DIRITTI DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE Clausole campione

DIRITTI DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE. Art. 1 (Livello nazionale) Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, la Confcommercio e le Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del comparto, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di ristrutturazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, "franchising", appalti, esternalizzazione e di innovazione tecnologica. Saranno altresì presi in esame i processi di sviluppo e riorganizzazione di comparti merceologici o di settori strutturalmente omogenei. Nel corso dell'incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto, sia globalmente che per comparti e settori omogenei:
DIRITTI DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE. Le parti si danno reciprocamente atto dell'importanza ascritta ad un sistema di relazioni industriali basato sulla concertazione e sul raffreddamento delle vertenze collettive. A tal proposito le Parti stipulanti si incontreranno annualmente, e valuteranno le proposte avanzate dall’Ente Bilaterale al fine di rendere operative le eventuali proposte avanzate in tema di inquadramento di nuove figure professionali o di mutamento dei contenuti di professionalità per mansioni già definite nel testo contrattuale ma interessate da profondi mutamenti inerenti le tecnologie di applicazione.
DIRITTI DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE. Art. 1 (Livello nazionale) Art. 2 (Livello territoriale) Art. 3 (Livello aziendale)
DIRITTI DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE. Art. 4 - Rappresentanze Sindacali Aziendali Art. 5 - Rappresentanze Sindacali Unitarie
DIRITTI DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE. (singole voci) 2015/2016
DIRITTI DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE. 1. Nelle imprese che occupano complessi- vamente piu` di trentacinque dipendenti il personale, le rappresentanze sindacali unita- rie ovvero le rappresentanze sindacali azien- dali hanno diritto di essere informati e con- sultati, anche congiuntamente alle associa- zioni sindacali territoriali di categoria ade- renti alle confederazioni dei lavoratori com- parativamente piu` rappresentative sul piano nazionale, sulle materie e secondo le proce- dure previste dalla contrattazione collettiva, anche aziendale. In ogni caso, i rappresen- tanti dei lavoratori di cui al presente comma devono essere informati e consultati: cenziamenti collettivi e di trasferimento d’a- zienda.
DIRITTI DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE. E’ stato riformulato il contenuto dell’art. 20 del contratto per adeguarlo alla disciplina di legge in
DIRITTI DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE. La contrattazione aziendale ribadisce l’importanza del confronto fra le parti; infatti molti dei rinnovi (33) intervengono in tema di diritti di informazione e consultazione principalmente a beneficio delle rappresentanze sindacali aziendali, rafforzando le analoghe previsioni contenute nella contrattazione collettiva nazionale, delegata dalla xxxxx a definire le modalità e i contenuti delle informazioni da rendere alle rappresentanze dei lavoratori in merito al lavoro a tempo determinato. Si tratta di pattuizioni integrative rispetto alle previsioni dei rispettivi CCNL (34), dedicate alla individuazione della periodicità dell’informazione e dei contenuti della stessa, che introducono una disciplina in generale più stringente rispetto a quanto disposto dal livello nazionale. Significativa la previsione in quattro dei contratti analizzati di un confronto anche preventivo rispetto alle assunzioni da effettuare, nonché la necessaria “consultazione” delle RSU stabilita dall’integrativo Pittway nel caso di contratti che interessino un determinato numero di lavoratori (35). Infine, si veda come in uno dei contratti analizzati (36) la partecipazione della rappresentanza sindacale aziendale costituisce condizione necessaria affinché l’azienda possa prorogare i contratti a termine. Si segnala infine xxx xxxx’ultimo rinnovo del CCNL Terziario, distribuzione e servizi (CCNL Commercio) le parti, con l’intento dichiarato di favorire l’inserimento o la ricollocazione di soggetti svantaggiati, hanno previsto la possibilità di stipulare, per una sola volta, contratti a tempo determinato di sostegno all’occupazione con soggetti che non hanno un impiego retribuito da almeno sei mesi, soggetti che, sempre negli ultimi sei mesi, abbiano svolto attività autonoma o parasubordinata dalla xxxxx è derivato un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale, soggetti xxx xxxxx esaurito l’accesso a forme di sostegno al reddito, ovvero soggetti xxx xxxxx completato presso un’azienda terza il periodo di apprendistato ed il cui rapporto è stato risolto alla fine del periodo di formazione. Tale contratto può avere una durata di dodici xxxx xx è escluso dai limiti percentuali. Circa il livello di inquadramento ed il relativo trattamento retributivo, il CCNL specifica che per i primi sei mesi il trattamento xxxx di due livelli inferiore rispetto alla qualifica indicata xxx xxxxxxxxx, mentre per il restante periodo xxxx di un livello inferiore.
DIRITTI DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE. Art. 1 Livello nazionale