Definizione di CODICE CIVILE

CODICE CIVILE. Art. 1341 – Condizioni generali di contratto Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
CODICE CIVILE. ● artt.1892, 1893 e 1894: dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, che possono comportare la perdita del diritto alle prestazioni assicurative e la cessazione dell'Assicurazione ● art.1919: l'Assicurato, qualora sia persona diversa dal Contraente, esprime il consenso alla stipula dell'Assicurazione sulla propria vita ● art.1920: il Beneficiario, per effetto della designazione da parte del Contraente, è titolare di un diritto proprio delle prestazioni assicurative, che, in caso di decesso dell'Assicurato, non rientrano nell'asse ereditario di quest'ultimo ● art.1921: ad eccezione di alcuni specifici casi, la designazione del Beneficiario da parte del Contraente è revocabile in qualsiasi momento con dichiarazione scritta all'Impresa o attraverso testamento ● art.1923: le somme dovute in dipendenza del presente contratto non sono pignorabili né sequestrabili ● artt.1898 e 1926: Contraente è tenuto a comunicare all'Impresa eventuali modifiche di professione o di attività dell'Assicurato intervenute in corso di contratto L’IVASS è l’istituto deputato a svolgere funzioni di vigilanza e adottare misure normative dirette agli operatori del settore assicurativo. Tra i più recenti e importanti Regolamenti IVASS che hanno interessato il settore assicurativo Vita abbiamo: ● Regolamento IVASS 41/18: Regolamento recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi ● Regolamento IVASS 40/18: Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurazione.
CODICE CIVILE. Art. 1341 – Condizioni generali di contratto

Examples of CODICE CIVILE in a sentence

  • L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 del CODICE CIVILE).

  • DEL CODICE CIVILE diretto da DEI CONTRATTI IN GENERALE a cura di ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ artt.

  • BO28407 E PROT.BO27938 COMODATO D'USO GRATUITO - REGOLAMENTO AZIENDALE - CODICE CIVILE 0,0000 U.O. CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI Determina N.

  • ARTICOLI DEL CODICE CIVILE Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

  • Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art.1917 CODICE CIVILE Gli importi relativi alle spese legali e/o tecnici del Contraente e/o Assicurato non rientrano nella franchigia.


More Definitions of CODICE CIVILE

CODICE CIVILE. ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA
CODICE CIVILE. Condizioni generali di contratto:
CODICE CIVILE. Il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, come successivamente modificato e integrato.
CODICE CIVILE. Il regio decreto n. 262 del 16 marzo 1942 e successive modifi- che e integrazioni.
CODICE CIVILE. ● artt.1892, 1893 e 1894: dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, che possono comportare la perdita del diritto alle prestazioni assicurative e la cessazione dell'Assicurazione
CODICE CIVILE. Condizioni generali di contratto
CODICE CIVILE. Il codice civile italiano, approvato con Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942, come successivamente integrato e modificato.