Informazione Clausole campione

Informazione. 1. L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti.
Informazione. 1. L’informazione è disciplinata dall’art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
Informazione. Il diritto di informazione potrà essere esercitato dal RLS/RLST su tutta la materia concernente la valutazione del rischio in azienda. La documentazione inerente le assicurazioni sociali obbligatorie potrà, altresì, essere consultata, fatto salvo il diritto alla riservatezza dei lavoratori.
Informazione. 1. L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti. Pertanto, essa è resa preventivamente e in forma scritta dagli Enti ai soggetti sindacali di cui all’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie) secondo quanto previsto dal presente articolo.
Informazione. 1. L'informazione si propone di xxxxxx sulla trasparenza decisionale e sulla prevenzione dei conflitti, pur nella distinzione dei ruoli, i comportamenti delle parti.
Informazione. 1. L’amministrazione - allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali - informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all'art. 13 (Composizione delle delegazioni), sugli atti organizzativi di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro dei dirigenti, l’organizzazione degli uffici, la gestione complessiva delle risorse umane e la costituzione dei fondi previsti dal presente contratto.
Informazione. L’Ente informa periodicamente e tempestivamente la RSU e le XX.XX territoriali di cui all’art. 10, comma 2, del CCNL del 1.4.1999 sugli atti di valenza generale anche di carattere finanziario concernenti il rapporto di lavoro, l’organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane. L’informazione deve essere preventiva e scritta nel caso in cui le materie sono previste dal contratto nazionale, dal presente contratto o da disposizioni di legge come oggetto di contrattazione, concertazione e consultazione. Su richiesta di una delle parti, a cadenza almeno annuale, le parti si incontrano in presenza di iniziative concernenti:  linee di organizzazione dei servizi;  innovazione tecnologica degli stessi;  processi di dismissione, esternalizzazione, trasformazione dei servizi. Relativamente alla RSU l’informazione sarà indirizzata al suo coordinatore individuato dalla stessa previa comunicazione all’Amministrazione, fino a diversa comunicazione, che provvederà a dar conto dell’informazione necessaria agli altri componenti della RSU. Relativamente alle XX.XX. titolari l’informazione è effettuata a mezzo fax o posta elettronica certificata. L’amministrazione individuerà il responsabile dell’informazione e ne darà comunicazione alle XX.XX. ed alle RSU.
Informazione. Al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza del servizio, l'ANINSEI e le scuole/istituti garantiscono una costante informazione preventiva alle XX.XX. della scuola firmatarie del presente CCNL, nazionali e territoriali, firmatarie e alle RSA sugli atti che riguardano il personale dipendente, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi e la gestione del personale.
Informazione. Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato e somministrazione di lavoro a tempo determinato dovrà ricevere, come i lavoratori assunti a tempo indeterminato, una informazione/for- mazione riferita alla tipologia dell’attività oggetto del contratto atta a prevenire i rischi specifici connessi all’esecuzione del lavoro. A tal fine le Parti individuano nell’EBIT, e nelle sue declinazioni territoriali, lo strumento attra- verso il quale possono essere realizzate tutte quelle iniziative che consentano, ai lavoratori a tempo determinato e somministrazione di lavoro a tempo determinato, di cogliere le opportunità di una for- mazione adeguata finalizzata ad aumentarne la qualificazione, promuoverne lo sviluppo e miglio- rarne la mobilità occupazionale. Inoltre le Parti individuano nell’Anagrafe, istituita presso l’ EBIT, lo strumento atto a fornire ai lavoratori a tempo determinato e somministrazione di lavoro a tempo determinato informazio- ni circa le possibilità di impiego a tempo indeterminato che si rendessero disponibili presso le imprese. In caso di assunzioni a tempo indeterminato, le imprese considereranno prioritariamente even- tuali domande presentate da lavoratori in forza con contratto a tempo determinato e somministra- zione di lavoro a tempo determinato.
Informazione. 1. Ciascuna amministrazione, nell'ambito della propria autonomia e delle distinte responsabilità fornisce informazioni ai soggetti sindacali di cui all'art. 6 in materia di ambiente di lavoro e sulle misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro.