Diritto al rimborso Clausole campione

Diritto al rimborso. Il diritto al rimborso di cui all’art. 8 è vincolato alla effettiva anticipazione della indennità dovuta dall’INPS. Il datore di lavoro interessato al rimborso di cui sopra dovrà inviare al Fondo Assistenza Integrativa presso l’EBN/AC richiesta scritta unitamente a copia della busta paga del lavoratore interessato relativa al mese durante il quale è avvenuta l’assenza per malattia e copia della documentazione INPS (DM 10/2) dalla quale risulti il calcolo a conguaglio tra i contributi previdenziali ed assistenziali di malattia e l’anticipazione della indennità di malattia dovuta a norma di legge dal datore di lavoro, nonchè copia della comunicazione di assunzione diretta con firma “per ricevuta” dell’ufficio di collocamento. Il diritto alle prestazioni di cui agli artt. 6 e 7 potrà essere esercitato dagli interessati con la presentazione di apposita richiesta scritta al Fondo Assistenza Integrativa presso l’EBN/AC unitamente a copia della documentazione comprovante il diritto stesso.
Diritto al rimborso. 1. Salvo quanto previsto dai successivi commi 2 e 3, il cliente ha diritto al rimborso della somma addebitata qualora l’autorizzazione preventiva dell’addebito diretto interno, di cui al precedente Art. 29, non specifichi l’importo massimo dell’operazione di pagamento e l’addebito superi quanto il cliente avrebbe potuto ragionevolmente attendersi, avuti presenti il suo precedente modello di spesa, le condizioni del suo contratto col beneficiario e le circostanze del caso.
Diritto al rimborso. 1. Il cliente ha diritto di richiedere, entro 8 settimane dall’addebito, il rimborso dell’importo addebitato qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
Diritto al rimborso. Lei ha diritto a chiedere in qualunque momento il rimborso del credito residuo della Sua paysafecard. A tal fine dovrà inviare un’e-mail all'indirizzo xxxx@xxxxxxxxxxx.xxx, richiedendo il rimborso, oppure contattare l'assistenza clienti (vedi numero sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xxx).Prima di poter ottenere il rimborso, dovrà fornire il numero di serie della paysafecard, il credito residuo sulla Sua paysafecard, il Suo nome e cognome, il suo indirizzo e-mail e numero telefonico, una fotocopia leggibile del Suo documento d’identità, una copia leggibile della Sua paysafecard nonché le coordinate bancarie (compresi IBAN e BIC) del Suo conto corrente personale, che dovrà essere un conto all'interno dell’Unione Europea, sul quale desidera che sia accreditato il rimborso. Nell'osservanza degli obblighi di legge, potrà esserLe richiesto di fornire ulteriori informazioni al fine di poter dare riscontro alla Sua richiesta di rimborso. Nei seguenti casi Le verrà addebitata una commissione di rimborso (vedi il precedente Articolo 2 "Commissi- one di rimborso"): • quando il rimborso viene richiesto prima della scadenza del contratto; • quando il rimborso viene richiesto più di un anno dopo la data di scadenza del contratto.
Diritto al rimborso. Il diritto al rimborso di cui all'art. 8 è vincolato alla effettiva anticipazione della indennità dovuta dall'INPS. Il datore di lavoro interessato al rimborso di cui sopra dovrà inviare al Fondo assistenza integrativa presso l'EBNAIP richiesta scritta unitamente a copia della busta paga del lavoratore interessato relativa al mese durante il quale è avvenuta l'assenza per malattia e copia della documentazione INPS (DM 10/2) dalla quale risulti il calcolo a conguaglio tra i contributi previdenziali ed assistenziali di malattia e l'anticipazione della indennità di malattia dovuta a norma di legge dal datore di lavoro, nonché copia della comunicazione di assunzione diretta con firma "per ricevuta" dell'Ufficio di collocamento. Il diritto alle prestazioni di cui agli artt. 6 e 7 potrà essere esercitato dagli interessati con la presentazione di apposita richiesta scritta al Fondo assistenza integrativa presso l'EBNAIP unitamente a copia della documentazione comprovante il diritto stesso entro e non oltre un anno dall'evento.
Diritto al rimborso. Il viaggiatore può chiedere il rimborso di un biglietto transfrontaliero non utilizzato per mancata effettuazione del viaggio causata da fatto imputabile a FUC o per ordine dell’Autorità Pubblica nei seguenti casi: - soppressione del treno o partenza ritardata superiore a 60 minuti; - sciopero del personale FUC srl (dalla dichiarazione dello sciopero, entro 24 ore lavorative successive al termine); - ordine dell’Autorità Pubblica; - mancanza di posti disponibili. Nei seguenti altri casi è possibile ottenere un rimborso parziale o totale del biglietto.

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  • Diritto alla portabilità dei dati Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà: - richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet); - trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società. Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.

  • Rimborso Non sono previsti casi di rimborso del premio.

  • Diritti I Servizi cloud contenuti in un'Offerta Simcenter possono essere utilizzati (i) in tutto il mondo dal numero di Utenti autorizzati indicato nell'Ordine in relazione a tali Servizi cloud, nel rispetto degli obblighi del Cliente espressi nel Contratto per quanto riguarda il rispetto dei controlli sulle esportazioni, ed (ii) esclusivamente in combinazione con il Software Simcenter contenuto in tale Offerta Simcenter. Ai fini di tali Servizi cloud, un Agente autorizzato può anche occasionalmente accedere e utilizzare i Servizi cloud da luoghi diversi dalla sede del Cliente Laddove i Servizi cloud consentano al Cliente di fornire l'accesso a ulteriori utenti in qualità di "ospite" (guest), tale accesso di utente ospite può essere fornito a qualsiasi individuo che richieda l'accesso a tali Servizi cloud a supporto dell'attività interna del Cliente in qualità di dipendente, cliente, fornitore, consulente, agente, appaltatore o altro partner commerciale del Cliente. Gli Utenti ospiti sono considerati Utenti autorizzati ai sensi del presente Contratto, ma non contano ai fini del numero limitato di Utenti autorizzati stabilito nell'Ordine per il determinato abbonamento. In qualsiasi caso, ogni Utente deve essere uno specifico Utente autorizzato identificato per nome. Il Cliente può riassegnare il diritto di accesso e utilizzo dei Servizi cloud da un Utente autorizzato a un altro Utente autorizzato all’interno della stessa categoria di diritti una volta al mese di calendario. Ulteriori limitazioni d'uso possono essere applicate all'uso dei Servizi Cloud da parte del Cliente, che possono essere tecnicamente applicate tramite le impostazioni dei Servizi cloud.

  • DIRITTO La questione sottoposta all’esame del Collegio concerne la presunta violazione della disciplina in materia di usura ed anatocismo in relazione ad un contratto di conto corrente assistito da un’apertura di credito, il cui accordato è variato nel corso del rapporto ed è stato oggetto di ripetuti sconfinamenti. Movendo dall’esame delle doglianze relative alla presunta usurarietà del rapporto, va anzitutto rilevato che la forma tecnica di concessione del credito, oggetto del presente ricorso, rientra tra i cc.dd. finanziamenti “a utilizzo flessibile” (c.d. revolving), per i quali il tasso effettivo – in ragione delle specifiche regole di rilevazione (tutti i conti in essere nel trimestre di riferimento) e dei valori presi a riferimento (ammontare utilizzato nel trimestre appena concluso) – è calcolato periodo per periodo, per tutto il corso della durata del rapporto: ciò al fine di appurare se il tasso effettivo globale medio, all’atto della stipula del finanziamento convenuto nei limiti legali, superi in alcuni trimestri il tasso soglia. Il Collegio deve al riguardo richiamare il nuovo indirizzo della Cassazione (3 aprile 2013, n. 1796), secondo cui la norma d’interpretazione autentica recata dalla l. 28 febbraio 2001, n. 24, esclude la rilevanza dell’usura sopravvenuta ai soli fini della declaratoria di nullità della clausola ex art. 1815, 2° comma, c.c.; non consente anche, per converso, di consolidare l’efficacia, nel corso del rapporto, degli interessi divenuti nel frattempo usurari. Sviluppando tale impostazione, questo Collegio ha distinto opportunamente gli effetti dell’usura a seconda se riferiti al momento genetico dell’accordo o invece al momento funzionale (v., in particolare, ABF Napoli, n. 1796/2013, e poi da ult., ABF Napoli, n. 4664/2016); distinguo assai rilevante, poiché schiude il varco da un lato all’esclusione della ricorrenza di una fattispecie – qui palesemente inammissibile – di invalidità sopravvenuta del contratto di finanziamento o di una sua specifica clausola, dall’altro lato alla configurazione, nella specie, di una mera inopponibilità al cliente dei tassi eccedenti rispetto al tasso soglia legale, trimestralmente rilevato. Ad avviso di questo Collegio non vale a smentire siffatta impostazione l’assenza, nel presente contesto, di una norma che richiami l’istituto della integrazione automatica della clausola difforme da quella legislativa, contemplato dall’art. 1339 c.c., stante la portata generale e non già eccezionale di quest’ultimo, ben chiarita dalla Cassazione (26 gennaio 2006, n. 1689) e da un’acuta dottrina. Su questa scia, la Banca d’Italia ha quindi fornito agli intermediari l’indicazione di condurre sistematicamente una verifica trimestrale sul rispetto delle soglie pro tempore vigenti per tutti i finanziamenti “a utilizzo flessibile” (c.d. revolving) (cfr. i “Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura” del 3 luglio 2013).

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

  • Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.

  • Quattordicesima mensilità Al personale compreso nella sfera di applicazione del presente contratto sarà corrisposto, il 1° luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione, di cui all'art.54 in atto al 30 giugno immediatamente precedente. Le lavoratrici ed i lavoratori avranno diritto a percepire l'intero ammontare della 14° mensilità solo nel caso in cui abbiano prestato servizio per i dodici mesi precedenti il 1° luglio; nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dei dodici mesi precedenti la suddetta data, alla lavoratrice ed al lavoratore saranno corrisposti tanti dodicesimi per quanti sono i mesi del servizio prestato. Non hanno diritto alla 14° mensilità tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente contratto già percepiscano mensilità di retribuzione oltre la tredicesima mensilità. Ove la parte di retribuzione eccedente la tredicesima non raggiunga l'intero importo di una mensilità, le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto alla differenza tra l'ammontare della 14°mensilità e l'importo in atto percepito. Non sono assorbibili nella 14° mensilità le gratifiche, indennità o premi erogati a titolo di merito individuale o collettivo. Per quanto riguarda tutte le altre modalità di computo della 14° mensilità, si fa riferimento alle analoghe norme dell’articolo riguardanti la 13° mensilità. Nessun obbligo incombe al datore di lavoro per i periodi di assenza obbligatoria, per gravidanza o puerperio.

  • Rimborso spese I lavoratori che, comandati a prestare servizio fuori dal territorio comunale dove si trova l’azienda, per i quali non è previsto il rientro giornaliero ma sono costretti a consumare i pasti ed a pernottare fuori dal luogo abituale di lavoro, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate (viaggio, vitto ed alloggio) previa presentazione di regolari giustificativi. Il tempo impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a tutti gli effetti. I contratti provinciali potranno prevedere la forfettizzazione anziché il rimborso a piè di lista delle spese vive sostenute dal lavoratore, nonché disciplinare il rimborso spese in caso di rientro in giornata.

  • OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO Il presente accordo quadro ha per oggetto tutte le opere, le somministrazioni e le prestazioni a misura necessari per garantire la conservazione in sicurezza della rete stradale e ciclo-pedonale, dei marciapiedi ed in generale delle aree esterne soggette a passaggio pubblico (a titolo esemplificativo piazze, parcheggi, viabilità interna parchi- cimiteri - sagrati) di competenza del Comune di Giussano. L’accordo quadro in oggetto è un appalto misto di lavori, servizi e forniture, secondo quanto descritto negli articoli seguenti. La natura dei lavori previsti è di tipo prettamente manutentivo, avente caratteri di ripetitività e serialità, ovvero lavori di cui non è nota a priori la consistenza e la localizzazione: tali aspetti verranno definiti di volta in volta, durante il periodo di validità dell’Accordo Quadro, secondo le necessità evidenziate dall’Amministrazione Comunale, attraverso apposito Contratto applicativo e successivi Ordini esecutivi impartiti dalla Direzione Lavori e sottoscritti per accettazione dall’impresa appaltatrice. Le tipologie di intervento contemplate dal presente accordo quadro consisteranno, a titolo indicativo ma non esaustivo, nell’esecuzione delle lavorazioni elencate nel successivo art.2, comprensive di tutte le forniture, provviste, apprestamenti di sicurezza necessari per darle finite e compiute, secondo quanto previsto dal presente capitolato-parte tecnica e secondo le regole dell’arte, con la massima diligenza da parte dell’appaltatore. Sarà richiesto inoltre di garantire un servizio di pronta reperibilità, come meglio descritto all’art. 3. Infine una minima quota potrà essere destinata alla fornitura di materiali stradali sciolti quali ad esempio asfalto del tipo “invernale”, calcare, ghiaia, paletti dissuasori, ad uso magazzino, secondo le necessità evidenziate dalla D.L.

  • Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere 1. Il Tesoriere tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa; deve, inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa.