Lavoro temporaneo Clausole campione

Lavoro temporaneo. 1. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge 24.6.97 n. 196, può essere concluso, oltre che nei casi previsti dal comma 2, art. 1, lett. b) e c) della legge stessa, anche per l'aumento delle attività nelle seguenti fattispecie:
Lavoro temporaneo. Le imprese possono ricorrere al contratto di lavoro temporaneo, oltre che nei casi previsti dall'art. 1, comma 2, lettere b) e c), della legge 24 giugno 1997, n. 196, anche nelle seguenti fattispecie, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della legge stessa:
Lavoro temporaneo. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla Legge 24 giugno 1997 n. 196, oltre che nei casi previsti dal comma 2 dell’art. 1 lett. b) e c) della stessa, può essere concluso anche nelle seguenti fattispecie: - per particolari punte di attività; - per l’effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo; - per l’esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate dall’Ente o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti a livello locale. Le prestatrici ed i prestatori di lavoro temporaneo impiegate/i per le fattispecie sopra individuate dalle parti non potranno superare per ciascun trimestre la media del 8% delle lavoratrici e dei lavoratori occupati dall’Associazione utilizzatrice con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In alternativa è consentita la stipula di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino ad un massimo di 5 (cinque) prestatrici o prestatori di lavoro temporaneo, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'Associazione. Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 4 lett. a) della Legge 24 giugno 1997 n. 196, è vietato il ricorso al lavoro temporaneo sono quelle non rientranti tra le “professionalità intermedie” di cui all’art. 21 del presente CCNL. Le lavoratrici ed i lavoratori con contratti di fornitura di lavoro temporaneo sono destinatari anche delle erogazioni derivanti dal livello di contrattazione locale ai sensi del punto 2 dell’art. 7 del presente CCNL nei termini definiti in tale ambito. Restano fermi per l'Associazione utilizzatrice le incombenze previste dall'art. 7 comma 4° della Legge n. 196/97 "L'impresa utilizzatrice comunica alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale:
Lavoro temporaneo. Per l’assunzione di personale con contratto di lavoro temporaneo le parti recepiscono i contenuti dell’accordo interconfederale del 23 luglio 1998 intercorso in materia, che fa parte integrante del presente CCNL. Le parti si impegnano a definire nell’ambito del prossimo rinnovo del CCNL le apposite modifiche in applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente.
Lavoro temporaneo. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla Legge 24 giugno 1997 n.196, oltre che nei casi previsti dal comma 2 dell'art.1 let. b) e c) della stessa, può essere concluso anche nelle seguenti fattispecie: - per particolari punte di attività; - per l'effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo; - per l'esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate dall'Associazione o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti a livello locale. Le prestatrici ed i prestatori di lavoro temporaneo impiegate/i per le fattispecie sopra individuate dalle parti non potranno superare per ciascun trimestre la media dell'8% delle lavoratrici e dei lavoratori occupati dalla Associazione utilizzatrice con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In alternativa è consentita la stipula di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino ad un massimo di 5 (cinque) prestatrici o prestatori di lavoro temporaneo, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nella Sezione dell'Associazione. Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 4 let. a) della Legge 24 giugno 1997 n.196, è vietato il ricorso al lavoro temporaneo sono quelle non rientranti tra le "professionalità intermedie" di cui all'art.22 del presente CCNL. Le lavoratrici ed i lavoratori con contratti di fornitura di lavoro temporaneo sono oggetto delle erogazioni derivanti dal livello di contrattazione aziendale ai sensi del punto 2 dell'art.6 del presente CCNL nei termini definiti in tale ambito. L'Associazione comunicherà preventivamente alle RSU, od in loro assenza alle OOSS territoriali firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed il motivo del ricorso agli stessi. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 3 (tre) giorni successivi alla stipula del contratto in questione. Annualmente l'Associazione utilizzatrice di tale prestazione lavorativa è tenuta a fornire ai destinatari di cui sopra il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessate/i.
Lavoro temporaneo. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della L. 196/1997 il ricorso ai contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo è esteso, in via sperimentale, alle cooperative ed ai consorzi forestali ed alle aziende speciali consorziali che applicano il presente CCNL per tutto il periodo di validità del CCNL medesimo, limitatamente ai territori nei quali le imprese di tale tipologia operano. Le prestazioni di lavoro temporaneo possono essere utilizzate, oltreché nei casi previsti dall'articolo 1 comma 2, lettere b) e c), della Legge 196/97, anche nei seguenti: • attuazione di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi non ordinari e non prevedibili, cui non sia possibile far fronte con l'organico in servizio; • sostituzione di operai a tempo indeterminato nonché di impiegati anche se assunti con contratto a termine dichiarati temporaneamente inidonei, da struttura sanitaria pubblica, a svolgere le mansioni assegnate; • sostituzione di lavoratori in ferie, previo accordo con RSU/RSA; • sostituzione di lavoratori assenti per l'aspettativa senza assegni di cui all'articolo 11 del presente CCNL; • sostituzione di lavoratori assenti, anche soltanto per parte dell'orario di lavoro, per aspettative o permessi usufruiti in forza di disposizioni di legge o a provvedimenti amministrativi quali ad esempio: Legge 104/92 (Portatori di gravi handicap), Ordinanza 1675/89 (Volontariato di protezione civile), DPR 309/90 (Lavoratori tossicodipendenti), Legge 162/92 (Volontariato nel corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico); • sostituzione dei lavoratori che usufruiscono dei riposi per allattamento, limitatamente alle ore non lavorate per tali riposi; • necessità non programmabili e/o non prevedibili di attività lavorative urgenti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità persistenti, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico entro i tempi stabiliti per l'ultimazione dei lavori. La fornitura di lavoro temporaneo non può avvenire per le qualifiche comprese nei livelli 1° impiegati e 1° operai comuni. Il contratto di lavoro temporaneo può essere prorogato una sola volta per un periodo non superiore al primo, perdurando le cause che lo hanno giustificato. I lavoratori temporanei occupati contemporaneamente dal datore di lavoro utilizzatore non possono superare il 15% dei lavoratori a tempo indeterminato occupati presso lo stesso su base annua. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia luogo a un numero inferiore a due resta la pos...
Lavoro temporaneo. La lettera C) dell’art. 8, concernente le qualifiche di esiguo contenuto professionale, è abrogata ai sensi e per gli effetti della Legge n. 488 del 1999. Inserire in calce all’articolo la seguente dichiarazione a verbale: Le Parti concordano di incontrarsi entro il 31/12/2003 per individuare le mansioni il cui svolgimento può presentare maggiore pericolo per la sicurezza del prestatore di lavoro o di soggetti terzi, così come previsto dall’art. 64 della citata Legge n. 488 del 1999.
Lavoro temporaneo. In applicazione a quanto stabilito dall’art. 1, comma 2), punto a), legge 24.6.97 n. 196, il contratto di lavoro temporaneo può essere sottoscritto nei seguenti casi:
Lavoro temporaneo. 1. Le presenti disposizioni disciplinano l'utilizzo da parte dell'ANAS delle prestazioni di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997 n.196 e successive modifiche a cui deve farsi riferimento agli effetti applicativi ed interpretativi per tutto quanto non specificatamente previsto dalle presenti norme.