Diffida ad adempiere Clausole campione

Diffida ad adempiere. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1453 del codice civile, le Amministrazioni Committenti si riservano ampia facoltà di risolvere in qualsiasi momento il Contratto Derivato qualora l’Appaltatore si rendesse inadempiente agli obblighi stabiliti dallo stesso. In tutti i casi di inadempimento, totale o parziale, degli obblighi contrattuali le Amministrazioni Committenti, indipendentemente dall’applicazione delle penali, contestano formalmente, gli inadempimenti rilevati, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali. Il termine può essere abbreviato qualora le circostanze e la natura dell’inadempimento lo richiedano al fine di evitare ulteriori danni. Qualora l’Appaltatore, entro il termine assegnato, non ottemperi, non dia riscontro ovvero le giustificazioni presentate non possano essere accolte, le Amministrazioni Committenti hanno facoltà di risolvere il contratto. Nel termine sopraindicato l’Appaltatore può fornire giustificazioni all’inadempimento che saranno valutate dalle Amministrazioni Committenti ai fini dell’esercizio della facoltà di risoluzione. Le Amministrazioni Committenti danno immediata comunicazione alla Stazione Appaltante dei casi in cui, nonostante la contestazione mossa all’Appaltatore in merito all’inadempimento del contratto derivato, entro il termine assegnato lo stesso non abbia adempiuto, non abbia dato riscontro ovvero non abbia ottemperato. Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione dei lavori da parte dell’Appaltatore.
Diffida ad adempiere. Fatto salvo quanto disposto dal precedente articolo 10.1, in caso di inadempimento anche parziale del Fornitore, l’Acquirente invierà tempestivamente diffida ad adempiere entro il termine di 15 (quindici) giorni, ai sensi dell’art. 1454, secondo comma, c.c. Trascorso tale termine, qualora l’inadempimento permanga, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1454 c.c. e il Fornitore sarà tenuto, oltre che a restituire i corrispettivi eventualmente già incassati, a risarcire tutti i danni dovuti alla mancata disponibilità di Beni o Servizi ordinati.
Diffida ad adempiere. 1. In caso di arbitraria sospensione dei lavori da parte dell’Impresa e/o di lavori parzialmente o inesattamente eseguiti, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 20 in merito all’applicazione delle penali, nel caso in cui le contestazioni per le vie brevi, di cui al precedente articolo 13, si rivelassero inutili e venisse verificata la mancata esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, alle prescrizioni tecniche, nonché a quelle di legge, l’ACI potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti all’Impresa, fissando un congruo termine per l’adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite.
Diffida ad adempiere. Fermo quanto disposto dal precedente articolo, nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisa, non accurata od a regola d’arte, il Responsabile del servizio, provvederà ad inviare formale diffida a mezzo lettera raccomandata A.R., telegramma o fax, invitando l’appaltatore ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati entro il termine che verrà fissato caso per caso, precisando in tale comunicazione la gravità degli inadempimenti e l’entità delle sanzioni che si intende applicare. Qualora la Ditta non proceda ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati ovvero non faccia pervenire all’Amministrazione Comunale le proprie controdeduzioni ovvero non risponda alle contestazioni di cui trattasi nel termine ultimo di sette giorni dal ricevimento della comunicazione del Responsabile del servizio, l’ente potrà procedere all’esecuzione d’ufficio delle prestazioni non correttamente eseguite, a spese e carico della ditta inadempiente. L’invio di tre diffide nel corso dell’esecuzione del servizio costituirà titolo per la risoluzione di diritto del contratto.
Diffida ad adempiere. Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto (1662,1901). Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto.
Diffida ad adempiere. Per tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali, il Contraente, indipendentemente dall’applicazione delle penali, eventualmente previste, comunica alla Società, in forma di lettera raccomandata, comunicazione PEC o fax, gli estremi degli inadempimenti rilevati, assegnando un termine minimo di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali. Il termine può essere inferiore qualora sia giustificato da ragioni di interesse pubblico o da pericolo di pregiudizio per il Contraente. Qualora la Società non ottemperi, è facoltà del concedente risolvere il contratto. Analogamente può procedere la Società qualora il Contraente si renda inadempiente agli obblighi ad esso riconducibili. La risoluzione del contratto comporta l’escussione della cauzione definitiva, salvo ed impregiudicato il risarcimento del danno ulteriore.
Diffida ad adempiere. 1 Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisa, non accurata od a regola d’arte, il Responsabile Unico del Procedimento e/o un suo delegato, provvederà ad inviare formale diffida a mezzo lettera raccomandata A.R., telegramma o fax, invitando l’appaltatore ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati entro il termine che verrà fissato caso per caso, precisando in tale comunicazione la gravità degli inadempimenti e l’entità delle sanzioni che si intende applicare.
Diffida ad adempiere. Fatto salvo quanta disposto dal precedente articolo, in caso di inadempimento anche parziale del Fornitore, GSK CH invierà tempestivamente diffida ad adempiere entro il termine di 15 (quindici) giorni ai sensi dell'art. 1454, secondo comma, c.c. Trascorso tale termine, qualora l'inadempimento permanga, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c. ed il Fornitore sarà tenuto, oltre che a restituire i corrispettivi eventualmente già incassati, a risarcire tutti i danni dovuti alla mancata disponibilità di Beni/Servizi ordinati.
Diffida ad adempiere. In tutti i casi di inadempimento da parte del Master Licensee, il Comune di Firenze avrà la facoltà di diffidare il Master Licensee assegnando allo stesso un termine non superiore a trenta giorni, decorso il quale senza che il Master Licensee abbia provveduto in maniera giudicata consona, il Comune potrà, a seconda dei casi, risolvere il contratto o recedere dallo stesso, senza che il Master Licensee o i sublicenziatari possano avanzare alcuna ulteriore pretesa o opposizione al riguardo.
Diffida ad adempiere. Fatti salvi i casi di cui al precedente art. 10 del presente capitolato, qualora nel corso del contratto si accerti, per qualunque ragione, che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, l’Amministrazione può intimare per iscritto l’Aggiudicatario di adempiere alle prestazioni pattuite, fissando un termine non superiore a 30 gg., entro il quale l’Aggiudicatario si deve conformare alle condizioni contrattuali. Trascorso inutilmente tale termine l’Amministrazione si riserva di risolvere unilateralmente il contratto con conseguente risarcimento dei danni.