Mezzi di trasporto Clausole campione

Mezzi di trasporto. Il datore di lavoro è tenuto a fornire all’impiegato un efficiente mez- zo di trasporto, ove richiesto per il normale disimpegno delle mansioni affidategli. Qualora il mezzo di trasporto non sia fornito dal datore di lavoro, ma dallo stesso impiegato, questi ha diritto, a titolo di rimborso spese, ad un compenso che dovrà essere determinato dai contratti territoriali, tenuto conto del tipo di mezzo e delle tariffe dell’Automobile Club Italiano (ACI) per il costo chilometrico di esercizio riferito al mezzo di trasporto medesimo. Tale compenso dovrà essere aggiornato in presenza di variazioni delle anzidette tariffe ACI. I contratti territoriali dovranno, altresì, individuare i particolari tipi di aziende e le particolari figure impiegatizie alle quali, tenuto conto dell’importanza particolare delle mansioni espletate, è dovuto un rim- borso spese, nel caso di uso di un proprio mezzo di trasporto per rag- giungere l’azienda. L’anzidetto rimborso sarà pari ad un quinto del prezzo della benzina per ogni chilometro percorso e per una percorrenza non superiore alla distanza tra il centro amministrativo del Comune (sede della casa comu- nale) o del nucleo abitato della frazione comunale sul cui territorio si trova l’azienda ed il centro aziendale od il luogo abituale di lavoro. Qualora il tragitto tra il Comune di residenza dell’impiegato ed il cen- tro aziendale od il luogo di abituale lavoro sia assicurato da un servizio di trasporto pubblico, tale rimborso sarà commisurato al costo del relativo abbonamento mensile. L’importo di detti rimborsi deve essere calcolato per un solo percorso di andata e ritorno per ogni giornata di effettivo lavoro. Tra datore di lavoro e singoli impiegati è possibile concordare un rim- borso forfettario delle spese per il mezzo di trasporto. Il rimborso per il mezzo di trasporto non è dovuto nel caso che il datore di lavoro metta a disposizione degli impiegati aventi diritto un proprio mezzo di trasporto. Analogamente, non è dovuto alcun rimborso spese per il titolo anzi- detto nel caso di impiegati che avendo convenuto di abitare nell’alloggio aziendale abbiano volontariamente lasciato tale alloggio. Nell’ipotesi in cui l’abitazione fornita dall’azienda non rispondesse alle esigenze igienico-sanitarie, è demandato ai contratti territoriali sta- bilire una particolare indennità a favore dell’impiegato che per dette ragioni fosse costretto ad alloggiare fuori azienda. In tal caso tale inden- nità si considera comprensiva anche di que...
Mezzi di trasporto. Il datore di lavoro è tenuto normalmente a fornire al lavoratore un ef- ficiente mezzo di trasporto, ove richiesto per il normale disimpegno delle mansioni affidategli. Qualora il mezzo di trasporto non sia fornito dal datore di lavoro ma dallo stesso lavoratore, questi ha diritto, a titolo di rimborso spese, ad un compenso che dovrà essere almeno pari ad 1/5 del prezzo del carburante per chilometro di percorrenza. Le parti si incontreranno entro il 20 gennaio di ogni anno in sede territo- riale per fissare le tariffe di rimborso chilometrico in base alla fluttuazione media del costo del carburante registrata nell’anno precedente. Fermo restando quanto previsto al II comma, i CIT potranno stabilire di- verse modalità di criteri di individuazione dei rimborsi chilometrici.
Mezzi di trasporto. Il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore un efficiente mezzo di trasporto, ove richiesto per il normale disimpegno delle mansioni affidategli. Qualora il mezzo di trasporto non sia fornito dal datore di lavoro ma dal lavoratore stesso questi ha diritto, a titolo di rimborso spese, a un'indennità pan alla tariffa ACI prevista per la fascia di percorrenza più bassa. Un'indennità pari a 1/5 del costo di un litro di benzina super per chilometro percorso, compete anche agli impiegati qualora prestino la propria opera nei cantieri ed usino mezzi di trasporto propri per raggiungere il posto di lavoro dal centro di raccolta (v. art. 54 - parte Operai).
Mezzi di trasporto. Il servizio in appalto prevede l’impiego di tre scuolabus, di cui: ✓ n. 2 scuolabus Xxxxxxxx Xxxx Sprinter di proprietà dell’ente, immatricolati in data 07/12/2016, ceduti in comodato d’uso alla ditta aggiudicataria mediante apposito contratto stipulato tra le parti, esclusivamente per il servizio di trasporto scolastico, con capienza cadauno di 38/41 posti; ✓ n. 1 scuolabus di proprietà o nella disponibilità giuridica dell’impresa. Sono a carico del comodatario i costi per la gestione dei suddetti mezzi, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli oneri per le polizze assicurative per la responsabilità e incolumità degli utenti del servizio. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo si indicano le seguenti spese: ✓ spese relative al carburante; ✓ spese per il cambio e la sostituzione di pneumatici usurati; ✓ spese per cambio olio e liquidi, cambio filtri, cambio candele, cambio pastiglie freni, eccetera; ✓ spese per la sostituzione di batterie; ✓ spese per il lavaggio esterno e la pulizia interna dei mezzi; ✓ spese per l’effettuazione di tagliandi e di controlli periodici richiesti per garantire l’efficienza del veicolo in ogni momento; ✓ spese per la preparazione meccanica dei mezzi da inviare a controllo o revisione; ✓ spese per la custodia giornaliera degli scuolabus messi a disposizione della ditta aggiudicataria dalla stazione appaltante; Per il mezzo di proprietà della ditta aggiudicatrice devono essere di proprietà della ditta appaltatrice del servizio e devono essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dei Trasporti 31/01/1997 (riguardante i veicoli da adibire al trasporto scolastico) nonché dal decreto del Ministro dei Trasporti 01/04/2010 (riguardante le caratteristiche costruttive degli scuolabus) e da ogni altra norma di riferimento in materia di trasporto scolastico. Nello svolgimento del servizio devono essere utilizzati veicoli efficienti, di capacità adeguata agli studenti da trasportare ed in piena regola con quanto prescritto dalle disposizioni vigente in materia di trasporto pubblico e scolastico. Devono essere garantiti standard ottimali di sicurezza, confort e igiene. L’appaltatore non può sostituire i mezzi destinati al servizio con altri di targa diversa, se non con preventiva autorizzazione del Comune di riferimento. Il nuovo automezzo dovrà possedere caratteristiche uguali o superiori rispetto a quello del quale viene chiesta la sostituzione. Sui veicoli non possono essere trasportati u...
Mezzi di trasporto. I mezzi di trasporto, di proprietà dell'affidatario, devono essere idonei e adibiti esclusivamente al trasporto di alimenti e comunque conformi all'art. 43 del D.P.R. n. 327/1980 e al regolamento locale d’igiene in materia di alimenti e bevande e debitamente autorizzati. E’ fatto obbligo di provvedere settimanalmente alla sanificazione dei mezzi di trasporto utilizzati, in modo tale che dal medesimo non derivi insudiciamento o contaminazione crociata o da sostanze estranee agli alimenti trasportati in conformità all'art. 47 del D.P.R. 327/1980. La Ditta deve elaborare un piano di trasporto per la consegna dei pasti presso i singoli Centri di Ristorazione in modo da ridurre al minimo i tempi di percorrenza, al fine di salvaguardare le caratteristiche sensoriali dei pasti. Il progetto-offerta deve descrivere il piano di trasporto dei pasti in termini qualitativi e quantitativi, indicando i mezzi impiegati che non devono essere inferiori a due e le modalità previste per garantire costantemente il rispetto del piano stesso.
Mezzi di trasporto. Gli automezzi adibiti al trasporto dei pasti devono essere idonei e adibiti esclusivamente al trasporto di alimenti e comunque conformi alle normative vigenti. Per il trasporto dei pasti e dei prodotti alimentari in particolare si richiede l’utilizzo di veicoli dotati di struttura isotermica rinforzata, con interno rivestito in materiale sanificabile agevolmente, senza soluzioni di continuità e con angoli arrotondati onde non favorire l’accumulo di residui e polvere. E’ fatto obbligo di provvedere alla sanificazione dei mezzi di trasporto utilizzati, in modo tale che dal medesimo non derivi insudiciamento dei contenitori o contaminazione degli alimenti trasportati.
Mezzi di trasporto. 1. Secondo lo schema di cui all’allegato C dovrà essere allegata alla presente convenzione una tabella indicante il numero, le caratteristiche tecniche e la sede di sosta dei mezzi dell’Associazione o Cooperativa Sociale ONLUS stipulante e quanto altro risulti necessario per l’esatta identificazione dei mezzi stessi.
Mezzi di trasporto. Il trasporto del vestiario – sia indumenti puliti che sporchi – dovrà essere eseguito mediante automezzi appositamente a ciò adibiti, rispondenti alle norme di legge in materia. Per quanto riguarda tali automezzi, il contemporaneo trasporto di capi puliti e sporchi potrà essere ammesso solo nel caso in cui l’automezzo stesso sia attrezzato con due separate zone di carico. La Committenza si intende sollevata da ogni responsabilità dovuta all’uso degli automezzi per danni eventualmente causati o subiti dagli stessi o dalle persone incaricate del trasporto durante l’esecuzione del servizio.
Mezzi di trasporto. 1. In allegato alla convenzione dovrà essere riportata una tabella indicante il numero, le caratteristiche tecniche e la sede di sosta dei mezzi della associazione o cooperativa sociale stipulante e quanto altro risulti necessario per l'esatta identificazione dei mezzi stessi.
Mezzi di trasporto. L’Appaltatore deve, con proprio automezzo personale, idoneo e adibito esclusivamente al trasporto di alimenti e comunque conforme al D.P.R. 327/80 art. 43 e D.Lgs. 155/97 , provvedere al trasporto dei pasti nelle sedi scolastiche di cui all’art.12 lettere b) e) g) h) del presente capitolato. E’ fatto obbligo di provvedere alla sanificazione dei mezzi di trasporto utilizzati secondo il piano di autocontrollo aziendale, in modo tale che dal medesimo non derivi insudiciamento o contaminazione degli alimenti trasportati e con possibilità da parte dell’Amministrazione Comunale di richiedere la documentazione di cui sopra. Per il confezionamento e trasporto dei pasti, l’impresa dovrà utilizzare contenitori termici lavabili e disinfettabili sia all’interno che all’esterno, che garantiscano le temperature previste dalla legge. E’ tassativamente vietato il trasporto di derrate alimentari non destinate al servizio oggetto del presente appalto.