Rappresentanze sindacali unitarie Clausole campione

Rappresentanze sindacali unitarie. Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL costituiranno nei luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti le Rappresentanze Sindacali Unitarie - RSU - così come delineate negli accordi interconfederali sottoscritti dalla Associazioni stipulanti L'elezione delle RSU avverrà con le modalità e le procedure descritte nel successivo articolo 181.
Rappresentanze sindacali unitarie. Ad integrazione ed attuazione di quanto previsto dall’Accordo Interconfederale per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie sot- toscritto da Confindustria, Intersind e CGIL - CISL e UIL il 20 dicembre 1993, integralmente richiamato, viene concordato quanto segue. Ad iniziativa delle Associazioni sindacali FENEAL - UIL, FILCA - CISL e FILLEA - CGIL in ciascuna unità produttiva con più di 15 dipendenti, viene costituita la Rappresentanza Sindacale Unitaria, R.S.U., di cui all’Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993, secondo la disciplina e le procedure di ele- zione ivi previste, con particolare riferimento ai termini stabiliti per le singole fasi. Alla condizione che abbiano espresso formale adesione al citato Accordo Interconfederale, l’iniziativa per la costituzione della R.S.U. può essere assunta anche dalle altre Associazioni sindacali di cui al secondo comma, punto 1, parte prima ed al punto 4 lettera b), parte seconda, del richiamato Accordo Interconfederale. In ogni caso le Organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all’art. 19 L. 20 Maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del presente contratto o comun- que aderiscano alla disciplina contenuta nell’Accordo del 20.12.1993, parteci- pando alla procedura di elezione della R.S.U., rinunciano formalmente ed espres- samente a costituire R.S.A. ai sensi della norma sopra menzionata. La R.S.U. è composta, per due terzi dai rappresentanti eletti tra le liste pre- sentate da tutte le Associazioni sindacali richiamate al punto precedente, in pro- porzione ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell’ambito delle liste, in relazio- ne ai voti ottenuti dai singoli candidati. Il residuo terzo è assegnato alle sole Associazioni firmatarie del C.C.N.L. e la relativa copertura avviene mediante elezione o designazione, in misura propor- zionale ai voti ricevuti nell’unità produttiva da ciascuna delle liste aventi diritto ai sensi del Protocollo 20 dicembre 1993. Il numero dei componenti la R.S.U. è pari a: – 3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a 100 dipenden- ti; – 4 componenti nelle unità da 101 a 150 dipendenti; – 5 componenti nelle unità da 151 a 200 dipendenti; – 6 componenti nelle unità da 201 a 300 dipendenti; – 7 componenti nelle unità da 301 a 450 dipendenti; – 8 componenti nelle unità da 451 a 600 dipendenti; – 9 componenti nelle unità oltre i 600 dipendenti;
Rappresentanze sindacali unitarie. Le Rappresentanze sindacali unitarie sono disciplinate dal Protocollo di intesa per la costituzione delle RSU operai, impiegati e quadri agricoli e florovivaisti, da considerarsi parte integrante del presente CCNL (vedi Allegato n. 15).
Rappresentanze sindacali unitarie. Parte prima
Rappresentanze sindacali unitarie. 1. Le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) e le strutture territoriali delle organizzazio- ni sindacali stipulanti ovvero, per le Aziende più complesse, secondo la prassi esistente, le medesime RSU e le organizzazioni sindacali nazionali, hanno la capacità di partecipare alle trattative e la facoltà di sottoscrivere accordi collettivi in sede aziendale negli ambiti, per le materie, con le procedure e i criteri stabiliti dal presente CCNL.
Rappresentanze sindacali unitarie. 1. In applicazione dell'Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 e secondo quanto previsto dall’art. 3 (Assetti contrattuali) del presente CCNL, le Rappresentanze sindacali unitarie - congiuntamente alle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti ovvero, per le aziende più complesse e secondo la prassi esistente, congiuntamente alle Organizzazioni sindacali nazionali - hanno la capacità di partecipare alle trattative e la facoltà di sottoscrivere accordi collettivi in sede aziendale negli ambiti, per le materie, con le procedure e i criteri stabiliti dal presente CCNL.
Rappresentanze sindacali unitarie. Le rappresentanze sindacali unitarie sono disciplinate dal Protocollo d’Intesa per la costituzione delle RSU, da considerarsi parte integrante del presente CCNL (Allegato “F”).
Rappresentanze sindacali unitarie. Sono riconosciute le Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.) elette sulla base dell’apposito regolamento assunto dalle organizzazioni sindacali presentatrici delle liste che concorrono alle elezioni delle stesse e dall’ANASTE in data 6 aprile 1995. Alle R.S.U., per l’espletamento dei loro compiti e funzioni, è garantito il monte ore retribuito di cui all’art. 23 della Legge 20 maggio 1970 n.300. Fino a quando non verranno elette le RSU le stesse funzioni saranno svolte dalle RSA congiuntamente alle XX.XX. territoriali firmatarie del CCNL.
Rappresentanze sindacali unitarie. Ai sensi dell’ Accordo Interconfederale sulle Rappresentanze Sindacali Unitarie , la Organizzazione Sindacale firmataria del presente contratto collettivo, si dichiara disponibile alla costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, qualora altre rappresentanze sindacali aderiscano al presente CCNL.
Rappresentanze sindacali unitarie. 1. Costituzione della R.S.U.