Definizione di PRESTATORE DI LAVORO

PRESTATORE DI LAVORO tutte le persone fisiche (compresi xx.xx.xx, prestatori di lavoro “temporaneo” non dipendenti dell’Assicurato ma assunti da un somministratore, stagisti, borsisti, LSU, etc.), di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l’Assicurato si avvalga nell’esercizio dell’attività dichiarata in polizza, incluse le persone per le quali l’obbligo di corrispondere il premio assicurativo all’INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dall’Assicurato. Xxxxxx intendersi equiparati a prestatori di lavoro eventuali figure che vengano introdotte da riforme di legge successive all’aggiudicazione del presente capitolato PROSPETTO DI OFFERTA La scheda allegata al presente capitolato dove vengono richiamati gli elementi identificativi del contratto.
PRESTATORE DI LAVORO. Il soggetto che agisce alle dirette dipendenze del Contraente con rapporto di lavoro
PRESTATORE DI LAVORO è la persona fisica della cui opera l’Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge per lo svolgimento dell’attività descritta nella Polizza e di cui deve rispondere ai sensi dell’Art. 2049 del Codice Civile. Sono compresi i borsisti, tirocinanti e stagisti.

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PRESTATORE DI LAVORO è la persona che, in base ai documenti previsti dalla legge, presta la propria opera per il Fabbricato indicato in polizza e per la quale sussiste l’obbligo dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); non rientrano gli addetti delle imprese cui sono appaltati lavori inerenti il Fabbricato assicurato in base a regolare contratto.
PRESTATORE DI LAVORO è la persona fisica della cui opera l’Assicurato si avvale nell’am- bito del D. Lgs. 276/2003 (Legge Biagi) per lo svolgimento dell’Attività descritta nella Scheda di Polizza, e di cui deve rispondere ai sensi dell’Art. 2049 del Codice Civile.
PRESTATORE DI LAVORO. Tutte le persone fisiche (compresi xx.xx.xx, prestatori di lavoro “temporaneo” non dipendenti dell’Assicurato ma assunti da un somministratore, stagisti, borsisti, LSU, etc.), di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l’Assicurato si avvalga nell’esercizio dell’attività dichiarata in polizza, incluse le persone per le quali l’obbligo di corrispondere il premio assicurativo all’INAIL e/o all’ENPAIA ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dall’Assicurato. Xxxxxx intendersi equiparati a prestatori di lavoro eventuali figure che vengano introdotte da riforme di legge successive all’ aggiudicazione del presente capitolato PROSPETTO DI OFFERTA La scheda allegata al presente capitolato dove vengono richiamati gli elementi identificativi del contratto. RETRIBUZIONE tutto ciò che i prestatori di lavoro dipendenti inclusi i lavoratori parasubordinati e i lavoratori interinali ricevono a compenso dell’opera prestata (al lordo di ogni trattenuta) e/o gli importi pagati dal Contraente a soggetti terzi quale corrispettivo per l’utilizzo delle stesse persone, nonché l’ammontare dei compensi per gli Amministratori denunciati ai fini della determinazione del premio INAIL;
PRESTATORE DI LAVORO. Il soggetto che agisce alle dirette dipendenze del Contraente con rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato o con rapporto di lavoro regolare disciplinato da tutte le forme previste dal D. Lgs. 10.09.2003, n. 276, con esclusione del Personale Convenzionato e del Personale in Libera Prestazione.
PRESTATORE DI LAVORO qualsiasi persona che, indipendentemente dalla tipologia del contratto di impiego, durante il Periodo di Assicurazione svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione del Contraente, con o senza retribuzione, incluso colui per il quale l’obbligo di corrispondere il premio assicurativo all’INAIL (o analogo istituto pubblico di assicurazione) ricade, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dal Contraente. Si intendono compresi nella presente definizione anche i collaboratori parasubordinati, i praticanti e i collaboratori del Contraente in conformità alle norme che regolamentano la professione. Non rientrano in questa definizione, a prescindere dal rapporto esistente con il Contraente: - il Contraente, il titolare, l’amministratore del Contraente e gli altri Soci e/o associati; - i consulenti che non: - i subappaltatori e i prestatori di lavoro di imprese terze, anche se soggetti al potere direttivo e al coordinamento del Contraente.
PRESTATORE DI LAVORO. Tutte le persone fisiche, di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l’Assicurato si avvalga nell’esercizio dell’attività dichiarata in polizza; SUBAPPALTATORE La persona fisica o giuridica cui il Contraente ha ceduto l’esecuzione di una parte dei lavori e la cui denominazione ha comunicato agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza; COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI Organo preposto alla valutazione dell’indennizzabilità ed, eventualmente, della quantificazione del danno, tramite l’analisi e la più completa istruttoria interna del sinistro- con il coinvolgimento di tutte le parti interessate e deputate – al fine di fornire un parere collegiale sull’orientamento che l’assicuratore dovrebbe adottare per la migliore gestione e definizione del sinistro. La Società Il Contraente -
PRESTATORE DI LAVORO. R per le quali l’obbligo di corrispondere il premio assicurativo all’INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dall’Assicurato. Xxxxxx intendersi equiparati a prestatori di lavoro eventuali figure che vengano introdotte da riforme di legge successive all’ aggiudicazione del presente capitolato RICHIESTA DI Qualsiasi citazione in giudizio o altra comunicazione scritta con la quale il terzo manifesta