Lavoro festivo Clausole campione

Lavoro festivo. È considerato lavoro festivo quello prestato il:
Lavoro festivo. Fermo restando il diritto al riposo settimanale, le ore di lavoro prestate dal lavo- ratore non addetto a turni in un giorno riconosciuto come festivo a norma dell’art. 29 del presente CCNL nei limiti della sua normale prestazione di lavoro vengono compensate con la maggiorazione del 35% calcolata sulla quota oraria della re- tribuzione mensile individuale. I compensi previsti nel presente articolo non sono tra di loro cumulabili; in caso di concorrenza di più maggiorazioni, si applica solo la maggiore.
Lavoro festivo. I. E’ considerato lavoro festivo quello compiuto dal lavoratore nelle domeniche, o per i lavoratori in turno nel giorno di riposo settimanale, e negli altri giorni riconosciuti festivi.
Lavoro festivo. Fermo restando il riconoscimento, di norma, del corrispondente riposo compen- sativo e comunque fatto salvo il diritto al riposo settimanale, le ore di lavoro pre- state dal lavoratore non addetto a turni in un giorno riconosciuto come festivo a norma dell’art. 29 del presente CCNL, nei limiti della sua normale prestazione giornaliera di lavoro, vengono compensate con la sola maggiorazione del 35% calcolata sulla quota oraria della retribuzione mensile individuale. Le Parti convengono che il lavoratore il quale nel normale giorno di riposo setti- manale effettui prestazioni lavorative in misura pari o superiore a 4 ore, ha diritto ad una intera giornata di riposo compensativo, da fruire di norma nella settimana successiva, ferma restando la sola maggiorazione della retribuzione oraria per le ore di lavoro effettivamente prestate. Le Parti, in conformità di quanto previsto nella Premessa al capitolo VII del pre- sente contratto, si danno altresì atto che le prestazioni rese in giorno di riposo settimanale per un periodo inferiore alle 4 ore non pregiudicano il godimento della giornata di riposo settimanale. I compensi previsti nel presente articolo non sono tra di loro cumulabili; in caso di concorrenza di più maggiorazioni, si applica solo la maggiore.
Lavoro festivo. È considerato lavoro festivo quello prestato il: 1° gennaio (Capodanno); 6 gennaio (Epifania); Pasqua e lunedì di Pasqua; 25 aprile (Festa della Liberazione); 1° maggio (Festa dei lavoratori); 2 giugno (Festa della Repubblica); 15 agosto (Assunzione); 1° novembre (Ognissanti); 8 dicembre (Immacolata Concezione); 25 dicembre (X. Xxxxxx); 26 dicembre (X. Xxxxxxx); giorno del Santo Patrono del luogo di lavoro. Le ore di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi elencati nel punto precedente, saranno compensate come lavoro straordinario festivo.
Lavoro festivo. 1) Lavoratori non addetti a turni avvicendati
Lavoro festivo. Fermo restando il diritto al riposo settimanale, le ore di lavoro prestate dal lavo- ratore non addetto a turni in un giorno riconosciuto come festivo a norma dell’art. 29 del presente ccNL nei limiti della sua normale prestazione di lavoro vengono compensate con la maggiorazione del 35% calcolata sulla quota oraria della re- tribuzione mensile individuale. I compensi previsti nel presente articolo non sono tra di loro cumulabili; in caso di concorrenza di più maggiorazioni, si applica solo la maggiore. Le prestazioni oltre il normale orario di lavoro debbono di norma avere carattere di eccezionalità e pertanto essere limitate ai casi di effettive esigenze di servizio. Ferma restando la disciplina legale sulla durata della prestazione lavorativa, nonché gli effetti sulla stessa derivanti dalla natura di servizio pubblico dell’attività svolta dalle aziende, si considera lavoro straordinario, ai soli fini contrattuali e retributivi, quello compiuto dal lavoratore oltre la durata dell’orario medio contrattuale, come fissato dal presente ccNL. Il lavoro di cui al precedente comma 2 è ammesso secondo la disciplina di legge vi- gente, fatte salve in ogni caso le deroghe e le eccezioni previste dalla stessa e dalle clausole del presente ccNL. Il lavoro straordinario deve essere richiesto e autorizzato preventivamente dal re- sponsabile del settore, dell’ufficio o del reparto, fatte salve le esigenze della conti- nuità, della sicurezza del servizio e della pubblica incolumità. Il lavoro straordinario non espressamente autorizzato non è comunque riconosciuto né compensato. Non è consentito che il lavoratore si trattenga sul posto di lavoro oltre l’orario normale se non deve prestare lavoro straordinario richiesto dall’azienda. Il personale non può rifiutarsi di eseguire il lavoro straordinario senza giustificati mo- tivi di impedimento. La direzione aziendale comunica semestralmente alla r.s.U. i dati a consuntivo re- lativi alle eventuali prestazioni di lavoro straordinario per unità organizzativa. male di lavoro, ovvero tali da richiedere periodi prolungati di ricorso al lavoro straor- dinario, le prestazioni di lavoro straordinario sono definite previo esame congiunto con la r.s.U., da esaurirsi entro 10 giorni complessivi; in tal caso le ore di lavoro straordinario prestate dai lavoratori vengono compensate con altrettanti periodi di riposo da godersi con il regime dei permessi retribuiti ex-festività di cui all’art. 29 ed il pagamento delle sole maggiorazioni ...
Lavoro festivo. E' considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei giorni di festività di cui ai punti b) e c) dell'art. 19 del presente c.c.n.l. Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo domenicale e settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvertito non più tardi del terzo giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro disposto in tale giorno darà luogo al trattamento stabilito per lavoro festivo.
Lavoro festivo. Il lavoro prestato in giorno festivo è compensato con la maggiorazione del 20% della retribuzione individuale oraria. Tale indennità si cumula ad altre in caso di concorrenza di più maggiorazioni. Il dipendente è tenuto a prestare servizio nei giorni festivi, anche infrasettimanali, salvo la necessità di garantirgli un periodo equivalente di riposo compensativo.
Lavoro festivo. 1. I lavoratori che effettuino prestazioni lavorative nel normale giorno di riposo settimanale ovvero infrasettimanale per non meno di 5 ore , hanno diritto ad una intera giornata di riposo compensativo, fermo restando il diritto ad una maggiorazione pari a quella del lavoro straordinario.