ATTREZZATURE DI LAVORO Clausole campione

ATTREZZATURE DI LAVORO. Per attrezzatura di lavoro si intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, destinato ad essere utilizzato durante il lavoro. L’Aggiudicatario dovrà utilizzare mezzi ed attrezzature adeguati al lavoro da svolgere e idonei ai fini della sicurezza e della tutela della salute e dell’ambiente. Per tale scopo, l’Aggiudicatario dovrà dimostrare, con apposita documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzate, siano conformi e rispettino la normativa vigente e di aver provveduto ad eseguire la loro manutenzione ordinaria e programmata presso Officine Specializzate, allo scopo di poterne accertare lo stato di manutenzione, prima del loro utilizzo nelle aree di intervento. Prima dell’inizio dell’esecuzione degli interventi di manutenzione, su richiesta del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, l’Aggiudicatario dovrà fornire l’elenco delle attrezzature di lavoro che saranno impiegate in relazione all’oggetto dell’appalto, sia se gli interventi saranno svolti presso le aree della Stazione Appaltante, sia se saranno svolti presso la sede dell’Aggiudicatario.
ATTREZZATURE DI LAVORO. Per attrezzatura di lavoro si intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, destinato ad essere utilizzato durante il lavoro. L'Aggiudicatario dovrà utilizzare mezzi ed attrezzature adeguati al lavoro da svolgere e idonei ai fini della sicurezza e della tutela della salute e dell'ambiente. Per tale scopo, l'Aggiudicatario dovrà dimostrare, con apposita documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzate, siano conformi e rispettino la normativa vigente e di aver provveduto ad eseguire la loro manutenzione ordinaria e programmata presso Officine Specializzate, allo scopo di poterne accertare lo stato di manutenzione, prima del loro utilizzo nelle aree di intervento. Prima dell'inizio dell'esecuzione degli interventi di manutenzione, su richiesta del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, l'Aggiudicatario dovrà fornire l'elenco delle attrezzature di lavoro che saranno impiegate in relazione all'oggetto dell'appalto, sia se gli interventi saranno svolti presso le aree della Stazione Appaltante, sia se saranno svolti presso la sede dell'Aggiudicatario.
ATTREZZATURE DI LAVORO. Le attrezzature di lavoro impiegate devono: a) essere adeguate al lavoro da svolgere; b) essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione. Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità, dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (parte seduta del lavoratore).
ATTREZZATURE DI LAVORO. Le attrezzature di lavoro impiegate devono: a) essere adeguate al lavoro da svolgere; b) essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.
ATTREZZATURE DI LAVORO attrezzi, macchine, veicoli, dispositivi, arredi, installazioni ed altri componenti usati nel sistema di lavoro (definizione ISO);
ATTREZZATURE DI LAVORO. Le attrezzature di lavoro impiegate devono:
ATTREZZATURE DI LAVORO. Per attrezzatura di lav oro si intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, destinato ad essere utilizzato durante il lav oro. L’Aggiudicatario dov rà utilizzare mezzi ed attrezzature adeguati al lav oro da sv olgere e idonei ai fini della sicurezza e della tutela della salute e dell’ambiente. Per tale scopo, l’Aggiudicatario dov rà dimostrare, con apposita documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzate, siano conformi e rispettino la normativ a v igente e di av er prov v eduto ad eseguire la loro manutenzione ordinaria e programmata presso Officine Specializzate, allo scopo di poterne accertare lo stato di manutenzione, prima del loro utilizzo nelle aree di interv ento. Prima dell’inizio dell’esecuzione degli interv enti di manutenzione, su richiesta del Direttore dei Lav ori, l’Aggiudicatario dov rà fornire l’elenco delle attrezzature di lav oro che saranno impiegate in relazione all’oggetto dell’appalto, sia se gli interv enti saranno sv olti presso le aree della Stazione Appaltante, sia se saranno sv olti presso la sede dell’Aggiudicatario.
ATTREZZATURE DI LAVORO. Per lo svolgimento della Formazione Flessibile dovrà essere utilizzata l’attrezzatura informatica già in dotazione; in alternativa potrà essere messo a disposizione, per le sole giornate di Formazione Flessibile, un personal computer portatile aziendale/tablet in carico alla struttura di assegnazione in comodato d’uso – ex art. 1803 e seguenti del c.c.. La manutenzione dell’apparato aziendale in argomento resta a carico dell’Azienda.
ATTREZZATURE DI LAVORO. Art. 71 Obblighi del datore di lavoro... 7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoroprende le misure necessarie affinché: a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopoincaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati; ... Art. 73. Informazione, formazione e addestramento (attrezzature dilavoro)1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione eistruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente Accordo Stato/Regioni 22 febbraio2012 ---
ATTREZZATURE DI LAVORO. Le macchine, le attrezzature ed i mezzi d’opera che la Ditta Appaltatrice intenderà usare nell’esecuzione dei lavori di cui all'Accordo Quadro dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. I mezzi soggetti a collaudo o a verifica periodica dovranno risultare in regola con tali controlli. Le macchine, le attrezzature ed i mezzi d’opera necessari per l’esecuzione dei servizi di cui all'Accordo Quadro saranno custoditi a cura della Ditta Appaltatrice.