Il recesso Clausole campione

Il recesso. (Articolo 177 D. Lgs. 209/2005)
Il recesso. La prima causa di estinzione del contratto di appalto è rubricata “recesso unilaterale del contratto”, anche in conseguenza del particolare ruolo che assume l’intuitus personae, in tale tipologia di contratti la possibilità del creditore committente di recedere dal contratto è più ampia di quanto non sia negli altri contratti in base alle regole comuni. L’art. 1671 c.c. consente la possibilità del recesso unilaterale anche in corso d’opera o durante la prestazione del servizio, a condizione195 che l’appaltatore sia tenuto indenne delle spese sostenute, dei lavori eseguiti, nonché del mancato guadagno. Altra giurisprudenza enfatizza il fatto che il recesso del committente dal contratto di appalto può essere esercitato in qualunque momento posteriore alla conclusione del contratto196 ed essere giustificato anche solo dalla sfiducia verso l’appaltatore per fatti d’inadempimento. Ne consegue che, in caso di recesso, il contratto si scioglie per l’iniziativa unilaterale del committente senza necessità di indagini sull’importanza e gravità dell’inadempimento197 le quali sono rilevanti soltanto quando il committente abbia preteso anche il risarcimento del danno dall’appaltatore per l’inadempimento in cui questi fosse già incorso al momento del recesso. 195 Cass. 13 luglio 1998, n. 6814 in Mass. Foro it. 1998, pag. 774 e Cass. 22 agosto 2002, n. 12368 in Rep. Foro it. 196 Cass. 30 marzo 1985, n. 2236, in Giust. Civ. 1986, I, pag. 511. 197 Cass. 30 marzo 1985, n. 2236, in Giust. Civ. 1986 I pag. 512. Il recesso è, dunque, una facoltà legittima, configurabile come il diritto potestativo di risolvere ex uno latere il contratto senza necessità di giustificazione alcuna, anche nel caso che ne sia iniziata l’esecuzione, in eccezione ai principi stabiliti dagli artt. 1372 e 1373 c.c.. Il recesso ad nutum del committente rappresenta l’esercizio di un diritto potestativo riservato alla libera determinazione del recedente198 e sottratto al controllo di terzi e dell’appaltatore, senza che assumano rilievo i motivi che lo hanno determinato199. In quanto diritto potestativo, l’appaltatore non può in nessun caso opporsi200 al diritto di recesso del committente. Il recesso, però, non può essere esercitato201 dopo che è stata proposta la domanda di risoluzione per inadempimento202, essendo stato innescato il procedimento di valutazione comparativa dei comportamenti delle parti non più arrestabile ad libitum mediante il recesso, soprattutto se nel giudizio l’appaltatore abbia a su...
Il recesso. Il consumatore può vantare una forma particolare di tutela rappresentata dalla possibilità di recedere dal contratto sottoscritto. Al consumatore, una volta formalizzato il contratto, viene concessa la possibilità di fare un passo indietro, annullando il contratto. Al consumatore, cioè è fornita la possibilità di ripensarci e cambiare idea. Dall’altra parte, il professionista o l’impresa che hanno contrattato con il consumatore sono esposti al rischio che il consumatore possa tornare indietro e possa revocare la propria volontà contrattuale. Il consumatore, è in posizione di debolezza al momento della stipulazione del contratto, poiché quando egli è chiamato a stipulare è mosso da un bisogno, proprio per questo può essere che non abbia soppesato a sufficienza la propria determinazione di obbligarsi al pagamento del prezzo di un bene o di un servizio che, a posteriori, si scopre non confacente. Elemento essenziale del recesso è rappresentato dal termine entro il quale il consumatore può recedere dal contratto. Il legislatore fissa un termine abbastanza breve (alcuni giorni a partire dalla conclusione del contratto). Pur tuttavia, tale termine può essere dilatato in senso sanzionatorio: la mancanza di informazioni inidonee sulla possibilità di recedere allunga i tempi del recesso stesso. Viene posta una differenza in relazione alla fattispecie di contratto concluso a distanza e di contratti conclusi fuori dai locali commerciali. Per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali, il termine per l’esercizio del diritto di recesso decorre: - dalla data di sottoscrizione della nota d’ordine contenente l’informazione oppure, nel caso in cui non sia predisposta una nota d’ordine, dalla data di ricezione dell’informazione stessa, per i contratti riguardanti la prestazione di servizi ovvero per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora al consumatore sia stato preventivamente mostrato o illustrato dal professionista il prodotto oggetto del contratto; - dalla data di ricevimento della merce, se successiva, per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora l’acquisto sia stato effettuato senza la presenza del professionista ovvero sia stato mostrato o illustrato un prodotto di tipo diverso da quello oggetto del contratto. Relativamente ai contratti a distanza, il termine per l’esercizio del diritto di recesso decorre: - per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti g...
Il recesso. B A differenza della disdetta, il recesso (an- ch’esso negozio unilaterale recettizio) ha la funzione di determinare direttamente – a prescindere cioe` da una scadenza o dal di- niego di rinnovazione (disciplinato dalla leg- ge speciale) – la cessazione anticipata del rapporto negoziale, i cui effetti non si esten- dono pero` alle prestazioni pregresse, che re- stano acquisite. Il recesso puo` rinvenire la sua fonte in una disposizione pattizia o lega- le. In particolare, un’ipotesi di recesso ex lege e` quella prevista dall’art. 5, L. 3.5.1982, n. 203 sui contratti agrari, ove si riserva, incondizionatamente, tale facolta` al conduttore di fondi rustici. Si tratta dunque di un diritto potestativo che spetta indistin- tamente all’affittuario coltivatore diretto ed a quello capitalista, ma che viceversa, in dero- ga all’art. 1616 c.c., e` preclusa al locatore al quale spetta solo il rimedio della risoluzione per grave inadempimento.
Il recesso. Il regime del recesso è disciplinato all'art. 2, co. 1, lett. l) ed m) e diverge a seconda del periodo in cui il rapporto di lavoro sia interrotto. Il legislatore impone il “divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo”. È d'uopo ricordare, a tal riguardo, la sentenza della Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx 00 novembre 1973, n. 169100, che, dichiarando in contrasto con il dettato della Carta l'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604, (dal momento che non include gli apprendisti fra i destinatari della tutela sui licenziamenti) ha garantito agli apprendisti lo scudo normativo della giusta causa o del giustificato motivo in caso di licenziamento. Il rapporto può quindi concludersi se alla base del licenziamento vi sia un fatto che non consenta la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto101oppure nel caso vi sia un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (ex art. 3 prima parte legge 15 luglio 1966, n. 604) o vi siano ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa (ex art. 3 seconda parte legge 15 luglio 1966, n. 604). Il legislatore prosegue nella riscrittura della disciplina, prevedendo l'applicazione delle sanzioni, previste dalla normativa vigente in tema di licenziamenti privi di giustificazione, nel caso in cui l'apprendista venga licenziato senza giusta causa o giustificato motivo in costanza del periodo di formazione. In dottrina102vi sono dubbi sulla lettera della legge che obbliga alla
Il recesso. 1. Il Comune di Alessandria (ai sensi dell’art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135 / 2012) ha diritto di recesso dal contratto stipulato in attesa di convenzioni CONSIP nel caso in cui venissero attivate nuove convenzioni relative al servizio oggetto della presente gara e/o i parametri qualità/prezzo diventassero migliorativi rispetto a quelli del contratto di appalto e l'Appaltatore rifiutasse di adeguarsi ad essi, previa formale comunicazione con preavviso non inferiore a 15 giorni.
Il recesso. I. Introduzione 331
Il recesso di XXXXXXX XX XXXX
Il recesso. 1. Il recesso unilaterale convenzionale: nozione e àmbito . . . . . . . . . . . . » 667