Commissione di Garanzia Clausole campione

Commissione di Garanzia. PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI LA COMMISSIONE PREMESSO
Commissione di Garanzia. Nella continua attenzione verso i propri Clienti, Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la “Commissione di Garanzia dell’Assicurato Reale Mutua” con sede in Xxx xxxx’Xxxxxxxxxxxxx x. 0 - 00000 Xxxxxx. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l’Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.
Commissione di Garanzia. Nella continua attenzione verso i propri Assicurati, Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato Reale Mutua" con sede in xxx Xxxxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx. La Commissione, composta da 3 personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare i diritti degli Assicurati nei contratti sottoscritti con Reale Mutua. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per il Contraente. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le Società di persone e di capitali, che abbiano sottoscritto un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i rami Credito e Cauzioni. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento reperibile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx.
Commissione di Garanzia. In ciascuna provincia è costituita una Commissione di Garanzia Provinciale e di Conciliazione, composta da quattro membri, di cui due nominati dalle Organizzazioni datoriali territoriali o regionali e due di nomina delle Organizzazioni sindacali firmatarie territoriali del presente contratto. La Commissione ha i seguenti compiti:
Commissione di Garanzia. Gli accordi decentrati di cui all’ art. 2, relativi alle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, dovranno essere comunicati tempestivamente alla “Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali” a cura delle parti interessate e comunque anteriormente alla pubblicazione degli accordi medesimi.
Commissione di Garanzia. Al fine di assicurare una puntuale applicazione del presente regolamento, con particolare riferimento a quanto previsto dagli artt. 5, 6, 8 e 9, è istituita una Commissione di garanzia costituita dal: ▪ Dirigente Responsabile del Servizio Legale e Assicurativo o suo delegato, con funzioni di Presidente; ▪ Dirigente Responsabile del Coordinamento “Area sicurezza delle cure” o suo delegato; ▪ Dirigente Responsabile del Dipartimento Tecnico o suo delegato. Tale Commissione decide in seduta congiunta a maggioranza dei propri componenti ed esprime parere vincolante sull’individuazione delle iniziative contenute nel bando, sulla valutazione delle offerte e sulla scelta degli sponsor nonché sull’eventuale diversa destinazione del contributo offerto, previa comunicazione allo sponsor. Esprime, inoltre, in via preventiva, parere vincolante sulla stipulazione dei contratti di sponsorizzazione: pertanto, l’eventuale parere negativo, debitamente motivato, impedisce l’attivazione del contratto. La Commissione di garanzia è altresì competente ad effettuare, a propria discrezione e se necessario, verifiche circa il rispetto degli accordi sottoscritti. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e l’eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione. Qualora oggetto di sponsorizzazione siano iniziative, eventi o progetti per la cui valutazione è richiesta una specifica e particolare competenza tecnico-scientifica, la Commissione di Garanzia, così come composta e definita, è integrata da due membri uno dei quali è individuato nel Direttore della Struttura Ricerca e Innovazione e l’altro è scelto, in ambito aziendale, tra esperti della materia. La Commissione di Garanzia, ferme le competenze e le modalità di assunzione delle decisioni sopra delineate, con riferimento ai soli contratti di sponsorizzazione aventi come prestazioni corrispettive la realizzazione, anche parziale, di opere pubbliche, ivi compresa la progettazione, l’esecuzione, la direzione lavori, le certificazioni di lavori per la realizzazione o la manutenzione di opere a destinazione pubblica come disciplinato dall’art. 7 del presente Regolamento, è così composta e definita: ▪ Dirigente Responsabile del Coordinamento Attività Tecniche Integrate o suo delegato con funzioni di Presidente; ▪ Dirigente Responsabile del Servizio Legale e Assicurativo o suo delegato; ▪ Dirigente Responsabile del Coordinamento “Area sicur...
Commissione di Garanzia. Al fine di assicurare una puntuale applicazione di quanto previsto dagli artt. 4, 6 e 7 del presente Regolamento, viene istituita una commissione di garanzia formata dal: Responsabile dell’ U.O. Affari Legali o suo delegato Responsabile dell’ U.O. Comunicazione e Marketing o suo delegato Responsabile del Dipartimento della Sicurezza o suo delegato Responsabile del Dipartimento Tecnico o suo delegato che sarà chiamata ad esprimere un parere sulle iniziative contenute nel bando, sulla valutazione delle offerte e sulla scelta degli sponsor. La Commissione potrà avvalersi del supporto di altri membri qualora in fase di valutazione fosse richiesta una specifica competenza tecnico-scientifica. Tale commissione esprime un parere vincolante sull’individuazione delle iniziative contenute nel bando, sulla valutazione delle offerte e sulla scelta degli sponsor nonché sull’eventuale diversa destinazione del contributo offerto, previa comunicazione allo sponsor. La commissione di Garanzia, ferme le competenze e le modalità di assunzione delle decisioni sopra delineate, con riferimento ai soli contratti di sponsorizzazione aventi come prestazioni corrispettive la realizzazione, anche parziale, di opere pubbliche, ivi compresa la progettazione, l’esecuzione, la direzione lavori, le certificazioni di lavori per la realizzazione o la manutenzione di opere a destinazione pubblica come disciplinato dall’art. 5 del presente Regolamento, è così composta e definita: Responsabile dell’ U.O. Affari Legali o suo delegato Responsabile dell’ U.O. Comunicazione e Marketing o suo delegato Responsabile del Dipartimento della Sicurezza o suo delegato Responsabile del Dipartimento Tecnico o suo delegato.
Commissione di Garanzia con sede in Xxx 0, 00000 Xxxxxx,x-xxxx: commissione.garanziaassicurato@realemutua.iLt.a Commissione,composta da tre personalità di riconosciutoprestigio,ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contrattistipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la Se da questai ccettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisichea, slesociazioninonchéle societàdi personeedi capitali,cheabbianostipulatoun contrattoassicurativoconRealeMutua,conesclusione di quelli riguardanti iRami Creditoe Cauzioni. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamentosul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx.
Commissione di Garanzia. 11.1.- Al fine di assicurare una puntuale applicazione del presente regolamento con particolare riferimento a quanto previsto dagli artt. 6, 7, 8 e 10 è istituita una Commissione di garanzia costituita dal:
Commissione di Garanzia. 1. Viene istituita una Commissione di Garanzia composta: ▪ da un rappresentante della Regione Xxxxxx-Romagna, con funzioni di Presidente; ▪ da un rappresentante di ciascun Ente Utilizzatore; ▪ da un rappresentante di ciascun Ente Territoriale, con funzioni consultive;