Sicurezza sui luoghi di lavoro Clausole campione

Sicurezza sui luoghi di lavoro la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per involontaria inosservanza della normativa in materia di prevenzione infortuni, sicurezza del lavoro, malattie professionali ed igiene dei lavoratori, nonché delle norme di cui al D.L.vo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
Sicurezza sui luoghi di lavoro. 34.1 Ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008, si specifica che il servizio posto a gara non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell’amministrazione comunale, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto del Comune medesimo in forza di diversi contratti, fatta eccezione per alcune prestazioni di natura intellettuale connesse con lo svolgimento del servizio stesso che non comportano valutazione dei rischi interferentioneri della sicurezza connessi. Il Comune non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI.
Sicurezza sui luoghi di lavoro. Il soggetto aggiudicatario, nella persona del Presidente o comunque del legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizzerà ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/08, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall’art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al Comune appaltante a qualsiasi titolo. Il soggetto aggiudicatario sarà responsabile pertanto della sicurezza e dell’incolumità del proprio personale, nonché dei danni causati a terzi in dipendenza del servizio affidato con esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti dell’Amministrazione Comunale. L’Aggiudicatario si obbliga all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna:
Sicurezza sui luoghi di lavoro. In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, il datore di lavoro si farà carico delle misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all’attività lavorativa in cui saranno impegnati i lavoratori. Il lavoratore si impegna a: contribuire alla tutela della salute propria e altrui - di osservare le disposizioni ai fini della protezione individuale e collettiva - di non rimuovere dispositivi di segnalazione, e segnalare deficienze di mezzi di protezione - di non compiere di propria iniziativa operazioni che non gli competono - di partecipare alla formazione. L’obiettivo comune è quello del miglioramento continuo del livello di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro e della tutela dell’ambiente attraverso una gestione preventiva e sistemica dei fattori di rischio. Favorendo la crescita in ogni luogo di lavoro della cultura della salute e sicurezza attraverso la sensibilizzazione di ciascun dipendente. I lavoratori avranno diritto ad eleggere il rappresentante dei lavoratori (RLS). In tutte le unità produttive che occuperanno fino a 15 lavoratori il RLS è eletto direttamente dai lavoratori, mentre in unità produttive con più di 15 lavoratori il RLS viene scelto nell’ambito delle rappresentanze sindacali, ove presenti. In riferimento all’accordo Stato Regioni del 07 07 2016 e tenuto conto dell’attività di rischio si acconsente di procedere alla formazione dei rappresentati dei lavoratori, della durata minima di 32 ore, e dei relativi aggiornamenti in modalità e-learning. Le Parti firmatarie del presente CCNL, in riferimento alla definizione di attività stagionale per i centri di assistenza fiscale, partono dalle seguenti premesse: – i centri di assistenza fiscale svolgono una specifica attività nell’ambito della compilazione delle dichiarazioni dei redditi, delle dichiarazioni ai fini dell’ISEE, controllo documentale dichiarazioni ex 36 ter del DPR 600/73, elaborazione delle pratiche RED, che comporta incrementi di organico superiori alle disposizioni contrattuali previste in merito al ricorso ai contratti temporanei; – il notevole afflusso di pratiche e utenti alle sedi dei centri di assistenza fiscale non può essere svolto con il normale organico in forza alle società pena la non effettuazione del servizio; – l’attività è legata alla temporalità del servizio, di norma individuata nel ...
Sicurezza sui luoghi di lavoro. L’impresa attiverà tutte le iniziative atte a garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro in ottemperanza del dettato del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., anche in considerazione del D.M. 12/12/2000 che riconosce, tra gli altri, riduzioni del tasso medio di tariffa INAIL sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
Sicurezza sui luoghi di lavoro. Il Concessionario è tenuto ad osservare, e a far osservare al personale dipendente le disposizioni vigenti sulla sicurezza nei posti di lavoro, dotando il personale di tutti i mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni da svolgere, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele previste dalle norme, atte a garantire l’incolumità del personale addetto al servizio e dei terzi, sollevando l’Università da ogni responsabilità per eventuali inadempienze. Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze – preliminare - contenente l’individuazione dei rischi specifici del luogo di lavoro e delle misure adottate per eliminare le interferenze ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., è riportato nell’allegato 2) al presente capitolato. Tale documento, una volta individuato l’aggiudicatario del servizio sarà oggetto di verifica nel corso della riunione di coordinamento che si terrà tra l’aggiudicatario stesso e l’Università prima della stipulazione del contratto. Struttura referente dell’Università per la sicurezza sui luoghi di lavoro è Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi, con sede in via Torino 155 – Mestre – tel. 000-0000000.
Sicurezza sui luoghi di lavoro. 1. Prima di procedere all’aggiudicazione definitiva, l’amministrazione comunale provvederà a controllare il rispetto da parte dell’impresa dei seguenti adempimenti:
Sicurezza sui luoghi di lavoro. 1. Le parti si danno reciprocamente atto che non vi è l’obbligo di redigere il DUVRI (documento unico di valutazione rischi da interferenza ai sensi del D.Lgs 81/08), non essendovi rischi da interferenze apprezzabili, tenuto conto che il servizio si svolge presso la sede del Tesoriere, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto all’attività svolta dall’Ente e non sussistono, di conseguenza, costi della sicurezza.
Sicurezza sui luoghi di lavoro. La cooperativa attiverà tutte le iniziative atte a garantire la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro in ottemperanza del dettato del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Sicurezza sui luoghi di lavoro. Pur escludendo la presenza di rischi da interferenza, in quanto l’appalto si sostanzia nella mera fornitura di servizi amministrativi, l’Appaltatore dovrà garantire il pieno rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, ivi incluso, nell’esecuzione dell’Appalto di che trattasi, l’utilizzo di dispositivi conformi alla vigente normativa in materia di ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro. La mancata osservanza di tali norme comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto di chiedere e ottenere il risarcimento per i danni patiti, previo invio di raccomandata con ricevuta di ritorno. La revoca dell’affidamento avrà effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della raccomandata. Per le eventuali verifiche di competenza si richiede all’Affidatario di dare evidenza, prima dell’avvio del servizio, della documentazione di valutazione dei rischi redatta ai sensi del D. Lgs. 81/2008.