Medicina del lavoro Clausole campione

Medicina del lavoro. La tabella che segue riporta alcuni dei risultati dell’attività dell’UO interaziendale di Medicina del Lavoro nel triennio 2017-2019. In particolare, la tabella mostra i dati relativi alla sorveglianza sanitaria dei dipendenti e del personale a questi equiparato, oltreché del personale universitario non in assistenza e degli studenti che operano presso le tre aziende sanitarie cittadine (attività soggetta a contributo finanziario dell’Ateneo, su base di specifica convenzione). N. visite effettuate di sorveglianza sanitaria 9.364 10.574 11.689 31.627 N. visite effettuate sorveglianza e profilassi malattie infettive 3.557 1.493 2.183 7.233 N. Vaccinazioni antinfluenzali somministrate 6.149 6.125 8.551 20.825 N. denunce infortuni sul lavoro 487 165 196 848 L’UO di Medicina dal Lavoro ha svolto inoltre compiti relativi ad altre attività connesse con la propria missione e comprendenti il monitoraggio ambientale e biologico dell’esposizione ad agenti chimici, il follow-up degli infortuni a rischio biologico, l’applicazione di misure per il recupero della capacità lavorativa, la consulenza specialistica di Medicina del Lavoro per utenti esterni. L’UO di Medicina del lavoro ha inoltre svolto il ruolo di punto di riferimento regionale per patologie quali l’intolleranza a sostanze chimiche e la sindrome da fatica cronica ed ha inoltre collaborato con la Regione Xxxxxx-Romagna nell’ambito di specifici progetti di interesse regionale. Nel corso dei primi nove mesi del 2020, il numero delle prestazioni relative alle attività di sorveglianza sanitaria si è decisamente ridotto, anche a seguito delle indicazioni legislative al riguardo dello slittamento delle periodicità previsto a causa della pandemia da Sars-Cov-2. N. visite effettuate di sorveglianza sanitaria 6850 Nello stesso tempo, in questo periodo del 2020, sono state svolte attività, relative alla sorveglianza attiva dei dipendenti affetti da COVID-19, che negli anni precedenti, ovviamente, non erano state eseguite. La tabella seguente mostra la numerosità dei casi seguiti per COVID-19 tra gli operatori sanitari delle tre aziende. Al fine di individuare e quindi seguire con contatti e colloqui quasi quotidiani tutti gli operatori sanitari affetti da COVID-19 è stato necessario eseguire migliaia di tamponi molecolari e test sierologici, dare risposta a migliaia di messaggi di posta elettronica e di chiamate telefoniche., predisporre i provvedimenti medico-legali conseguenti quali le certificazioni INAIL di infortu...
Medicina del lavoro. La Medicina del Lavoro necessita, considerati anche gli obblighi legislativi nei confronti della sorveglianza sanitaria del personale di AOU, AUSL e IOR di rendere sempre più stretta l’integrazione con la Microbiologia e con le Malattie infettive. Nel caso della Microbiologia questo è legato alla collaborazione relativa alla individuazione ed all’esecuzione degli accertamenti utili a fini di diagnosi, profilassi e prevenzione di malattie dovute ad agenti biologici. Un più stretto rapporto con le Malattie Infettive risulta necessario, al fine di concordare protocolli di accertamenti basati sugli indirizzi scientifici più aggiornati, in modo da giungere alla corretta gestione dei casi di patologie infettive tra gli operatori sanitari. Il caso della pandemia da Sars-Cov-2 ha messo in luce la necessità di questa triangolazione (Malattie Infettive-Microbiologia-Medicina del Lavoro), al fine di rendere efficaci le attività di prevenzione e di cura. Tale modalità di gestione dei casi di malattie infettive tra gli operatori sanitari va quindi sviluppata ed applicata anche al di fuori del periodo pandemico.
Medicina del lavoro. 6 Barrare la casella relativa alla branca per la quale si presenta istanza di autorizzaione 26 Medicina generale 27 Medicina legale 29 Nefrologia 30 Neurochirurgia 32 Neurologia 33 Neuropsichiatria infantile 34 Oculistica 35 Odontoiatria e stomatologia 36 Ortopedia e traumatologia 37 Ostetricia e ginecologia 38 Otorinolaringoiatria 39 Pediatria 40 Psichiatria 43 Urologia 52 Dermatologia 56 Recupero e riabilitazione funzionale 57 Fisiopatologia della riproduzione umana 58 Gastroenterologia 61 Diagnostica per immagini - Medicina nucleare 62 Neonatologia 64 Oncologia 65 Oncoematologia pediatrica 66 Oncoematologia 68 Pneumologia 69 Diagnostica per immagini - Radiologia diagnostica 70 Radioterapia 71 Reumatologia 74 Radioterapia oncologica 76 Neurochirurgia pediatrica 77 Nefrologia pediatrica 78 Urologia pediatrica 79 Diagnostica per immagini - Risonanza Magnetica * nel caso si richieda l’autorizzazione per attività sanitaria medica non ricompresa nelle branche sopra riportate indicare la specializzazione medica 7 Descrizione specializzazione medica Istanza
Medicina del lavoro. Le verifiche e i controlli dell’ambiente di lavoro e delle condizioni di salute dei lavoratori verranno effettuate in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. Qualora le lavorazioni comportino esposizioni a fattori di rischio individuati dal Documento di Valutazione dei rischi, per i quali è necessaria la sorveglianza sanitaria, il lavoratore è tenuto a sottoporsi ai controlli sanitari previsti, così D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. . zato il mezzo di servizio.

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  • Recesso per giusta causa Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Autorità ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, l’Autorità potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Autorità che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Autorità potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.

  • Recesso del contratto Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto del presente accordo quadro per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile. Ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente sottoscritto/i il/i contratto/i applicativo/i ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/icontratto/iapplicativo/i medesimo/i, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/icontratto/iapplicativo/i, siano migliorativi rispetto a quelli del/icontratto/i applicativo/i sottoscritto/i e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii.,i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti applicativi e dal contratto di accordo quadro, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del contratto di accordo quadro e alla sottoscrizione del/i contratto/i applicativo/i inerenti.

  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: