PROGRESSIONI ORIZZONTALI Clausole campione

PROGRESSIONI ORIZZONTALI. 1. Le parti convengono che, al fine di non pregiudicare le risorse disponibili del fondo per gli esercizi futuri, non si dia luogo a progressioni orizzontali riservandosi di disciplinare le modalità applicative dell’istituto, qualora se ne verificassero le condizioni.
PROGRESSIONI ORIZZONTALI. 1. Le parti convengono, al fine di non pregiudicare le risorse disponibili del fondo per gli esercizi futuri, di rinviare al 2018 la valutazione rispetto a possibili applicazioni dell’istituto delle progressioni orizzontali, qualora se ne verificassero le condizioni.
PROGRESSIONI ORIZZONTALI. 1. Le parti convengono che, al fine di non pregiudicare le risorse disponibili del fondo per gli esercizi futuri, non si dia luogo a progressioni orizzontali in vigenza delle limitazioni di cui all'art.9 commi 1 e 21 del D.L. 78/2010, riservandosi di disciplinare le modalità applicative dell’istituto, qualora se ne verificassero le condizioni.
PROGRESSIONI ORIZZONTALI. La progressione economica orizzontale consiste nell'attribuzione di un incremento retributivo permanente ed irreversibile avente valore di riconoscimento dell'acquisizione da parte del lavoratore di un più elevato livello di professionalità e quindi del miglioramento consolidato delle sue competenze e capacità individuali. In applicazione dei criteri del contratto nazionale che prevede che il dipendente possa avere progressioni orizzontali all’interno della categoria valutando i risultati ottenuti, le prestazioni rese, l'impegno e la qualità della prestazione individuale, si adotta il seguente sistema di: Per l'effettuazione di tutte le progressioni orizzontali è richiesta la valutazione della qualità della prestazione individuale rilevata annualmente mediante apposte schede, e considerata per un arco temporale superiore all'anno, al fine di apprezzare anche gli aspetti di continuità dei comportamenti espressi. L'Ente si impegna a garantire la valutazione annuale della qualità della prestazione per ogni dipendente al fine di assicurare a ciascuno la possibilità di accedere alla progressione orizzontale. Vengono presi in considerazione e valutati l'impegno ed il risultato ottenuti, in termini di qualità della prestazione e di competenza professionale acquisita. Il sistema di valutazione si fonda su alcuni criteri generali che si riportano al fine di definire linee guida uniformi: ⮚ competenza professionale e capacità tecnica; ⮚ arricchimento professionale per partecipazione a percorsi formativi, con positivi risultati conseguiti; ⮚ rapporti con l'utenza, orientamento al cliente, e integrazione personale nell'organizzazione, nell'ottica di rispetto e valorizzazione complessiva dell'ente e della collaborazione fra tutti i colleghi; ⮚ attenzione e sensibilità all'uso delle risorse sia strumentali che eventualmente economiche affidate e alla cura del patrimonio e delle attrezzature dell'Ente; ⮚ capacità di rispettare i tempi previsti. e quale ulteriore criterio valutativo per gli appartenenti alle cat. B e C: ⮚ capacità di adattamento e flessibilità nello svolgimento dei compiti; e per gli appartenenti alla cat. D: ⮚ capacità di programmazione, coordinamento, controllo e leadership. Il dirigente provvederà alla compilazione di una apposita scheda, differenziata per i dipendenti di cat. B e C e per i dipendenti di cat. D, per evidenziare la qualità della prestazione fornita e dell'arricchimento professionale raggiunto con riferimento ai comportamenti considerati...
PROGRESSIONI ORIZZONTALI. Il nuovo sistema deve prevedere la possibilità di progressioni orizzontali, che consentano, a coloro i quali svolgano una determinata mansione, avanzamenti economici, legati anche al merito, che non comportino mutamento delle mansioni stesse esercitate. In tal senso, al personale inquadrato nei livelli apicali, che abbia acquisito un periodo di permanenza di tre anni nei suddetti livelli, a seguito di valutazione positiva rispetto all’attività ed all’impegno profusi, sarà attribuito un ulteriore elemento fissato nella misura del X % della retribuzione tabellare. Ogni ulteriori 3 anni di permanenza sarà attribuito un ulteriore elemento aggiuntivo fissato nella misura del X % della retribuzione tabellare.
PROGRESSIONI ORIZZONTALI. Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del CCNL del 21.05.2018, le risorse economiche destinate o da destinarsi alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico della parte stabile del fondo di cui al precedente punto 1. Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali nel caso di: cessazioni dal servizio, progressioni verticali o reinquadramenti comunque determinati del personale interessato, sono riacquisiti nella disponibilità delle risorse decentrate secondo quanto previsto dall’art. 34 del CCNL 22/01/2004. Esse sono destinate, salvo particolari necessità di utilizzo delle risorse stabili scaturenti da accordi nazionali collettivi, al finanziamento di ulteriori progressioni orizzontali. Non sono detratti, inoltre, gli importi determinati dalla posizione economica in godimento all'interno della categoria del personale assunto con processi di mobilità esterna. Gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività in relazione al loro costo originario. Gli incrementi economici delle diverse posizioni all'interno della categoria professionale non sono compresi tra gli incrementi contrattuali destinati al finanziamento del salario accessorio, ma tra quelli destinati al finanziamento del trattamento tabellare.
PROGRESSIONI ORIZZONTALI. Vengono destinate ed erogate sulla base della situazione consolidata in atto, senza imputare al fondo e con evidenziazione a parte le risorse relative agli adeguamenti degli importi delle singole posizioni economiche determinate da contratti nazionali successivi alla loro attribuzione (c.d. riallineamento) (vedi nota 1 all’accordo del 2010)
PROGRESSIONI ORIZZONTALI. 1. Le parti convengono che, stante il venir meno delle limitazioni al trattamento economico individuale di cui all'art.9 commi 1 e 21 del D.L. 78/2010, di applicare per il 2015 l’istituto delle progressioni economiche orizzontali limitatamente alle disponibilità del fondo di parte stabile.
PROGRESSIONI ORIZZONTALI. (art. 66 comma 1 lettera b) CCNL 2016/2018) Per la Parte pubblica: Per la Parte sindacale: Per la R.S.U Per la FLC/CGIL Per la CISL SCUOLA Per la SNALS CONFSAL Per la F.G.U. Federazione GILDA UNAMS Per la Federazione UIL Scuola RUA
PROGRESSIONI ORIZZONTALI. (art. 66 comma 1 lettera b) CCNL 2016/2018) - In data 30 marzo 2021 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Integrativo sui criteri generali per la selezione ai fini delle progressioni economiche all’interno di ciascuna categoria del C.C.N.L. – anno 2021, che ne ha definito i meccanismi ed i criteri di selezione. Di seguito le modalità di utilizzo del Fondo per il personale di categoria EP: Progressione economica all'interno della categoria (art. 66 comma 1 lettera b) - Retribuzione di posizione e di risultato (art. 66 comma 1 lett. a) ed incarichi aggiuntivi € 104.085,93