Risoluzione del rapporto Clausole campione

Risoluzione del rapporto. Il Contratto non è soggetto a tacito rinnovo e quindi le garanzie cesseranno di avere efficacia alla scadenza prevista.
Risoluzione del rapporto. Il contratto di collaborazione si intenderà risolto alla scadenza del termine originariamente pattuito. Il contratto di collaborazione potrà, altresì, essere risolto unilateralmente e senza preavviso dal committente prima del termine pattuito laddove si verifichino: 1) gravi inadempienze contrattuali; 2) sospensione ingiustificata della prestazione per un periodo superiore a 5 giorni; 3) altri comportamenti gravi che possano costituire una giusta causa di recesso da parte del committente. Il contratto potrà essere risolto, unilateralmente e senza preavviso, dal collaboratore laddove si verifichino gravi inadempienze contrattuali da parte del committente. I contraenti potranno recedere dal contratto prima del termine pattuito con un preavviso di 10 giorni da notificare alla controparte con comunicazione scritta.
Risoluzione del rapporto. L’azienda può risolvere il rapporto di lavoro quando il giornalista abbia raggiunto l’età necessaria per la maturazione del diritto al trattamento di pensione di vecchiaia. Al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, il giornalista ha diritto a percepire il trattamento di fine rapporto secondo le disposizioni della legge 29 maggio 1982 n. 297. Ove la risoluzione sia attivata dal datore di lavoro (con l’esclusione dell’ipotesi di giusta causa), il giornalista assunto con contratto a tempo indeterminato ai sensi del presente CNLG ha diritto a una indennità di mancato preavviso nella misura di tre mensilità di retribuzione quando abbia un’anzianità aziendale di almeno 24 mesi o nella misura di due mensilità quando abbia un’anzianità aziendale inferiore a 24 mesi. Il giornalista non potrà abbandonare l’azienda senza dare il preavviso di due mesi. L’inosservanza di tale disposizione darà diritto all’editore di avere un’indennità equivalente all’importo della retribuzione correlativa al periodo di preavviso per il quale è mancata la prestazione del giornalista. Le parti dichiarano di aver inteso convenire che data la particolare natura del rapporto giornalistico in caso di recesso del rapporto da parte dell’editore è da escludersi la possibilità di un periodo di preavviso lavorato.
Risoluzione del rapporto. In caso di accertata violazione del presente contratto da parte del medico, il Centro di Servizi, nelle modalità e forme previste dall’articolo 5 dell’accordo contrattuale, ha facoltà di risolvere il rapporto instaurato con il medico in base al presente contratto. Qualora il medico incaricato intenda interrompere l’attività prima della scadenza contrattuale deve darne preventiva comunicazione al Centro di Servizi e all’Azienda ULSS con un preavviso di almeno 60 giorni, a meno di cause di forza maggiore, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo.
Risoluzione del rapporto. Tenuto conto della necessità di salvaguardare le finalità del servizio, potranno essere adottati provvedimenti disciplinari anche nei confronti del personale con lavoro temporaneo che provochi gravi disagi nel funzionamento del servizio in particolare nei seguenti casi: - per constatata inidoneità ai compiti di istituto; - per gravi o ripetute mancanze disciplinari regolarmente contestate; - per tutti i motivi che comportano l’allontanamento dal posto di lavoro. Per quanto attiene le norme disciplinari in genere si fa rinvio alla norma contrattuale.
Risoluzione del rapporto. Art. 221 (Trattamento di fine rapporto (TFR). In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto a un TFR determinato secondo le norme della legge 29.5.82 n. 297, e secondo le norme del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti del comma 2, art. 2120 CC, come modificato dalla legge 29.5.82 n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR le seguenti somme: - i rimborsi spese; - le somme concesse occasionalmente a titolo di 'una tantum', gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili; - i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; - l'indennità sostitutiva delle ferie; - le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dalle imposte; - le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; - gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa. Ai sensi del comma 3, art. 2120 CC, come modificato dalla legge 29.5.82 n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 CC, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del TFR l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. È facoltà dell'azienda, salvo espresso patto contrario, dedurre dal TFR quanto l'operatore di vendita percepisca, in conseguenza del licenziamento, per eventuali atti di previdenza (cassepensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda.
Risoluzione del rapporto. Il presente contratto si risolve automaticamente, con conseguente interruzione del Servizio FD, in caso di revoca del Certificato, come disciplinata dal Manuale Operativo. Il TSP, inoltre, ha facoltà, ai sensi dell’art. 1456, c.c., di risolvere il presente contratto, revocando il Certificato emesso, nei casi previsti dal punto 7.1.1. del Manuale Operativo e/o qualora il Titolare si sia reso inadempiente ad una delle obbligazioni previste a suo carico dalle presenti Condizioni Generali nonché in caso di mancato pagamento da parte del Richiedente del corrispettivo dei servizi o nelle altre ipotesi previste dalle presenti Condizioni. In tutti i casi sopra previsti, il TSP potrà cautelativamente sospendere l’erogazione del Servizio FD, attraverso la sospensione del Certificato. Dei provvedimenti stabiliti nel presente articolo verrà data comunicazione al Richiedente e al Titolare con le forme di cui al precedente art. 5.
Risoluzione del rapporto. In qualsiasi momento l’ASP IMMeS e XXX può chiedere le risoluzioni del contratto avvalendosi della facoltà dell’art. 1671 c.c.. Il contratto, ai sensi e per effetti dell'art. 1456 X.X., xxxxxx xxxx'xxx. 000 xxx X.Xxx.00/0000, potrà essere risotto di diritto, a seguito della comunicazione della Stazione Appaltante, trasmessa a mezzo PEC o raccomandata, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dalla Committente, nei seguenti case - dopo l’applicazione di 5 (Cinque) penalità net corso della durata del contratto e, comunque, nel caso in cui la summa delle penali abbia superato il 10% dell'importo netto del contratto.
Risoluzione del rapporto. Il presente contratto si risolve automaticamente, con conseguente interruzione del Servizio, in caso di revoca del certificato, come disciplinata dal Manuale Operativo ICERT-INDI-MOCA nonché in caso di esito negativo delle verifiche di cui al precedente art. 17. Il Certificatore, inoltre, ha facoltà, ai sensi dell’art. 1456 codice civile, di risolvere il presente contratto, revocando il certificato emesso, a mezzo comunicazione inviata all’Utente Titolare qualora quest’ultimo si sia reso inadempiente ad una delle obbligazioni previste a suo carico dall’art. 18 del presente contratto e/o al punto 3.1.3. del Manuale Operativo ICERT-INDI- MOCA nonché in caso di mancato pagamento del corrispettivo. In tutti i casi sopra previsti, il Certificatore potrà cautelativamente sospendere l’erogazione del Servizio, attraverso la sospensione del certificato.
Risoluzione del rapporto. 1. È vietato il recesso durante il periodo di formazione in assenza di giusta causa oppure giustificato motivo. Per il licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente.