Retribuzione di risultato Clausole campione

Retribuzione di risultato. 1. Al fine di sviluppare l'orientamento ai risultati, anche attraverso la valorizzazione della quota della retribuzione accessoria ad essi legata, al finanziamento della retribuzione di risultato per tutti i dirigenti scolastici sono destinate parte delle risorse complessive di cui all'art. 55, in misura pari al 15% del totale delle disponibilità.
Retribuzione di risultato. 1. Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l’erogazione annuale della retribuzione di risultato.
Retribuzione di risultato. 1. La retribuzione di risultato è attribuita sulla base dei diversi livelli di valutazione della performance conseguiti dai dirigenti, fermo restando che la sua erogazione può avvenire, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge in materia, solo a seguito del conseguimento di una valutazione positiva, operata con criteri oggettivi.
Retribuzione di risultato. Alla retribuzione di risultato viene destinata una quota pari al 20% delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia, ai sensi dell’art. 25 del CCNL 12 febbraio 2010 e dell’art.52 del CCNL dell’Area Funzioni Centrali del 9 marzo 2020. Al fine di garantire il carattere di premialità, la retribuzione di risultato sarà attribuita sulla base del diverso grado di raggiungimento degli obiettivi e dei comportamenti organizzativi misurati con le procedure previste dal vigente Sistema di valutazione. Pertanto, la determinazione della retribuzione di risultato sarà correlata al punteggio complessivo (totale punteggio conseguito per la performance operativa + totale punteggio per i comportamenti organizzativi) ottenuto in sede di valutazione da ciascun dirigente a cui sarà corrisposta la retribuzione di risultato determinata sulla base delle 4 fasce indicate nella seguente tabella: Punteggio conseguito Xxxxxx retributiva Percentuale della retribuzione di risultato da erogare In applicazione dell’art. 28, commi 2, 3 e 5 del CCNL 9 marzo 2020 “differenziazione della retribuzione di risultato”, le parti stabiliscono che al 10 % (con arrotondamento per eccesso) dei dirigenti valutati che rientrano nella fascia di valutazione massima (performance livello 3) venga attribuita la maggiorazione di risultato del 30% rispetto al valore medio pro-capite della retribuzione del risultato riconosciuta al personale dirigente. In caso di parità si applicheranno in ordine i seguenti criteri: L ’importo della retribuzione di risultato spettante al dirigente valutato, sarà corrisposto in unica soluzione, tenuto conto del periodo di servizio prestato nell’anno - in relazione alla fascia di performance conseguita.
Retribuzione di risultato. La retribuzione di risultato può essere erogata solo a seguito di preventiva definizione degli obiettivi annuali e della positiva verifica e certificazione dei risultati conseguiti in coerenza con detti obiettivi, secondo le risultanze del sistema di valutazione approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano. Il premio massimo di risultato è pari al 40% del valore della posizione, per tutte le posizioni. In attuazione dell’art. 18 – Funzioni di Direzione di Area – del Testo Unificato del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Città Metropolitana di Milano, i Direttori di Area assumono tutti i compiti dei Direttori di Settore di cui agli artt. 19/22, in caso di vacanza del Direttore di Settore. L’incarico ad interim assunto dal Direttore di Area per uno o più Settori non comporta l’attribuzione di un compenso aggiuntivo. Viceversa, nei casi di copertura di posizioni dirigenziali con affidamento di incarichi ad interim, compresi gli incarichi di Direzione di Progetto, formalmente conferiti con provvedimento del Sindaco Metropolitano ai Direttori di Xxxxxxx, a seguito della temporanea vacanza di posti dirigenziali, sono retribuiti dopo il trentesimo giorno di incarico. Nel caso in cui un Direttore di Xxxxxxx assuma l’incarico ad interim per la direzione dell’Area di appartenenza, il trattamento economico complessivo annuo, comprensivo della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato, non potrà essere superiore al massimo teorico previsto per il Direttore d’Area. Il compenso, pari al 25% della retribuzione di posizione annua previsto per il posto temporaneamente vacante e riproporzionato in base alla durata dell’incarico ad interim, viene erogato a titolo di retribuzione di risultato, in base alla risultanze della valutazione annua del Dirigente validata dall’O.I.V.P. In caso di attribuzione di più incarichi ad interim al medesimo Dirigente, il compenso potrà essere riconosciuto per uno solo degli incarichi conferiti e calcolato in base alla retribuzione di posizione più favorevole. Al Vice Direttore Generale e al Vice Segretario Generale (Vicario), a titolo di retribuzione di risultato, è riconosciuta una quota ulteriore pari al 16% della retribuzione di posizione. Il suddetto compenso, riproporzionato in base alla durata dell’incarico, viene erogato in base alle risultanze della valutazione annua del Dirigente, validato dall’O.I.V.P.
Retribuzione di risultato. 1. La retribuzione di risultato ha i valori percentuali della corrispondente indennità di posizione e decorrenze di seguito specificati:
Retribuzione di risultato. 1. La retribuzione di risultato per il personale medico, in applicazione dell’art. 84, comma 1, lettera f), del CCNL dell’Area Funzioni centrali triennio 2016-2018, è attribuita garantendo sia la selettività della corresponsione che la finalizzazione al miglioramento della produttività ed efficienza dei servizi.
Retribuzione di risultato. 1. Ai segretari comunali e provinciali è attribuito un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell’incarico di funzione di Direttore Generale.
Retribuzione di risultato. Analogamente a quanto previsto nell’Ipotesi di CCNL relativa al quadriennio normativo 2002-2005, sottoscritta sempre in data 15.1.2008, anche nell’Ipotesi di CCNL relativa al biennio economico 2004-2005, nell’ambito della distribuzione delle risorse complessivamente disponibili per il rinnovo è stata, inoltre, salvaguardata la riserva dello 0,50% delle stesse alla parte variabile della retribuzione, come avvenuto per tutti gli altri CCNL relativi al medesimo biennio economico 2004-2005. Tali risorse, in sede negoziale, sono state utilizzate per incrementare, con decorrenza dal 31 dicembre 2005 e a valere per il 2006, quelle già disponibili presso gli enti, secondo la disciplina dell’art.42 del CCNL del 16.5.2001, relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999, per il finanziamento della retribuzione di risultato del segretario.