per il tramite del Broker espressamente incaricato dal Contraente.

  • Risoluzione del contratto e recesso Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata a/r, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione. L’Agenzia si riserverà la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto anche nei seguenti casi:

  • AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO All9esito delle operazioni di cui sopra il RUP chiuderà le operazioni di gara. Qualora nessuna offerta risulti conveniente, congrua, sostenibile o idonea in relazione all9oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all9aggiudicazione ai sensi dell9art. 95, comma 12 del Codice. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell9art. 85, comma 5 Codice, dell'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l9appalto. Prima dell9aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell9art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente/i cui ha deciso di aggiudicare l9appalto di presentare i documenti di cui all9art. 86 del Codice, ai fini della prova dell9assenza dei motivi di esclusione di cui all9art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all9art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l9utilizzo del sistema FVOE Fascicolo Virtuale dell9Operatore Economico in conformità alla delibera A.N.A.C. n. 464 del 27 luglio 2022. Ai sensi dell9art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell9aggiudicazione procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall9art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l9appalto. L9aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell9art. 32, comma 7 del Codice, all9esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell9aggiudicazione, alla segnalazione all9A.N.A.C. nonché all9incameramento della garanzia provvisoria. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall9art. 88 comma 4-bis e 89 e dall9art. 92, comma 3 del d.lgs. 159/2011. Ai sensi dell9art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all9aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell9avvenuta aggiudicazione. Trascorsi i termini previsti dall9art. 92, commi 2 e 3 D.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell9informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all9art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011. Il contratto, ai sensi dell9art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall9invio dell9ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, fatta salve le eccezioni di cui al comma 10 del suddetto articolo. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall9intervenuta efficacia dell9aggiudicazione ai sensi dell9art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l9aggiudicatario. All9atto della stipulazione del contratto, l9aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull9importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall9art. 103 del Codice. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. Nei casi di cui all9art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l9affidamento dell9esecuzione o del completamento del servizio. Ai sensi dell9art. 105, comma 2, del Codice l9affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l9importo e l9oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell9inizio della prestazione. L9affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all9art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice. I contratti applicativi derivanti dall9accordo quadro verranno sottoscritti a cura del Dirigente competente con scrittura privata non autenticata, registrata ai sensi della normativa vigente. N.B. Per la sottoscrizione dei singoli contratti applicativi, ai sensi dell9art. 32, comma 10, lett. b) del Codice non si applica il termine dilatorio (c.d. <stand still=) di 35 giorni sopra richiamato. Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell9avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell9aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall9aggiudicazione con le seguenti modalità: lettera di invito a stipula. Sono a carico dell9aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

  • Prova del contratto Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l’indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

  • Durata del contratto e recesso Il contratto avrà la durata di 9 (nove ) anni, a decorrere dalla Data di accettazione” di tutte le forniture e, quindi, di inizio dei servizi, per l’intero sistema. Resta salvo ogni diverso accordo tra la AUSL di Pescara e il Fornitore sulla data di inizio dell’erogazione dei servizi. Nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara, la ASL facente parte potrà prorogare la durata del presente appalto (iniziale o rinnovata), agli stessi patti, prezzi e condizioni, a suo insindacabile giudizio, per garantire la continuità del servizio stesso, fino ad un massimo di sei mesi, mediante comunicazione scritta all’Appaltatore entro la scadenza del termine. La ASL potrà avviare, ricorrendone i presupposti, l’esecuzione d’urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto e con conseguente e corrispondente riduzione del valore e della durata contrattuale. E’ escluso ogni tacito rinnovo. La fornitura potrebbe essere interrotta qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP S.p.A.), ai sensi dell’articolo 26 della Legge n. 488/1999, aggiudicasse la fornitura di prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche più vantaggiose, salvo che la ditta aggiudicataria non offra di adeguare la propria offerta rispetto a quella più vantaggiosa aggiudicata da CONSIP spa. La ASL ha, altresì, diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla ditta appaltatrice con lettera raccomandata A/R, nei seguenti casi: • giusta causa; • mutamenti di carattere normativo o organizzativo, sia a livello nazionale che regionale nella materia oggetto del presente capitolato, - quali, a titolo meramente esemplificativo, in caso di soppressione del Servizio o nell’ipotesi di sopravvenuti indirizzi della programmazione sanitaria Regionale - ivi inclusi quelli derivanti dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 224 del 13/03/2007 ,avente ad oggetto la ratifica dell'accordo con il Ministro della Salute e il Ministro dell'Economia e delle Finanze con il quale è stato approvato il "Piano di rientro" dal disavanzo sanitario ed individuato gli interventi per il raggiungimento dell'equilibrio economico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - in contrasto con la continuazione del rapporto contrattuale. La ditta dovrà comunque, se richiesto dall’A.S.L., proseguire il servizio la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell’ASL medesima, provocare danno alla stessa, ovvero ai pazienti assistiti, sino alla data di efficacia della risoluzione, stabilita dalla ASL committente. In caso di recesso la ditta ha diritto al pagamento del servizio effettuato, purché eseguito correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 C.C.. Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione della Ditta appaltatrice o l’amministratore delegato o il Direttore Generale o il responsabile tecnico della ditta siano condannati, con sentenza passato in giudicato, per delitti contro la Pubblica Ciascuna Azienda sanitaria facente parte dell’Unione d’acquisto, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’ASL ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. Si applicano anche in tale ipotesi di recesso il secondo e il terzo comma del presente articolo. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, l’ASL sarà tenuta a rivalersi sulla garanzia fideiussoria versata, a titolo di penale. Ad essa verrà addebitata inoltre la maggiore spesa derivante dall’assegnazione del servizio ad altre ditte concorrenti, a titolo di risarcimento danni, mediante trattenuta sull’importo dovutole per i servizi già effettuati.