COSTITUZIONE DEL RAPPORTO Clausole campione

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO. Categorie e qualifiche Inquadramento. Classificazione unica per operai, intermedi, impiegati e quadri, articolata su 10 livelli. Per i criteri di classificazione del personale si rinvia al testo del c.c.n.l. (art. 4). Mansioni promiscue. Al lavoratore adibito a mansioni pertinenti a diversi livelli è riconosciuto il livello corrispondente alla mansione superiore, sempreché sia svolta con normale continuità. Passaggio di qualifica. Nel caso di passaggio da operaio a intermedio o impiegato, l’anzianità di servizio maturata in precedenza è considerata utile al 50% ai fini delle ferie, del trattamento per malattia e infortunio e del preavviso. Svolgimento di mansioni superiori: - operai e impiegati fino al liv. B, maturano il passaggio al livello superiore dopo un periodo di svolgimento delle relative mansioni (con esclusione dei casi di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto) di almeno 30 giorni consecutivi; - impiegati liv. A: per il passaggio a quadro è richiesto un periodo continuativo di 6 mesi oppure un periodo frazionato di 6 mesi complessivi nell’arco di 12 mesi.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO. Categorie e qualifiche Inquadramento. Classificazione unica per operai, impiegati e quadri, articolata su 10 livelli. Per i criteri di classificazione del personale si rinvia al testo del c.c.n.l. (art. 201). Svolgimento di mansioni superiori. Il diritto al passaggio al livello superiore matura dopo un periodo di svolgimento delle relative mansioni (con esclusione dei casi di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto) non superiore a 3 mesi. Periodo di prova Criteri di computo: per la durata del periodo di prova si computano esclusivamente le giornate di effettiva prestazione, fermo restando il limite massimo di 6 mesi previsto dall’art. 10, L. n. 604/1966. Esclusioni: è dispensato dal periodo di prova il personale riassunto entro due anni presso la stessa azienda con la medesima qualifica. Recesso: al personale assunto fuori provincia e licenziato durante il periodo di prova compete il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno al luogo di provenienza. Livello Importo A, B 186 euro 1, 2, 3 158 euro 4, 5 140 euro 6S, 6, 7 112 euro Straordinario diurno 30% Straordinario notturno 60% Notturno 25% Notturno (personale alberghiero con qualifica notturna) 12% Festivo (festività nazionali e infrasettimanali) 20% Il lavoro straordinario è ammesso fino a 260 ore annuali. Ai fini retributivi è considerato notturno il lavoro prestato dalle 24 alle 6. Per i lavoratori notturni degli alberghi, le relative maggiorazioni si applicano alle ore prestate dalle 23 e 30 alle 6 e 30. Per i lavoratori notturni dei campeggi, le maggiorazioni si applicano dalle 23 alle 6. La maggiorazione per lavoro straordinario notturno non è cumulabile con quella per lavoro ordinario notturno. Non è considerato lavoro straordinario quello effettuato di notte nel normale orario di lavoro da parte del personale adibito a servizi notturni.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO di LAVORO
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO. Categorie e qualifiche Inquadramento. Classificazione unica per operai, impiegati e quadri, articolata su 8 livelli professionali; gli operatori di vendita sono classificati in 2 categorie. Per i criteri di classificazione del personale si rinvia al testo del c.c.n.l. (art. 100 e protocollo aggiuntivo per gli operatori di vendita). Passaggi di livello. Per le seguenti figure è previsto il passaggio dal 5° al 4° livello dopo 18 mesi di permanenza: addetti alla vendita che non hanno compiuto l’apprendistato nel settore merceologico (aiutante commesso); addetti alle operazioni ausiliarie alla vendita; addetti all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, supermercati ed esercizi similari). Svolgimento di mansioni superiori. Il diritto al passaggio alla categoria superiore matura dopo un periodo di svolgimento delle mansioni superiori (con esclusione dei casi di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto) non superiore a 3 mesi (periodo prolungato a 6 mesi per i quadri). Periodo di prova Durata: - quadri e liv. 1, giorni di calendario; - altri livelli: giorni di lavoro effettivo. Particolarità: lavoro a tempo determinato (vedi). Ente/Fondo integrativo Importo dell’e.d.r. sostitutivo Mensilità di erogazione n. Fondo EST – fino marzo 2015 15 euro mensili * 14 Fondo EST – da aprile 2015 16 euro mensili 14 Cassa QuAS – fino marzo 2015 35 euro mensili * 14 Cassa QuAS – da aprile 2015 37 euro mensili 14 Ente bilaterale 0,30% della somma di paga base e contingenza 14 * In alternativa, il datore di lavoro deve assicurare al lavoratore le medesime prestazioni sanitarie garantite agli iscritti.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO. Categorie e qualifiche Inquadramento. Classificazione unica per operai, intermedi, impiegati e quadri, articolata su 11 livelli nell’ambito dei quali sono previsti profili professionali che svolgono mansioni considerate equivalenti. Svolgimento di mansioni superiori. Il diritto al passaggio al livello superiore matura dopo un periodo continuativo di svolgimento delle relative mansioni (con esclusione dei casi di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto) pari a 3 mesi per i livv. Q-A-B ed a 45 giorni per gli altri livelli. Il passaggio avviene anche in caso di svolgimento non continuativo, purché la somma dei singoli periodi sia compresa in un massimo di mesi 12 per il passaggio ai livv. Q1-Q2, di mesi 8 per il passaggio agli altri livelli. L’accordo di rinnovo 15 ottobre 2015 prevede l’adeguamento del periodo dopo il quale scatta il passaggio definitivo (da 3 a 6 mesi ora previsto da norma di legge).
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO. Le parti devono stipulare in forma scritta il contratto e l'eventuale patto di prova. E' necessaria la forma scritta anche il piano formativo individuale da fare entro trenta giorni dalla stipula del contratto (non più contestualmente).
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO. Periodo di prova L’operaio assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova che non potrà essere superiore a: • 26 giorni lavorativi per gli operai classificati nell’area prima; • 20 giorni lavorativi per gli operai classificati nell’area seconda; • 14 giorni lavorativi per gli operai classificati nell’area terza.L’operaio assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato è soggetto ad un periodo di prova di due giorni lavorativi. Durante il periodo di prova è reciproca la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento e senza preavviso, con diritto dell’operaio a percepire la retribuzione per il periodo di lavoro prestato.Superato il periodo di prova diviene definitiva alle condizioni previste dalla contrattazione collettiva e dal contratto individuale.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO. Periodo di prova L'assunzione del lavoratore può essere fatta nell'ambito della qualificazione per la quale è stato richiesto, osservando un periodo di prova - che dovrà risultare da comunicazione scritta - la cui durata non può essere superiore a: Nei casi di infortuni sul lavoro e malattie professionali intervenuti durante il periodo di prova è dovuta a carico del datore di lavoro, l'integrazione economica. Durante il periodo di prova è ammessa, da entrambe le parti, la rescissione del rapporto senza alcun preavviso. In questo caso, al lavoratore, oltre alla retribuzione pattuita, spetteranno i diversi ratei (gratifica, ferie, t.f.r., ecc.) previsti. I periodi di prova sono computati in caso di conferma come validi per l'anzianità dei lavoratori e per la durata dell'apprendistato.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO. Art. 201 (Classificazione del personale) Agli effetti del presente contratto si considera: - operatore di vendita di 1a categoria l'impiegato di concetto, comunque denominato, assunto stabilmente da un'azienda con l'incarico di viaggiare per la trattazione con la clientela e la ricerca della stessa, per il collocamento degli articoli per i quali ha avuto incarico; - operatore di vendita di 2a categoria l'impiegato d'ordine, comunque denominato, assunto stabilmente dall'azienda con l'incarico di collocare gli articoli trattati dalla medesima, anche quando provveda contemporaneamente alla loro diretta consegna. All'operatore di vendita potranno essere assegnati compiti alternativi e/o complementari all'attività diretta di vendita, quali la promozione, la propaganda, l'assistenza al punto di vendita. L'eventuale assegnazione dei compiti anzidetti non comporterà aggravi alle preesistenti situazioni lavorative individuali e dovrà essere motivata da reali esigenze tecniche della distribuzione.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO. Categorie e qualifiche Inquadramento. Classificazione unica per operai, impiegati e quadri, articolata su 7 livelli. Per i criteri di classificazione del personale si rinvia al testo del c.c.n.l. (art. 23). Passaggi di livello. Dopo 18 mesi di effettivo servizio nel liv. 1 è previsto il passaggio al liv. 2; dopo 36 mesi di effettivo servizio nel liv. 2 è previsto il passaggio al liv. 3. Svolgimento di mansioni superiori. Il diritto al passaggio al livello/categoria superiore matura dopo un periodo di svolgimento delle relative mansioni (con esclusione dei casi di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto) che abbia raggiunto, nell’arco di 3 anni, 9 mesi per l’assegnazione al 6° livello e 6 mesi per l’assegnazione ai livelli inferiori.