Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Clausole campione

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I candidati prendono atto che, ai sensi del D.Lgs 81/08 e del “Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro” dell’Università degli studi di Firenze (Decreto prot.n.79162 del 26/05/2017), nei casi in cui ne ricorrano le condizioni e si configuri la relativa fattispecie, sono tenuti a collaborare alla corretta attuazione delle misure poste in essere per la prevenzione dei rischi alla salute e per la sicurezza sui luoghi di lavoro, adempiendo agli obblighi previsti dalla normativa vigente e osservando le disposizioni impartite dai soggetti a ciò preposti. I candidati, qualora in ragione dell’attività specificamente svolta, siano esposti a rischi specifici e individuati, prendono atto di essere tenuti a sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ovvero disposti dal medico competente nell’ambito dell’attività di sorveglianza sanitaria prevista dall’art.41 dal D.Lgs citato. I candidati prendono, altresì, atto che l’Università degli studi di Firenze adotta le misure di prevenzione e protezione prima che le attività a rischio siano poste in essere informando i lavoratori circa i rischi per la salute e la sicurezza e le relative misure di prevenzione e protezione da adottare al riguardo. Resta inteso che i candidati si impegnano a frequentare i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con riferimento all’attività svolta ed in conformità con le previsioni di cui all’Accordo Stato Regioni del 21/12/11.
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 1. L’Amministrazione si impegna a dare tempestiva e completa applicazione alla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, nonché alla prevenzione delle malattie professionali.
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’Amministrazione si impegna a dare tempestiva e completa applicazione alla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, nonché alla prevenzione delle malattie professionali . In accordo e con la collaborazione del Responsabile per la sicurezza e con il Medico Competente verranno individuate le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, la messa a norma delle apparecchiatura degli impianti, le condizioni di lavoro degli addetti a mansioni operaie e ausiliarie e di coloro che percepiscono le indennità di disagio e rischio, dare attuazione alle disposizioni in materia di prevenzione per coloro che utilizzano videoterminali. L’Amministrazione s’impegna ad adottare le misure necessarie perché la tutela della salute nei luoghi di lavoro comprenda non solo il benessere fisico, ma anche quello mentale e sociale, così come indicato dalla recente normativa in materia di sicurezza. Nei limiti delle disponibilità di bilancio l’’Amministrazione assegna risorse finanziarie congrue per la realizzazione degli interventi derivanti dall’analisi di cui al precedente comma. L’Amministrazione deve coinvolgere, consultare, informare e formare il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza in applicazione della normativa vigente, e si impegna altresì a realizzare un piano pluriennale di informazione e formazione su tutto il personale in materia di sicurezza di salute e dei rischi, attraverso moduli formativi periodicamente ripetuti in relazione all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi. La valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress da lavoro- correlato, in applicazione dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi.
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le strutture categoriali e orizzontali, a tutti i livelli, sono tenute al rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione e tutela della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare ai sensi del dlgs 81 del 2008 s.m.i. . In ciascuna Struttura, con propria autonomia finanziaria, dovrà essere individuato, con atto specifico mediante delibera di Segreteria, un datore di lavoro (ai sensi dell'art.2, comma 1. lett.b) che sarà chiamato a svolgere tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti, organizzando l’attività e rispondendone penalmente. Le tutele a favore dei prestatori di lavoro dovranno essere garantite a tutti coloro che in base a quanto disposto, anche dal dlgs 81 del 2015, in materia di contratti di lavoro, rientrano in tale categoria.
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’Amministrazione si impegna a proseguire nella completa applicazione del D.Lgs. 81/2008 oltre alle altre norme vigenti in materia di igiene e di sicurezza del lavoro, nonché sulla prevenzione delle malattie professionali. In accordo e con la collaborazione della Direzione Generale, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, verranno individuate le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici, con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, alla messa a norma delle apparecchiature degli impianti, alle condizioni di lavoro degli addetti a mansioni che prevedono situazioni di rischio specifico.
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’Amministrazione si impegna a proseguire nella applicazione del D.Lgs. 81/2008 oltre alle altre norme vigenti in materia di igiene e di sicurezza del lavoro, nonché sulla prevenzione delle malattie professionali, anche in relazione alla revisione della macrostruttura e alla revisione delle attività che origina rischi specifici. A tale scopo l’Amministrazione ha aggiornato l’organigramma della sicurezza e ha adottato il nuovo Manuale della sicurezza, promuovendone la massima diffusione e fruibilità da parte dei Dirigenti, dei Preposti, degli RLS e degli altri soggetti coinvolti nel sistema della sicurezza per la sua concreta applicazione. L’Amministrazione forma, coinvolge e consulta i Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), come indicato dal D.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza, di salute e di prevenzione dei rischi. I delegati RLS hanno accesso alla consultazione della documentazione in possesso dell’Amministrazione che deve rilasciarla entro massimo una settimana dalla richiesta. Resta inteso che l’accesso è riservato ai dati anonimi e collettivi, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 11.1 Si richiama il contenuto dell’art. 21 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’art. 230-bis del c.c. e ai lavoratori autonomi) e succ. modd. ed integrazioni. Presso l’A.T.S. sono presenti: la U.O. Prevenzione e Protezione: - il Responsabile della Unità Operativa (RSPP): tel. 000-0000000; la U.O.Medicina Preventiva: - il Medico Competente: tel. 000 0000000 – 0309661244. Il mancato rispetto dei contenuti del presente articolo, reiterato dopo un sollecito scritto dell’A.T.S., darà luogo all’immediata risoluzione del presente contratto ai sensi del precedente art. 8.
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Si richiama il contenuto dell'art. 21 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n . 81 (Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del e.e. e ai lavoratori autonomi) e succ. mod. ed integrazioni. Il mancato rispetto dei contenuti del presente articolo, reiterato dopo un sollecito scritto dell'Amministrazione regionale ., darà luogo all'immediata risoluzione del presente contratto ai sensi del precedente art. 8.
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’Amministrazione si impegna a proseguire nella completa applicazione del D.Lgs. 81/2008 oltre alle altre norme vigenti in materia di igiene e di sicurezza del lavoro, nonché sulla prevenzione delle malattie professionali. In accordo e con la collaborazione della Direzione Generale, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, verranno individuate le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici, con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, alla messa a norma delle apparecchiature degli impianti, alle condizioni di lavoro degli addetti a mansioni che prevedono situazioni di rischio specifico. In relazione alla gestione dell’emergenza pandemica, l’Ente ha costituito il Team Covid19, coordinato dal Direttore generale, aggiornato con RG. n. 197/2021 del 14.1.2021, per la tempestiva adozione di misure preventive puntuali a tutela della salute delle dei lavoratrici/ori. I dirigenti sono direttamente impegnati e responsabili della corretta applicazione delle disposizioni di servizio adottate nell’Ente per prevenire e contrastare l’epidemia nei luoghi di lavoro loro assegnati.
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Art. 132