Diritto di sciopero Clausole campione

Diritto di sciopero. Le Parti con il presente CCNL si pongono l'obiettivo di costruire nuove relazioni sindacali e sociali, e l'intento di accrescere la solidarietà tra le diverse espressioni dei lavoratori. Il quadro dei rapporti e delle relazioni sindacali offre un forte contributo di chiarezza attraverso l'autonoma regolamentazione delle procedure e delle forme di sciopero ed esige dalle controparti una contemporanea e corrispondente reciprocità di impegni e di atteggiamenti comportamentali, in modo che l'intero sistema delle relazioni possa conseguire livelli di trasparenza e di sicura efficacia su tutto l'arco dei problemi che costituiscono l'insieme dei rapporti. le Parti sottoscrittrici demandano all’EPAR la definizione di un Codice di condotta.
Diritto di sciopero. Nulla è dovuto alla Ditta per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo, compreso lo sciopero dei dipendenti. Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della legge 12.6.90 n. 146 e ss.mm.ii ed eventuali successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all'obbligo di congruo preavviso.
Diritto di sciopero. L'Appaltatore, nel caso di impossibilità a prestare il servizio, dovuta a scioperi del personale dipendente, si impegna a darne comunicazione scritta alla Stazione Appaltante, tramite pec, nei termini di preavviso previsti dall'art. 2 della Legge 146/1990 e ss.mm.ii., garantendo, comunque, le modalità di prestazioni previste dalla legge stessa, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi decentrati/territoriali. L'Appaltatore si impegna comunque ad assicurare un servizio sostitutivo di emergenza concordato con i competenti servizi comunali. Qualora l’appaltatore agisca in difformità delle disposizioni di legge, di regolamento o del presente capitolato regolanti la materia, per ogni giorno di sospensione del servizio effettuato in violazione sarà applicata una penale pari al 20% dell’importo totale delle prestazioni non erogate.
Diritto di sciopero. Trattandosi di servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi, si rimanda a quanto previsto dalla L. 146/1990 e s.m.i. che prevede l’obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti di personale. In caso di scioperi generali di categoria, l’Impresa dovrà provvedere, tramite avviso scritto e con un anticipo di giorni 3 (tre), a segnalare al Direttore dell’Esecuzione del Contratto la data effettiva dello sciopero programmato e le modalità con le quali intende espletare il servizio. In caso di cause di forza maggiore e/o scioperi, l’Impresa è tenuta ad assicurare l’assoluta continuità nello svolgimento del servizio attraverso l’adozione di un piano di emergenza ed indipendentemente dalla causa che ha provocato la situazione di eccezione e dall’attribuzione della sua responsabilità. E’ fatto obbligo per l’Impresa mettere a disposizione le risorse necessarie per gestire l’evento negativo e ripristinare le condizioni minime di servizio recuperando una situazione regolare e minimizzandone gli effetti. L’Impresa dovrà concordare con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto eventuali comportamenti da seguire in presenza di situazioni che ne dovessero compromettere la regolarità. Per nessuna ragione potrà essere soppresso o non eseguito il servizio, pertanto, qualora l’Impresa sospendesse il servizio l’ASL Roma 6 potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Diritto di sciopero. L oggetto del presente appalto costituisce servizio di pubblica utilità, pertanto, in caso di sciopero, si applica la Legge 146/ 90 e s.m.i., che prevede l obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali, secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti integrativi provinciali ed aziendali, per quanto riguarda i contingenti di personale. Il Fornitore deve provvedere, tramite avviso scritto, con un anticipo di 5 giorni, a segnalare alle Aziende Sanitarie Contraenti la data effettiva dello sciopero programmato. Le Aziende Sanitarie Contraenti trattengono comunque l importo del lavoro non corrisposto.
Diritto di sciopero. Nulla è dovuto alla Ditta aggiudicataria per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo. In caso di sciopero dei propri dipendenti l’impresa aggiudicataria dovrà rispettare e far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla Legge 146/1990 sull’esercizio del diritto di sciopero e dovrà darne comunicazione al Servizio comunale competente nei termini previsti dalla legge.
Diritto di sciopero. I lavoratori che intendono aderire o meno ad uno sciopero, possono darne volontariamente preavviso scritto al Dirigente Scolastico senza possibilità di revoca. Gli insegnanti che non scioperano sono tenuti al servizio (insegnamento- vigilanza- disposizione) per un monte ore totale pari alle ore di servizio di quel giorno. Nei casi di sciopero, qualora per ragioni organizzative il Dirigente Scolastico, per le classi funzionanti di pomeriggio, riduca l’orario delle attività didattiche al solo periodo antimeridiano, previo tempestivo avviso, i docenti previsti in servizio al pomeriggio e non aderenti allo sciopero svolgeranno il loro orario di lavoro al mattino, per lo stesso numero di ore per le quali sarebbero stati impegnati nel pomeriggio. I docenti in servizio il giorno dello sciopero, che non l’hanno preventivamente dichiarato sull’apposito modulo, devono comunicare alla segreteria le loro intenzioni entro le ore 8.00 per le istruzioni sul loro orario. In caso contrario saranno dichiarati scioperanti. In caso di sciopero del Capo d’istituto la responsabilità della scuola ricade sul docente collaboratore vicario; se anche questo sciopera, la responsabilità ricade sul docente più anziano d’età in servizio presente alla prima ora nel plesso. Il docente che ha la responsabilità della scuola, in vece del Capo d’Istituto, valuterà la possibilità o meno di far entrare gli alunni, in relazione al numero degli insegnanti disponibili, ai problemi di trasporto, alla consistenza del numero degli alunni per classe. L’adattamento di orario terrà quindi conto, oltre che degli insegnanti a disposizione, anche dei problemi di trasporto connessi con la provenienza degli alunni. Se gli alunni entrano a scuola, il personale è responsabile della vigilanza fino al termine dell’orario stabilito. Per gli alunni che usufruiscono dei pulmini è necessario concordare, con gli autisti, prima dell’inizio delle lezioni, l’ora di uscita dalla scuola (o la necessità di immediato ritorno a casa). Sono possibili raggruppamenti in un’unica aula, alunni di classi diverse non in numero eccessivo; il docente interessato sarà tenuto alla vigilanza sui medesimi. Gli insegnanti incaricati di sostituire i docenti in sciopero sono tenuti esclusivamente alla vigilanza della classe e quindi non devono fare lezione. Anche il personale non docente assume mansione di vigilanza. In caso di sciopero per il personale docente non sono previsti contingenti minimi che debbano essere in servizio. Sulla base ...
Diritto di sciopero. Articolo 14: Servizi minimi essenziali Articolo 15: Assemblee sindacali
Diritto di sciopero. (Art. 31 ACN)
Diritto di sciopero. La comunicazione dell’indizione di uno sciopero, da parte del Dirigente scolastico, prevista dall’articolo 2, c.3 dell’accordo allegato al CCNL 1998/2001 sulle norme di attuazione della Legge 146/1990, deve essere resa nota a tutti i lavoratori della scuola entro 48 ore dalla ricezione della comunicazione da parte del Direttore regionale. La comunicazione del Dirigente scolastico avverrà in forma scritta e sarà fatta circolare all’interno dell’istituto per consentire una ponderata valutazione della decisione da parte del personale. Ai sensi dell’art. 3 dell’accordo già citato, il Dirigente scolastico dispone anche il preavviso di sciopero alle famiglie. Ai sensi dell’art. 3 e 4 dell’accordo sull’attuazione della Legge 146/1990, allegato al CCNL 98, il Dirigente scolastico inviterà in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti. Si precisa che l’eventuale comunicazione di adesione allo sciopero, da parte del singolo lavoratore, non è obbligatoria, e che il singolo lavoratore ha diritto di aderire allo sciopero anche senza preavviso.