Sospensione della prestazione Clausole campione

Sospensione della prestazione. Il FORNITORE ha facoltà di sospendere, senza preavviso, l'erogazione del servizio qualora sussista una delle seguenti fattispecie:
Sospensione della prestazione. 1. Il collaboratore ha facoltà di sospendere temporaneamente la collaborazione, dandone anticipata comunicazione al responsabile della struttura di riferimento e concordando con lo stesso la durata della sospensione.
Sospensione della prestazione. Art. 038 Assenze retribuite pag. 23 (Art. 38 C.C.R.L. 27/09/2006)
Sospensione della prestazione. Art. 038
Sospensione della prestazione. Per “sospensione” o “
Sospensione della prestazione. 1. Le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo del contratto, indipendentemente dalla motivazione. 2.Le sospensioni dell’attività del collaboratore che, nel complesso raggiungano un terzo della durata contrattuale comportano la risoluzione del contratto. 0.Xx caso di malattia, infortunio e maternità la prestazione del collaboratore è inesigibile e si applica l’art. 1. 4.Alle collaboratrici in maternità si applica la relativa disciplina previdenziale e assistenziale. 5.Alla scadenza del periodo di sospensione per malattia o infortunio e alla scadenza del periodo di astensione obbligatoria, il responsabile della struttura, in relazione alla prestazione contrattuale, all’attività già espletata e ancora da espletare , stabilisce, in alternativa di:
Sospensione della prestazione. 1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, la cui esecuzione, su richiesta del collaboratore, rimane sospeso senza erogazione del corrispettivo per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell’interesse dell’Agenzia. In caso di gravidanza l’Agenzia si riserva, dietro istanza dell’interessata, di prorogare il contratto, fermo restando il compenso ivi previsto, per un periodo massimo di 5 mesi e, comunque, entro i limiti consentiti dalle attività ivi indicate. Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle disposizioni in materia di cui al D. Lgs n. 151/2001 e s.m.i. ed alla Legge n. 81/2017.
Sospensione della prestazione. 1. La sospensione della prestazione da parte del collaboratore comporta la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale, indipendentemente dalla motivazione.
Sospensione della prestazione. 1 . Xxxxx restando che le Parti faranno quanto è loro possibile per adempiere alle proprie prestazioni, esse si danno comunque reciprocamente atto del diritto di sospendere le rispettive prestazioni, anche senza preavviso, e senza che ciò imponga alcun tipo di risarcimento o indennizzo, nel caso in cui sopravvenga una delle seguenti circostanze: ⎡ fatto costituente forza maggiore; ⎡ ordine, istruzione o richiesta dell’autorità governativa, o di un organismo di servizio d’urgenza o di qualsiasi altra autorità amministrativa o giudiziaria competente; ⎡ opere di miglioramento o modifiche e/o manutenzioni del sistema informatico; ⎡ guasti alla rete e agli strumenti di Maiora o di terzi, utilizzati da Maiora per l’erogazione della prestazione; ⎡ ingiustificata sospensione della prestazione dell'altra Parte.
Sospensione della prestazione. 14.23. Fatto salvo quanto previsto nella clausola 11. del presente Contratto, dopo la conclusione dello stesso XXXX si riserva il diritto di sospendere l’adempimento degli oneri accessori nel caso in cui le condizioni economiche del Cliente subiscano uno sostanziale modifica come, a titolo di mero esempio e senza pretesa di esaustività, in caso/in conseguenza di uno o più: e ogni altro atto/fatto similare e/o equipollente e/o comunque modificativo della situazione e/o condizione economica del Cliente, con diritto da parte di SELE al trattenimento e incasso delle somme dallo stesso eventualmente già versate e contestuale sospensione del termine finale, fatta salva la facoltà del Cliente, se previsto nel caso, ex lege, di provvedere all’integrale pagamento del prezzo cui conseguirà l’immediata ripresa delle attività di SELE contrattualmente previste, con riserva del Venditore d’inviare in cantiere un proprio incaricato per le verifiche del caso e concordare e/o aggiornare il programma di lavori.