Durata dei contratti Clausole campione

Durata dei contratti. 1. La durata dei contratti è triennale. Solo il contratto junior è prorogabile, nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, una sola volta per soli due anni, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con D.M. 24 maggio 2011, n. 242.
Durata dei contratti. 1 La durata dei contratti dipende dalla loro tipologia nel modo seguente:
Durata dei contratti. 1. I contratti di somministrazione sono di norma a tempo indeterminato. I contratti di somministrazione temporanea hanno una durata non superiore a quattro anni e non sono rinnovabili tacitamente.
Durata dei contratti. Salvo quanto diversamente concordato nel Contratto o nei Moduli il Contratto decorrerà dal 1° giorno del mese successivo alla data della sua sottoscrizione ed alla scadenza si intenderà tacitamente rinnovato per periodi previsti nei Moduli, e così per le scadenze successive, salvo disdetta nei termini sotto indicati. Il Contratto potrà essere disdettato (e dunque non rinnovato automaticamente), da una delle due parti all’altra a mezzo PEC con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza se il Contratto ha durata pari o superiore a 2 (due) anni e 60 (sessanta) giorni prima della scadenza se il Contratto ha durata di 1 (un) anno. Vale a tal proposito la data di invio della PEC.
Durata dei contratti. Il periodo di vigenza dei contratti, stipulati per singolo lotto, è di anni 6 (SEI) a decorrere dalla data di collaudo definitivo dell’ultimo sistema diagnostico introdotto con facoltà di rinnovo del contratto alla scadenza per ulteriori 2 anni ai sensi dell’art. 35 comma 4 D.Lgs. 50/2016, a discrezionalità dell’ Azienda USL della Romagna. Tenuto conto dell’eventuale periodo di rinnovo, la proposta tecnica dovrà comprendere le condizioni di base su cui estendere la durata del contratto (riferimento 63 c.3 lett. b) del D. Lgs. 50/2016). Ai sensi dell’art. 63 c.3, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, previa semplice comunicazione notificata all’affidatario entro la scadenza del contratto principale, l’Azienda Usl della Romagna si riserva, per un biennio (24 mesi), la facoltà di richiedere al fornitore originario consegne complementari destinate al rinnovo parziale o all’ampliamento della fornitura aggiudicata a condizioni migliorative di fornitura mediante la ricontrattazione in diminuzione del prezzi dei reagenti. In forza dell’esercizio eventuale di consegne complementari destinate al rinnovo parziale o all’ampliamento della fornitura aggiudicata, l’aggiudicatario rimarrà comunque obbligato all’esecuzione del contratto alle medesime condizioni del contratto principale, senza possibilità di sollevare eccezioni. Nessuna pretesa può essere vantata dall’aggiudicatario in caso di mancato esercizio dell’opzione di consegne complementari destinate al rinnovo parziale o all’ampliamento della fornitura aggiudicata. Alla scadenza della durata iniziale del contratto o alla scadenza dell’eventuale periodo di rinnovo dello stesso, il contratto potrà essere prorogato, alle medesime condizioni, per un periodo di mesi 12, tempo stimato necessario allo svolgimento delle procedure di gara ed alla stipulazione del nuovo contratto, nel rispetto del termine dilatorio previsto dall'art. 32 c. 9 D.Lgs. 50/2016 e di tutti gli adempimenti post-gara richiesti dal D. Lgs. n. 50/2016, fermo restando che, al fine di evitare soluzioni di continuità nella presente fornitura - che costituisce servizio pubblico essenziale - l'aggiudicatario rimane impegnato ad eseguire l'appalto fino all'effettivo subentro del nuovo fornitore e quindi anche per un periodo superiore a 12 mesi. Mentre per l’Azienda USL la proroga è discrezionale, l’aggiudicatario resta impegnato durante tutto il periodo della proroga all'esecuzione del contratto alle stesse condizioni di aggiudicazione, nessuna esclusa. Nel caso d...
Durata dei contratti. 1. I contratti a termine hanno la durata massima di trentasei mesi e tra un contratto e quello successivo è previsto un intervallo di almeno dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi ovvero almeno venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi. presente articolo. La contrattazione integrativa, come previsto (art. 21 c. 2 D. lgs. 81/2015) dall’art. …. comma .. lett. …. potrà disciplinare una riduzione dei giorni di intervallo di cui sopra. 2. Sono consentite le proroghe fino a un massimo di 5 volte nell’arco dei complessivi trentasei mesi, a prescindere dal numero di contratti a tempo determinato. Concorrono al raggiungimento dei 36 mesi anche i periodi di lavoro prestati nell’Istituto in regime di somministrazione. Un ulteriore contratto fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, può essere sottoscritto presso la DTL competente, in tal caso il dipendente può farsi assistere da una XX.XX firmataria del presente contratto a cui conferisce mandato, previo esame congiunto in sede aziendale delle ragioni per le quali è richiesta la proroga. In ogni caso non è ammessa la proroga di ulteriori 12 mesi, per un numero complessivo di 5 rapporti di lavoro a termine. La stessa può essere concessa qualora ricorrano le condizioni di cui al comma….. (stabilizzazioni) 3. il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine, da ciascun datore di lavoro, è pari al 20% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, in forza nell’Istituto al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Art. 22 -
Durata dei contratti. In esito alla presente procedura di gara verranno stipulati due distinti contratti sia dalla Giunta Regionale o sua articolazione- sia dalla Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile o sua articolazione Entrambi i contratti verranno stipulati per l’importo massimo spendibile corrispondente alla base d’asta relativa a ciascun servizio regionale committente (vedi art. 4 della presente Relazione) ed avranno durata 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.
Durata dei contratti. La durata dei contratti è definita in relazione alle specifiche esigenze organizzative e funzionali evidenziate dal Responsabile richiedente. I contratti del personale dei profili dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo non possono avere comunque durata superiore ad anni tre. I contratti per supplenza di dipendenti assenti per vari motivi terminano nel giorno di ripresa del servizio dei medesimi.
Durata dei contratti. Funzioni o mansioni cui il giovane verrà adibito nel corso del rapporto (con indicazione dei periodi di svolgimento di ciascuna di esse, nel caso in cui il contratto prevede l'assegnazione di una pluralità di funzioni o mansioni).