Somministrazione a tempo determinato Clausole campione

Somministrazione a tempo determinato. (Nuovo CCNL della Mobilità)
Somministrazione a tempo determinato. 1. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Ai sensi dell’art. 35, comma 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore.
Somministrazione a tempo determinato. 1. Nelle specifiche fattispecie sotto indicate il ricorso alla somministrazione a tempo determinato è soggetto a limiti quantitativi di utilizzo nella misura del 13% in media annua dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell’azienda alla data del 31 dicembre dell’anno precedente:
Somministrazione a tempo determinato con monte ore retribuito garantito (MOG) 57
Somministrazione a tempo determinato. 49 Art.24 - Telelavoro 50 Art.25 - Altre tipologie di lavoro flessibile 51 Art.26 - Percentuali di utilizzo 52
Somministrazione a tempo determinato. 1. Al rapporto di lavoro svolto in regime di somministrazione a tempo determinato si applicano le disposizioni di legge vigenti recate dagli artt. 30 e seguenti del D.lgs 81 del 2015 come modificato dalla Legge 96 del 2018.
Somministrazione a tempo determinato. Il contratto di somministrazione a tempo determinato è disciplinato dalla legge e dalle seguenti disposizioni. Le aziende sono tenute nei confronti dei lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all’attività lavorativa nella quale saranno impiegati. I lavoratori con contratto di somministrazione hanno diritto di esercitare presso le aziende i diritti di libertà ed attività sindacale previsti dalla legge n. 300/1970; in par- ticolare gli stessi possono partecipare alle assemblee del personale dipendente del- l’impresa utlizzatrice. L’azienda utilizzatrice comunica in via preventiva alla R.S.U. o, in sua mancanza, alle OO. SS. territoriali aderenti alle associazioni sindacali firmatarie del CCNL il numero ed i motivi del ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato. Ove ri- corrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà ef- fettuata entro il 3° giorno lavorativo successivo alla stipula del contratto. Una volta all’anno, per il tramite dell’Associazione datoriale competente, le aziende utilizzatrici forniscono alle OO.SS. il numero ed i motivi dei contratti di somministra- zione a tempo determinato conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. Nell’ambito della contrattazione aziendale sul premio di risultato, come definita dal- l’art. 39 del CCNL, le parti stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione delle erogazioni economiche correlati ai risultati dell’impresa anche ai lavoratori con contratto di somministrazione.
Somministrazione a tempo determinato. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore.
Somministrazione a tempo determinato. Viene aumentata al 10% la percentuale massima di utilizzo, con un minimo di tre lavoratori somministrati (in precedenza all’8%) per unità produttiva calcolata sul numero dei dipendenti. Sono escluse dalla percentuale le somministrazioni attivate per sostituzione e per eventi e fiere.