Definizione di Malattie Professionali

Malattie Professionali per malattie professionali si intendono, oltre a quelle tassativamente indicate nell’elencazione delle tabelle in vigore al momento del sinistro ed allegate al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni, anche quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla Magistratura, escluse silicosi e asbestosi, nonché qualsiasi altra patologia derivante da silicio e amianto.
Malattie Professionali quelle indicate nell’elencazione delle tabelle allegate al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, nonché quelle per le quali venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura.
Malattie Professionali quelle indicate nell’elencazione delle tabelle allegate al Decreto del Presidente della Repubblica 30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni, nonché quelle per le quali venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura.

Examples of Malattie Professionali in a sentence

  • Malattie Professionali L’assicurazione RCO comprende le malattie professionali sofferte da prestatori di lavoro ed addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione, a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipula del contratto e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione.

  • Evento formativo “Le Malattie Professionali: tra sottostima e attualità in ambito diagnostico, preventivo e indennitario” che si è tenuto il 3 marzo 2011 a Bergamo (Ente organizzatore INAIL Direzione Regionale Lombardia, ASL Bergamo, Ospedali Riuniti di Bergamo) CREDITI ECM 3 D122.

  • La presente assicurazione si intende prestata anche per le Malattie Professionali , intendendosi per tali sia quelle previste dal DPR 30/06/1965 n.

  • Integrazione per dirigenti Per le garanzie Invalidità permanente e Morte, questa opzione prevede l’estensione della copertura anche alle Malattie Professionali che siano insorte e si siano manifestate durante la validità della polizza, intendendosi come tali quelle attualmente riconosciute dal T.U. delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - D.P.R. 1124/1965 e successive modificazioni.

  • Nel caso di Invalidità Permanente parziale, l’Indennizzo è determinato secondo le modalità sotto riportate ed in base alle percentuali indicate nella tabella contenuta nel T.U. per gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali di cui all’Allegato n.

  • In ogni caso per gli Addetti stagionali non vale la garanzia Malattie Professionali di cui al precedente punto.

  • Nel caso in cui il presente contratto sostituisca senza soluzione di continuità un precedente contratto stipulato con la Società, che prevedesse la garanzia Malattie Professionali, la garanzia stessa è da ritenersi valida anche per le malattie professionali insorte dopo la data di effetto del presente contratto, purché conseguenti a fatti colposi che si siano verificati per la prima volta durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita.

  • Per effettuare le analisi suddette, è necessario effettuare delle operazioni preliminari di “data linkage” sulle Malattie Professionali, come nello schema seguente.


More Definitions of Malattie Professionali

Malattie Professionali per malattie professionali si intendono, oltre a quelle tassativamente indicate nell’elencazione
Malattie Professionali è assicurato il rischio delle malattie professionali. • Danni da bagnamento: la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all’assicurato per danni cagionati alle cose di terzi contenute all’interno dei fabbricati ed alle pareti e/o pavimentazioni interne dei fabbricati stessi, in conseguenza di bagnamento da acqua piovana o da precipitazioni atmosferiche in genere, in occasione dello svolgimento di lavori di ristrutturazione, sopraelevazione o manutenzione di fabbricati. • Garanzia postuma per lavori di installazione, posa in opera, riparazione e manutenzione valida esclusivamente per attività di cui all’art. 1 del decreto del ministero dello viluppo economico n. 37 del 22/01/2008: la condizione integrativa “Garanzia postuma per lavori di installazione, posa in opera, riparazione e manutenzione” si intende integralmente annullata e sostituita dalla seguente. • Garanzia postuma per autofficine, carrozzerie, elettrauto e gommisti: sono coperti i danni subiti e/o causati da veicoli a motore riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte dell’assicurato, durante il periodo di validità della presente assicurazione, compresi i danni derivanti dai lavori previsti dalle operazioni di montaggio e/o riparazione di pneumatici, dovuti a fatto od omissione per i quali l’assicurato stesso sia responsabile ai sensi di legge. • Assicurazione Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.): il limite per ogni infortunato viene elevato a 1.000.000 euro.
Malattie Professionali la garanzia R.C.O. viene estesa alle malattie professionali regolarmente riconosciute dall’INAIL e per le quali il medesimo Ente abbia erogato un Indennizzo, a condizione che le malattie siano insorte e si siano manifestate in data successiva alla decorrenza della Polizza e che siano regolarmente denunciate entro 6 Il Massimale Assicurato indicato in Polizza rappresenta comunque la massima esposizione della Società: • Per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dalla medesima tipologia di malattia professionale; • Per più danni, anche di tipologie diverse, verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. La garanzia non è operante:
Malattie Professionali l’assicurazione R.C.O. è estesa al rischio delle malattie professionali. • Inquinamento accidentale: responsabilità civile dell’assicurato per danni involontariamente causati a terzi da inquinamento dell’ambiente, conseguente a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali, nell’esercizio dell’attività assicurata. • Danni a condutture ed impianti sotterranei: danni alle condutture e agli impianti sotterranei. • Danni da cedimento o franamento del terreno: danni a fabbricati e a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive. • Danni da bagnamento: responsabilità civile dell’assicurato per danni causati a cose di terzi contenute all’interno dei fabbricati e alle pareti e/o pavimentazioni interne dei fabbricati stessi, in conseguenza di bagnamento da acqua piovana o da precipitazioni atmosferiche in genere, in occasione dello svolgimento di lavori di ristrutturazione, sopraelevazione o manutenzione di fabbricati. • Responsabilità civile per smercio: la garanzia è estesa al rischio dello smercio.
Malattie Professionali si intendono le malattie contratte nell'esercizio ed a causa delle attività attinenti all'incarico e previste come tali dal D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche e/o integrazioni in vigore al momento del sinistro, intendendosi per tali le insorgenze acute con esclusione delle situazioni patologiche insorte e/o rivelatesi precedentemente alla stipula del contratto, anche se emergenti successivamente con manifestazioni improvvise. La valutazione dell'invalidità permanente da malattia professionale e la liquidazione dei relativi indennizzi, saranno effettuati in conformità alle disposizioni contenute nella legge anzidetta, fermo restando che gli indennizzi stessi saranno liquidati in capitale anziché in rendita. Ad integrazione di quanto previsto alla Sezione 3) - art. 8 - Xxxxx Xxxxxxxx, le garanzie ivi previste sono estese agli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da neoplasia. Ad integrazione di quanto previsto alla Sezione 4) - Esclusioni, l’assicurazione non è altresì operante per le malattie, le malformazioni e le situazioni patologiche note all’Assicurato alla data di inizio della copertura e/o le loro conseguenze, ricadute o recidive, la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS).

Related to Malattie Professionali

  • Prodotti i beni e/o i servizi forniti tramite la Piattaforma Web da un Partecipante.

  • FATTORI DI RISCHIO Nella fornitura del Servizio Postale Universale, l’Emittente è vincolato al rispetto di obblighi di ser- vizio relativi all’espletamento del SPU, in particolare, ai tempi di consegna della corrispondenza, alla numerosità ed all’orario di apertura degli uffici postali e all’orario di raccolta della corrispon- denza. Nonostante l’Emittente adotti misure volte a salvaguardare il rispetto dei suddetti obblighi di servizio, non si può escludere la possibilità che l’Emittente sia potuto incorrere o possa incor- rere in violazioni dei medesimi con conseguente applicazione di sanzioni pecuniarie da parte delle Autorità competenti ai sensi dell’art. 21, primo comma, del D.lgs. 261/1999. Sussiste in proposito, inoltre, il rischio di un aumento degli importi delle sanzioni comminabili dall’AGCom all’Emittente in relazione al mancato rispetto degli obblighi del SPU, anche a seguito della specifica segnalazione inviata dall’AGCom al Governo in data 4 febbraio 2015, in cui l’Autorità ha segnalato l’insufficienza dell’impianto sanzionatorio applicabile al settore postale in virtù del D.lgs. 261/1999, chiedendone la revisione. Oltre al rischio di sanzioni pecuniarie, esiste per l’Emittente un rischio di revoca dell’affi- damento del SPU prima della naturale scadenza del 30 aprile 2026. L’art. 21 del D. lgs. n. 261/1999 infatti prevede che in caso di “gravi e reiterate” violazioni degli obblighi di Servizio Postale Universale, il MiSE possa revocare l’affidamento del servizio, fermi i principi del cumulo di condotte come precisati dalla delibera AGCom 265/15 CONS del 28 aprile 2015. In relazione ai rischi sopra prospettati, si segnala che, anche a seguito di talune segnalazioni effettuate da soggetti terzi, è stato avviato dalla Società uno specifico audit in merito a pre- sunte irregolarità commesse da dipendenti dell’Emittente presso alcuni CMP in riferimento ai sistemi di monitoraggio e accertamento dei livelli di qualità del servizio effettuati da sog- getti terzi, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 12, comma 4, del decreto legislativo 261/99, a giugno 2015. Dalle provvisorie acquisizioni di tale audit, allo stato concluso solo nella sua fase prelimina- re, emergerebbero alcuni comportamenti attinenti all’interferenza con i sistemi di controllo di qualità e non conformi alle policy della Società. Le ulteriori verifiche sono, alla Data del Prospetto, tuttora in corso. Allo stato non è possibile determinare se tali comportamenti possano avere avuto riflessi sulla determinazione degli indici di qualità del servizio rilevati. In relazione a tali vicende l’Emittente – al fine dell’accertamento dei fatti e della propria tutela – ha incaricato i propri legali di procedere con tutte le iniziative più opportune. Tali vicende potrebbero determinare l’avvio di specifici procedimenti nei confronti di dipendenti di Poste Italiane. Non è possibile escludere che per effetto di tali vicende possano derivare giudizi o sanzioni nei confronti di Poste Italiane stessa con possibili conseguenti ricadute negative sull’immagine o sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società. L’art. 23 dello stesso provvedimento stabilisce, inoltre, che ogni cinque anni il MiSE verifichi attraverso un’analisi svolta dall’AGCom, sulla base di criteri definiti da quest’ultima, che la fornitura dello SPU sia svolta dall’Emittente in modo efficiente ed efficace e, in caso con- trario, possa disporre la revoca dell’affidamento. Si sottolinea inoltre che, allo scadere del periodo di affidamento del SPU (30 aprile 2026), non è possibile escludere che lo stesso non venga rinnovato a favore dell’Emittente o che lo stesso venga rinnovato a condizioni diffe- renti rispetto alle condizioni attualmente in essere.

  • Attività si intendono quelle economiche;

  • Informazioni Riservate si riferisce a tutte le informazioni che la parte rivelante protegge da una divulgazione illimitata a terzi e che (i) la parte rivelante identifica come riservate e/o interne e/o protette da privativa al momento della loro comunicazione o che (ii) dovrebbero essere ragionevolmente considerate riservate al momento della loro comunicazione in ragione della natura dell'informazione e delle circostanze della loro comunicazione.

  • Obiettivi Il Contratto prevede, per il Contraente, la facoltà di ripartire il premio versato tra la Gestione separata CAPITALVITA (per un massimo di 7,5 milioni di euro), una gestione appositamente creata dalla Compagnia e gestita separatamente rispetto al complesso delle attività, e i Fondi collegati al Contratto. Il rendimento dell’investimento è correlato all’andamento dei titoli obbligazionari, di cui è principalmente composta la Gestione separata CAPITALVITA, e all’andamento delle varie componenti finanziarie a cui i Fondi sono collegati. Tipo di investitore al dettaglio: Clienti, con esperienza e conoscenza di base o superiore, che nel medio/lungo periodo siano disposti a sopportare perdite potenziali del capitale investito in linea con le caratteristiche dei Supporti d'investimento da loro selezionati. La propensione al rischio richiesta può variare sensibilmente in funzione della quota di capitale destinata:

  • Competenze tecnico professionali specifiche

  • Obiettivo della gestione il fondo interno è gestito in un’ottica di gestione attiva, modulando dinamicamente le componenti monetaria, obbligazionaria e azionaria in base alle aspettative di mercato (dalle strategie più difensive a quelle più aggressive) al fine di conseguire, nell'orizzonte temporale minimo consigliato, un risultato in linea con le finalità dell’investimento, in un contesto di rigoroso controllo del rischio e della volatilità del portafoglio. Non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica d'investimento del fondo interno. La volatilità media annua attesa della presente proposta d'investimento, è pari al 6,0%.

  • Titolo titolo onorifico del terzo intermediario soggetto emittente. CodEORI: numero del Codice EORI (Economic Operator Registration and Identification) in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile 2009. In vigore dal 1 Luglio 2009 tale codice identifica gli operatori economici nei rapporti con le autorità doganali sull'intero territorio dell'Unione Europea.

  • Richiamati La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, ed in particolare l’art. 1, comma 17, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara; Il vigente Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); Il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) della Città di Palazzolo sull’Oglio, che prevede l’adozione dei Patti di Integrità tra le misure anticorruzione obbligatorie; Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici (…)”; Il vigente Codice di Comportamento dei dipendenti della Città di Palazzolo sull’Oglio, le cui disposizioni, per quanto compatibili, si estendono anche a collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore dell’Ente; l'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti; il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (cd. Codice dei contratti pubblici), ed in particolare gli articoli 42 “Conflitto di interesse”, 80 “Motivi di esclusione” e 83 “Criteri di selezione e soccorso istruttorio”; il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza (…)”; l’articolo 317 “Concussione” del codice penale;

  • Carenza Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione concluso non sono efficaci. Qualora l’evento assicurato avvenga in tale periodo la Compagnia non corrisponderà la prestazione assicurativa.

  • Malattia ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

  • Prodotto l’alimento per animali o qualsiasi sostanza utilizzata nell’ali- mentazione degli animali;

  • Titolare CNP Vita che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei Dati Personali dell’Interessato.

  • Tecnica di gestione Criteri di selezione degli strumenti finanziari: in coerenza con l’obiettivo di gestione associato al Fondo Interno, la Società seleziona gli OICR oggetto dell’attività di investimento in relazione al costante monitoraggio dei gestori, basato sulla valutazione quantitativa delle performance e della composizione dei patrimoni gestiti e sulla valutazione qualitativa determinata in relazione agli stili di gestione, alla politica di investimento e all’attività di ricerca funzionali all’attività di investimento. In tale ambito la Società potrà anche utilizzare OICR che si avvalgono di modelli quantitativi per regolare l’esposizione al mercato azionario, con un contestuale controllo del livello di rischio. La Società per la selezione degli OICR utilizza dati disponibili sul mercato ed informazioni periodiche provenienti dalle società di gestione degli stessi OICR, relative alla politica di investimento attuata.

  • Pseudonimizzazione il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile

  • Tipologia indicare la tipologia del singolo prodotto. Nel caso venga selezionata la voce ‘Altro’ specificare la “Tipologia” nel campo “Note sugli attributi”.

  • Preziosi gioielli in genere ed oggetti d’oro o di platino o montanti su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.

  • Specifici fattori di rischio Duration: nessun vincolo in termini di duration. Rating: gli OICR selezionati possono investire in titoli senza limiti di rating. Potranno pertanto essere effettuati investimenti in OICR che investono in titoli di emittenti con rating inferiore all’Investment Grade ovvero privi di rating. Paesi emergenti: l’investimento in tali paesi può essere anche principale. Rischio di cambio: gli investimenti realizzati in OICR denominati in valute diverse dall’Euro e in OICR che investono in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall’Euro comportano il rischio di cambio.

  • Giorni Salvo che non sia diversamente precisato, il computo si effettua secondo i criteri dell’art. 2963 c.c.: Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine [… e il termine] si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale.

  • Malattia improvvisa malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morboso noto all'Assicurato.

  • Malattia preesistente malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della garanzia.

  • Fattura è il documento denominato bolletta sintetica, oggetto dalla disciplina della Bolletta 2.0 che riporta gli elementi identificativi del Cliente finale e della relativa fornitura, nonché le informazioni funzionali alla gestione del rapporto contrattuale con il Fornitore. La bolletta sintetica non costituisce fattura elettronica ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione per lo Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;

  • Società (di assicurazione) Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

  • Fatturato l’ammontare complessivo realizzato dal contraente nel periodo di durata della polizza.

  • Copertura Assicurativa garanzia assicurativa generata dal versamento del Premio.

  • Assicuratore La società assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l’attività assicurativa, autorizzata dall’IVASS e sottoposta alla sua vigilanza.