Risoluzione del rapporto di lavoro Clausole campione

Risoluzione del rapporto di lavoro. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente. Durante i primi tre mesi ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Trascorso tale periodo e fino alla scadenza del termine, il recesso dal contratto può comunque avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. In caso di recesso, il contrattista è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni; il termine di preavviso decorre dal 1° giorno o dal giorno 16 di ciascun mese. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.
Risoluzione del rapporto di lavoro. 1. La risoluzione del rapporto di lavoro può avvenire:
Risoluzione del rapporto di lavoro. 1. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la parte recedente deve darne comunicazione per iscritto all'altra parte.
Risoluzione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa alla scadenza del termine. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto a norma delle vigenti disposizioni di legge. Per quanto riguarda i docenti si risolve automaticamente alla fine dell'anno scolastico in cui il docente raggiungerà l'età del pensionamento. Al lavoratore dipendente che abbia raggiunto l'età pensionabile e non abbia raggiunto il numero di anni richiesti per il minimo della pensione, è consentito rimanere in servizio, su richiesta fino al raggiungimento del limite del minimo e comunque non oltre il 70mo anno di età. La facoltà di cui alla L. 54/82 deve essere espressa dal lavoratore in forma scritta 6 mesi prima del compimento dell'età pensionabile. Entro gli stessi termini e con la stessa forma il datore di lavoro può chiedere di prolungare il rapporto di lavoro per motivi 'clatti9i, oltre l'età pensionabile.
Risoluzione del rapporto di lavoro. Oltre ai motivi di giusta causa di licenziamento di cui al precedente arti- colo, rappresentano giustificato motivo di licenziamento ai sensi dell’artico- lo 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604 i seguenti fatti:
Risoluzione del rapporto di lavoro. 1. Il rapporto di lavoro si risolve per i seguenti motivi:
Risoluzione del rapporto di lavoro. La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei casi previsti da altre norme del presente contratto, si realizza:
Risoluzione del rapporto di lavoro. 1. Chi recede dal contratto di lavoro a tempo indeterminato deve darne comunicazione scritta all'altra parte.
Risoluzione del rapporto di lavoro. 1. La cessazione del rapporto di lavoro, superato il periodo di prova può avvenire: