Natura dell’incarico Clausole campione

Natura dell’incarico. 1. Il Committente affida al/i Professionista/i, che accetta/no l’incarico, l'esecuzione delle prestazioni stabilite dal successivo art. 3 relative ai lavori di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/ricostruzione (ipotesi alternative) sull'immobile, danneggiato dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 di proprietà 1 ubicato nel Comune di Via distinto al NCT al foglio particella per un importo presunto delle opere di € (diconsi Euro
Natura dell’incarico. L’incarico ha natura di collaborazione coordinata e continuativa e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222-2229 e ss. c.c. e dell’art 409 n. 3, c.p.c., trattandosi di prestazioni professionali d’opera e/o di natura intellettuale senza vincolo di subordinazione. Viene espressamente esclusa tra le parti la possibilità di convertire il presente incarico in rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. Il collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. Il collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione oppure, se dipendente di pubblica amministrazione, deve essere appositamente autorizzato all’accettazione del presente incarico.
Natura dell’incarico a) La natura della prestazione deve essere priva di vincolo di subordinazione; il lavoratore a progetto è autonomo nella scelta delle modalità di adempimento della pre- stazione; le modalità dell’adempimento dovranno essere concordate con il committente, in coerenza con il piano annuale delle attività.
Natura dell’incarico. L’incarico è di natura professionale, senza vincolo di subordinazione, riconducibile al contratto di prestazione d’opera intellettuale di cui agli artt. 22 29 e ss. del codice civile. Nell’effettuare quanto sopra descritto l’incaricato si organizzerà autonomamente in stretto accordo con il Presidente sulle metodologie da eseguire e rapporti da tenere con gli uffici. Il Professionista potrà accedere agli uffici ed agli atti secondo le necessità legate all'incarico e parteciperà, su richiesta del Presidente a incontri con le parti.
Natura dell’incarico. L’incarico ha natura di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 n° 3 c.p.c., ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile indipendentemente che il collaboratore sia in possesso o meno di Partita IVA. Il collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti nel contratto e con le dichiarazioni nello stesso rese, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata, non in contrasto con gli interessi del CSPO. Il collaboratore è tenuto ad osservare rigorosamente il pieno rispetto della riservatezza e delle regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell’incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi. Il collaboratore è tenuto a non svolgere attività che creano danno all’immagine e pregiudizio al CSPO. Le presenti clausole rivestono per il Committente il carattere della essenzialità, e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell’incarico ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile.
Natura dell’incarico. 1. L’incarico ha natura di collaborazione coordinata e continuativa e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222-2229 e seguenti del Codice Civile, trattandosi di prestazioni professionali di opera e/o di natura intellettuale, senza vincolo di subordinazione e con possibilità di prestare l’attività all’interno della sede dell’ente.
Natura dell’incarico. Il Mandato si configura come un contratto consensuale, bilaterale ad effetti obbligatori ove il Mandatario agisce in nome e per conto del Mandante; in particolare si configura nella forma del Mandato con Rappresentanza ove il “Consorzio” è Mandatario ed il sottoscrivente è Mandante che costituisce il “Consorzio” come suo procuratore unico, ed ove il Mandatario ha facoltà di compiere, in nome e per conto suo, uno o più atti giuridici, allo stesso modo di una procura in cui il Mandatario abbia a compiere, in via esemplificativa, atti relativi alla fornitura di energia elettrica e/o gas., come stipulare contratti di somministrazione per la fornitura di energia elettrica e/o gas, ecc.
Natura dell’incarico. Trattasi di prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile, senza vincolo di subordinazione, da svolgersi nel rispetto delle direttive fornite dalla Dirigente Scolastica incaricato della procedura di selezione.
Natura dell’incarico. Il Collaboratore accetta di prestare volontariamente, spontaneamente e gratuitamente la propria opera a favore dell’Associazione, occupandosi, in particolare di: SVILUPPO E PRESENTAZIONE DEL PROGETTO; detta prestazione verrà resa personalmente dal Collaboratore per fini esclusivamente solidaristici e comunque senza alcuno scopo di lucro e senza percepire alcuna remunerazione diretta o indiretta. Il Collaboratore si impegna a prestare la propria opera di collaborazione con diligenza, buona fede e correttezza, prendendo atto dell’importanza dell’impegno assunto, seppur gratuito. Il Collaboratore non avrà diritto ad alcun compenso per l’attività resa, come pure non avrà diritto a contributi, indennità o altre forme previdenziali o assistenziali, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento della propria prestazione. L’attività di collaborazione si svolgerà presso i locali siti in Xxx Xxxxxxx Xxxxx, 20, Pisa, presso Consorzio Fidelis. e secondo le modalità determinate dal responsabile dei volontari secondo quanto indicato nello Statuto vigente. L’Associazione assume l’obbligo di inserire il Collaboratore all’interno dei locali o degli spazi ove deve essere svolta la prestazione, fornendo allo stesso ogni strumentazione utile allo scopo e garantendo altresì la sicurezza sul luogo di lavoro e ogni altra forme di protezione richiesta ai sensi del d.lgs. 81/2008 e succ. mod.
Natura dell’incarico. 2.1 Le parti riconoscono e convengono che la presente collaborazione è di natura autonoma e, per l’effetto, è regolata dall’art. 2222 e ss. c.c. nonché dalla Legge 17.08.2005 n. 173 e dal Decreto Legislativo 26.03.2010 n. 59.