Provvedimenti disciplinari Clausole campione

Provvedimenti disciplinari. La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
Provvedimenti disciplinari. Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravita, con:
Provvedimenti disciplinari. I provvedimenti disciplinari debbono essere adottati da parte dell'Amministrazione in conformità all'art.7 della Legge n.300/70 e nel pieno rispetto delle procedure ivi stabilite (necessità della contestazione per iscritto, obbligo di assegnare al lavoratore un termine di almeno cinque giorni per presentare le proprie deduzioni, facoltà del lavoratore di essere ascoltato di persona e/o di essere assistito dal rappresentante delle XX.XX. cui conferisce mandato), nonché nel rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di diritto vigenti in materia di immediatezza, contestualità ed immodificabilità della contestazione disciplinare. Al riguardo si conviene che, comunque, la contestazione disciplinare deve essere inviata al lavoratore non oltre il termine di trenta giorni dal momento in cui gli organi direttivi sanitari ed amministrativi delle Strutture di cui all'art.1 del presente contratto hanno avuto effettiva conoscenza della mancanza commessa. Si conviene altresì che il provvedimento disciplinare non possa essere adottato dal datore di lavoro oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della deduzione da parte del lavoratore. Si pattuisce che il predetto termine di trenta giorni rimane sospeso nel caso in cui il dipendente richieda di essere ascoltato di persona unitamente al rappresentante sindacale, riprendendo poi a decorrere ab initio per ulteriori trenta giorni dalla data in cui le parti si saranno incontrate per discutere della contestazione. Le mancanze del dipendente possono dar luogo all'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte dell'Amministrazione:
Provvedimenti disciplinari. Indicazione dei provvedimenti disciplinari
Provvedimenti disciplinari. I provvedimenti disciplinari sono:
Provvedimenti disciplinari. L’inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano: – biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi; – biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al punto precedente; – multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della retribuzione di cui all'art. 146; – sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10; – licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge. Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che: – ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenuta; – esegua con negligenza il lavoro affidatogli; – si assenti dal lavoro per un giorno senza comprovata giustificazione; – non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che: – arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità; – si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza; – commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata; – non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, durante i congedi. Il licenziamento disciplinare, salva ogni altra azione legale, si applica esclusivamente per le seguenti mancanze: – assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare; – ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto; – grave violazione degli obblighi di cui all'art.168, 1° e 2° comma; – recidiva nell’infrazione alle norme di legge circa la sicurezza; – l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio; – l'esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro; – la recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi. L'importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamento.
Provvedimenti disciplinari. 1. Le mancanze del lavoratore possono dar luogo all'adozione, a seconda della loro gravità, di uno dei seguenti provvedimenti disciplinari:
Provvedimenti disciplinari. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 91 del presente contratto sulle assenze ingiustificate e del presente contratto per i ritardi, l'inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all'entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
Provvedimenti disciplinari. L'inosservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni contenute nel presente contratto può dar luogo, secondo la gravità della infrazione, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:
Provvedimenti disciplinari. 1. I provvedimenti disciplinari applicabili, in relazione alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa, sono: