Accertamenti sanitari Clausole campione

Accertamenti sanitari. Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
Accertamenti sanitari. Il Consorzio ha facoltà di far controllare l’idoneità fisica del dipenden- te da parte di Enti pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico, di cui all’ultimo comma dell’art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Accertamenti sanitari. La Compagnia offre un servizio gratuito di visita medica per l’accertamento dello stato di salute dell’Assicurato. Gli accertamenti sanitari vengono organizzati e gestiti dalla compagnia Europ Assistance, con la quale Eurovita ha stipulato un accordo di servizi. Europ Assistance si fa carico di organizzare il check-up sanitario tramite la sua rete di centri medi- ci e diagnostici convenzionati, scegliendo quello più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Una volta individuato il centro, contatta il Cliente ed organizza il trasporto del medesimo presso la struttura medica. Il medico della struttura redige il Rapporto di Visita Medica da trasmettere alla Compagnia. La visita medica è obbligatoria ed è a carico di Eurovita. Gli accertamenti sanitari di base richiesti per l’assunzione del contratto sono riportati nella tabella relativa (cfr. Allegato 1). Una volta ricevuta la documentazione sanitaria e il Rapporto di visita medica la Compagnia forni- sce tempestivamente un riscontro al Cliente. Si segnala che: - in base alle informazione raccolte, Eurovita può richiedere ulteriore documentazione o accerta- menti al fine di poter correttamente valutare il rischio. - nel caso in cui dal Rapporto di Visita Medica e dagli accertamenti sanitari emergano patologie di rilievo dell'Assicurato, Eurovita può rifiutare l’assunzione del rischio ovvero stabilire particolari condizioni di accettazione del rischio, che prevedano l’applicazione di eventuali sovrappremi sanitari o l’esclusione di specifici rischi. Si richiama, infine, l’attenzione del Contraente sulla necessità di leggere le raccomandazio- ni e le avvertenze contenute nel Documento di Polizza nonché di verificare l’esattezza delle informazioni fornite. Si segnala che eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal Contraente e Assicurato, se diverso, in fase assuntiva e di stipulazione del contratto sulle circostanze che riguarda- no il rischio assicurato potrebbero compromettere il diritto alla prestazione, ai sensi dell’art. 1892 c.c e 1893 c.c..
Accertamenti sanitari. 1) Sono vietati accertamenti sanitari da parte del datore di lavoro sulla idonei- tà e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.
Accertamenti sanitari. Il presente Contratto prevede il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell’Assicurato mediante compilazione di un questionario sanitario, rapporto di visita medica oltre che eventuali accertamenti sullo stato economico e patrimoniale dello stesso. E’ tuttavia possibile limitarsi alla compilazione di un questionario sanitario, nel qual caso sussiste una limitazione della garanzia, denominata periodo di carenza, come specificato all’Art. 9. Nel caso in cui dalla documentazione emergano fattori di rischio, la Compagnia si riserva la facoltà di: • rifiutare l’assunzione del rischio • stabilire particolari condizioni di accettazione del rischio, che prevedano l’applicazione di eventuali sovrappremi o l’esclusione di specifici rischi; • richiedere ulteriore documentazione.
Accertamenti sanitari. Il Consorzio ha facoltà di far controllare l'idoneità fisica del dipendente da parte di Enti pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico, di cui all'ultimo comma dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300. In caso di malattia o di infortunio, al dipendente viene mantenuto l'alloggio consorziale eventualmente in godimento, per tutto il periodo di conservazione del posto, compatibilmente con le esigenze del servizio ed in particolare con quelle della sostituzione. In caso contrario, deve essere corrisposta una indennità di ammontare pari al valore locativo dell'alloggio, già determinato ai sensi dell'art. 69. Nelle ipotesi previste al 1º comma dell'art. 100 e alla lett. a) dell'art. 101 il Consorzio anticipa al dipendente mensilmente, in coincidenza con la corresponsione delle quote a suo carico, le somme dovute al dipendente stesso dagli Istituti previdenziali e assicurativi. Tali somme dovranno essere rimborsate dal dipendente al Consorzio all'atto della liquidazione delle stesse da parte dei predetti Istituti. Le somme corrisposte mensilmente al dipendente a titolo di anticipazione delle prestazioni economiche di malattia ed infortunio ai sensi del precedente comma, sono assoggettate esclusivamente alle ritenute fiscali legislativamente previste. Le somme versate mensilmente dal Consorzio a titolo di integrazione delle prestazioni economiche di malattia ed infortunio, dovute dagli istituti previdenziali ed assistenziali sono, viceversa, assoggettate oltrechè alle ritenute fiscali anche alle trattenute per contributi previdenziali ed assistenziali secondo le disposizioni legislative vigenti. In caso di infortunio o di malattia per causa di servizio, l'importo delle spese di cura e di degenza liquidato dagli Enti previdenziali, viene, nei limiti dell'anticipo o del rimborso di cui alla lett. a) dell'art. 101, detratto dal trattamento corrisposto dal Consorzio. Le somme liquidate e le prestazioni erogate al dipendente da Istituti previdenziali o assicurativi presso i quali esso sia iscritto tanto in forza di legge che di altre disposizioni obbligatorie per la copertura dei rischi di infortunio o per l'istituzione di fondi di previdenza, rimangono a beneficio del dipendente, salvo l'ipotesi di cui alla lett. a) dell'art. 101. Le parti si impegnano a prendere contatto con l'INPS al fine di verificare la possibilità di chiarire, in apposito accordo, che le somme corrisposte dai Consorzi a titolo di anticipazione delle prestazioni assicurative e p...
Accertamenti sanitari. 1. Fermo restando l'obbligo di sottoporsi agli accertamenti previsti dalla legislazione vigente sulla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro, il dipendente è tenuto a sottoporsi agli accertamenti medici che l'Amministrazione disponga, a mezzo di strutture sanitarie pubbliche, per accertarne l’idoneità fisica al disimpegno delle mansioni di sua competenza ovvero delle altre che possono essergli demandate.
Accertamenti sanitari. L’adesione alla presente Assicurazione prevede il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell’Assicurato secondo quanto riportato di seguito:  Qualora l’importo complessivamente assicurato non sia superiore a 200.000,00 Euro e l’Assicurato abbia un età alla data di decorrenza fino a 60 anni è richiesta la sola compilazione del Questionario Sanitario.  Se l’età dell’Assicurato alla data di decorrenza è superiore a 60 anni è inoltre richiesta la presentazione del Rapporto di Visita Medica da parte di un medico e l’analisi completa delle urine.  Qualora l’importo complessivamente assicurato sia superiore a 200.000,00 Euro e fino a 300.000,00 Euro è inoltre richiesta la presentazione del Rapporto di Visita Medica da parte di un medico e l’analisi completa delle urine.  Qualora l’importo complessivamente assicurato sia superiore a 300.000,00 Euro e fino a 500.000,00 Euro è inoltre richiesta la presentazione del Rapporto di Visita Medica da parte di un medico ed altri accertamenti sanitari richiesti, elencati di seguito: - Analisi completa delle urine ed i seguenti esami del sangue: - Emocromo completo, - Colesterolo totale, - HDL, LDL, - Trigliceridi, - Glicemia, Hbs Ag e HCV. - Elettrocardiogramma con prova da sforzo massimale al cicloergometro secondo protocolli standard e con tracciato completo. L’Indennizzo massimo previsto per ogni Aderente, è di Euro 500.000, limite da intendersi come massimale cumulativo per tutti i Contratti che l’Aderente, avesse contemporaneamente in corso con la Banca di Credito Cooperativo.
Accertamenti sanitari. Il Consorzio ha facoltà di far controllare l’idoneità fisica del dipenden- te da parte di Enti pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico, di cui all’ultimo comma dell’art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
Accertamenti sanitari. 1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 9, comma 1 lettera c), agli accertamenti sanitari volti alla valutazione dell'idoneita' psico-fisica al servizio militare quale ufficiale in servizio permanente. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita, sulla scorta della specifica normativa citata nelle premesse. I concorrenti che risulteranno carenti di anche uno solo dei requisiti prescritti saranno giudicati inidonei e quindi esclusi dal concorso. I medesimi concorrenti, all'atto della presentazione, dovranno rilasciare un'apposita dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico di seguito specificato, nonche' un'ulteriore dichiarazione di consenso informato al protocollo vaccinale, secondo quanto riportato nell'allegato «H», che costituisce parte integrante del presente decreto. Nella circostanza, la commissione per gli accertamenti sanitari sospendera' il giudizio e rinviera' ad altra data i concorrenti che all'atto della presentazione vengono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con i termini della procedura concorsuale e comunque, in nessun caso, il differimento ad altra data non potra' essere successivo al ventesimo giorno decorrente dalla data del provvedimento (estremi inclusi). Parimenti saranno rinviati entro i medesimi tempi (venti giorni) coloro che dovranno fornire ulteriori accertamenti diagnostici, copie di cartelle cliniche, ecc., che la commissione per gli accertamenti sanitari riterra' piu' opportuni per poter esprimere il giudizio finale.