RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA Clausole campione

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. In applicazione del 3° capoverso del punto 8 dell’art. 35 del CCNL Mobilità/Area AF, le parti convengono sull’opportunità di dare concreta attuazione alla previsione dell’art. 49 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che ha introdotto la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di sito produttivo (RLSSP), per rispondere alle esigenze specifiche riscontrabili in alcuni peculiari contesti lavorativi. Il comma 1 del predetto art. 49 del D.Lgs. 81/08 ha individuato due potenziali contesti riferibili alle attività svolte dalle Società del Gruppo FS Italiane:
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. 1. L'elezione e/o la designazione dei Rappresentanti dei lavoratori è su iniziativa delle XX.XX., che potranno programmarle nella Giornata Nazionale della Sicurezza con cadenza triennale su tutto il territorio nazionale, preferibilmente, previa intesa con le rispettive Società.
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. 4.1 Nelle imprese cooperative le parti firmatarie del presente accordo, ai vari livelli di competenza, dovranno assumere le iniziative per la identificazione della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza entro 40 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo applicando le modalità di cui ai punti seguenti:
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. A seguito di un accordo sindacale del 2016 sono stati eletti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) di Gruppo i cui ambiti di competenza sono definiti su base territoriale. La rappresentanza è attualmente è costituita da 111 collaboratori che rappresentano quasi il 100% dei lavoratori. Ogni anno vengono svolti interventi formativi dedicati, per l’aggiornamento dei collaboratori che svolgono il ruolo di RLS. L’insieme delle attività realizzate ha permesso di rendere pienamente operative le procedure di consultazione e partecipazione al complessivo sistema di gestione della salute e sicurezza come previsto dalla normativa.
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. 1. L'elezione e/o la designazione dei Rappresentanti dei lavoratori è su iniziativa delle XX.XX.
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. Art. 23 RLS‌ Ai sensi del d.lgs. 81/08 il numero dei rappresentanti per la sicurezza è così individuato:
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. 1. Gli R.L.S. accreditati presso ciascuna Azienda, ai sensi della normativa contrattuale e/o legislativa vigente, devono essere espressione delle tre Aree contrattuali del Comparto Sanità
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. Con riferimento al Decreto Legislativo 9.4.2008 n. 81 e s.m.i, le parti assumono gli orientamenti partecipativi e le logiche tendenti al superamento di conflittualità in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, come contenuti nel decreto stesso e concordano quanto segue riguardo ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.). Le parti convengono che nelle Unità Produttive che occupano fino a 15 dipendenti, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sarà eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle Unità Produttive che occupano più di 15 dipendenti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza saranno eletti dai lavoratori fra le R.S.U. o, ove mancanti, fra i lavoratori nell’ambito delle Unità Produttive delle Società. Si conviene che per il numero di RLS eleggibili, le modalità di elezione e le funzioni loro attribuite si fa riferimento al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. ed agli Accordi Interconfederali vigenti. La durata della nomina a R.L.S. è coincidente a quella prevista per le R.S.U. (tre anni). In considerazione della struttura organizzativa delle Società e di come le stesse sono presenti sul territorio nazionale, per l’espletamento dei compiti ciascun R.L.S. ha a disposizione 78 ore di permessi retribuiti annui se facente parte di Unità Produttive con più di 50 dipendenti, e di 48 ore annue di permessi retribuiti se facente parte di Unità Produttive fino a 50 dipendenti. Le parti si danno inoltre atto che il monte ore annuo sopra indicato non sia cumulabile fra gli anni di vigenza dell’incarico ma sia fruibile solo nel rispettivo anno di riferimento. Tali permessi devono essere richiesti alla Società dal R.L.S. con la stessa modalità prevista per le R.S.U. di cui all’art. 1) del presente Accordo, salvo casi di eccezionale urgenza e/o gravità preventivamente autorizzati dai responsabili di servizio Aziendali. Il R.L.S. ha diritto alla formazione prevista, i cui oneri sono a carico dell'Azienda. Tale formazione si svolge utilizzando permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti al punto precedente; Le riunioni periodiche di cui all’art. 35 del D. Lgs. 81/2008, possono essere eccezionalmente convocate anche dal R.L.S. qualora si presentino motivate situazioni di reale rischio.
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. ART. 13 Servizio di Prevenzione e Protezione