Salute e sicurezza sul lavoro Clausole campione

Salute e sicurezza sul lavoro. Il Patto assume come obiettivo prioritario un impe- gno straordinario per garantire il diritto alla salute e alla sicurezza sul lavoro, prevenendo i contagi da Covid-19 nell’emergenza in corso e riducendo strutturalmente infortuni e incidenti sul lavoro. Il Patto stabilisce che sarà approvato il nuovo Piano di Prevenzione Regionale, rafforzando i Dipartimenti di Sanità Pubblica e gli SPALS e confermando il lavoro congiunto con gli organismi paritetici a partire dalla “cabina di regia per il piano amianto”. Società della legalità e contrasto alla criminalità organizzata Il Patto per il Lavoro e per il Clima riconosce nella legalità un valore irrinunciabile e fondativo, nonché la precondizione per raggiungerne gli obiettivi. Rispetto alle principali gravi emergenze presenti in questa regio- ne, il Patto prevede l’impegno alla piena applicazione della L.R. 18/2016, a rafforzare il ruolo della Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile, a sottoscrivere nuovi accordi di programma e, laddove necessarie, a mettere in atto le azioni di innovazione legislativa. Le ingenti risorse che deriveranno dagli investimenti del Next Generation EU dovranno essere governate impedendo ogni tentativo di infiltrazione della crimina- lità organizzata attraverso tutti gli strumenti previsti dal Testo Unico regionale per la legalità, a partire dal rafforzamento dal sistema delle white list. Occorre, inoltre, potenziare i servizi ispettivi del lavoro, coadiuvati dalle forze dell’ordine, per rafforzare il con- trasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo. Uguaglianza di genere e contrasto ad ogni forma di violenza e discriminazione Il Patto individua come priorità l’uguaglianza di genere e il contrasto ad ogni forma di discriminazione, mettendo in campo l’obiettivo di progettare politiche innovative che promuovano la qualità del lavoro fem- minile, l’eliminazione del gender gap, la parità delle possibilità di carriera, la formazione, l’imprenditoria femminile, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro anche rafforzando i servizi, interventi in materia di orari e tempi delle città, il contrasto a tutte le discriminazioni e alla violenza di genere e omobitransfobica. Tutte le parti sottoscrittrici hanno inoltre condiviso di rafforzare attraverso la contrattazione collettiva gli strumenti di conciliazione (come ad esempio i congedi parentali) che rispondono ai bisogni di flessibilità di lavoratori e lavoratrici. Un Patto per una nuova stagione di partec...
Salute e sicurezza sul lavoro. Tenuto conto che la salvaguardia dell’ambiente e la tutela della sa- lute dei lavoratori rappresentano comuni obiettivi per una crescita eco- nomica e civile diretta alla valorizzazione delle esigenze della persona umana e del suo ambiente di vita e ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori le parti convengono:
Salute e sicurezza sul lavoro. Il datore di lavoro darà piena attuazione agli obblighi derivanti dalla vigente normativa in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento agli 9obblighi previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, e comunicherà all’apprendista le eventuali misure necessarie per la tutela della salute e della sicurezza; L’apprendista si impegna ad attenersi alle prescrizioni e alle direttive di prevenzione e protezione impartite, nonché a rendere tempestivamente note eventuali situazioni di anomalia o di anormalità che dovessero essere riscontrare in occasione delle prestazioni lavorative.
Salute e sicurezza sul lavoro. Le parti, visto il D.Lgs. 626/94 e le successive modifiche ed integrazioni, hanno definito dopo approfondito esame della materia l’accordo applicativo riportato in allegato (n° 5) al presente CCNL. Al riguardo le parti inoltre convengono di assegnare all’E.B.N./A.C. la funzione di segreteria operativa per la gestione dell’accordo stesso.
Salute e sicurezza sul lavoro. 1. Ciascuna della Parti garantisce, per gli aspetti di pertinenza, l’adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., prevedendo in particolare: - messa a disposizione di locali ed attrezzature idonee e rispondenti ai requisiti di sicurezza; - valutazione dei rischi per le attività svolte nelle proprie sedi dal personale (compresi tirocinanti, studenti, e collaboratori di ciascuna tipologia) di appartenenza dell’altro Ente; - attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuale necessarie in rapporto ai rischi evidenziati; - formazione ed addestramento del personale dell’altro Ente in funzione dei rischi specifici evidenziati dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); - messa a disposizione di eventuali Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) necessari alle attività di ricerca da svolgersi; - sorveglianza sanitaria per i rischi specifici individuati dal DVR;
Salute e sicurezza sul lavoro. 1. Il datore di lavoro darà piena attuazione agli obblighi derivanti dalla vigente normativa in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento agli obblighi previsti dal d. lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, e comunicherà all’apprendista le eventuali misure necessarie per la tutela della salute e della sicurezza.
Salute e sicurezza sul lavoro. La STRUTTURA si impegna alla piena e completa osservanza della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare è responsabile, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.
Salute e sicurezza sul lavoro. 1. Ciascuna delle Parti garantisce, per gli aspetti e le parti di propria competenza, l'adempimento delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Salute e sicurezza sul lavoro. Le parti, visto il D.Lgs. n. 81/2008 convengono di istituire apposita Commissione per l'esame della materia e la revisione dell'accordo, applicativo riportato in Allegato (5) al presente C.C.N.L. i cui contenuti si intendono comunque confermati sino a successiva sostituzione. Al riguardo le parti inoltre convengono di assegnare all'EBNAIP la funzione di segreteria operativa per la gestione di quanto sopra.
Salute e sicurezza sul lavoro. Le parti stipulanti convengono il pieno recepimento degli obblighi e degli adempimenti previsti dal D.Lgs n. 626/94 e successive modificazioni e dall'Accordo interconfederale 22/6/1995 in materia di salute e sicurezza sul lavoro ivi compresa la disciplina del rappresentante dei lavoratori della sicurezza e le relative prerogative ad esso assegnate. Le aziende assumono ogni iniziativa tesa a garantire la puntuale applicazione delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro fermo restando che, per le parti non esplicitamente disciplinate dal presente contratto, trovano applicazione l’art .9 della L. 20.5.70 n. 300 e l’Accordo interconfederale del 22.6.95. Nell’ambito dell’attività dell’Ente Bilaterale di settore (EBAN) sarà oggetto d’esame l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali con particolare riferimento alle attività che si svolgono nei piazzali di sosta degli autoveicoli e nelle manutenzioni. La promozione di studi e ricerche e la formulazione di proposte in materia di salute, sicurezza ed igiene del lavoro del settore potrà essere effettuata anche in coordinamento con organismi istituzionali preposti.