Giusta causa Clausole campione

Giusta causa. Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto senza obbligo di preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto, quali: − le assenze ingiustificate per tre giorni consecutivi, senza notificazioni; − le condanne penali per reati che comportino lo stato di detenzione; − la recidiva nelle mancanze che abbiano già dato luogo alla applicazione di sanzioni disciplinari previste dal presente CCNL o dai Contratti provinciali di lavoro; − la grave insubordinazione verso il datore di lavoro od un suo diretto rappresentante nell’azienda; − i danneggiamenti dolosi ai macchinari, alle coltivazioni ed agli stabili; − il furto in azienda.
Giusta causa. 1) Il lavoratore che si dimette per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del Codice Civile, ha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, anche all'indennità sostitutiva del preavviso.
Giusta causa. Articolo 165
Giusta causa. Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto senza obbligo di preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto, quali: -le assenze ingiustificate per tre giorni consecutivi, senza notificazioni; - le condanne penali per reati che comportino lo stato di detenzione; - la recidiva nelle mancanze che abbiano già dato luogo alla applicazione di sanzioni disciplinari previste dal presente C.C.N.L. o dai Contratti provinciali di lavoro; - la grave insubordinazione verso il datore di lavoro od un suo diretto rappresentante nell’azienda; - i danneggiamenti dolosi ai macchinari, alle coltivazioni ed agli stabili; - il furto in azienda.
Giusta causa. PCM potrà annullare un Ordine, in tutto o in parte, previo preavviso di trenta (30) giorni a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Fornitore e pagamento di tutti i Prodotti consegnati alla data della comunicazione che siano stati accettati da PCM come prodotti conformi. Il Fornitore deve restituire a proprie spese ed entro una settimana all'Acquirente tutti i Beni affidati e la Documentazione ancora in suo possesso. Ciascuna parte è tenuta ad adempiere ai propri obblighi contrattuali fino alla data di effettiva risoluzione, fatti salvi gli eventuali danni che la parte inadempiente può ottenere per mancata esecuzione degli obblighi contenuti nei documenti contrattuali. Inoltre, se il Fornitore è la fonte unica per l'Acquirente, quest'ultimo può posticipare l'effettiva data di risoluzione fino all'implementazione di una fonte alternativa, nel qual caso il Fornitore si impegna ad eseguire gli Ordini alle condizioni contrattuali.
Giusta causa. Il lavoratore che si dimette per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del codice civile, ha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, anche all'indennità sostitutiva del preavviso. Non avrà diritto ad alcun preavviso o corrispondente indennità quel datore di lavoro che si fosse reso colpevole di ingiurie od atti lesivi per l'onore e per la dignità del dipendente; e se per tali fatti il dipendente ritenesse opportuno risolvere il rapporto, avrà diritto alle indennità stabilite dagli artt. 139 e 148 salvo ogni maggior diritto per il risarcimento di danni morali e materiali. In conformità dell'art. 1, 4° comma, legge 9 gennaio 1963, n. 7, le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio in quanto segua la celebrazione e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa sono nulle se non risultano confermate entro un mese all'Ufficio del lavoro. La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha diritto sempre che abbia compiuto il periodo di prova, al trattamento di fine rapporto previsto dall'art. 148 con esclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso. Anche in questo caso le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto con l'osservanza dei termini di preavviso di cui all'art. 138 e confermate, a pena di nullità, all'Ufficio del lavoro entro il termine di un mese. L'indennità di cui al 2° comma del presente articolo sarà corrisposta alla lavoratrice dimissionaria all'atto della esibizione del certificato di matrimonio, purché tale esibizione sia effettuata entro sei mesi dalla data della risoluzione del rapporto di lavoro.
Giusta causa. Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto senza obbligo di preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti che non con- sentono la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro, quali:
Giusta causa e giustificato motivo Ai sensi dell’art. 1 della legge n. 604/1966, il rapporto di la- voro a tempo indeterminato puo` essere risolto solo in caso di giusta causa o giustificato motivo oggettivo, pena l’inva- lidita` del recesso. La giusta causa e` quel motivo tanto grave da spingere al re- cesso immediato dal contratto di lavoro (a tempo indetermi- nato o a tempo determinato) poiche´ per la sua gravita` non consente la prosecuzione, an- che provvisoria del rappor- to (6) (art. 2119 c.c.) I gravi motivi ex art. 2119 c.c. sono in primo luogo le ina- dempienze contrattuali delle parti. Il lavoratore puo` licenziarsi (c.d. dimissioni) con giusta causa se il datore di lavoro, a titolo esemplificativo, non ero- ga nei tempi di legge la retri- buzione e/o la contribuzione, omette la consegna dei pro- spetti paga, non si attiva per la formazione del lavoratore nei contratti di lavoro formati- vi (apprendistato, tirocinio for- mativo, contratto di formazio- ne e lavoro, contratto di inseri- mento). Integra la giusta causa anche la mancata correspon- sione di una sola mensilita` di retribuzione o la mancata cor- responsione di gratifiche sup- plementari come la 13a o 14a mensilita`. A titolo esemplifica- tivo, invece, giusta causa di li- cenziamento da parte del dato- re di lavoro si configura se il lavoratore non si presenta sul luogo di lavoro senza validi motivi o se si rifiuta illegitti- mamente di prestare la sua at- tivita` lavorativa. La giusta causa e` altres`ı ravvi- sabile in fatti e comportamenti estranei al contratto di lavoro ma ugualmente idonei a pro- durre effetti che si ripercuoto- no nel rapporto fiduciario tra datore e prestatore di lavoro. Spesso i contratti collettivi contemplano tipologie di com- portamenti legittimanti il li- cenziamento per giusta causa. La tipologia di motivazioni piu` utilizzate per giustificare Note:
Giusta causa. Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto, senza obbligo di preavviso è determinato dal verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, quali: - le assenze ingiustificate per tre giorni consecutivi, senza notificazioni; - le condanne penali per reati che comportino la detenzione; - la recidiva nelle mancanze che abbiano già dato luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari previste dal presente contratto; - la grave insubordinazione verso il datore di lavoro od un suo diretto rappresentante nell’azienda; - i danneggiamenti dolosi ai macchinari, alle coltivazioni ed agli stabili; - il furto in azienda Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’operaio, ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, alla organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di esse, quali: - le assenze ingiustificate e ripetute con notevole frequenza; - la sostanziale riduzione della superficie aziendale o degli allevamenti; - la radicale modifica degli ordinamenti colturali o della organizzazione aziendale; - la cessazione dell’attività agricola per fine contratto di affitto di fondo rustico; - l’adesione dell’impresa a forme associate di conduzione e cooperative di servizio; - l’incremento del nucleo familiare dell’imprenditore per l’aggiunta o il rientro di unità lavorative attive, relativamente ai familiari entro il secondo grado, anche se non conviventi; Il licenziamento per giustificato motivo deve essere intimato nel rispetto dei termini di preavviso di cui all’art. 71 del presente contratto. Il provvedimento di licenziamento, sia che intervenga per giusta causa che per giustificato motivo, deve essere comunicato all’operaio a mezzo lettera raccomandata A/R e contenere i motivi che lo hanno determinato. L’operaio che si ritenga leso nei suoi diritti, potrà rivolgersi alla propria Organizzazione Sindacale, la quale, con le modalità e procedure previste dall’art. 82, esperirà il tentativo di amichevole componimento, conformemente a quanto stabilito dall’art. 4, comma a2° della citata legge n. 108 del 1990. e disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti degli operai aventi diritto alla pensione di vecchiaia ed in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 6 del D. L. 22/12/1981 n. 791, convertito con m...
Giusta causa. Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rap- porto senza obbligo di preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. Costituiscono motivo di giusta causa, ad esempio: