Società di persone Clausole campione

Società di persone a) Società a responsabilità limitata (GmbH)
Società di persone. La forma societaria più semplice è la cosiddetta Gesellschaft bürgerlichen Rechts (corrispondente alla società semplice italiana) regolata dagli art. 705 e seggi. BGB (codice civile tedesco). Tutte le società di persone tedesche possono essere costituite con scrittura privata; l’intervento di un notaio non è pertanto richiesto. Oltre alla società semplice prevista dal codice civile tedesco esistono, in particolare, la società a nome collettivo e la società in accomandita le cui strutture sono molto simili a quelle italiane. Oltre alla società semplice prevista dal codice civile tedesco esistono, in particolare, la società a nome collettivo e la società in accomandita le cui strutture sono molto simili a quelle italiane. Figura tipica del diritto tedesco è la GmbH & Co. KG (società a responsabilità limitata e società in accomandita). Si tratta di una società in accomandita della quale il socio accomandatario, illimitatamente responsabile, è a sua volta una società a responsabilità limitata. Si ricorda, a tale riguardo, che tale forma societaria è ritenuta inammissibile da una costante giurisprudenza della corte di cassazione italiana. Questa struttura permette l’entrata di soci accomandanti responsabili solo nei limiti della propria partecipazione, mentre la responsabilità del socio accomandatario è limitata grazie alla forma societaria della GmbH. Chi desidera essere rappresentato da una propria società in Germania opta generalmente per la forma di società di capitali e, nella maggioranza dei casi, per la società a responsabilità limitata tedesca (Gesellschaft mit beschränkter Haftung- GmbH). Essa rappresenta il tipo societario preferito sia dai tedeschi sia dagli stranieri, in quanto gli adempimenti per la sua costituzione sono semplici e poco costosi. La gestione di un tale tipo sociale è inoltre facile e molto flessibile. La duttilità della GmbH ha fatto sì che tale forma societaria venga impiegata per le più svariate attività e per i fini più diversi, dalla distribuzione alla produzione, alla costituzione di holding di controllo.
Società di persone. Le società di persone si caratterizzano per la responsabilità dei soci: - illimitata, vale a dire i soci sono responsabili, non solo con la loro quota azionaria, ma anche con tutto il loro patrimonio personale - solidale, vale a dire ciascun socio risponde della sua parte di debito e della parte di debito non pagata dagli altri soci In queste società la qualità dei singoli soci (competenza, abilità, onestà, capacità personali e professionali) è molto importante perchè è come se uno si portasse in casa i propri soci. Le società di persone si distinguono in: - società semplice (S.s.) - società in nome collettivo (S.n.c.)
Società di persone. Sono società organizzate sulla base delle persone che le compongono: in esse tutti i soci hanno uguali poteri e limiti e per questo non esistono organi della società; la responsabilità dei soci (di tutti o di una parte di essi) è illimitata e solidale (ogni socio risponde interamente con il patrimonio personale) rispetto alle obbligazioni sociali. Esse possono assumere la forma di società semplice (S.s.), società in nome collettivo (S.n.c.) e società in accomandita semplice (S.a.s.). E’ una società di capitali nella quale le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni e i soci possono essere accomandatari (coloro che amministrano) o accomandanti: la responsabilità dei primi è illimitata, solidale e comunque secondaria (ogni socio risponde interamente con il patrimonio personale solo ad esaurimento del patrimonio sociale) rispetto alle obbligazioni sociali, poiché è conseguenza del diritto di amministrare che spetta ad essi per legge (tale responsabilità sussiste fin quando il diritto di amministrare permane); mentre gli altri rispondono limitatamente alla quota di capitale sottoscritta. E’ una società di persone in cui i soci possono essere accomandatari (coloro che amministrano) o accomandanti: i primi rispondono illimitatamente e solidalmente con il proprio patrimonio per le obbligazioni sociali, mentre gli altri rispondono limitatamente alla quota conferita. Alla base di questa società c’è un contratto (atto costitutivo) che deve essere depositato presso la cancelleria del Tribunale per l’iscrizione della società nel registro delle società entro 30 giorni dalla sua stipula.
Società di persone. L’adempimento può non essere contestuale all’assunzione dell’impegno ad eseguire il conferimento A garanzia dell’effettività del c.s. obbligo del versamento del 25% in caso di conferimento in danaro denaro obbligo integrale ed immediata liberazione dei crediti e dei beni in natura Specificando se si tratta di Misurazione oggettiva Possibile inattendibilità Nel caso di beni disgiunti si tratta di valori economici distinti il limite massimo nella valutazione è rappresentato dal costo che si sarebbe dovuto sostenere per acquistare quel bene sul mercato. Nel caso di beni congiunti si tratta di fattori produttivi legati fra loro da vincoli di complementarietà tali da renderli complessi aziendali in funzionamento o rami aziendali dotati di capacità reddituale autonoma Al momento dell’impegno dei soci di una snc ad effettuare prestabiliti conferimenti, la scrittura sarà: d.d. Diversi a Capitale Sociale Socio A c/conferimenti Socio B c/conferimenti Dovrà procedersi all’accensione di tanti conti intestati ai diversi soci che assumono l’impegno del conferimento. Si tratta di conti di credito della società per le quote sottoscritte e non ancora versate. Seguirà la fase del conferimento di fatto
Società di persone. La facoltà di diniego del rinnovo del contratto relativo ad un immobile locato per uso non abitativo alla prima scadenza può legittimamente esser fatta valere da una società di persone attraverso la rappresentazione della necessità di destinare l’immobile all’esercizio di una attività (non della società stessa ma) di uno dei soci, a condizione che tale attività risulti tra quelle elencate nell’oggetto sociale, poiché, non essendo le vicende imprenditoriali della società (priva di personalità giuridica, ancorché dotata di autonomia patrimoniale) imputabili ad un soggetto distinti dai singoli soci, la destinazione dell’immobile alla indicata attività integra gli estremi di una situazione di necessità del socio considerato non individualmente, ma quale membro della compagine societaria, con conseguente coincidenza di interessi di entrambi ad ottenere la disponibilità della res locata. In tema di locazione di immobile urbano ad uso diverso da abitazione, la disdetta del contratto di locazione, quale atto di natura negoziale, ha la funzione di impedire, se non opposta, la rinnovazione del contratto; con la conseguenza che, ancorché detto atto sia inefficace per mancanza di valido motivo di diniego, il rilascio non può essere ricondotto alla volontà del conduttore in ordine alla cessazione del rapporto od al mutuo consenso delle parti, non venendo meno il diritto del medesimo all’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale. Per poter contestare validamente la spettanza dell’indennità al conduttore occorre infatti che la cessazione del rapporto sia dovuta all’iniziativa del medesimo ovvero alla sua partecipazione ad una convenzione risolutoria (scioglimento per mutuo consenso ex art. 1372, primo comma, c.c.); mentre è assolutamente irrilevante la circostanza che il conduttore abbia rilasciato l’immobile senza contestazioni in sede giudiziale o stragiudiziale, prestando adesione, espressa o tacita, alla richiesta del locatore, poiché, in tal caso, la genesi della cessazione del rapporto si identifica pur sempre nella condotta del locatore, che abbia manifestato la volontà di porre termine alla locazione. L’accertamento, sia pure di carattere presuntivo, della sussistenza di un rapporto di causa ed effetto tra diniego di rinnovo della locazione da parte del locatore e rilascio da parte del conduttore costituisce pertanto una mera quaestio facti, come tale insuscettibile di sindacato in sede di legittimità se congruamente motivata. La specificazione del mot...

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  • Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea del 10 aprile 2018, e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I componenti del collegio sindacale della Società alla Data del Documento di Ammissione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 3 luglio 0000 - Xxxxx (XX) Xxxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 24 giugno 0000 - Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 18 gennaio 1969 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sindaco supplente 22 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 7 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 Codice Civile. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del collegio sindacale della Società, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Verifiche ed ispezioni 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

  • DESCRIZIONE DEI LAVORI I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

  • Assunzione del personale 1. L’assunzione del personale viene effettuata dall’Azienda in conformità alle norme con- trattuali e di legge, con particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 sulla tutela della riservatezza personale.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:

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