Licenziamento per giusta causa Clausole campione

Licenziamento per giusta causa. Costituisce giusta causa di licenziamento in tronco, a norma dell'art. 2119 cod. civ., un fatto o una situazione che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. Il licenziamento in tronco deve essere comunicato per iscritto, con espressa indicazione della causa che lo determina. Quando la causa consiste in inadempimento, il fatto deve essere preventivamente contestato al dipendente secondo procedimento di cui al terzo comma del precedente articolo 76. In caso di licenziamento in tronco per giusta causa non spetta al dipendente alcun preavviso. Il licenziamento in tronco ha effetto legale dal momento della consegna della comunicazione scritta all'interessato; qualora la consegna della comunicazione non possa avvenire direttamente, il licenziamento ha effetto legale dalla data risultante dalla ricevuta di ritorno della lettera raccomandata portante la comunicazione stessa al domicilio del lavoratore. Il licenziamento in tronco non costituisce, per se stesso, riparazione dei danni causati all'Azienda, che pertanto resta libera di agire per l'accertamento ed il risarcimento di essi.
Licenziamento per giusta causa. Si ha quando si configura una delle fattispecie previste dal presente articolo e, comunque ricomprese nella casistica di cui agli artt 104 e ss., queste sono, a titolo meramente esemplificativo:
Licenziamento per giusta causa. Si ha quando si configura una delle fattispecie previste dal presente articolo e che comunque a titolo meramente esemplificativo sono:
Licenziamento per giusta causa. Il licenziamento per giusta causa, con perdita dell'indennità di preavviso, si applica nei confronti del lavoratore che commetta una mancanza che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. A titolo indicativo rientrano fra le mancanze di cui al precedente comma: - il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio, anche fra due dipendenti; - l'abuso di autorità; - l'assenza ingiustificata oltre i cinque giorni consecutivi o assenza per sette giorni complessivi in un anno, sempre senza giustificato motivo; - l'aver taciuto, al momento dell'assunzione in servizio, circostanze tali che avrebbero impedito l'assunzione stessa e che, ove il dipendente fosse stato in servizio, ne avrebbe determinato il licenziamento; - la recidività nell'addormentarsi in servizio o l'ubriacarsi in servizio; - l'abbandono del posto di lavoro; - l'insubordinazione verso i superiori; - l'assunzione diretta di servizi di vigilanza.
Licenziamento per giusta causa. 1. Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato il licenziamento del lavoratore dipenden- te non può avvenire che per giusta causa.
Licenziamento per giusta causa. Si ha quando si configura una delle fattispecie previste dal presente articolo. e, comunque ricomprese nella casistica di cui all’art. 116, queste sono, a titolo meramente esemplificativo:
Licenziamento per giusta causa. Nel caso in cui, nel corso del rapporto di lavoro, l’apprendista minore interrompa, nonostante l'espresso richiamo del datore di lavoro, la frequenza dei moduli formativi, il rapporto di fiducia si potrà considerare irrimediabilmente leso e, conseguentemente, sarà possibile procedere al licenziamento per giusta causa112.
Licenziamento per giusta causa. La fattispecie riguarda i casi di addebiti al dirigente di colpe talmente gravi da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro. Si tratta di situazioni in numero minoritario, benché si registri in questi ultimi anni una tendenza ad un incremento. A volte tali addebiti si fondano su motivazioni del tutto pretestuose e strumentali e sono attivati dal datore di lavoro al solo scopo di accentuare lo stato di disagio del dirigente facendo affidamento sui tempi della giustizia eccessivamente lunghi. Per evitare tali inaccettabili situazioni di abuso, contestabili sul piano giuridico ed etico morale, occorre prevedere che, qualora in esito al procedimento giudiziario venisse ravvisata l’infondatezza degli addebiti, il datore di lavoro debba corrispondere al dirigente l’indennità supplementare nella misura massima prevista contrattualmente.
Licenziamento per giusta causa. Si applica la sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa nei confronti del dirigente medico:
Licenziamento per giusta causa. 1. Si ha quando si configura una delle fattispecie previste dalla lettera B dell'articolo 105 del presente CCNL.