Formazione dei lavoratori Clausole campione

Formazione dei lavoratori. Le parti convengono che la realizzazione della formazione è una delle con- dizioni fondamentali perché i lavoratori rispettino le norme di sicurezza. Il datore di lavoro assicura che ogni lavoratore riceva una formazione suffi- ciente ed adeguata come stabilito dall’articolo 37 del D.Lgs.81/2008 ad integra- zione di quanto previsto dall’art. 22 del D.Lgs. 626/94, con riferimento al pro- prio posto di lavoro e alla propria mansione. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle cono- scenze linguistiche, con particolare riferimento a:
Formazione dei lavoratori. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all’art. 1, comma terzo, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particola- re riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione deve avvenire in occasione:
Formazione dei lavoratori. Le parti convengono che la realizzazione della formazione è la condizione essenziale perché i lavoratori rispettino le norme di sicurezza. Il datore di lavoro assicura che ogni lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata come stabilito dal comma 1 dell'articolo 22 del D.Lgs. 626/1994, con riferimento al proprio posto di lavoro e alla propria mansione.
Formazione dei lavoratori. 1. Il Dirigente, d’intesa con il RLS, predispone il piano di formazione in materia di sicurezza nel rispetto della normativa vigente.
Formazione dei lavoratori. Inoltre, rispetto alle tutele del lavoratore sul mercato, viene confermato il fondo per la formazione (i soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono tenuti a versare ad un apposito fondo bilaterale un contributo pari al 4% della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti sia con contratto a tempo determinato che con contratto a tempo indeterminato per l’esercizio di attività di somministrazione). Il lavoro a tempo parziale (o part - time) rappresenta una delle manifestazioni più significative della tendenza di diversificazione e flessibilizzazione del rapporto di lavoro subordinato rispetto al modello tradizionale. La disciplina del lavoro a tempo parziale è contenuta nel d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, integrato e corretto dal successivo d.lgs 26 febbraio 2001, n. 100, che ha provveduto a recepire la direttiva 97/81/CE e ad abrogare l’art.5 della legge n. 863 del 1984 (prima disciplina organica del lavoro a tempo parziale). Il D.Lgs. n.61/2000 ha introdotto una normativa organica del part-time volta ad attenuare le incertezze e le lacune del passato e ad aumentarne la regolazione flessibile. La recente riforma del mercato del lavoro e dei rapporti di lavoro, partendo dalla considerazione che il lavoro a tempo parziale viene ancora utilizzato in Italia in misura ridotta rispetto agli altri Paesi Europei (in Europa usano il part-time meno di noi solo Spagna e Grecia), ha inteso incentivare il ricorso a questa tipologia contrattuale prevedendo delle modifiche alla disciplina del part-time.
Formazione dei lavoratori. 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
Formazione dei lavoratori. Nuovo rapporto di lavoro:
Formazione dei lavoratori. Le parti riconoscono la centralità del ruolo attribuito dalla normativa agli O.P.P. in tema di formazione e informazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In tale contesto concordano che l’O.P.P. svolgerà un ruolo di supporto ed impulso a favore dell’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona per l’attuazione di iniziative formative in materia di sicurezza sul lavoro.
Formazione dei lavoratori. 1. Il datore di lavoro, assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all’art. 1, comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni. 2. La formazione deve avvenire in occasione: a) dell’assunzione; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. 3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi ovvero all’insorgenza di nuovi rischi. 4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 5. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza, devono essere adeguatamente formati. 6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all’art. 20, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. 7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono stabilire i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all’art. 10, comma 3, tenendo anche conto delle dimensioni e della tipologia delle imprese. Capo VII
Formazione dei lavoratori. I lavoratori ricevono una formazione sufficiente ed adeguata con riferimento al proprio posto di lavoro o alle proprie mansioni. Tale formazione è a carico dei datori di lavoro ed i suoi contenuti rispondono ai requisiti definiti dai CPRA. Il CPNA potrà fornire indicazioni in materia. Gli OPTA, nel promuovere l'adozione da parte delle imprese di tali contenuti, organizzano e mettono a disposizione delle aziende materiale informativo-formativo per i lavoratori, corsi o schemi di formazione per gruppi di lavoratori a rischio.