Norme finali e transitorie Clausole campione

Norme finali e transitorie. Qualora, in corso di svolgimento di una gara che includa prestazioni incentivabili a gravare sul fondo, la stessa debba essere sospesa (art. 107 comma 7 del Codice) per un tempo superiore ad un mese, saranno liquidati gli incentivi a gravare sul fondo erogabili per le prestazioni effettivamente rese fino al momento della sospensione; le ulteriori prestazioni saranno pagabili dopo la conclusione del periodo di sospensione. Qualora, in corso di svolgimento di una procedura che includa prestazioni incentivabili a gravare sul fondo, la stessa debba essere interrotta, revocata, annullata o si abbia risoluzione o recesso dal contratto saranno liquidati gli incentivi a gravare sul fondo erogabili per le prestazioni effettivamente rese fino al momento dell’interruzione, della revoca, dell’annullamento, del recesso o della risoluzione; in tal caso, la quota di fondo non più erogabile incrementerà, nell’ordine: - eventuali ulteriori prestazioni necessarie pagabili a gravare sul fondo (ad esempio accertamento dell’utilità della prestazione resa dall’appaltatore fino al momento dell’interruzione, della revoca, dell’annullamento, del recesso, della risoluzione e relative verifiche di conformità – collaudi); - la quota di fondo di cui al comma 4 dell’art. 113 del Codice. Non può essere disposto il pagamento di prestazioni a gravare sul fondo nel caso in cui sia accertato che il dipendente, per dolo o colpa grave, abbia commesso azioni che abbiano cagionato interruzioni, revoca, annullamento, recesso o risoluzione del contratto d’appalto o della procedura in corso d’aggiudicazione. Nel caso in cui alcune prestazioni siano state pagate a gravare sul fondo prima dell’accertamento dell’evento ascrivibile al dolo o colpa grave del dipendente che ne avrebbe impedito il pagamento, la relativa somma è recuperata sui pagamenti successivi o, qualora il rapporto di lavoro non sia più in corso, in ogni altro modo consentito dall’ordinamento. Successivamente all’approvazione del presente regolamento i responsabili dei Settori ed Unità Operative interessate alle funzioni effettuano una ricognizione delle attività pagabili a gravare sul fondo relative alle procedure di acquisizioni di beni e servizi espletate dall’entrata in vigore del D.Lgs. n.50/2016. Effettuata la ricognizione e verificato che negli atti deliberativi autorizzativi dell’intervento sia stato disposto l’apposito stanziamento previsto dall’art. 113 comma 2 del Codice, dispone la corresponsione dell’incentivo agli avent...
Norme finali e transitorie. 1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui all’art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo.
Norme finali e transitorie. Art. 55 Conferme
Norme finali e transitorie. Per tutto quanto non previsto nel presente bando di selezione, valgono le disposizioni vigenti in materia.
Norme finali e transitorie. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme di legge in vigore ed al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Settore Terziario e Servizi (con esclusione della parte relativa all'accordo per l'Ente Bilaterale). Nell'allegato A si definisce l'equivalenza tra la scala classificatoria del presente regolamento (in vigore da Gennaio 2009) e quella del precedente regolamento (in vigore fino a dicembre 2006). 32 B1 - B1 -
Norme finali e transitorie. 1. Le flessibilità previste dagli artt. 3, 4, 5 compreso il comma tre e gli artt. 6, 8 e 9 decorrono dal giorno successivo a quello della stipulazione del presente contratto e si applicano nei comparti e nelle separate aree di contrattazione della dirigenza di cui all’art.1, comma 1.
Norme finali e transitorie. Norma di collegamento alla legislazione regionale art.45 - Norme transitorie art.46 - Norma finale art.47 - Disapplicazioni art.48 - Verifica delle disponibilità finanziarie complessive art.49 DICHIARAZIONI DELLE PARTI D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593 sono i seguenti:
Norme finali e transitorie. 1. Il presente Regolamento si applica agli incarichi didattici da attribuirsi a partire dall’anno accademico 2012/2013; agli incarichi non ancora perfezionati, si applicano comunque gli artt. 19 e 20 del presente regolamento.
Norme finali e transitorie. Art. 74.