INTERRUZIONE DEL SERVIZIO Clausole campione

INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. 12.1 Oltre che nei casi previsti dal precedente Art.8.13 Vodafone avrà facoltà di interrompere la fornitura del Servizio, dandone co- munque tempestiva comunicazione al Cliente, qualora sussistano fondati motivi per ritenere che si possano verificare problemi di sicurezza e/o di tutela del diritto di riservatezza ovvero nei casi di forza maggiore o per ordine di un’Autorità. Per causa di forza mag- giore si intende ogni fatto, imprevisto ed imprevedibile oppure inevitabile e comunque fuori il controllo di Vodafone, il cui verificarsi non sia dovuto a comportamenti od omissioni a questa imputabili e che è di per sé tale da impedire l’adempimento degli obblighi nascenti dal Contratto.
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. 9.1. L’erogazione del Servizio non potrà essere interrotta o sospesa dal Concessionario se non per ragioni di forza maggiore o “factum principis” o per necessità tecniche del Servizio, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica anche con riferimento alla fascia oraria di servizio alla popolazione.
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. Il Gestore garantisce un’erogazione del servizio continua, regolare e senza interruzioni, salvo cause di forza maggiore e quanto previsto dall’Art. 4 del presente Regolamento e dall’Art. 7 della Carta del Servizio. Il Gestore non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni di deflusso o diminuzione di pressione dovuta a causa di forza maggiore od a necessità di lavori, qualora tali interruzioni non siano evitabili in considerazione dell’elevata onerosità delle operazioni altrimenti necessarie. Pertanto, le utenze che, per la loro natura, richiedano un’assoluta continuità di servizio, dovranno provvedere all’installazione di un adeguato impianto di riserva. Per sopperire a fabbisogni d’emergenza di qualsiasi tipo, il Gestore avrà, in ogni caso, la facoltà di sospendere l’erogazione dell’acqua, sia agli impianti privati, sia a quelli pubblici. Per le interruzioni programmate il Gestore s’impegna ad informare gli utenti nei modi e con i tempi specificati nella Carta del servizio idrico integrato. Per le interruzioni non programmate, non appena definita la problematica e comunque, ove possibile, entro i tempi previsti dalla Carta del Servizio, il Gestore provvede a dare adeguate informazioni, accessibili attraverso il numero verde guasti.
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. Per garantire il miglior livello di servizio possibile, il Titolare si riserva di interrompere il Servizio per finalità di manutenzione, aggiornamenti di sistema o per qualsiasi altra modifica, dandone idonea notizia agli Utenti. Nei limiti di legge, il Titolare si riserva di sospendere o cessare completamente l'attività del Servizio. In caso di cessazione dell'attività del Servizio, il Titolare si adopererà affinché gli Utenti possano estrarre i propri Dati Personali e le informazioni e rispetterà i diritti degli Utenti relativi all’utilizzo continuato del prodotto e/o al risarcimento, secondo le disposizioni di legge. Inoltre, il Servizio potrebbe non essere disponibile per cause che si sottraggono al ragionevole controllo del Titolare, quali cause di forza maggiore (p. es. malfunzionamenti infrastrutturali, blackout etc.).
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. Il Gestore non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso o di diminuzione di pressione dovute a cause di forza maggiore od a necessità di lavori. Pertanto le utenze che, per la loro natura, richiedano un’assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all’installazione di un adeguato impianto di riserva. Per sopperire a fabbisogni d’emergenza di qualsiasi tipo, il Gestore avrà in ogni caso, la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua sia agli impianti privati sia a quelli pubblici. Il Gestore s’impegna ad informare gli Utenti nei modi e nei tempi più adeguati alla circostanza e previsti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. In caso di accertata accidentalità, che non consenta il trasporto degli alunni ai sensi del presente capitolato e nei tempi e modi stabiliti, la ditta affidataria deve comunicare alla stazione appaltante, nel termine massimo di minuti 15 (quindici), decorrenti dal momento fissato per l’inizio dell’espletamento del servizio ovvero, dal verificarsi dell’evento accidentale, l'interruzione del servizio, garantendo comunque il pieno e puntuale espletamento dei successivi servizi di trasporto da effettuarsi nel corso della giornata, con ogni onere ed incombenza ad esclusivo carico della ditta affidataria. In ogni caso la sospensione del trasporto non deve essere estesa al giorno successivo. In difetto si procede ai sensi dei successivi artt. 16 e 20 del presente capitolato. Nell'eventualità che la ditta affidataria non provveda a quanto indicato ai precedenti commi primo e secondo del presente articolo, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere la prestazione ad altra ditta, addebitando l’eventuale maggior costo alla ditta affidataria medesima. L’Amministrazione si riserva, altresì, anche la facoltà di procedere all’applicazione della relativa penale sulla base delle disposizioni contenute nel successivo art. 20 del presente capitolato. Entro giorni 10 (dieci) naturali, successivi e continui dal verificarsi dell’evento accidentale la ditta affidataria deve dimostrare il verificarsi dell’accaduto, fornendo idonea documentazione comprovante l'effettiva causa accidentale. Durante ogni anno scolastico sono tollerate un massimo di tre interruzioni di servizio, ciascuna di durata non superiore al giorno; superando tale limite possono essere applicate le penalità previste al successivo art. 20 del presente capitolato.
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. Trattandosi di pubblico servizio, lo stesso non può essere interrotto. In presenza di cause di forza maggiore che ne impediscano la regolare esecuzione - e sempre che la sospensione del servizio non dipenda da morosità o da qualsiasi altra inadempienza dell’aggiudicatario -, l’aggiudicatario è tenuto a darne immediata comunicazione all’Ufficio competente. In tal caso, l’aggiudicatario non assume alcuna responsabilità né verso gli abbonati, né verso il Comune. In caso di ritardato avviamento o interruzione del servizio, per ciascun plesso cimiteriale, non imputabile a cause di forza maggiore, ed inteso come mancato funzionamento degli impianti, superiore ad un giorno verrà applicata la penale Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno di ulteriore mancato funzionamento. In caso di interruzione del servizio non imputabile a cause di forza maggiore l’Amministrazione Comunale provvederà d’ufficio agli adempimenti necessari, previa notizia al concessionario, con spese a carico dello stesso mediante rivalsa sul medesimo dell’ammontare della spesa sostenuta dall’Ente, con relativa maggiorazione della prima quota di aggio trimestrale utile.
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. In caso di sciopero del personale della I.A. o di altri eventi che per qualsiasi motivo possono influire sul normale espletamento del servizio, l’A.C. dovrà essere avvisata con congruo anticipo, e comunque almeno cinque giorni prima. In tal caso la I.A. si impegna a fornire un cestino freddo come da menù indicato nell’offerta. L'Impresa si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla legge 12/6/1990, n°146 "Sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali", nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della commissione di garanzia per l'attuazione della predetta legge. Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti; per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell’Impresa, che quest’ultima non possa evitare con l’esercizio della diligenza richiesta.
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. L’ACKV s’impegna a fornire un servizio continuo, regolare e senza interruzioni. Salvo i casi in cui risulti evidente una criticità sanabile solo a seguito della realizzazione del programma di investimenti previsti dal Piano di Ambito, la mancanza del servizio può essere giustificata solo da eventi di forza maggiore, da guasti o da manutenzioni necessarie per il corretto funzionamento degli impianti utilizzati e per la garanzia di qualità e di sicurezza del servizio. In tali casi l’ACKV assicura, comunque, un pronto intervento ed il massimo impegno nell’esecuzione dei lavori di riparazione e l'eventuale approntamento di sistemi di approvvigionamento di emergenza, secondo gli standard previsti dalla Carta del Servizio. Le utenze che, per la loro natura, richiedano un'assoluta continuità di servizio con garanzia di portata e pressione, dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva. Per sopperire ai fabbisogni d'emergenza di qualsiasi tipo, l’ACKV avrà, in ogni caso la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua, sia agli impianti privati, sia a quelli pubblici. L’ACKV s'impegna ad informare gli Utenti nei modi e con i tempi specificati nella Carta del Servizio.
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. Telecom avrà facoltà di interrompere la fornitura del Servizio dandone tempestiva comunicazione al Richiedente qualora vi fossero fondati motivi per ritenere che si possano verificare problemi di sicurezza e/o di tutela del diritto di riservatezza, nei casi di forza maggiore o per ordine di un’Autorità.