Ambiente di lavoro Clausole campione

Ambiente di lavoro. I lavoratori e gli artigiani hanno un comune interesse all'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e all'attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica nell'ambiente di lavoro; pertanto le parti si impegnano ad operare affinché l'azione di prevenzione dei servizi di medicina del lavoro a ciò preposti trovi attuazione anche nell'ambiente di lavoro delle imprese artigiane. I lavoratori mediante i rappresentanti di cui all'art. 3, o a richiesta delle maestranze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica. Per concordare ogni intervento in materia di prevenzione e di igiene ambientale nelle imprese artigiane, le parti si incontreranno a livello provinciale e regionale. Tali incontri, che si terranno di norma una volta all'anno su richiesta di una delle parti, tenderanno alla stesura delle mappe di rischio locali e alla determinazione dei relativi interventi dei servizi alla prevenzione. L'attuazione degli interventi concordati è di competenza dei servizi di igiene e di sicurezza del lavoro e di prevenzione abilitati, anche mediante stipula di apposite convenzioni. Le Confederazioni artigiane si impegnano a promuovere iniziative atte a favorire le conoscenze relative alle sostanze usate nelle lavorazioni artigiane in relazione ai loro effetti sulla salute e sugli ambienti di vita e di lavoro.
Ambiente di lavoro. Omissis Si potranno sperimentare modalità di coinvolgimento attivo dei lavoratori nell'organizzazione dell'attività di prevenzione finalizzata al miglioramento della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti potranno essere programmati due incontri all'anno nell'ambito dell'area di esecuzione delle operazioni industriali per gruppi di lavoratori, gestiti da R.S.P.P. e presenti i Preposti e gli R.L.S., per esaminare eventuali fattori di rischio o criticità e prospettare possibili soluzioni. La partecipazione sarà a carico dell'azienda e dei lavoratori in un rapporto pari a 1/1 secondo modalità definite d'intesa con la R.S.U.. Si potranno a tale titolo sperimentare ricorrere i cosiddetti break formativi consistenti in un aggiornamento del lavoratore sulla sicurezza attraverso brevi momenti formativi da collocarsi durante l'orario di lavoro in funzione delle esigenze aziendali. Nel corso di detti momenti, la cui durata, genericamente definita breve, è subordinata alle esigenze formative, e sotto la supervisione del docente/R.S.P.P. affiancato dal preposto e dall'R.L.S., il lavoratore ripercorre le procedure operative di sicurezza dell'area di competenza. L'articolazione dei breaks formativi sarà preventivamente organizzata tra il R.L.S., il R.S.P.P. e il datore di lavoro, al fine di garantire una proficua programmazione dei momenti formativi alla luce delle necessità scaturenti sia dall'organizzazione delle fasi del processo produttivo, che dell'esperienza professionale degli addetti. Nota a verbale Le Parti hanno condiviso un Verbale di Intesa e Linee Guida (Allegato …) per l'organizzazione e la gestione dei break formativi. Omissis
Ambiente di lavoro. Le parti convengono sulla assoluta priorità delle tutela della salute all'interno dell'impresa artigiana. Verranno pertanto fornite informazioni, in appositi incontri annuali, disaggregate per comparto a livel- lo provinciale, relative alla modificazione strutturale delle aziende, alle innovazione tecnologiche e alla presenza di eventuali sostanze nocive nelle lavorazioni: Si terranno incontri specifici in relazione alla situazione complessiva di eventuali aziende a rischio ambientale interno e/o all'impatto ambientale esterno. In relazione a quanto previsto dall'art. 13 del CCNL e dalla Legge 626 le aziende forniranno ai lavo- ratori una formazione adeguata in materia di sicurezza e di salute con particolare riferimento al pro- prio posto di lavoro e alla propria mansione. A tal proposito le parti potranno avvalersi della collaborazione dell'Ente Bilaterale.
Ambiente di lavoro. Le parti, anche in armonia con le vigenti disposizioni di legge sulla materia, rivolgono particolare attenzione alle condizioni ambientali nelle quali si svolge l'attività produttiva al fine di una sempre più efficace sicurezza e tutela della salute dei lavoratori. Convengono pertanto di dare una regolazione concreta alla normativa stabilita dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, 300. In conformità ai criteri stabiliti dal citato articolo i rappresentanti sindacali unitari di cui all'art. 43, disciplina generale, svolgono i compiti di controllo e le iniziative promozionali previste dal richiamato disposto di legge. In particolare: - controllano l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; - promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori. Le associazioni territoriali di UNIONMECCANICA e di FIM-FIOM-UILM concorderanno - a livello provinciale - un elenco di enti di diritto pubblico specializzati in medicina del lavoro fra i quali le rappresentanze sindacali unitarie sceglieranno quello a cui affidare il compito di procedere alle rilevazioni. I medici e gli esperti incaricati delle indagini e degli accertamenti sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sui metodi di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico loro affidato. Gli oneri derivanti dalle rilevazioni concordate tra le direzioni aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie sono a carico delle aziende; le risultanze di esse saranno poste a disposizione delle due parti interessate. Le modalità di intervento dell'ente verranno individuate tra la direzione aziendale e i rappresentanti sindacali unitari di cui all'art. 34, disciplina generale. Vengono istituiti:
Ambiente di lavoro. Alle Rappresentanze sindacali unitarie è riconosciuta, previo avviso alla Direzione aziendale, la facoltà di accertamento, di analisi e di controllo delle condizioni ambientali di lavoro ai fini della tutela e prevenzione della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, avvalendosi di esperti e tecnici scelti nell'ambito di enti pubblici competenti in materia. Altri enti specializzati, anche privati, dovranno essere scelti di comune accordo con la Direzione aziendale. Gli esperti e tecnici degli enti di cui sopra sono tenuti al segreto sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui vengono a conoscenza. I risultati delle rilevazioni ambientali vengono annotati nel registro dei dati ambientali, conservato a cura dell'azienda e tenuto a disposizione delle Rappresentanze di cui sopra. Gli oneri derivanti dagli accertamenti medici e dalle rilevazioni concordati ed eseguiti da uno degli enti di cui ai commi 1 e 2, secondo i criteri ivi previsti, saranno a carico delle aziende. Fatto salvo il rispetto del segreto industriale, le aziende comunicheranno alle Rappresentanze sindacali unitarie l'elenco delle sostanze impiegate nei processi produttivi, con le quali il lavoratore può venire a contatto, suscettibili di determinare conseguenze sul suo stato di salute. L'elenco di cui sopra verrà fornito entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto e verrà aggiornato con i criteri indicati nel precedente capoverso, in caso di modifiche delle lavorazioni che comportino l'impiego di nuove sostanze. Fermo restando l'impegno delle aziende di mantenere l'ambiente di lavoro in condizioni di salubrità e di igiene, tenendo in particolare conto la caratterizzazione dell'industria alimentare, la Direzione aziendale e le Rappresentanze sindacali unitarie, in presenza di eventuali riconosciute condizioni nocive, concorderanno provvedimenti che valgano a superare tali fattori di nocività e, in questo ambito, condizioni transitorie a tutela della salute dei lavoratori. Le parti, fermo restando l'attuazione dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1995 in materia di rappresentanza dei lavoratori per gli aspetti riguardanti la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, hanno convenuto di definire gli aspetti demandati da tale accordo nell'art. 62 del presente c.c.n.l. I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque ab...
Ambiente di lavoro. A) La tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro costituisce un obiettivo condiviso dall'azienda e dai lavoratori, a partire dal rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni legislative vigenti. Coerentemente con quest'obiettivo, il datore di lavoro, i dirigenti e preposti, i lavoratori, il medico competente (ove previsto), il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza collaborano, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità, per eliminare o ridurre progressivamente i rischi alla fonte e migliorare le condizioni dei luoghi di lavoro, ergonomiche ed organizzative.
Ambiente di lavoro. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Ambiente di lavoro. L’Azienda, nel ribadire la propria costante attenzione e la particolare sensibilità prestata ai problemi legati all’igiene e alla sicurezza nel lavoro, nonché all’impatto ambientale dei propri processi produttivi, riconferma la piena disponibilità a consultare preventivamente e tempestivamente su dette tematiche le RLS. In particolare viene evidenziato come, nel corso degli ultimi anni, siano intervenute costanti e importanti modifiche impiantistiche che hanno consentito, tramite l’utilizzo di processi a più avanzata tecnologia, un sostanziale miglioramento delle condizioni di sicurezza e dell’ambiente lavorativo. Il raggiungimento di questi risultati è stato possibile sia grazie alle azioni di coinvolgimento dei lavoratori e delle loro rappresentanze, sia grazie a interventi tecnici e organizzativi, tra i quali in particolare l’installazione di nuove linee di montaggio, ideate secondo le indicazioni previste dal D. Lgs. 626/94 e sue successive modifiche, nonché dal DPR 459/96, che hanno consentito di ridurre in maniera considerevole i rischi. Le analisi fonometriche effettuate negli ambienti di lavoro hanno dimostrato come i livelli di esposizione professionale siano mediamente più bassi rispetto a quelli degli anni precedenti. Per quanto riguarda il microclima degli ambienti di lavoro, le più recenti valutazioni hanno evidenziato un sensibile miglioramento degli standard qualitativi di benessere termo-igrometrico (raggiunti tramite interventi tecnici specifici) grazie all’installazione di nuovi forni di verniciatura e per i prossimi anni si continuerà ad effettuare ulteriori interventi volti ad ottenere un continuo miglioramento delle condizioni microclimatiche sia attraverso l’innovazione dei processi produttivi, sia mediante miglioramenti tecnici. Quanto sopra con il coinvolgimento e contributo delle RLS nella valutazione degli specifici interventi tecnici atti a migliorare particolari condizioni di disagio che possano eventualmente emergere dalle indagini microclimatiche effettuate da enti tecnici specializzati nei vari siti produttivi. In tale ottica le parti ricercheranno entro il mese di maggio del prossimo anno le priorità ambientali presenti in ciascun sito produttivo al fine di valutare ed adottare le possibili azioni da porsi in essere. Infine l’impegno aziendale si concretizzerà con la realizzazione di un continuo miglioramento delle condizioni ambientali la cui efficienza sarà verificata con l’ottenimento della certificazione ISO 14001 nel 20...
Ambiente di lavoro. Art. 42 Servizi civili e sociali
Ambiente di lavoro. FILCTEM­CGIL, FEMCA­CISL, UILTEC­UIL e le Associazioni artigiane intendono operare perché si instauri un rapporto di piena compatibilità tra produzione e ambiente. In tale ambito, le parti assegnano alle tematiche dell'ambiente un valore di criterio guida per la formulazione delle scelte programmatiche e produttive dei settori interessati al presente c.c.n.l. Assume pertanto particolare rilevanza l'attivazione di iniziative congiunte nei confronti dell'istituzione a livello nazionale e di rapporti decentrati volte a: