Common use of Risoluzione del contratto Clause in Contracts

Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie: il verificarsi delle fattispecie relative ai motivi di esclusione, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento ad irregolarità in materia contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa, frode nell’esecuzione del servizio; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni delle disposizioni stabilite dal presente capitolato; subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto al di fuori dei casi stabiliti dalla legge; qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competente; in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere a sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del danno, procedendo all'esecuzione d'ufficio, a spese dell’ Impresa assegnataria, nel caso di mancata prestazione del servizio in oggetto oltre i tre giorni. Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata con preavviso di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale. La Civica Amministrazione procederà, all’occorrenza, all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione in danno. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’art. 7. In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della società. In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento.

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Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo Ferma restando l’applicazione delle penali, LepidaSpA potrà avvalersi della facoltà di risoluzione di diritto del contrattocontratto e degli eventuali ordini generati dal medesimo, ai sensi dell’Art. dell’art 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa)c.c., le seguenti fattispecie: il verificarsi delle fattispecie relative ai motivi di esclusione, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento ad irregolarità in materia contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa, frode nell’esecuzione del servizio; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni delle disposizioni stabilite dal presente capitolato; subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto al di fuori dei casi stabiliti dalla legge; qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competente; in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere a sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per salvo il risarcimento del danno, procedendo all'esecuzione d'ufficionei seguenti casi: violazione degli obblighi in materia di “Cessione del contratto e dei crediti”, a spese dell’ Impresa assegnatariaviolazione degli obblighi di “Riservatezza”; violazione degli obblighi di “Tracciabilità dei flussi finanziari”; violazione degli obblighi di “Trasparenza”; violazione degli “Obblighi di legge”; violazione degli obblighi di “Proprietà”. Inoltre, nel caso LepidaSpA potrà risolvere di mancata prestazione del servizio in oggetto oltre i tre giorni. Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere diritto il contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata con preavviso di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere il ritardo nella consegna da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale. La Civica Amministrazione procederà, all’occorrenza, all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento dell’aggiudicatario comportasse l’applicazione di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione in danno. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza del valore dell’offerta economica aggiudicata. Oltre ai casi previsti, LepidaSpA potrà avvalersi della facoltà di giustificazioni ritenute valide dal Comunerisoluzione del contratto, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’artai sensi e per gli effetti dell’art 1454 c.c. 7qualora nel corso di esecuzione dello stesso, l’Aggiudicatario si renda colpevole di gravi negligenze e inadempienze rispetto gli obblighi assunti. La risoluzione si verifica di diritto quando LepidaSpA dichiari all'Impresa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva ai sensi dell'art.1456 c.c. In tali casi è esclusa qualunque responsabilità di LepidaSpA nei confronti dell'Aggiudicatario e LepidaSpA medesima avrà diritto a far completare le prestazioni oggetto del presente contratto a terzi, addebitandone il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentoriomaggior costo all'Impresa, non inferiore a giorni 15, entro il quale fatta salva la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso richiesta di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della società. In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimentonei confronti della stessa.

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Samples: Richiesta Di Offerta, Richiesta Di Offerta

Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo Ferma restando l’applicazione delle penali, LepidaSpA potrà avvalersi della facoltà di risoluzione di diritto del contrattocontratto e degli eventuali ordini generati dal medesimo, ai sensi dell’Artdell’art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa)c.c., le seguenti fattispecie: il verificarsi delle fattispecie relative ai motivi di esclusione, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento ad irregolarità in materia contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa, frode nell’esecuzione del servizio; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni delle disposizioni stabilite dal presente capitolato; subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto al di fuori dei casi stabiliti dalla legge; qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competente; in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere a sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per salvo il risarcimento del danno, procedendo all'esecuzione d'ufficionei seguenti casi: violazione degli obblighi in materia di “Cessione del contratto e dei crediti”, a spese dell’ Impresa assegnatariaviolazione degli obblighi di “Riservatezza”; violazione degli obblighi di “Tracciabilità dei flussi finanziari”; violazione degli obblighi di “Trasparenza”; violazione degli “Obblighi di legge”; violazione degli obblighi di “Proprietà”. Inoltre, nel caso LepidaSpA potrà risolvere di mancata prestazione del servizio in oggetto oltre i tre giorni. Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere diritto il contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata con preavviso qualora il superamento dei livelli di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere servizio da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale. La Civica Amministrazione procederà, all’occorrenza, all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento dell’Aggiudicatario comportasse l’applicazione di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione in danno. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza del valore dell’offerta economica aggiudicata. Oltre ai casi previsti, LepidaSpA potrà avvalersi della facoltà di giustificazioni ritenute valide dal Comunerisoluzione del contratto, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’artai sensi e per gli effetti dell’art. 71454 c.c. qualora nel corso di esecuzione dello stesso, l’Aggiudicatario si renda colpevole di gravi negligenze e inadempienze rispetto agli obblighi assunti. La risoluzione si verifica di diritto quando LepidaSpA dichiari all'Impresa, a mezzo posta elettronica certificata (pec), che intende avvalersi della presente clausola risolutiva ai sensi dell'art. 1456 c.c. In tali casi è esclusa qualunque responsabilità di LepidaSpA nei confronti dell'Aggiudicatario e LepidaSpA medesima avrà diritto a far completare le prestazioni oggetto del presente contratto a terzi, addebitandone il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentoriomaggior costo all'Impresa, non inferiore a giorni 15, entro il quale fatta salva la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso richiesta di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Al fine di recuperare penalità, spese e risarcimento dei danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, senza necessità di diffide o di autorizzazione nei confronti della stessa. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale LepidaSpA provvederà inoltre alla risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della societànei casi previsti dall’art. 108 “Risoluzione” del D. Lgs n. 50/2016. In caso di risoluzione contrattuale, il Comune particolare si procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno. La alla risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto nelle ipotesi espressamente elencate al comma 2 del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento.citato articolo:

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Samples: Richiesta Di Offerta Per Accordo Quadro Relativo Alla Progettazione Esecutiva E Realizzazione Di Reti Ottiche Bul In

Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo L’Amministrazione comunale ha facoltà, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 C.C., di promuovere la risoluzione di diritto del contrattocontratto per inadempimento, ai sensi dell’Artdell’art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie: il verificarsi delle fattispecie relative ai motivi di esclusione, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016C.C., con particolare riferimento ad irregolarità in materia contributiva, previdenziale, assistenziale incameramento automatico della cauzione e assicurativa, frode nell’esecuzione del servizio; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni delle disposizioni stabilite dal presente capitolato; subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto al di fuori dei casi stabiliti dalla legge; qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competente; in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura senza pregiudizio di ogni illecita richiesta altra azione per rivalsa dei danni, nelle seguenti ipotesi: In tali casi l’Amministrazione comunale potrà risolvere di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere a sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del danno, procedendo all'esecuzione d'ufficio, a spese dell’ Impresa assegnataria, nel caso di mancata prestazione del servizio in oggetto oltre i tre giorni. Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere diritto il contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata comunicando alla concessionaria, con preavviso di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale. La Civica Amministrazione procederà, all’occorrenza, all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione in danno. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificataRaccomandata A/R, di volersi avvalere della clausola risolutivarisolutiva espressa ed indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i propri effetti. La risoluzione avrà effetto immediato nei casi di particolare gravità e pregiudizio del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto servizio. Gli eventuali inadempimenti contrattuali verranno contestati alla Concessionaria mediante l’invio di segnalazione a mezzo raccomandata A.R. Il provvedimento è assunto dal Responsabile del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimentoSettore competente. Costituiranno inoltre ipotesi La concessionaria ha facoltà di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza di giustificazioni ritenute valide presentare le sue controdeduzioni entro gg.8 (otto) dal Comune, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’art. 7ricevimento della raccomandata. In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15mancanza di accordo fra le parti, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso gg. 38 (trentotto) dalla data di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. Il contratto si intenderà risolto della raccomandata di diritto alla scadenza del termine prefissatocontestazione, la concessionaria dovrà emettere al Comune una nota di credito, in mancanza riferimento all’ultima fattura non liquidata, pari al valore della penalità applicata. La mancata emissione di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzionetale nota di accredito è motivo, detratte le penalitàsalvo diverso accordo con l’Amministrazione Comunale, le spese e i danni. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettueràper colpa e responsabilità della Concessionaria aggiudicataria. Il responsabile competente, tramite propri peritivalutate la natura e la gravità dell’inadempimento, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice le circostanze di fatto e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate controdeduzioni e sottoscritte dai presentigiustificazioni eventualmente comunicate dall’impresa, potrà graduare l’entità della penalità da applicare fino al massimo sopra stabilito, sulla base degli esiti della valutazione stessa. Le spese occorrenti Il responsabile competente, non applicherà alcuna penalità qualora sia stato accertato che l’inadempimento contrattuale non sussiste. Egli potrà altresì stabilire di non applicare alcuna penalità qualora l’inadempimento, seppur accertato, non rivesta carattere di gravità, non abbia comportato danni, neppure d’immagine per l’eventuale risoluzione l’Amministrazione Comunale e non abbia causato alcun disservizio (dovranno sussistere tutte e tre le condizioni). I termini per la definizione di tale procedimento sono fissati in giorni 30 (trenta) dal ricevimento dei giustificativi inviati dal concessionario. In caso di inadempimento contrattuale da cui derivi un possibile pregiudizio per la regolare prosecuzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno servizio di ristorazione scolastica, l’Amministrazione Comunale ha facoltà di ricorrere a totale terzi per l’esecuzione temporanea del servizio di cui al presente capitolato, addebitando all’ impresa concessionaria del servizio i relativi costi sostenuti ed esclusivo carico della societàapplicando una penale di € 1.000,00. In caso di risoluzione contrattualeanticipata del contratto per colpa e responsabilità della Concessionaria aggiudicataria, tutti i costi necessari a garantire l’effettuazione temporanea del servizio, nonché tutti i costi relativi al nuovo affidamento verranno addebitati alla Concessionaria per colpa e responsabilità della quale si è addivenuti alla risoluzione del contratto. In caso di risoluzione anticipata del contratto per colpa e responsabilità della Concessionaria, la Concessionaria incorre nella perdita della cauzione, che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei danni per l’eventuale nuova gara e per tutte le altre circostanze che si possono verificare. Il Comune incamererà in tal caso la cauzione e la Concessionaria non potrà richiedere danni o compensi di sorta, ai quali dichiara sin d’ora di rinunciare. In caso di risoluzione anticipata del contratto per colpa e responsabilità della Concessionaria, tutte le forniture, in materiali ed attrezzature, fino a tale data effettuate, resteranno di proprietà del Comune e la Concessionaria non potrà richiedere danni o compensi di sorta, ai quali dichiara sin d’ora di rinunciare. Nel caso di revoca o risoluzione anticipata del servizio per qualsiasi motivo, l’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria formulata dalla commissione di gara, per procedere ad un eventuale affidamento del servizio. Al verificarsi di 3 (tre) inadempienze durante lo stesso anno scolastico, le quali abbiano comportato l’applicazione di una penale superiore ad euro 500,00 per ciascun evento, sarà facoltà dell’Amministrazione Comunale procedere alla risoluzione anticipata del contratto per colpa e responsabilità della Concessionaria. Sarà inoltre facoltà della Amministrazione Comunale procedere alla risoluzione anticipata del contratto per colpa e responsabilità della Concessionaria in tutti i casi specificati all’interno del presente capitolato, nonché nel caso di apertura di procedura di fallimento a carico della Concessionaria, abbandono dell’appalto da parte della Concessionaria, interruzione di servizio da parte della Concessionaria, quando la Concessionaria, e/o i fornitori dalla stessa incaricati, si rendano colpevoli di frode, per sopravvenuta insussistenza dei requisiti richiesti dal bando di ammissione alla gara e dal presente capitolato ed in ogni altro caso che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto nei termini previsti dall’art. 1453 del Codice Civile. Oltre ai casi sopra elencati, il Comune procederà all'incameramento potrà risolvere il contratto per colpa e responsabilità della cauzione definitivaConcessionaria, salvo per inadempienza di clausole essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida (vedasi quanto in precedenza specificato in tema di comunicazione di inadempimenti). Trascorsi 8 gg. dalla suddetta diffida, in assenza di accordo fra le parti, il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento.Comune

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Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo Si applica l’art. 108 del D. Lgs 50/2016. In particolare, nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, l’Amministrazione invierà all’affidatario, a mezzo PEC, diffida ad adempiere o a presentare le proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto ovvero il Responsabile del Procedimento valuti negativamente le controdeduzioni, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’Artdell’art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa)1454 c.c., le seguenti fattispecie: fatta salva l’azione per il verificarsi delle fattispecie relative ai motivi risarcimento del maggior danno subito compresa la maggior spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il contratto ed ogni altra azione che l’Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. L’Università ha il diritto di esclusione, risolvere il contratto ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/20161456 c.c., con particolare riferimento ad irregolarità mediante semplice PEC, senza bisogno di messa in materia contributivamora o di intervento dell’Autorità Giudiziaria, previdenziale, assistenziale e assicurativa, frode nell’esecuzione del servizio; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni delle disposizioni stabilite dal presente capitolato; subappalto non autorizzato nei seguenti casi: − emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o cessione anche parziale del contratto al più misure di fuori dei casi stabiliti dalla legge; qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria prevenzione di cui all’art. 3 6 del D. Lgs 159/2011; − sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Legge n.136/2010stazione appaltante, procede all’immediata risoluzione di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al contratto; − violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro; − servizio eseguito con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; − il mancato utilizzo da parte del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competente; in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura Fornitore del conto corrente comunicato per l’affidatario; in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il i movimenti finanziari relativi al presente contratto, previa diffida ad adempiere a sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del danno, procedendo all'esecuzione d'ufficio, a spese dell’ Impresa assegnataria, nel caso di mancata prestazione del servizio in oggetto oltre i tre giorni. Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata con preavviso di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale. La Civica Amministrazione procederà, all’occorrenza, all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione in danno. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune, ferma restando l’applicazione delle penali previste secondo quanto disposto dall’art. 7. In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio3, non inferiore a giorni 15comma 9-bis, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della società. In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimentolegge n. 136/2010.

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Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo Il contratto può essere sospeso qualora ricorrano le circostanze speciali di risoluzione di diritto cui all'art. 107 del contrattoD.Lgs. 50/2016. L'Amministrazione affidataria, ai sensi dell’Arte per gli effetti dell'art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa)c.c., le seguenti fattispecie: ha facoltà di considerare il verificarsi delle fattispecie relative ai motivi contratto risolto per colpa dell'appaltatore e conseguentemente, di esclusioneprocedere, ex art. 80 senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento all'incameramento del D. Lgs. n. 50/2016deposito cauzionale definitivo, con particolare riferimento ad irregolarità in materia contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa, frode nell’esecuzione del servizio; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni delle disposizioni stabilite dal presente capitolato; subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto al di fuori dei casi stabiliti dalla legge; qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competente; in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere a sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del dannomaggior danno subito e salva ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi nei seguenti casi: a)in caso di scioglimento, procedendo all'esecuzione d'ufficioliquidazione, fallimento o ammissione a procedure concorsuali in genere dell’aggiudicatario. In tal caso il contratto si intenderà risolto di diritto a far data dall’inizio di dette procedure; b)mancata assunzione del servizio alla data stabilita; c)sospensione del servizio per un periodo superiore a ore 24 esclusi i casi di forza maggiore, che comunque dovranno essere riconosciuti dall’Ente; d)revoca dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività di trasporto; e)abituali deficienze o negligenze del servizio quando la gravità e le frequenze delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano, a spese dell’ Impresa assegnatariagiudizio dell’Ente, nel il servizio stesso; f)comprovata inosservanza di uno degli articoli del D.P.R.285/90 o del Regolamento di Polizia Comunale tempo per tempo vigente; g)quando l’aggiudicatario si renda colpevole di frodi o versi in accertato stato di insolvenza; h)in caso di mancata prestazione inosservanza per i propri lavoratori delle leggi sulla prevenzione ed assicurazione degli infortuni sul lavoro e sulla legge di previdenza ed assistenza dei lavoratori; i)qualora gli strumenti e le attrezzature utilizzate non siano conformi a quelle indicate in sede di offerta; j)quando l’importo complessivo delle penali applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo dell’affidamento; k)nel caso in cui siano rilevate, documentate e segnalate attraverso pec da parte del Comune “ripetute inosservanze” degli obblighi contrattualmente assunti, (quattro inadempienze dello stesso tipo accertate e formalmente contestate attraverso pec nel corso dello stesso anno costituiscono “ripetute inosservanze”); l)il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri mezzi idonei a determinare la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, disposto dall’aggiudicatario per approvvigionamenti od altro relativi all’appalto; m)subappalto totale o parziale del servizio in oggetto oltre i tre giornisenza autorizzazione. Il Comune di Genova ha La ditta riconosce al Comune, ove si verifichi uno solo dei casi previsti nel presente articolo, la facoltà di risolvere "ipso iure" il contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata comunicazione da inviarsi a mezzo PEC, nonché di incamerare la cauzione definitiva presentata dalla ditta, a carico della quale resterà anche l'onere del maggior prezzo pagato dal Comune, rispetto a quello convenuto con preavviso di 15 giornila ditta inadempiente, senza necessità di ulteriori adempimentiper proseguire il servizio. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, qualora dovessero emergere da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale. La Civica Amministrazione procederàditta, all’occorrenza, all'incameramento oltre alla immediata perdita della cauzione definitivaa titolo di penale, salvo il diritto sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni eventualmente patitidiretti e indiretti ed alle maggiori spese a carico del Comune per il rimanente periodo contrattuale. In caso di risoluzione del contratto, compresa l'eventuale esecuzione in danno. Nelle ipotesi all'appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale del solo servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, fermo restando il recupero delle somme spettanti all’Amministrazione per applicazione di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutivapenali. La risoluzione del contratto comporta, altresì, che la ditta non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti potrà partecipare a causa dell’inadempimento. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’art. 7. In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della societàsuccessive gare indette dall’Amministrazione Comunale. In caso di risoluzione contrattualedel contratto l’Amministrazione Comunale avrà la facoltà di affidare la fornitura alla seconda classificata alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta e, in caso di indisponibilità della seconda classificata, di interpellare le successive ditte utilmente collocatesi in graduatoria al fine di stipulare il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitivanuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. Qualora le ditte interpellate non fossero disponibili per l’aggiudicazione, salvo il diritto al risarcimento l’Amministrazione Comunale si riserva di tutti i danni eventualmente patitiprocedere mediante procedura negoziata con soggetti terzi, ivi compresa l’eventuale esecuzione in con addebito alla Società inadempiente di ogni conseguente spesa o danno. La Nel caso di risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso prima della scadenza naturale dello stesso all’aggiudicatario nulla sarà dovuto per il diritto periodo intercorrente tra la data della risoluzione e quella della scadenza naturale, fatta eccezione per i servizi eseguiti fino al subentro del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimentonuovo aggiudicatario.

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Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contrattoIl GAL Tuscia Xxxxxx, ai sensi dell’Arte per gli effetti dell'art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie: il verificarsi delle fattispecie relative ai motivi di esclusione, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento ad irregolarità in materia contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa, frode nell’esecuzione del servizio; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni delle disposizioni stabilite dal presente capitolato; subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto al di fuori dei casi stabiliti dalla legge; qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competente; in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere a sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del dannoCivile, procedendo all'esecuzione d'ufficio, a spese dell’ Impresa assegnataria, nel caso di mancata prestazione del servizio in oggetto oltre i tre giorni. Il Comune di Genova ha si riserva la facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata con preavviso di 15 giorniappalto in qualunque tempo, senza necessità alcun genere di ulteriori adempimentiindennità e compenso per l’appaltatore, oltre ai casi espressamente disciplinati dalla legge e dal presente capitolato, nelle seguenti ipotesi: - gravi inadempienze normative; - inosservanza del capitolato e di quanto offerto in sede di gara; - a seguito diffida ad adempiere, in caso di accertata inadempienza, qualora dovessero emergere da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità l’affidatario non provveda entro il termine perentorio assegnato, fatta salva l’applicazione delle penali; - inadempienze di entità o frequenza tali da pregiudicare la prosecuzione compromettere il progetto di cooperazione interterritoriale; - cessione o subappalto totale o parziale delle prestazioni oggetto del rapporto contrattualepresente capitolato; - inosservanza dell’art. La Civica Amministrazione procederà3 della L. 13 Agosto 2010 n. 136, all’occorrenza, all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione in dannoordine alla tracciabilità dei flussi finanziari. Nelle ipotesi di cui sopra indicate il contratto sarà potrà essere risolto di diritto dal GAL Tuscia Xxxxxx con effetto immediato a seguito della dichiarazione comunicazione del Comuneproprio Direttore Tecnico, in forma a mezzo di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificataA/R, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione In tal caso alla Ditta aggiudicataria non spetta alcun indennizzo ed il GAL Tuscia Xxxxxx ha facoltà di incamerare la cauzione, salvo il maggior risarcimento del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’art. 7. In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimentodanno. Alla Società Ditta aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente di quanto effettuato prima fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e spese, i danni. Al fine di recuperare penalitàPer l’applicazione delle disposizioni del presente articolo, spese e danni il Comune GAL Tuscia Xxxxxx potrà rivalersi su eventuali crediti della SocietàDitta Aggiudicataria, nonché sulla cauzione definitiva, senza necessità di diffide o formalità di autorizzazione della stessa. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della società. In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimentosorta.

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Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo L’ Amministrazione si riserva la facoltà di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie: il verificarsi delle fattispecie relative ai motivi di esclusione, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento ad irregolarità in materia contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa, frode nell’esecuzione del servizio; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni delle disposizioni stabilite dal presente capitolato; subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto al di fuori dei casi stabiliti dalla legge; qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010, procede all’immediata procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competente; in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere a ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del dannoCod. Civ., procedendo all'esecuzione d'ufficio, a spese dell’ Impresa assegnataria, nel in caso di mancata prestazione grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del servizio in oggetto oltre i tre giornivalore del contratto, ovvero qualora l’Impresa assegnataria si renda colpevole di frode, di grave negligenza o la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dal presente CSA, qualora siano state riscontrate e, non tempestivamente sanate irregolarità che abbiano causato disservizio per l’Amministrazione. Il Comune di Genova ha E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. a danno della ditta aggiudicataria qualora nel corso della fornitura dovesse verificarsi: - un ritardo superiore a 11 gg lavorativi rispetto ai termini stabiliti per l’esecuzione della fornitura, che abbia determinato gravi disservizi all’ amministrazione; - almeno tre ritardi, per complessivi 20 gg lavorativi, rispetto ai termini stabiliti per l’esecuzione della fornitura, che abbia determinato gravi disservizi all’Amministrazione; - due rifiuti da parte dell’Amministrazione della fornitura consegnata per evidenti difetti dipendenti dalla lavorazione e/o dal materiale utilizzato. Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto: - qualora il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto; -qualora l’aggiudicatario si sia trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto, in una delle situazioni di cui all’art. 80 comma 1, D.Lgs n. 50/2016; -qualora l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell’unione Europea in un procedimento ai sensi dell’art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato; -qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016. La risoluzione del contratto sarà comunicata all’Impresa mediante semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata con preavviso avviso di 15 giorni, senza necessità ricevimento che produrrà effetto dalla data di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattualericezione ovvero a mezzo pec. La Civica Amministrazione procederà, all’occorrenza, all'incameramento L’Amministrazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patitipatiti dall’Amministrazione Comunale, compresa l'eventuale esecuzione in danno. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’art. 7. In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della società. In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno. La Resta inteso che ai sensi della normativa vigente in materia, eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimentocontratto, saranno oggetto di segnalazione all’autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

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Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo Il Comune di Cantello si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’Artdell’art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie: il verificarsi delle fattispecie relative ai motivi di esclusione, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016Codice Civile, con particolare riferimento ad irregolarità in materia contributivasemplice comunicazione scritta, previdenzialecon tutte le conseguenze di legge e di capitolato che la risoluzione comporta, assistenziale e assicurativasalva l’applicazione delle penali applicabili, frode nell’esecuzione del servizio; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni delle disposizioni stabilite dal presente capitolato; subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto al di fuori dei casi stabiliti dalla legge; qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura nelle seguenti ipotesi: - U.T.G. territorialmente competente; in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in caso di inosservanza grave inadempimento dell’Impresa anche ad uno solo degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera obblighi assunti con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere che si protragga oltre il termine non inferiore a sensi degli artt15 (quindici) giorni solari che viene assegnato a mezzo raccomandata A.R. dal Comune di Cantello per porre fine all’inadempimento (art. 1453 1454 C.C.), il Comune di Cantello stesso ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento del danno, procedendo all'esecuzione d'ufficio, a spese dell’ Impresa assegnataria, ; - nel caso di danneggiamento volontario di cose appartenenti all’Ente; - mancata prestazione regolarizzazione, entro 4 (quattro) mesi dall’accertata irregolarità da parte del servizio in oggetto oltre i tre giorni. Il Comune di Genova ha facoltà Cantello, agli obblighi previdenziali e contributivi del personale (regolarità del DURC); - cessione totale o parziale del contratto ovvero violazione delle regole sul subappalto; - nel caso di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. perdita dei requisiti richiesti per la stipula del contratto; - cessazione dell’attività, oppure in caso di fallimento, messa in liquidazione o posta elettronica certificata con preavviso altra procedura concorsuale, a carico della ditta aggiudicataria; - mancato rispetto delle norme sulla sicurezza; - nel caso di 15 giorniogni altra inadempienza o fatto, senza necessità di ulteriori adempimentinon espressamente contemplati nel presente articolo, qualora dovessero emergere da parte dellche rendano impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’articolo 1453 C.C.. EImpresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare a carico dell’Appaltatore l’onere del maggior prezzo pagato, rispetto a quello convenuto, per la prosecuzione del rapporto contrattualeservizio affidato ad altra impresa. La Civica Amministrazione procederàNel caso di risoluzione resta stabilito che alcun compenso, all’occorrenzaindennità o altro spetta all’impresa, all'incameramento della cauzione definitiva, salvo la quale avrà solo il diritto al risarcimento pagamento contrattuale dei servizi regolarmente eseguiti, accertati ed accettati dal Comune di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione in danno. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’art. 7. In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della società. In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimentoCantello.

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Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo 1. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato, Opera Universitaria si riserva la facoltà di diritto del risolvere il contratto, ai sensi dell’Arte per gli effetti dell’art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa)del Codice Civile, le seguenti fattispecie: il verificarsi delle fattispecie relative ai motivi di esclusione, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016a tutto rischio dell’Impresa, con particolare riferimento ad irregolarità in materia contributivariserva di risarcimento danni, previdenzialenei seguenti casi:  gravi e reiterate inadempienze dell’impresa affidataria alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e frode, assistenziale e assicurativaa qualsiasi titolo, frode da parte della stessa, nell’esecuzione delle prestazioni affidate;  ingiustificata sospensione del servizio; negligenze gravi cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;  mancato rispetto degli obblighi retributivi, reiterate inadempienzeprevidenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;  gravi e ripetute violazioni del D.U.V.R.I. da parte dell’impresa affidataria, gravi violazioni delle disposizioni stabilite dal presente capitolatocomunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato; subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto al di fuori autorizzato;  violazioni degli obblighi relativi alla tracciabilità dei casi stabiliti dalla legge; qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria flussi finanziari di cui all’art. 3 14 del presente capitolato;  mancata presentazione della Legge n.136/2010polizza assicurativa di cui all’art. 6 del presente Capitolato;  applicazione di penali tali da superare il 10% del valore contrattuale;  venir meno dei requisiti posti alla base dell’affidamento dell’appalto;  riscontro, procede all’immediata risoluzione durante le verifiche eseguite da Opera Universitaria, di “non conformità” che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competente; in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara servizio e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti rischi di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere a sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del danno, procedendo all'esecuzione d'ufficio, a spese dell’ Impresa assegnataria, nel caso di mancata prestazione del servizio in oggetto oltre i tre giorni. Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata con preavviso di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale. La Civica Amministrazione procederà, all’occorrenza, all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione in danno. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’art. 7. In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi economici e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. Il contratto si intenderà risolto immagine a Opera Universitaria stessa;  ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite da Opera Universitaria;  utilizzo anche temporaneo di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Societàrisorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza necessità deroga documentata da parte di diffide o Opera Universitaria;  mancato rispetto ripetuto degli obblighi di autorizzazione legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;  mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della stessa. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della società. In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimentoprivacy.

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Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo di risoluzione di diritto Si applica la disciplina contenuta nell’art.108 del contratto, ai sensi dell’ArtCodice. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie: il verificarsi delle fattispecie relative ai motivi di esclusione, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento ad irregolarità in materia contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa, frode nell’esecuzione del servizio; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni delle disposizioni stabilite dal presente capitolato; subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto al di fuori dei casi stabiliti dalla legge; qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazionePer grave inadempimento, ai sensi del comma 9-bis dell'art3 del citato art. 3 108 si intende: - ritardo reiterato nell’esecuzione della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatoreprestazione che comporti l’applicazione cumulativa di penali per l’importo complessivo superiore al 10 % dell’ammontare netto contrattuale; - reiterati ritardi nell’assistenza tecnica, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi tali da compromettere la continuità dell’attività interventistica; - reiterata consegna di tracciabilità finanziaria di cui all’artprodotti non conformi alla richiesta. 3 della Legge n.136/2010L’Azienda Ulss potrà, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattualeinoltre, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competente; in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere a sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del danno, procedendo all'esecuzione d'ufficio, a spese dell’ Impresa assegnataria, nel caso di mancata prestazione del servizio in oggetto oltre i tre giorni. Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata con preavviso ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale. La Civica Amministrazione procederà, all’occorrenza, all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione in danno. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutivagara. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimentosi estende alle prestazioni già eseguite. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’art. 7. In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale Con la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto sorge in capo all’Azienda Ulss il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’Impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Ulss rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’incameramento del medesimo da parte dell’Azienda Ulss e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e consequenziali alla stessa saranno risoluzione del contratto. Nelle ipotesi elencate, la stazione appaltante procede a totale ed esclusivo carico della societàcontestare le inadempienze con le modalità procedimentali previste dal citato comma 3 dell’art. In 108. Ai sensi dell’art. 110 comma 1 del Codice, nel caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno. La risoluzione del contratto non pregiudica disposta ai sensi del citato art. 108, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dell’appalto; in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimentotale ipotesi, l’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo Oltre a quanto previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, possono essere in particolare causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), contrattuale per inadempimento le seguenti fattispecie: il verificarsi delle fattispecie relative ai motivi di esclusione, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento ad irregolarità in materia contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa, frode nell’esecuzione del servizio; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni delle disposizioni stabilite dal presente capitolato; subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto al di fuori dei casi stabiliti dalla legge; qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competente; in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere a sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del danno, procedendo all'esecuzione d'ufficio, a spese dell’ Impresa assegnataria, nel caso di mancata prestazione del servizio in oggetto oltre i tre giorni. Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere Nelle ipotesi sopraindicate il contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata con preavviso di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale. La Civica Amministrazione procederà, all’occorrenza, all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione in danno. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà potrà essere risolto di diritto da parte del Comune capofila con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La In tale caso, all’appaltatore non spetta alcun indennizzo e il Comune ha facoltà di incamerare la cauzione, salvo il maggior risarcimento del danno. Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, il Comune avrà la facoltà di affidare il servizio a terzi, per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio; gli oneri derivanti da ciò vanno compresi nei danni derivanti dalla risoluzione del contratto non pregiudica in per colpa. In ogni caso è sempre fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’art. 7. In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimentoderivanti da inadempienze. Alla Società ditta verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Al fine Può essere causa di recuperare penalitàrisoluzione del contratto anche lo scioglimento dell’aggregazione dei Comuni aderenti alla Scuola Civica di Musica in ambito sovracomunale tra i comuni di Siniscola, spese Posada, Torpè e danni Lodè. Per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo, il Comune potrà rivalersi si rivarrà su eventuali crediti della Societàditta nonché sulla cauzione, che verrà incamerata a titolo di penale, senza necessità di diffide o formalità di autorizzazione della stessasorta. In tutti i casi di risoluzione anticipata del Il Comune potrà a sua volta risolvere il contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della società. In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimentoinderogabili esigenze pubbliche.

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Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo In caso di risoluzione inosservanza delle prescrizioni contrattuali, e fatte salve le penali applicabili, Unioncamere del Veneto mediante comunicazione all’affidatario all’indirizzo PEC dichiarato in sede di istanza di partecipazione o, in alternativa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, potrà assegnare all’appaltatore ex art. 1454 c.c., un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione per porre fine all’inadempimento. Decorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intenderà risolto ed Unioncamere del Veneto potrà procedere, unilateralmente e senza necessità di messa in mora, all’incameramento del deposito cauzionale di cui all’art. 8 del presente capitolato, all’esecuzione del servizio in danno della ditta inadempiente, a carico della quale resterà l’onere del maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l’Ente ritenesse opportuno intraprendere a difesa dei propri interessi. Unioncamere del Veneto potrà in ogni caso risolvere di diritto del il contratto, ai sensi dell’Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie: il verificarsi delle fattispecie relative ai motivi di esclusione, ex art. 80 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’appaltatore all’indirizzo PEC dichiarato in sede di istanza di partecipazione o, in alternativa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nei seguenti casi: - cessione dell’impresa o del D. Lgs. n. 50/2016contratto, con particolare riferimento ad irregolarità concordato preventivo, fallimento, atti di sequestro o pignoramento a carico dell’aggiudicatario; - violazione delle norme in materia contributivadi sicurezza e di trattamento previdenziale, previdenzialeassicurativo, assistenziale e assicurativaretributivo del personale; - perdita del requisito dell'iscrizione al Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, frode nell’esecuzione di cui all'art. 109 del servizioD.Lgs. 209/2005; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni - interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi; - applicazione di penalità di cui al precedente art. 10 per un ammontare pari al 10% (dieci per cento) del valore annuo del contratto; - ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto ai sensi dell’art. 1453 c.c.; - qualora venga meno anche uno solo dei requisiti di idoneità dichiarati in sede di offerta; - accertamento della non veridicità del contenuto delle disposizioni stabilite dichiarazioni presentate in sede di gara; - mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal presente capitolatoricevimento della relativa richiesta da parte di Unioncamere del Veneto; subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto al di fuori dei casi stabiliti dalla legge; - qualora le transazioni di cui finanziarie relative al presente appalto contratto, non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari mediante l’utilizzo del bonifico bancario o della società Poste italiane Spa o degli postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazionedelle operazioni (art. 3, ai sensi del comma 9-bis dell'art8 della legge 13.8.2010 n.136). 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competente; in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere a sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del danno, procedendo all'esecuzione d'ufficio, a spese dell’ Impresa assegnataria, nel caso di mancata prestazione del servizio in oggetto oltre i tre giorni. Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata con preavviso di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale. La Civica Amministrazione procederà, all’occorrenza, all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione in danno. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La L’eventuale risoluzione del contratto stipulato con il broker aggiudicatario non pregiudica in ogni caso il diritto avrà effetto sui contratti assicurativi stipulati con l’assistenza del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’art. 7. In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della società. In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitivabroker stesso, salvo quanto previsto dal comma seguente. Qualora il diritto al risarcimento contratto stipulato con il broker aggiudicatario fosse risolto in costanza di tutti i danni eventualmente patiticontratti assicurativi conclusi con l’assistenza del broker stesso, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno. La la risoluzione verrà comunicata alle Compagnie assicuratrici, che, nelle more dell’individuazione di un nuovo broker, dovranno interagire esclusivamente con Unioncamere del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimentoVeneto.

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Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo Ferma restando l’applicazione delle penali, LepidaSpA potrà avvalersi della facoltà di risoluzione di diritto del contrattocontratto e degli eventuali ordini generati dal medesimo, ai sensi dell’Art. dell’art 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa)c.c., le seguenti fattispecie: il verificarsi delle fattispecie relative ai motivi di esclusione, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento ad irregolarità in materia contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa, frode nell’esecuzione del servizio; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni delle disposizioni stabilite dal presente capitolato; subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto al di fuori dei casi stabiliti dalla legge; qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competente; in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere a sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per salvo il risarcimento del danno, procedendo all'esecuzione d'ufficionei seguenti casi: violazione degli obblighi in materia di “Cessione del contratto e dei crediti”, a spese dell’ Impresa assegnatariaviolazione degli obblighi di “Riservatezza”; violazione degli obblighi di “Tracciabilità dei flussi finanziari”; violazione degli obblighi di “Trasparenza”; violazione degli “Obblighi di legge”; violazione degli obblighi di “Proprietà”. Inoltre, nel caso LepidaSpA potrà risolvere di mancata prestazione del servizio in oggetto oltre i tre giorni. Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere diritto il contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata con preavviso di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere il ritardo nella consegna da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale. La Civica Amministrazione procederà, all’occorrenza, all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento dell’Aggiudicatario comportasse l’applicazione di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione in danno. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza del valore dell’offerta economica aggiudicata. Oltre ai casi previsti, LepidaSpA potrà avvalersi della facoltà di giustificazioni ritenute valide dal Comunerisoluzione del contratto, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’artai sensi e per gli effetti dell’art 1454 c.c. 7qualora nel corso di esecuzione dello stesso, l’Aggiudicatario si renda colpevole di gravi negligenze e inadempienze rispetto gli obblighi assunti. La risoluzione si verifica di diritto quando LepidaSpA dichiari all'Impresa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva ai sensi dell'art.1456 c.c. In tali casi è esclusa qualunque responsabilità di LepidaSpA nei confronti dell'Aggiudicatario e LepidaSpA medesima avrà diritto a far completare le prestazioni oggetto del presente contratto a terzi, addebitandone il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentoriomaggior costo all'Impresa, non inferiore a giorni 15, entro il quale fatta salva la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso richiesta di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della società. In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimentonei confronti della stessa.

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Samples: Richiesta Di Offerta

Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie: il verificarsi delle fattispecie relative ai Il contratto potrà essere risolto a giudizio della S.A. ove ricorrano speciali motivi di esclusione, ex artinadempienza della D.A. previsti dalla normativa vigente. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento ad irregolarità in materia contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa, frode nell’esecuzione del servizio; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni delle disposizioni stabilite dal presente capitolato; subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto al di fuori dei casi stabiliti dalla legge; qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire La S.A. avrà la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competente; in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contrattofacoltà, previa diffida ad adempiere a sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del dannocomunicazione scritta alla D.A., procedendo all'esecuzione d'ufficio, a spese dell’ Impresa assegnataria, nel caso di mancata prestazione del servizio in oggetto oltre i tre giorni. Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata con preavviso tutte le conseguenze di 15 giornilegge che la risoluzione comporta, senza necessità compresi l’incameramento del deposito cauzionale e la facoltà di ulteriori adempimentiaffidare l’appalto a terzi in danno alla D.A., salva l’applicazione di penali nelle seguenti ipotesi: - qualora dovessero emergere da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la prosecuzione D.A. addivenga alla cessione del rapporto contrattualecontratto od al subappalto, anche parziale; - in caso di fallimento della D.A.; - in caso di recidiva nelle inadempienze per le quali siano state applicate almeno tre penalità di cui al precedente articolo; - in caso di mancata comunicazione di cessione della D.A.; - in caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente. Il contratto verrà automaticamente risolto anche a seguito di assunzione di eventuali provvedimenti con i quali venga pronunciata la revoca, il ritiro, la decadenza, la sospensione e l’annullamento delle autorizzazioni di legge rilasciate alla D.A. Tali provvedimenti e quelli comportanti la modifica delle autorizzazioni necessarie alla D.A. per l’espletamento della propria attività dovranno essere immediatamente portati a conoscenza della S.A. a cura e responsabilità della D.A. stessa. La Civica Amministrazione procederàD.A. riconosce fin d’ora il diritto dell’Azienda, all’occorrenzaove si verifichi uno solo dei casi previsti nel presente articolo, all'incameramento di interrompere “ipso iure” il corso dell’intero contratto mediante comunicazione da notificarsi a mezzo di lettera A.R. al domicilio eletto dalla D.A. medesima o a mezzo pec. In caso di fallimento della D.A., tale comunicazione interrompe senz’altro il contratto dal giorno della notifica e la liquidazione dei crediti della D.A. avverrà per parti proporzionali fino a tutta la mezzanotte del giorno antecedente a quello della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, la D.A., oltre alla immediata perdita della cauzione definitivaa titolo di penale, salvo il diritto sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione in danno. Nelle ipotesi di cui sopra diretti ed indiretti ed alle maggiori spese alle quali la S.A. dovrà andare incontro per il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo rimanente periodo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’art. 7. In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà D.A. sarà corrisposto il prezzo contrattuale del solo servizio regolarmente effettuato prima al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della società. In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento.

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Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo E’ fatta salva la facoltà del Comune di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 C.C. a tutto rischio e danno dell’I.A. con riserva, altresì, di risarcimento dei danni cagionati, in caso di violazioni alle pattuizioni contrattuali che determinino grave inadempienza e, conseguentemente, di procedere all’incameramento del deposito cauzionale ed all’esecuzione del servizio in danno all’I.A. del quale resterà l’onere del maggior prezzo pagato rispetto a quanto convenuto in sede di aggiudicazione. Possono costituire causa di risoluzione per inadempimento in particolare: • gravi irregolarità che possano arrecare danno agli utenti del servizio o, anche indirettamente, al Comune; • la violazione dell’obbligo di diritto del contratto, ai sensi dell’Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie: il verificarsi delle fattispecie relative ai motivi permettere al Comune di esclusione, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento ad irregolarità in materia contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa, frode nell’esecuzione vigilare sul corretto svolgimento del servizio; negligenze gravi• l’inosservanza ripetuta delle prescrizioni del Comune volte ad assicurare la regolarità dei servizi, reiterate inadempienzela sicurezza degli utenti, gravi violazioni delle disposizioni stabilite dal il rispetto di leggi, regolamenti e del presente capitolato; subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto al • la commissione di fuori dei casi stabiliti dalla legge; qualora le transazioni infrazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'artrilevanza penale che facciano venir meno l’affidabilità dell’Impresa. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte • ripetute inadempienze agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010derivanti dal presente capitolato non sanate in seguito a diffida formale, procede all’immediata risoluzione o anche una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi o interruzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competente; in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere a sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del danno, procedendo all'esecuzione d'ufficio, a spese dell’ Impresa assegnataria, nel caso di mancata prestazione del servizio in oggetto oltre i tre giorniservizio. Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il potrà recedere unilateralmente dal contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata con un preavviso di 15 giornigg., senza necessità di ulteriori adempimentiincamerando la cauzione prestata dall’appaltatore, qualora dovessero emergere da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale. La Civica Amministrazione procederà, all’occorrenza, all'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patitidell’eventuale maggior danno, compresa l'eventuale esecuzione in danno. Nelle ipotesi di cui sopra anche conseguente all’affidamento temporaneo a terzi dell’appalto con maggiori oneri per il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’art. 7. In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune recesso potrà rivalersi su pervenirsi soltanto dopo aver contestato l'addebito ed aver esaminato le eventuali crediti della Società, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della società. In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimentocontrodeduzioni.

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Samples: cdn1.regione.veneto.it

Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie: il verificarsi delle fattispecie relative ai motivi di esclusione, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento ad irregolarità in materia contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa, frode nell’esecuzione del servizio; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni delle disposizioni stabilite dal presente capitolato; subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto al di fuori dei casi stabiliti dalla legge; qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire L'Amministrazione si riserva la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competente; in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere a sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del danno, procedendo all'esecuzione d'ufficio, a spese dell’ Impresa assegnataria, nel caso di mancata prestazione del servizio in oggetto oltre i tre giorni. Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, previa diffida ad adempiere, da comunicarsi a mezzo raccomandata R.R. o posta elettronica certificata con preavviso A.R., ovvero nel caso di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere gravi inadempienze agliobblighi contrattuali da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattualedell’Appaltatore. La Civica Amministrazione procederà, all’occorrenza, all'incameramento della cauzione In tal caso l’Amministrazione comunale avrà facoltà di incamerare lacauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo ildiritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. L'Amministrazione ha il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione in danno. Nelle ipotesi risolvere di cui sopra diritto il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione procedere alla risoluzione del Comunecontratto, in forma di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificata, di volersi avvalere valendosi della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto risolutiva espressa ai sensi degli arttdell'art. 1453-1454 C.C.1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’art. 7. In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi - gravi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione; - arbitrario abbandono o sospensione da parte del Soggetto aggiudicatario di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto, non dipendente da cause di forza maggiore; - qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016; - cessazione o fallimento del Soggetto aggiudicatario; - il venire meno dei requisiti prescritti dal bando di gara; - mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10(dieci) giorni lavorativi dal ricevimento o mediante posta elettronica certificata. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa. In tutti i relativa richiesta da parte dell’Amministrazione comunale; - nei casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettueràcui agli articoli concernenti: obblighi derivanti dalrapporto di lavoro, tramite propri peritiresponsabilità per infortuni e danni, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essereobblighi di riservatezza, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione divietodi cessione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della societàcessione del credito, sospensione dei servizi, violazione del Codice di comportamento del Comune di Napoli; L’Amministrazione si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l’adeguatezza del servizio prestato dal Soggetto aggiudicatario. In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno. La risoluzione del contratto non pregiudica l’Appaltatore si impegnerà a fornire al Comune di Napoli tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. Ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. 50/2016, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a sede di offerta. Inoltre saranno causa dell’inadempimentodi recesso le gravi e reiterate violazioni delle prescrizioni contenute nel codice di comportamento dell’Amministrazione.

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Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo L’Azienda potrà, avvalendosi della facoltà di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’Artcui all’art. 1456 C.C. c.c. (Clausola clausola risolutiva espressa), le risolvere di diritto il contratto, previa comunicazione scritta all’operatore aggiudicatario, nei seguenti fattispeciecasi: il verificarsi in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle fattispecie relative condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; nel caso di reiterati ritardi rispetto ai motivi termini previsti dal contratto; nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore concorrente nel corso della procedura di esclusionegara; in caso di xxxxxxx, ex art. 80 da parte del D. Lgs. n. 50/2016concorrente, con particolare riferimento dei requisiti richiesti dal bando di gara e dalla documentazione di gara, relativamente alle procedure ad irregolarità evidenza pubblica; in materia contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa, frode nell’esecuzione caso di cessione del servizio; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni delle disposizioni stabilite dal presente capitolato; contratto o subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto al autorizzati; in caso di fuori violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei casi stabiliti dalla legge; qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazioneflussi finanziari, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010n. 136 del 16 agosto 2010; A seguito di gravi e reiterate inadempienze contrattuali da parte dell’Impresa Appaltatrice, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattualel’Azienda appaltante si riserva la facoltà di dichiarare risolto il Contratto con propria deliberazione senza necessità di diffida o di altro atto giudiziale, informandone contestualmente la stazione appaltante con l’obbligo dell’appaltatore decaduto di risarcire ogni conseguente spesa o danno. Per quanto non previsto e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competente; in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere a sensi degli artt. pattuito le parti faranno riferimento agli articoli 1453 e 1454 seguenti del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del danno, procedendo all'esecuzione d'ufficio, a spese dell’ Impresa assegnataria, nel caso di mancata prestazione del servizio in oggetto oltre i tre giorni. Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata con preavviso di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale. La Civica Amministrazione procederà, all’occorrenza, all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione in danno. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La “Della risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’art. 7. In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della societàcontratto”. In caso di risoluzione contrattualerescissione anticipata del contratto, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitivala ditta aggiudicataria avrà diritto ad un indennizzo pari alla percentuale di utile dichiarata in fase di offerta, salvo il diritto rapportata in dodicesimi al risarcimento periodo intercorrente tra la data di tutti i danni eventualmente patitirecesso e la naturale scadenza del contratto. L’importo derivante dall’applicazione di penalità e sanzioni e dalle spese sostenute dall’Amministrazione verrà detratto dai pagamenti dovuti all’impresa o da eventuali crediti esigiti dalla stessa, ivi compresa l’eventuale esecuzione in dannononché sulla garanzia fideiussoria senza bisogno di diffide o formalità di sorta. La risoluzione di diritto del contratto non pregiudica in ogni caso comporterà l’incameramento del deposito cauzionale nonché il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti dalla Azienda. In tale eventualità, l’Azienda avrà la facoltà di affidare ad altro operatore economico l’esecuzione del servizio, anche ricorrendo alla graduatoria formulata negli atti di gara. In caso di mancanza di graduatoria si procederà nei termini di legge. L’operatore economico inadempiente risponderà di tutte le spese derivanti, nonché degli eventuali maggiori costi. L’Ente, per il recupero di tali maggiori spese avrà la facoltà di trattenere i crediti vantati dalla Ditta per il servizio la fornitura sino alla risoluzione del contratto. L'esecuzione in danno non esimerà l’operatore economico aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa potrà incorrere a causa dell’inadempimentonorma di legge, per i fatti che avranno motivato la risoluzione.

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Samples: Regolamento Di Gara

Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo Ferma restando l’applicazione delle penali, LepidaSpA potrà avvalersi della facoltà di risoluzione di diritto del contrattocontratto e degli eventuali ordini generati dal medesimo, ai sensi dell’Art. dell’art 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa)c.c., le seguenti fattispecie: il verificarsi delle fattispecie relative ai motivi di esclusione, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento ad irregolarità in materia contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa, frode nell’esecuzione del servizio; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni delle disposizioni stabilite dal presente capitolato; subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto al di fuori dei casi stabiliti dalla legge; qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competente; in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere a sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per salvo il risarcimento del danno, procedendo all'esecuzione d'ufficionei seguenti casi: violazione degli obblighi in materia di “Cessione del contratto e dei crediti”, a spese dell’ Impresa assegnatariaviolazione degli obblighi di “Riservatezza”; violazione degli obblighi di “Tracciabilità dei flussi finanziari”; violazione degli obblighi di “Trasparenza”; violazione degli “Obblighi di legge”; violazione degli obblighi di “Proprietà”. Inoltre, nel caso LepidaSpA potrà risolvere di mancata prestazione del servizio in oggetto oltre i tre giorni. Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere diritto il contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata con preavviso qualora il superamento dei livelli di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere servizio da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale. La Civica Amministrazione procederà, all’occorrenza, all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento dell’Aggiudicatario comportasse l’applicazione di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione in danno. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza del valore dell’offerta economica aggiudicata; Oltre ai casi previsti, LepidaSpA potrà avvalersi della facoltà di giustificazioni ritenute valide dal Comunerisoluzione del contratto, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’artai sensi e per gli effetti dell’art 1454 c.c. 7qualora nel corso di esecuzione dello stesso, l’Aggiudicatario si renda colpevole di gravi negligenze e inadempienze rispetto gli obblighi assunti. La risoluzione si verifica di diritto quando LepidaSpA dichiari all'Impresa, a mezzo posta elettronica certificata (pec), che intende avvalersi della presente clausola risolutiva ai sensi dell'art.1456 c.c. In tali casi è esclusa qualunque responsabilità di LepidaSpA nei confronti dell'Aggiudicatario e LepidaSpA medesima avrà diritto a far completare le prestazioni oggetto del presente contratto a terzi, addebitandone il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentoriomaggior costo all'Impresa, non inferiore a giorni 15, entro il quale fatta salva la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso richiesta di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della società. In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimentonei confronti della stessa.

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Samples: www.lepida.net

Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo di risoluzione di diritto Il contratto individuale si risolve nei seguenti casi: - per scadenza del contratto, ai sensi dell’Arttermine concordato; - per sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto dell’incarico; - per recesso da parte del committente; - per recesso da parte del collaboratore. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie: il verificarsi delle fattispecie relative ai motivi di esclusione, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento ad irregolarità in materia contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa, frode nell’esecuzione del servizio; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni delle disposizioni stabilite dal presente capitolato; subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto al di fuori dei casi stabiliti dalla legge; qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competente; in In caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere a sensi degli artt. 1453 e 1454 recesso del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del danno, procedendo all'esecuzione d'ufficio, a spese dell’ Impresa assegnataria, nel caso di mancata prestazione del servizio in oggetto oltre i tre giorni. Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata con preavviso di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale. La Civica Amministrazione procederà, all’occorrenza, all'incameramento della cauzione definitiva, committente è salvo il diritto al risarcimento pagamento delle attività espletate. Nel caso in cui il committente si avvalga della facoltà di tutti i danni eventualmente patitirisolvere anticipatamente il contratto, compresa l'eventuale esecuzione per motivi diversi dalla sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto dell’incarico, in dannomodo unilaterale così come previsto all’art. Nelle ipotesi 2227 del codice civile, dovrà comunicarlo con preavviso di cui sopra almeno quindici giorni – tramite lettera raccomandata A/R – tenendo indenne il collaboratore delle spese e del lavoro eseguito, corrispondendo al medesimo, a seguito del mancato guadagno, un’indennità pari al 30% dei compensi residui previsti dal contratto. Nessun preavviso e nessuna indennità sono dovuti in caso di recesso del committente per giusta causa. Il collaboratore può risolvere il contratto sarà risolto con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata A/R, con un periodo di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma preavviso di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’art. 7. In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificataquindici giorni. Il contratto periodo di preavviso non si intenderà risolto applica in caso di diritto alla scadenza gravi inadempienze contrattuali del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della societàcommittente. In caso di risoluzione contrattualerecesso senza preavviso da parte del collaboratore, il Comune procederà all'incameramento committente ha diritto a trattenere una quota del compenso proporzionale al preavviso omesso tranne nei casi in cui tale recesso sia stato tra le parti concordato con atto scritto. In caso di sopravvenuta impossibilità della cauzione definitivaprestazione oggetto del presente incarico, salvo il contratto si risolverà di diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in dannosenza che nessuna delle parti possa pretendere alcunché. La risoluzione L’effetto decorre dal terzo giorno della comunicazione da parte del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimentocommittente all’incaricato.

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Samples: Contratto Di Collaborazione Coordinata E Continuativa

Risoluzione del contratto. Costituiscono Oltre a quanto previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali e dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, costituiscono motivo di per la risoluzione di diritto del contrattocontratto per inadempimento, ai sensi dell’Artdell’art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa)del Codice Civile, le seguenti fattispecieipotesi: il verificarsi delle fattispecie relative ai motivi ✓ apertura di esclusione, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento ad irregolarità una procedura concorsuale a carico dell’Aggiudicatario; ✓ messa in materia contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa, frode nell’esecuzione del servizio; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni delle disposizioni stabilite dal presente capitolato; subappalto non autorizzato liquidazione o cessione anche parziale dell’attività dell’Aggiudicatario; ✓ abbandono della concessione, salvo che per causa di forza maggiore; ✓ impiego di personale non dipendente dell’Aggiudicatario; ✓ casi accertati di tossinfezioni alimentare; ✓ ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi; ✓ cessione del contratto al a terzi; ✓ violazione grave e/o ripetuta delle norme di fuori dei casi stabiliti dalla leggesicurezza e prevenzione; qualora ✓ in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le transazioni attività di cui al presente appalto contratto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari effettuate con bonifico bancario o della società Poste italiane Spa o degli postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competentedelle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica indicati; in caso di esito interdittivo subappalto non autorizzato dall’Azienda; ✓ comminazione di penalità per un importo pari al 10% dell’importo della concessione. In ognuna delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaroipotesi sopra previste, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento l’Azienda non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere a sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del danno, procedendo all'esecuzione d'ufficio, a spese dell’ Impresa assegnataria, nel caso di mancata prestazione del servizio in oggetto oltre i tre giorni. Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata con preavviso di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale. La Civica Amministrazione procederà, all’occorrenza, all'incameramento della cauzione definitivanon esattamente eseguite, salvo il suo diritto al dal risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione in dannodei maggiori danni. Qualora le penali applicate superino il dieci per cento dell’importo contrattuale il R.U.P. propone all’organo competente della Stazione concedente la risoluzione del contratto. Nelle ipotesi di cui sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato immediato, a seguito della dichiarazione del Comunedell'Azienda, in forma di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificataresa a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso Nei casi previsti dal presente articolo l’Aggiudicatario incorre nella perdita della cauzione di cui al precedente articolo 18 che viene incamerata dall’Azienda ed è fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti per tutte le ulteriori spese che ne possono derivare a causa dell’inadempimento. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’art. 7. In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, senza necessità di diffide o di autorizzazione carico della stessa. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della società. In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento L’incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a causa dell’inadempimentomezzo PEC.

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Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo In caso di risoluzione inadempimento o di ritardo nell’adempimento degli obblighi contrattuali, l’Azienda potrà assegnare all’aggiudicatario, mediante lettera raccomandata A/R, un termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente tale termine, il contratto è risolto di diritto del contratto(art. I454 c.c.). Si prevede espressamente che il contratto si risolva di diritto, ai sensi dell’Artdell’art. 1456 C.C. I456 c.c. (Clausola clausola risolutiva espressa), le nei seguenti fattispeciecasi: il verificarsi delle fattispecie relative ai motivi - emanazione, nei confronti dell’appaltatore, di esclusione, ex artun provvedimento definitivo che disponga l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui agli artt. 80 6 e 67 del D. Lgs. n. 50/2016I59/20II; - passaggio in giudicato di una sentenza di condanna per i delitti previsti dall’art. 5I, con particolare riferimento ad irregolarità in materia contributivacommi 3-bis e 3-quater, previdenzialec.p.p., assistenziale dagli articoli 3I4, comma I, 3I6, 3I6-bis, 3I7, 3I8, 3I9, 3I9-ter, 3I9-quater e assicurativa320 c.p., frode nell’esecuzione del serviziononché per reati di usura e riciclaggio e per frodi nei confronti della stazione appaltante, di subappaltatori e di lavoratori; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni delle disposizioni stabilite dal presente capitolato; subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto al di fuori dei casi stabiliti dalla legge; qualora le transazioni - violazione della normativa di cui al presente appalto D. Lgs. 8I/2008 e s.m.i. e, più in generale, delle norme e delle leggi sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale; - violazione dei contratti collettivi di lavoro nazionale e territoriali, nonché violazioni delle norme relative al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori; - cessione dell’azienda, cessazione di attività, fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, o qualsiasi altra situazione equivalente a termini di legge; - revoca, ritiro, decadenza, sospensione, e annullamento delle autorizzazioni di legge previste dalla normativa vigente per la produzione e la commercializzazione dei prodotti offerti; - violazione della normativa antimafia; - interruzione o sospensione della fornitura che non vengano eseguite avvalendosi dipenda da caso fortuito e/o forza maggiore; - ritardo nella fornitura tale da rendere la stessa non più di Istituti Bancari interesse per l’Azienda; - grave negligenza o malafede nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; - irrogazione di penali per un importo complessivo superiore al I0% del valore del contratto; - violazioni delle prescrizioni relative al subappalto e/o alla cessione del contratto; - accertamento della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazionenon veridicità delle dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario, ai sensi del comma 9-bis dell'artdella normativa vigente, nel corso della procedura di gara. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010, procede all’immediata La risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competente; in contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. In caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse risoluzione del contratto, l’Azienda interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla Prefettura relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidatario; l’affidamento della fornitura fino alla scadenza naturale dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avviene alle medesime condizioni economiche proposte dall’originario aggiudicatario in caso sede di inosservanza degli impegni offerta. L’Azienda provvederà ad addebitare alla impresa aggiudicataria inadempiente la differenza fra le maggiori spese sostenute e quelle previste dal contratto risolto Le somme necessarie al sostenimento di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denarotali spese sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante incameramento del medesimo e, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti vantati dall’impresa nei confronti di un proprio rappresentantedell’Azienda, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere a sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del danno, procedendo all'esecuzione d'ufficio, a spese dell’ Impresa assegnataria, nel caso di mancata prestazione del servizio in oggetto oltre i tre giorni. Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata con preavviso di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale. La Civica Amministrazione procederà, all’occorrenza, all'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento di tutti ogni ulteriore danno che da tale risoluzione possa derivare all’Azienda. L’esecuzione in danno non esime l’impresa dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i danni eventualmente patitifatti che hanno motivato la risoluzione. Per quanto non previsto dal presente articolo, compresa l'eventuale esecuzione in danno. Nelle ipotesi si applicano le disposizioni di cui sopra il contratto sarà risolto al codice civile in materia di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La inadempimento e risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’art. 7. In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della società. In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimentocontratto.

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Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo Oltre alle ipotesi di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie: il verificarsi delle fattispecie relative ai motivi di esclusione, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento ad irregolarità in materia contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa, frode nell’esecuzione del servizio; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni delle disposizioni stabilite dal presente capitolato; subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto al di fuori dei casi stabiliti prevista dalla legge; qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o normativa sugli appalti pubblici è facoltà della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competente; in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale Committenza risolvere il contratto, previa comunicazione di diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c, nelle seguenti ipotesi di inadempimenti dell’Appaltatore: rifiuto ad effettuare anche una sola delle prestazioni previste nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e nell’offerta presentata; Al verificarsi di una delle seguenti ipotesi è facoltà della Committenza dichiarare, mediante dichiarazione unilaterale a sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del dannomezzo di semplice raccomandata, procedendo all'esecuzione d'ufficio, a spese dell’ Impresa assegnataria, nel caso di mancata prestazione del servizio in oggetto oltre i tre giorni. Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata con preavviso di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale. La Civica Amministrazione procederà, all’occorrenza, all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione in danno. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato ex art. 1456 c.c., senza la necessità di procedere a diffida, salvo l'eventuale risarcimento dei danni: utilizzo di materiale e prodotti non conformi alla legge; fallimento dell’Appaltatore; nell'ipotesi che vengano posti in essere artefici volti ad ottenere il compenso o venga dichiarato il falso circa l'effettuazione delle prestazioni; applicazione dell’art. 12 a seguito della dichiarazione del Comune, di contestazioni di penali in forma di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo misura superiore al 10% dell'importo contrattualedel valore della fornitura; dopo tre contestazioni ed esito negativo del secondo Collaudo di cui al precedente articolo 8; per gravi inadempimenti contrattuali, per reati accertati, per ritardo nell'esecuzione dei lavori, per violazione della normativa sul trattamento e sulla tutela dei lavoratori; affidamento in assenza subappalto senza autorizzazione; cessione del contratto; ritardo nella consegna della fornitura di giustificazioni ritenute valide dal Comune, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’art. 7. In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della societàoltre 45 giorni. In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno. La risoluzione del contratto non pregiudica intervenuta dopo la consegna delle apparecchiature o parte di esse, tutto il materiale deve essere rimosso con costi a carico dell’Appaltatore entro 30 giorni. In mancanza il Politecnico di Milano provvederà ad immagazzinare il materiale in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti attesa di ritiro da parte dell’Appaltatore, con oneri a causa dell’inadempimentocarico dell’appaltatore.

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Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del L’Azienda può risolvere il contratto, oltreché nel caso sopra evidenziato di ritardo nella consegna, sempre ai sensi dell’Art. dell’art 1456 C.C. codice civile (Clausola clausola risolutiva espressa), le con provvedimento motivato e previa comunicazione dl provvedimento stesso, anche nei seguenti fattispeciecasi:  n. 3 ritardi nelle consegne;  n. 3 consegne di prodotti diversi da quelli offerti in gara o consegne incomplete;  n. 3 inosservanze delle regole riguardanti il verificarsi confezionamento delle fattispecie relative ai motivi specialità;  indisponibilità assoluta della specialità contrattualizzata e non accettazione dell’eventuale specialità equivalente proposta;  perdita, da parte dell’Operatore Economico dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara;  violazione ripetuta delle norme di esclusionesicurezza e prevenzione;  documento unico di regolarità contributiva (DURC) negativo;  violazione della normativa circa la tracciabilità dei flussi finanziari, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016art 3 Legge 136/13.8.2010 smi;  cessazione dell’attività, con particolare riferimento ad irregolarità in materia contributivaconcordato preventivo, previdenzialefallimento, assistenziale stato di moratoria e assicurativa, frode nell’esecuzione del servizioconseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Operatore Economico; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni delle disposizioni stabilite dal presente capitolato; subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto al dall’Azienda;  violazione disposizioni antimafia;  motivate esigenze di fuori pubblico interesse, specificate nel provvedimento di risoluzione. Rimane sempre in capo all’Azienda l’accertamento dei requisiti di ordine generale e speciale, nei casi stabiliti dalla legge; qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazionecessione, ai sensi del comma 9-bis dell'artfusione, scissione, trasformazione. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competente; in Nel caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denarovariazione della soggettività giuridica dell’Operatore Economico fornitore, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere a sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del danno, procedendo all'esecuzione d'ufficio, a spese dell’ Impresa assegnataria, nel caso di mancata prestazione del servizio in oggetto oltre i tre giorni. Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata con preavviso di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale. La Civica Amministrazione procederà, all’occorrenza, all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione in danno. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutivadeve essere autorizzata dall’Azienda. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimentosi estende alle prestazioni già eseguite. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’art. 7. In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale Con la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della società. In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo sorge il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patitiaffidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, ivi compresa l’eventuale esecuzione in dannodanno dell’Operatore Economico inadempiente. La risoluzione del contratto non pregiudica comporta l’incameramento del deposito cauzionale nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti dall’Azienda. Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione opera di diritto quando l’Azienda, concluso il relativo procedimento, determini di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta all’Operatore aggiudicatario. Il provvedimento di recepimento formale della risoluzione per inadempimento disciplinerà parimenti, gli effetti della risoluzione sulla liquidazione dei crediti maturati nei confronti dell’Azienda contraente che, in ogni caso il diritto caso, non potranno essere riconosciuti per prestazioni effettuate dopo la mezzanotte del Comune giorno precedente la notifica della risoluzione del vincolo contrattuale. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimentocodice civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto.

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Samples: Disciplinare Di Gara E

Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo di La risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie: il verificarsi delle fattispecie relative ai motivi di esclusione, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento ad irregolarità in materia contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa, frode nell’esecuzione del servizio; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni delle disposizioni stabilite dal presente capitolato; subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto al sarà disposta nei casi e secondo le modalità di fuori dei cui all'art. 108 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. Oltre che nei casi stabiliti dalla legge; qualora le transazioni di cui al richiamato articolo ed a quelli espressamente previsti nel presente appalto non vengano eseguite avvalendosi capitolato nonché nelle Condizioni Generali di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazioneContratto, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi l'Amministrazione si riserva di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010, procede all’immediata procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competente; in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, contratto previa diffida ad adempiere a ai sensi degli arttdell’art. 1453 e 1454 del Codice Civile, in caso di gravi e comunque reiterate inadempienze degli obblighi derivanti dal capitolato e degli impegni assunti nel Progetto educativo e organizzativo presentato in sede di gara o per perdurante inadeguatezza degli operatori impiegati. Tali inadempienze devono essere contestate per iscritto dall’Ente affinché la ditta adotti i necessari provvedimenti per la relativa regolarizzazione. In ogni caso pur in presenza di disdetta la ditta è tenuta ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale del contratto qualora non possa essere assicurato il subentro di un’altra ditta per l’espletamento dei servizi. Il contratto s'intenderà comunque risolto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi: □in caso di frode, grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e fatta salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del danno, procedendo all'esecuzione d'ufficio, a spese dell’ Impresa assegnataria, condizioni contrattuali; □in caso di cessione dell’azienda di cessazione di attività oppure nel caso di mancata prestazione concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; □inosservanza degli obblighi concernenti il personale in materia di lavoro (inquadramento e retribuzione contrattuale a norma del servizio CCNL); □gravi e ripetute violazioni delle norme di sicurezza accertate dagli organi preposti alla vigilanza. Per gravi violazioni devono intendersi quelle che comportino l’applicazione di una pena detentiva o pecuniaria e che quest’ultima sia reiterata; □nel caso in oggetto oltre i tre giorni. Il Comune cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di Genova ha facoltà banche o della società Poste Italiane s.p.a., ovvero di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata con preavviso di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare altri strumenti che consentono la prosecuzione del rapporto contrattualepiena tracciabilità delle operazioni. La Civica Amministrazione procederà, all’occorrenza, all'incameramento stazione appaltante si impegna ad avvalersi della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione in danno. Nelle ipotesi clausola risolutiva espressa di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto all’art. 1456 del Codice Civile ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comunefunzioni specifiche relative all'affidamento, in forma di lettera raccomandata alla stipula o di comunicazione con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione all'esecuzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei danni subiti a causa dell’inadempimento. Costituiranno inoltre ipotesi delitti di risoluzione di diritto ai sensi degli cui agli artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune317 c.p., ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’art. 7. In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio318 c.p., non inferiore a giorni 15319 bis c.p., entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato319 ter c.p., in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione319 xxxxxx c.p., detratte le penalità320 c.p., le spese e i danni. Al fine di recuperare penalità322 c.p., spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società322 bis c.p., senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà346 bis c.p., tramite propri periti353 c.p., una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della società353 bis c.p. In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno. La risoluzione del contratto non pregiudica resta salva per l’Amministrazione Appaltante la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento del danno subito o delle maggiori spese sostenute in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimentodipendenza della risoluzione fermo restando l’applicazione delle penali.

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Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo E’ facoltà dell’Amministrazione comunale risolvere anticipatamente il contratto di risoluzione di diritto del contrattoappalto, ai sensi dell’Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie: il verificarsi delle fattispecie relative ai motivi di esclusione, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento ad irregolarità in materia contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa, frode nell’esecuzione del servizio; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni delle disposizioni stabilite dal presente capitolato; subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto al di fuori dei casi stabiliti dalla legge; qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge n.136/20101456 del Codice Civile, procede all’immediata risoluzione nei seguenti casi: - Mancato avvio del rapporto contrattualeservizio alla data stabilita - Interruzione non motivata del servizio - Inosservanza reiterata delle norme di legge, informandone contestualmente la stazione appaltante dei regolamenti e la Prefettura degli obblighi previsti dal presente capitolato - U.T.G. territorialmente competente; in Cessione del contratto o subappalto ad altri - Mancata applicazione dei contratti nazionali relativi al personale impiegato - In caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in scioglimento, cessazione o fallimento della ditta - In caso di inosservanza degli impegni gravi e ripetute irregolarità di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione ordine amministrativo e gestionale - Qualora l’aggiudicatario impedisca o renda difficili i controlli del servizio da parte del personale autorizzato dal Comune - Qualora l’aggiudicatario non ottemperi agli obblighi assicurativi - Ogni altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto inadempienza qui non contemplata che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere a renda impossibile la prosecuzione dell’appalto ai sensi degli arttdell’art. 1453 e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del danno, procedendo all'esecuzione d'ufficioNei suddetti casi si darà luogo, a spese dellgiudizio insindacabile dell’Amministrazione Comunale, alla risoluzione del contratto, a termine dell’art. 1456 del Codice Civile, e la cauzione sarà trattenuta a parziale o totale risarcimento dei danni. EImpresa assegnataria, nel caso di mancata prestazione del servizio in oggetto oltre i tre giorni. Il Comune di Genova ha inoltre riconosciuta all’Amministrazione Comunale la facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata con preavviso di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare richiedere all’aggiudicatario la prosecuzione del rapporto contrattuale. La Civica Amministrazione procederà, all’occorrenza, all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione in danno. Nelle ipotesi corresponsione dell’importo delle penali di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’art. 7. In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti 49 del presente capitolato e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i gli ulteriori danni. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della società. In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento.

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Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo di L'Azienda USL della Romagna può procedere alla risoluzione di diritto del contratto, contratto ai sensi dell’Artdell’art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa)del Codice Civile previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata A.R., le nei seguenti fattispeciecasi: il verificarsi delle fattispecie relative ai in qualunque momento durante l'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile “Recesso unilaterale dal contratto”; per motivi di esclusioneinteresse pubblico specificati nel relativo provvedimento; frode, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016grave negligenza, con particolare riferimento ad irregolarità contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; violazione delle norme in materia contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa, frode nell’esecuzione del servizio; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni delle disposizioni stabilite dal presente capitolato; subappalto non autorizzato o di cessione anche parziale del contratto al e dei crediti; cessazione dell'attività oppure in caso di fuori dei casi stabiliti dalla leggeconcordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario; qualora il Fornitore ceda in subappalto le transazioni forniture senza la preventiva approvazione; mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dall’Azienda; in tutti i casi previsti dall’art. 8.4 della presente lettera invito in ordine alle coperture assicurative richieste in capo al fornitore; in caso di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o violazione degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 8.3 della Legge n.136/2010, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competentepresente lettera invito; in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse tutti gli altri casi previsti dalla Prefettura per l’affidatario; in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere a sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del danno, procedendo all'esecuzione d'ufficio, a spese dell’ Impresa assegnataria, nel caso di mancata prestazione del servizio in oggetto oltre i tre giorni. Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice presente lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata con preavviso di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale. La Civica Amministrazione procederà, all’occorrenza, all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione in danno. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’art. 7. In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della societàinvito. In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno. La risoluzione del contratto per inadempienza dell'aggiudicatario, l'Azienda ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa in danno dell'aggiudicatario inadempiente. L'affidamento a terzi viene notificato all'aggiudicatario inadempiente con lettera Raccomandata A.R. con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi. All'aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda, rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e ove questo non pregiudica sia sufficiente da eventuali crediti dell’aggiudicatario. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. L’esecuzione in ogni danno non esimerà la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Analoga procedura verrà seguita nel caso il diritto di disdetta anticipata del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimentocontratto da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa. Si dichiara, per patto espressamente convenuto, che le decisioni per l'applicazione di tutte le penalità e le sanzioni previste nel presente disciplinare saranno prese con semplice provvedimento amministrativo e senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia dell’Autorità Giudiziaria. Tali decisioni s'intendono senz'altro esecutive, nonostante gravame all'Autorità Giudiziaria.

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Samples: Contratto Di Assistenza Tecnica N. .............................. Del ....................................

Risoluzione del contratto. Costituiscono Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 del codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di espresso per la risoluzione di diritto del contrattocontratto per inadempimento, ai sensi dell’Artdell’art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa)del codice civile le seguenti ipotesi: - Manomissione del diario di viaggio; - Utilizzo di mezzi non conformi a quanto previsto dal presente bando - Utilizzo di personale non dotato delle professionalità e dei requisiti richiesti dal presente bando - in caso di cancellazione dell’aggiudicatario, se Cooperativa sociale, dal rispettivo Albo Regionale ovvero, perdita dei requisiti previsti dal bando di gara; - messa in liquidazione dell’Ente; - abbandono del Servizio, salvo che per forza maggiore; - per motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non dipendente dell’Ente; - inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei C.C.N.L.; - interruzione non motivata del servizio; - gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali, - gravi condotte del personale impiegato; - sopravvenute cause di esclusione e ostative legate alla legislazione antimafia; - sopravvenuta condanna definitiva del rappresentante per un reato contro la Pubblica Amministrazione; Sono comunque considerate gravi, anche se commesse una sola volta, le seguenti fattispecieviolazioni: il verificarsi - 1. violazione degli obblighi previsti all'art. 9 del presente "Patto"; - 2. utilizzo di personale privo dei requisiti professionali richiesti; - 3. reiterazione di fogli firma contenti abrasioni e/o cancellature ed anche sbianchettate. - E' inoltre considerato motivo di esclusione l'insorgere di una delle fattispecie relative ai motivi di esclusione, ex artcui all'art. 80 del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento ad irregolarità in materia contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa, frode nell’esecuzione del servizio; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni delle disposizioni stabilite dal presente capitolato; subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto al di fuori dei casi stabiliti dalla legge; qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competente; in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere a sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del danno, procedendo all'esecuzione d'ufficio, a spese dell’ Impresa assegnataria, nel caso di mancata prestazione del servizio in oggetto oltre i tre giorni. Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata con preavviso di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale. La Civica Amministrazione procederà, all’occorrenza, all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione in danno. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’art. 7. In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della società. In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento.

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Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo La risoluzione del contratto di risoluzione di diritto Accordo quadro è disciplinata dall'art. 108, commi 1 e 2, del contratto, ai sensi dell’Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie: il verificarsi delle fattispecie relative ai motivi di esclusione, ex art. 80 del D. LgsD.Lgs. n. 50/201650/2016 e ss.mm.ii.. La Stazione appaltante ha, con particolare riferimento ad irregolarità in materia contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa, frode nell’esecuzione del servizio; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni delle disposizioni stabilite dal presente capitolato; subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto al di fuori dei casi stabiliti dalla legge; qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatoreinoltre, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competente; in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere a sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del danno, procedendo all'esecuzione d'ufficio, a spese dell’ Impresa assegnataria, nel caso di mancata prestazione del servizio in oggetto oltre i tre giorni. Il Comune di Genova ha facoltà diritto di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata con preavviso di 15 giorniAccordo quadro per inadempimenti derivanti dagli obblighi previsti dai singoli Appalti Specifici e dal presente Accordo quadro. Inoltre, senza necessità di ulteriori adempimentideve considerarsi grave inadempimento, qualora dovessero emergere da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale. La Civica Amministrazione procederàche potrà dar luogo, all’occorrenza, all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione in danno. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto discrezione del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento. Costituiranno inoltre ipotesi di Carpi, alla risoluzione di diritto dell’Accordo quadro ai sensi degli arttdell’art. 1453-1454 C.C.1456 del Codice civile, nei confronti dell’Appaltatore inadempiente: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’art. 7. In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, - la mancata risposta entro il quale termine stabilito dall’Ordine di Prestazione per la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: comunicazione delle informazioni necessarie per la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso stipulazione del contratto avente ad oggetto l’Appalto Specifico; - il rifiuto espresso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. Il eseguire un Appalto Specifico; - quando si verifichi la risoluzione di un contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza Appalto Specifico; Nel caso di rifiuto ad eseguire un Appalto Specifico, il responsabile del termine prefissato, in mancanza procedimento escuterà la garanzia di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà corrisposto cui al precedente articolo 9 costituita dall’Appaltatore che oppone il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessarifiuto. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettueràrisoluzione, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio non sarà riconosciuto al Professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con rappresentanti dell’impresa fornitrice e l'esclusione di quanto dovuto per le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa contratto; al compenso dovuto al Professionista saranno a totale ed esclusivo carico della società. In caso comunque detratte le penali e/o l'ammontare delle spese sostenute e/o sostenende dal Comune di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione Carpi in danno. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimentoconseguenza dell'inadempimento.

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Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo Ferma restando l’applicazione delle penali, Lepida SpA potrà avvalersi della facoltà di risoluzione di diritto del contrattocontratto e degli eventuali ordini generati dal medesimo, ai sensi dell’Artdell’art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa)c.c., le seguenti fattispecie: il verificarsi delle fattispecie relative ai motivi di esclusione, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento ad irregolarità in materia contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa, frode nell’esecuzione del servizio; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni delle disposizioni stabilite dal presente capitolato; subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto al di fuori dei casi stabiliti dalla legge; qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competente; in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere a sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per salvo il risarcimento del danno, procedendo all'esecuzione d'ufficionei seguenti casi: violazione degli obblighi di “Riservatezza”; violazione degli obblighi di “Tracciabilità dei flussi finanziari”; violazione degli “obblighi di Legge”; violazione degli obblighi di “Proprietà”. Inoltre, a spese dell’ Impresa assegnataria, nel caso Lepida SpA potrà risolvere di mancata prestazione del servizio in oggetto oltre i tre giorni. Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere diritto il contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata con preavviso di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere il ritardo nella consegna da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale. La Civica Amministrazione procederà, all’occorrenza, all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento dell’aggiudicatario comportasse l’applicazione di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione in danno. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza del valore dell’offerta economica aggiudicata. Oltre ai casi previsti, Lepida SpA potrà avvalersi della facoltà di giustificazioni ritenute valide dal Comunerisoluzione del contratto, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’artai sensi e per gli effetti dell’art 1454 c.c. 7qualora nel corso di esecuzione dello stesso, l’Aggiudicatario si renda colpevole di gravi negligenze e inadempienze rispetto gli obblighi assunti. La risoluzione si verifica di diritto quando Lepida SpA dichiari all'Impresa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva ai sensi dell'art.1456 c.c. In tali casi è esclusa qualunque responsabilità di Lepida SpA nei confronti dell'Aggiudicatario e Xxxxxx SpA medesima avrà diritto a far completare le prestazioni oggetto del presente contratto a terzi, addebitandone il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentoriomaggior costo all'Impresa, non inferiore a giorni 15, entro il quale fatta salva la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso richiesta di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della società. In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimentonei confronti della stessa.

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Samples: Richiesta Di Offerta Per Ausilio All’esercizio Delle Reti

Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione di diritto del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’Art. 1456 C.C. del C.C., allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% del costo dell’intera fornitura, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture. È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie: il verificarsi assenza delle fattispecie relative ai motivi cause di esclusione, ex artesclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/201650/2016 e assenza dell’incapacità a contrarre con la PA), con particolare riferimento ad irregolarità in materia contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa, frode nell’esecuzione del servizio; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni delle disposizioni stabilite dal presente capitolato; subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto al Il Politecnico di fuori dei casi stabiliti dalla legge; qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire Milano si riserva la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competente; in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere a sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del danno, procedendo all'esecuzione d'ufficio, a spese dell’ Impresa assegnataria, nel caso di mancata prestazione del servizio in oggetto oltre i tre giorni. Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con preavviso di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale. La Civica Amministrazione procederà, all’occorrenza, all'incameramento riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitivadefinitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto". Il Politecnico di Milano si riserva, comunque, in caso di ritardo nella consegna delle attrezzature superiore ai 10 giorni solari indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del rapporto, ai sensi 5 dell’art. 1456 C.C., con semplice comunicazione scritta e di affidare a terzi la fornitura dei servizi oggetto del contratto imputando le spese aggiuntive dell’appaltatore (rescissione in danno), salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patitiper maggiori danni. Qualora a consegna effettuata, compresa l'eventuale esecuzione in danno. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di accertamento da parte del ComuneResponsabile del servizio interessato, in forma di lettera raccomandata i materiali risultino difettosi o di comunicazione con posta elettronica certificatadifformi, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti parzialmente o totalmente - anche per caratteristiche tecniche o tipologiche - da quelli ordinati, la Ditta fornitrice è tenuta a causa dell’inadempimento. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’art. 7. In tali casi il Comune procederà provvedere alla contestazione degli addebiti loro idonea rimozione e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, sostituzione entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la termine massimo di giorni 10 (dieci) decorrente dalla notifica di contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificatacome sopra effettuata. Il contratto si intenderà potrà essere risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, ai sensi dell’art. 1456 C.C in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della società. In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento ritardo ripetuto più di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento 3 volte o anche di un singolo ritardo superiore ai 10 giorni nella consegna dei danni subiti a causa dell’inadempimentoconsumabili o nell’uscita per assistenza.

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Samples: Disciplinare Di Gara Condizioni Particolari Di Rdo

Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo Ferma restando l’applicazione delle penali, LepidaSpA potrà avvalersi della facoltà di risoluzione di diritto del contrattocontratto e degli eventuali ordini generati dal medesimo, ai sensi dell’Art. dell’art 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa)c.c., le seguenti fattispecie: il verificarsi delle fattispecie relative ai motivi di esclusione, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento ad irregolarità in materia contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa, frode nell’esecuzione del servizio; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni delle disposizioni stabilite dal presente capitolato; subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto al di fuori dei casi stabiliti dalla legge; qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competente; in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere a sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per salvo il risarcimento del danno, procedendo all'esecuzione d'ufficionei seguenti casi: ● violazione degli obblighi di “Riservatezza”; ● violazione degli obblighi di “Tracciabilità dei flussi finanziari”; ● violazione degli obblighi di “Trasparenza”; ● violazione di “Obblighi di Legge”; ● violazione degli obblighi di “Proprietà”. Inoltre, a spese dell’ Impresa assegnataria, nel caso LepidaSpA potrà risolvere di mancata prestazione del servizio in oggetto oltre i tre giorni. Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere diritto il contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata con preavviso di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere il ritardo nella consegna da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale. La Civica Amministrazione procederà, all’occorrenza, all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento dell’aggiudicatario comportasse l’applicazione di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione in danno. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza del valore dell’offerta economica aggiudicata. Oltre ai casi previsti, LepidaSpA potrà avvalersi della facoltà di giustificazioni ritenute valide dal Comunerisoluzione del contratto, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’artai sensi e per gli effetti dell’art 1454 c.c. 7qualora nel corso di esecuzione dello stesso, l’Aggiudicatario si renda colpevole di gravi negligenze e inadempienze rispetto gli obblighi assunti. La risoluzione si verifica di diritto quando LepidaSpA dichiari all'Impresa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva ai sensi dell'art.1456 c.c. In tali casi è esclusa qualunque responsabilità di LepidaSpA nei confronti dell'Aggiudicatario e LepidaSpA medesima avrà diritto a far completare le prestazioni oggetto del presente contratto a terzi, addebitandone il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentoriomaggior costo all'Impresa, non inferiore a giorni 15, entro il quale fatta salva la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso richiesta di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della società. In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimentonei confronti della stessa.

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Samples: Richiesta Di Offerta

Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contrattoAi sensi dell’art. 108, ai sensi dell’Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa)comma 1, le seguenti fattispecie: il verificarsi delle fattispecie relative ai motivi di esclusione, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, fatte salve le ipotesi di sospensione di cui ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, la Stazione Appaltante può risolvere il contratto con particolare riferimento ad irregolarità in materia contributival’operatore economico durante il periodo di sua efficacia, previdenzialese una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: L’Amministrazione deve risolvere il contratto derivante dalla presente procedura, assistenziale e assicurativadurante il periodo di efficacia dello stesso, frode nell’esecuzione del servizio; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni delle disposizioni stabilite dal presente capitolato; subappalto non autorizzato qualora: - nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o cessione anche parziale del contratto al più misure di fuori dei casi stabiliti dalla legge; qualora le transazioni prevenzione di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi codice delle leggi antimafia e delle relative misure di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazioneprevenzione, ai sensi ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del comma 9-bis dell'artD. Lgs. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatore50/2016; Nei casi summenzionati, il subappaltatore o Responsabile del Procedimento, su iniziativa del Direttore dell’esecuzione del contratto, nominato dall’Agenzia, formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il subcontraente termine senza che l'appaltatore abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi risposto, l’Amministrazione, su proposta del Responsabile del Procedimento, di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010concerto con il Direttore dell’esecuzione del contratto, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competente; in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere dichiara risolto il contratto, previa diffida ad adempiere a sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del danno, procedendo all'esecuzione d'ufficio, a spese dell’ Impresa assegnataria, nel caso di mancata prestazione del servizio in oggetto oltre i tre giorni. Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata con preavviso di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale. La Civica Amministrazione procederà, all’occorrenza, all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione in danno. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso comporta l'incameramento della cauzione definitiva ed il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti derivati all’Amministrazione recedente. Nei casi sopra previsti, l’aggiudicatario, oltre a causa dell’inadempimento. Costituiranno inoltre ipotesi incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore penale, è tenuto al 10% dell'importo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’art. 7. In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della società. In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al completo risarcimento di tutti i danni eventualmente patitigli eventuali danni, ivi compresa l’eventuale esecuzione in dannodiretti ed indiretti, che l’Amministrazione recedente è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento delle attività di cui al presente CSA ad altro operatore. La Al verificarsi delle sopra elencate inadempienze, la risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il avviene di diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimentoquando l’Amministrazione deliberi di avvalersi della presente clausola risolutiva e di tale volontà ne diano comunicazione scritta all’Impresa aggiudicataria.

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Samples: www.ats-milano.it

Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo La Stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ASST ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso la Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC, nei casi elencati all’art. 31 “Inadempimento, risoluzione del contratto e recesso” del Capitolato Generale, qui espressamente richiamato e all’art. 108 “Risoluzione” del Codice. Costituisce altresì causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’Artdell’art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa)3, le seguenti fattispecie: co. 9bis, della l. 136/2010, il verificarsi delle fattispecie relative ai motivi di esclusione, ex art. 80 mancato utilizzo del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento ad irregolarità in materia contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa, frode nell’esecuzione del servizio; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni delle disposizioni stabilite dal presente capitolato; subappalto non autorizzato bonifico bancario o cessione anche parziale del contratto al di fuori dei casi stabiliti dalla legge; qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazionedelle operazioni di pagamento. L'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, ai sensi decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del comma 9-bis dell'artcontratto. 3 della Legge n. 136/2010 La Stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento e s.m.i.. L’appaltatorequalunque sia il suo stato di esecuzione, il subappaltatore senza preavviso, qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi più misure di tracciabilità finanziaria prevenzione di cui all’artal codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione. 3 della Legge n.136/2010In ogni caso, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competente; in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessarequisito morale richiesto dall’art. E' facoltà dell'Amministrazione comunale 80 del Codice. La Stazione appaltante potrà inoltre risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere a sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per durante il risarcimento del danno, procedendo all'esecuzione d'ufficio, a spese dell’ Impresa assegnataria, nel caso periodo di mancata prestazione del servizio in oggetto oltre i tre giorni. Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata con preavviso di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimentiefficacia dello stesso, qualora dovessero emergere da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale. La Civica Amministrazione procederà, all’occorrenza, all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione in danno. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata ricorra una o di comunicazione con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni più delle penali previste condizioni indicate all’art. 7 per un importo complessivo superiore 108 co.1 del Codice. L'appaltatore avrà diritto soltanto al 10% dell'importo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comunepagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’art. 7. In tali casi il Comune procederà alla contestazione decurtato degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessacontratto. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettueràContratto, tramite propri peritinei casi di recesso previsti per legge, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità più in generale in tutte le ipotesi contemplate all’art. 110, co. 1 del danno subitoCodice, la Stazione appaltante avrà facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento delle prestazioni oggetto dell’appalto. Tale accertamento potrà essereL'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della società. In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimentoescluso l’originario aggiudicatario.

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Samples: www.asst-garda.it

Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo Ferma restando l’applicazione delle penali, LepidaSpA potrà avvalersi della facoltà di risoluzione di diritto del contrattocontratto e degli eventuali ordini generati dal medesimo, ai sensi dell’Art. dell’art 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa)c.c., le seguenti fattispecie: il verificarsi delle fattispecie relative ai motivi di esclusione, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento ad irregolarità in materia contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa, frode nell’esecuzione del servizio; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni delle disposizioni stabilite dal presente capitolato; subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto al di fuori dei casi stabiliti dalla legge; qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competente; in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere a sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per salvo il risarcimento del danno, procedendo all'esecuzione d'ufficionei seguenti casi: violazione degli obblighi in materia di “Cessione del contratto e dei crediti”, a spese dell’ Impresa assegnatariaviolazione degli obblighi di “Riservatezza”; violazione degli obblighi di “Tracciabilità dei flussi finanziari”; violazione degli obblighi di “Trasparenza”; violazione degli “Obblighi di legge”; violazione degli obblighi di “Proprietà”. Inoltre, nel caso LepidaSpA potrà risolvere di mancata prestazione del servizio in oggetto oltre i tre giorni. Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere diritto il contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata con preavviso qualora: ● il superamento dei livelli di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere servizio da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale. La Civica Amministrazione procederà, all’occorrenza, all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento dell’Aggiudicatario comportasse l’applicazione di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione in danno. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattualedel valore dell’offerta economica aggiudicata; dopo tre contestazioni ed in assenza Oltre ai casi previsti, LepidaSpA potrà avvalersi della facoltà di giustificazioni ritenute valide dal Comunerisoluzione del contratto, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’artai sensi e per gli effetti dell’art 1454 c.c. 7qualora nel corso di esecuzione dello stesso, l’Aggiudicatario si renda colpevole di gravi negligenze e inadempienze rispetto gli obblighi assunti. La risoluzione si verifica di diritto quando LepidaSpA dichiari all'Impresa, a mezzo posta elettronica certificata (pec), che intende avvalersi della presente clausola risolutiva ai sensi dell'art.1456 c.c. In tali casi è esclusa qualunque responsabilità di LepidaSpA nei confronti dell'Aggiudicatario e LepidaSpA medesima avrà diritto a far completare le prestazioni oggetto del presente contratto a terzi, addebitandone il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentoriomaggior costo all'Impresa, non inferiore a giorni 15, entro il quale fatta salva la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso richiesta di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della società. In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimentonei confronti della stessa.

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Samples: Richiesta Di Offerta

Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo Nel caso in cui il servizio non corrisponda a quanto indicato in sede di risoluzione di diritto del gara, o non siano rispettate le clausole previste, il contratto, ai sensi dell’Artdell’art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa)del Codice civile, le seguenti fattispecie: si risolverà di diritto. L'Ente Appaltante si riserva di risolvere unilateralmente il verificarsi delle fattispecie relative ai motivi contratto in base all’art. 1453 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere entro il termine assegnato, in caso di esclusionereiterate violazioni degli obblighi previsti nel presente Capitolato e di mancato rispetto degli standard offerti, ex arttali che la mancata valutazione in sede di gara avrebbe comportato l'aggiudicazione ad un soggetto diverso. 80 del D. LgsL’Appaltatore decade dall’appalto in caso di fallimento dell’impresa. n. 50/2016La decadenza dell’appalto opera inoltre di diritto quando nei confronti dell’Appaltatore sia stata applicata, con particolare riferimento ad irregolarità in materia contributivaprovvedimento definitivo, previdenzialeuna misura di prevenzione ai sensi della Legge n. 575 del 31/5/1965 e s.m.i.. In particolare, assistenziale e assicurativa, frode nell’esecuzione la risoluzione è prevista nei seguenti casi: ✓ interruzione del servizioservizio senza giusta causa; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni ✓ inosservanza reiterata delle disposizioni stabilite di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato; subappalto non autorizzato ✓ concessione in subappalto, totale o cessione anche parziale del contratto al di fuori servizio. ✓ cessione in tutto o in parte dei casi stabiliti dalla legge; qualora le transazioni servizi di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi contratto stipulato; ✓ interruzione del servizio; ✓ mancato reintegro della cauzione nei casi di Istituti Bancari o incameramento della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'artstessa; ✓ inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente; ✓ inosservanza dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 136/2010, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari. Nei suddetti casi l’Ente Appaltante comunica all’Appaltatore gli estremi dell’inadempimento rilevato, assegnando un termine minimo di 10 giorni per formulare giustificazioni e s.m.i.. L’appaltatoreripristinare le condizioni richieste. Qualora l’Appaltatore non ottemperi o qualora le deduzioni non siano, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010a giudizio dell'Ente Appaltante, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattualeaccoglibili, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competente; in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' è facoltà dell'Amministrazione comunale dell’Ente Appaltante risolvere il contratto. Per tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali, previa diffida ad l’Ente Appaltante, indipendentemente dall’applicazione delle penali, comunica all’Appaltatore gli estremi degli inadempimenti rilevati, assegnandogli un termine di 10 giorni per adempiere a sensi degli arttsecondo le modalità contrattuali. 1453 e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del dannoQualora l'Appaltatore non ottemperi, procedendo all'esecuzione d'ufficio, a spese dell’ Impresa assegnataria, nel caso di mancata prestazione del servizio in oggetto oltre i tre giorni. Il Comune di Genova ha è facoltà di dell’Ente Appaltante risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata con preavviso di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale. La Civica Amministrazione procederà, all’occorrenza, all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione in danno. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’art. 7. In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della societàcontratto. In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento l’Ente Appaltante beneficia dell’escussione della cauzione definitiva, salvo fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno subìto. Nel caso di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso contratto, l’Appaltatore, qualora richiesto dall’Ente Appaltante, deve garantire a proprie spese la continuità del servizio fino all’affidamento dello stesso a nuovo aggiudicatario e garantire al medesimo, o all’Ente Appaltante, il diritto passaggio della documentazione necessaria per la fornitura del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimentoservizio oggetto del presente contratto.

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Samples: gardonevaltrompia.etrasparenza.it

Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie: il verificarsi delle fattispecie relative ai motivi di esclusione, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento ad irregolarità in materia contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa, frode nell’esecuzione del servizio; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni delle Fermo quanto previsto dalle disposizioni stabilite dal presente capitolato; subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto al di fuori dei casi stabiliti dalla legge; qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competente; in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere a sensi degli artt. 1453 e 1454 generali del Codice Civile Civile, ad. 1453, e fatta salva e impregiudicata l'azione per salvo in ogni caso il risarcimento del danno, procedendo all'esecuzione d'ufficioAMA S.p.a. si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile in ciascuno dei seguenti casi: – Sospensione del servizio per fatto del Concessionario; – Altre gravi e ripetute inadempienze alle disposizioni contrattuali; – Cessione contrattuale o subappalto occulto dei lavori – Adozione nei confronti del legale rappresentante della Ditta di un qualsiasi provvedimento in materia di legislazione antimafia; – Stato di insolvenza accertata con decisione giudiziaria; – Stato di fallimento, a spese dell’ Impresa assegnatariadi liquidazione, nel di cessazione attività o di concordato preventivo; – Sopraggiunti motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 50/16 e s.m.i.; – In caso di mancata prestazione ritardato pagamento, anche solo parziale, superiore a 30 giorni, del servizio in oggetto oltre i tre giornicanone di concessione di cui all'art. Il Comune 3 del presente Capitolato, con conseguente diritto di Genova ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata con preavviso di 15 giornirisarcimento del danno e diritto, su tutte le somme dovute e alla singola scadenza, senza necessità di ulteriori adempimenticostituzione in mora, qualora dovessero emergere da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale. La Civica Amministrazione procederà, all’occorrenza, all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto agli interessi al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione in danno. Nelle ipotesi saggio determinato con le modalità di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione all'art. 5 del ComuneD.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, in forma di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutivavigore alla scadenza del pagamento. Si precisa che il predetto elenco è meramente indicativo ed esemplificativo e non deve intendersi tassativo ed esaustivo. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti verrà dichiarata mediante apposita comunicazione scritta, inviata a causa dell’inadempimento. Costituiranno inoltre ipotesi mezzo raccomandata con ricevuta di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comuneritorno, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’art. 7ovvero con posta elettronica certificata. In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorioAMA SPA si riserva, non inferiore a giorni 15oltre all'addebito delle penali previste, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso facoltà di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, procedere all’esecuzione in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima danno nei confronti della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della società. In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimentoditta.

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Samples: www.ama.laquila.it

Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo LepidaSpA potrà avvalersi della facoltà di risoluzione di diritto del contrattocontratto e degli eventuali ordini generati dal medesimo, ai sensi dell’Art. dell’art 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa)c.c., le seguenti fattispecie: il verificarsi delle fattispecie relative ai motivi di esclusione, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento ad irregolarità in materia contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa, frode nell’esecuzione del servizio; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni delle disposizioni stabilite dal presente capitolato; subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto al di fuori dei casi stabiliti dalla legge; qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competente; in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere a sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per salvo il risarcimento del danno, procedendo all'esecuzione d'ufficionei seguenti casi: violazione degli obblighi di “Riservatezza”; violazione degli obblighi di “Trasparenza”; violazione degli obblighi di “Trattamento dei dati personali, a spese dell’ Impresa assegnatariaconsenso al trattamento”; violazione degli obblighi di “Proprietà”. Oltre ai casi previsti, nel caso di mancata prestazione del servizio in oggetto oltre i tre giorni. Il Comune di Genova ha LepidaSpA potrà avvalersi della facoltà di risolvere risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c. qualora nel corso di esecuzione dello stesso, il contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata con preavviso Professionista si renda colpevole di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale. La Civica Amministrazione procederà, all’occorrenza, all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione in danno. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutivagravi negligenze e inadempienze rispetto gli obblighi assunti. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione si verifica di diritto quando LepidaSpA dichiari all’Aggiudicatario, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’art. 7dell'art.1456 c.c. In tali casi è esclusa qualunque responsabilità di LepidaSpA nei confronti del Professionista e LepidaSpA medesima avrà diritto a far completare le prestazioni oggetto del presente contratto a terzi, addebitandone il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale maggior costo al Professionista fatta salva la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso richiesta di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della società. In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimentonei confronti della stessa.

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Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo di risoluzione di diritto Sarà facoltà del contrattoComune risolvere il contratto d’appalto, ai sensi dell’Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie: il verificarsi delle fattispecie relative ai motivi di esclusione, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento ad irregolarità in materia contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa, frode nell’esecuzione del servizio; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni delle disposizioni stabilite dal presente capitolato; subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto al di fuori dei casi stabiliti dalla legge; qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria per effetti di cui all’art. 3 della Legge n.136/20101456 del Codice Civile, procede all’immediata risoluzione nei seguenti casi: - interruzione del rapporto contrattualeservizio senza adeguata giustificazione; - inosservanza ripetuta delle disposizioni di legge, informandone contestualmente la stazione appaltante di regolamento, degli obblighi previsti dal presente capitolato, delle direttive del Responsabile del Servizio e la Prefettura dell’Operatore Sociale del Comune; - U.T.G. territorialmente competentesostituzione definitiva di uno o più operatori del servizio, senza preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio; - mancata o parziale attivazione delle modalità organizzative previste nel progetto di attività proposto in sede di gara, di eventuali innovazioni o particolari attrezzature da utilizzare nel servizio; - subappalto totale o parziale del servizio o cessione del contratto. Nel caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere a sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del danno, procedendo all'esecuzione d'ufficio, a spese dell’ Impresa assegnataria, nel caso di mancata prestazione del servizio in oggetto oltre i tre giorni. Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata con preavviso di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale. La Civica Amministrazione procederà, all’occorrenza, all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione in danno. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso per i casi previsti dal presente articolo, l’appaltatore incorrerà nella perdita della cauzione, che sarà definitivamente incassata dal Comune, salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimentodelle spese sostenute per il riappalto del servizio e per tutte le altre circostanze che possano verificarsi. Costituiranno inoltre ipotesi di La risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza di giustificazioni ritenute valide del contratto verrà comunicata all’appaltatore dal Comune, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’art. 7. In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con Responsabile del Servizio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificataricevimento. Il contratto si intenderà risolto potrà essere risolto, con le modalità di diritto alla scadenza del termine prefissatocui sopra e con preavviso scritto di un mese, anche nell’eventualità in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Al fine di recuperare penalità, spese e danni cui il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Societànon possa, senza necessità di diffide per ragioni sopravvenute ed indipendenti dalla sua volontà, assicurare il regolare pagamento del corrispettivo o di autorizzazione della stessanel caso in cui il numero degli utenti dovesse ridursi a zero. In tutti i casi Nel caso di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettueràda parte dell’appaltatore, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità dovrà essere dato preavviso al Responsabile del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione Servizio almeno due mesi prima della data di interruzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della societàservizio. In tal caso di risoluzione contrattuale, la cauzione verrà incassata dal Comune fino alla concorrenza della somma spesa per il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno. La risoluzione riappalto del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimentoservizio.

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Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo Se il conduttore muta l’uso pattuito dell’immobile e il locatore non chiede la risoluzione del contratto entro tre mesi da quando ne è venuto a conoscenza, al rapporto si applica il regime giuridico corrispondente all’uso effettivo (art. 80, primo e secondo comma legge, 27 luglio 1978, n. 392) con decorrenza dalla scadenza di detto termine perché il consenso del locatore – presunto iuris et de iure – al mutamento dell’uso, in conseguenza della rinunzia a chiedere la risoluzione, non può essere più ampio di questa che, per la natura del contratto di locazione, non ha effetti retroattivi (art. 1458 c.c.). Il conduttore di un immobile destinato a deposito che, in violazione degli accordi contrattuali, abbia intrapreso nell’immobile locato un’attività di vendita al pubblico, determina l’insorgenza di una situazione giuridica nuova, che comporta, fra l’altro, l’applicabilità della disciplina dell’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale, la quale, pur non acquisendo prima della cessazione del rapporto la fisionomia di un diritto azionabile, altera in maniera rilevante l’originario equilibrio tra le rispettive obbligazioni, anche future, delle parti in danno del locatore. Ne deriva che il giudice di merito, nel provvedere sulla domanda di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie: il verificarsi delle fattispecie relative ai motivi di esclusione, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento ad irregolarità in materia contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa, frode nell’esecuzione del servizio; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni delle disposizioni stabilite per inadempimento proposta dal presente capitolato; subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto al di fuori dei casi stabiliti dalla legge; qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competente; in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere a sensi locatore sulla base degli artt. 1453 1587 c.c. e 1454 80 legge 27 luglio 1978 n. 392, deve accertare se l’iniziativa unilaterale del Codice Civile conduttore abbia realmente prodotto un mutamento del regime giuridico del rapporto e fatta salva non riservare tale questione ad altro eventuale giudizio fra le stesse parti. Il silenzio del locatore consapevole del mutamento d’uso dell’immobile locato (nella specie da uso non abitativo a quello di abitazione primaria), determina implicita adesione alla modifica di una delle obbligazioni principali del conduttore (art. 1587, n. 1, c.c.) e impregiudicata l'azione si traduce in un regolamento negoziale di carattere innovativo, con il quale le parti danno vita ad un rapporto nuovo, diverso da quello precedente, decorrente dal momento in cui è scaduto il termine di tre mesi concesso al locatore per proporre l’azione di risoluzione, ed al quale si applica il risarcimento del danno, procedendo all'esecuzione d'ufficio, a spese dell’ Impresa assegnataria, regime giuridico corrispondente all’uso effettivo dell’immobile (nel caso di mancata prestazione specie canone equo e durata quadriennale). L’art. 80 della legge (sull’equo canone) 27 luglio 1978 n. 392 – il quale, nel prevedere la specifica ipotesi (di inadempimento del servizio in oggetto oltre conduttore) del mutamento d’uso dell’immobile locato dispone, per il caso di mancato esercizio dell’azione di risoluzione da parte del locatore nel termine stabilito, l’applicazione al contratto del regime giuridico «corrispondente all’uso effettivo dell’immobile» – si riferisce a tutti i tre giornirapporti individuabili nell’attuale ordinamento delle locazioni di immobili urbani, attesa la sua finalità di impedire la stipulazione di contratti simulati al solo scopo di escludere la disciplina legislativamente fissata per ogni tipo di locazione. Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere Pertanto, anche quando il contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata con preavviso di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere originariamente preveda un uso del bene locato diverso da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la prosecuzione quelli previsti dalla legge n. 392 del rapporto contrattuale. La Civica Amministrazione procederà, all’occorrenza, all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione in danno. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli 1978 (artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; dopo tre contestazioni ed 27 e 42), il successivo mutamento del pattuito uso in assenza uno di giustificazioni ritenute valide dal Comunequelli contemplati dalla legge stessa determina, ferma restando l’applicazione delle penali previste nell’inerzia del locatore, il passaggio di regime giuridico sancito dall’art. 7. In tali casi il Comune procederà 80 citato, e quindi la sua soggezione alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della società. In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimentonormativa corrispondente approntata dalla legge dell’equo canone.

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Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie: il verificarsi delle fattispecie relative ai motivi di esclusione, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento ad irregolarità in materia contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa, frode nell’esecuzione del servizio; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni delle disposizioni stabilite Qualora nel corso dell’erogazione dei servizi richiesti dal presente capitolato; subappalto appalto questo Comune accerti che la suddetta erogazione non autorizzato o cessione anche parziale del contratto al di fuori dei casi stabiliti dalla legge; qualora procede secondo le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatorecondizioni stabilite, il subappaltatore o Comune stesso può fissare un termine perentorio entro il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’artquale la Ditta aggiudicataria deve conformarsi a tali condizioni. 3 della Legge n.136/2010Trascorso inutilmente il termine, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Comune si riserva la stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competente; in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere a sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del danno, procedendo all'esecuzione d'ufficio, a spese dell’ Impresa assegnataria, nel caso di mancata prestazione del servizio in oggetto oltre i tre giorni. Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata con preavviso di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale. La Civica Amministrazione procederà, all’occorrenza, all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione in danno. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutivacontratto. La risoluzione del contratto non pregiudica opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dalla Ditta aggiudicataria. La risoluzione può operare altresì nel caso in cui il diritto del Comune ritardo nell'adempimento non svolto si protragga oltre il 20° giorno naturale e consecutivo successivo al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento. Costituiranno inoltre ipotesi termine di risoluzione di diritto diffida presentato ai sensi dell'articolo precedente . La risoluzione comporta in ogni caso l’escussione della cauzione oltre all’eventuale risarcimento danni. In tale caso, il Comune si riserva di rivolgersi ad altro fornitore e le maggiori spese derivanti saranno a carico della Ditta aggiudicataria. Qualora il fornitore, non osservi anche uno solo degli artt. 1453-1454 C.C.obblighi assunti o si renda colpevole di gravi inadempienze quali ad esempio: - ripetuti ritardi nell'esecuzione del servizio; - applicazioni delle di penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo ad € 1.500,00, secondo le modalità previste; - reiterata non conformità dei servizi prestati, rispetto alle indicazioni prescritte dal presente Capitolato; - qualunque altra inadempienza, ritenuta ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione grave, qui non prevista, ma che si dovesse verificare durante l’esecuzione contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza l'Ente avrà la facoltà di giustificazioni ritenute valide dal Comunerisolvere "ipso-facto et jure" il contratto, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’artmediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata (ex Art. 7. In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore 1456 c.c.) a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della società. In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitivaricevimento, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto risarcimento del Comune al danno ( si applicano comunque gli articoli dal 1453cc. e successivi in materia di contratti). La cauzione definitiva verrà incamerata a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimentomaggiori danni. E' facoltà dell'Ente, in caso di risoluzione del contratto, rivolgersi per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato, alla ditta seconda classificata.

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Samples: www.comune.marostica.vi.it

Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, Il Comune può risolvere il contratto ai sensi dell’Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie: il verificarsi delle fattispecie relative ai motivi di esclusione, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento ad irregolarità in materia contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa, frode nell’esecuzione del servizio; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni delle disposizioni stabilite dal presente capitolato; subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto al di fuori dei casi stabiliti dalla legge; qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competente; in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere a sensi degli arttdell'Art. 1453 e 1454 seguenti del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del dannoCivile, procedendo all'esecuzione d'ufficioprevia dichiarazione espressa da comunicarsi all'aggiudicatario con raccomandata a/r o a mezzo PEC, a spese dell’ Impresa assegnataria, nel caso di mancata prestazione del servizio ove ricorrano inadempienze dell’Aggiudicatario rispetto al Capitolato ed alla normativa in oggetto oltre i tre giornimateria. Il Comune di Genova ha facoltà diritto di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. nei seguenti casi:  Qualora l’ aggiudicatario risulti sprovvisto delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la prestazioni dei servizi oggetto del contratto;  Qualora l’aggiudicatario sospenda o posta elettronica certificata con preavviso interrompa unilateralmente e senza valide giustificazioni l’esecuzione del servizio;  In caso di 15 giornifallimento dell’ Aggiudicatario;  Qualora l’ aggiudicatario superi il limite di penalità del 10% dell’ammontare del corrispettivo globale del valore contrattuale dell’appalto aggiudicato;  Qualora l’aggiudicatario non rispetti gli impegni assunti in sede di formulazione dell’offerta tecnica;  In caso di recidiva nelle inadempienze, senza necessità contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a quattro nell’anno solare;  In caso di ulteriori adempimentimancato adempimento degli obblighi contributivi, qualora previdenziali e assicurativi nei confronti del personale dipendente;  Qualora l’Aggiudicatario ceda il contratto;  Qualora dovessero emergere da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattualeelementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nell’Aggiudicatario. La Civica Amministrazione procederà, all’occorrenza, all'incameramento della cauzione definitiva, salvo L’Aggiudicatario riconosce il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione in danno. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificataove si verifichi uno solo dei casi previsti nel presente articolo, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione risolvere “ipso iure” il contratto e di incamerare la cauzione definitiva presentata dall’aggiudicatario al quale resterà anche l’onere del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza di giustificazioni ritenute valide maggior prezzo pagato dal Comune, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’art. 7. In tali casi rispetto a quanto convenuto con l’Aggiudicatario inadempiente, per proseguire il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della società. In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimentoservizio.

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Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ. e ai sensi dell'art 27 della Legge Provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e s.m.i., in caso di inadempienze gravi o ripetute dalle quali la Provincia possa desumere la sopravvenuta inidoneità dell’Aggiudicatario a far fronte agli impegni assunti con il Contratto, la Provincia si riserva sin d’ora la facoltà di risolvere il Contratto per colpa ed in danno dell’Aggiudicatario, riservandosi altresì la facoltà di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti. A tal fine la Committente procederà a contestare all'Impresa tali inadempimenti, mediante lettera raccomandata A/R o mediante PEC, assegnando alla medesima un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Impresa abbia risposto, la Committente dispone la risoluzione di diritto del contratto, l'incameramento della cauzione riservandosi di agire nelle opportune sedi per il risarcimento di tutti gli eventuali ulteriori danni occorsi. Resta inteso tra le Parti che nel caso in cui la Provincia, per gravi e ripetute inadempienze dell’Aggiudicatario nei confronti della Provincia medesima, si vedesse obbligata a risolvere il Contratto, avrà il diritto di incamerare definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Aggiudicatario per il risarcimento del maggior danno. E’ facoltà della Provincia procedere alla risoluzione del Contratto, previa dichiarazione di avvalersi di siffatta facoltà mediante invio all’Aggiudicatario di una lettera raccomandata A/R o mediante PEC, oltre che nelle ipotesi già indicate nel presente capitolato, nei seguenti casi:  qualora sia stato depositato contro l’Aggiudicatario un ricorso ai sensi dell’Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa)della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, le seguenti fattispecie: che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il verificarsi delle fattispecie relative ai motivi concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Aggiudicatario, salvo il caso di esclusionecui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016267;  in caso di cessazione dell'attività da parte dell’Aggiudicatario;  qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale dell’Aggiudicatario siano condannati, con particolare riferimento sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;  nel caso in cui gli inadempimenti delle prestazioni contrattuali da parte dell’Aggiudicatario diano luogo all’applicazione di penali da parte della Provincia per più di due volte e per un ammontare complessivo pari ad irregolarità in materia contributivaalmeno il 10% del valore dei servizi annuali, previdenziale, assistenziale e assicurativa, frode nell’esecuzione del servizionel xxxxx xx 00 (xxxxxx) mesi; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni delle disposizioni stabilite  per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal presente capitolato; subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto al di fuori dei casi stabiliti dalla legge; qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o ricevimento della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazionerelativa richiesta da parte della Provincia, ai sensi del comma 9-bis dell'artsuccessivo art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatore25;  nel caso in cui si accerti la diffusione o vendita a terzi, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi da parte dell’Aggiudicatario, di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competente; in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara dati e/o dell’affidamento ovvero informazioni di qualsiasi genere inerenti l'oggetto del presente appalto, ogni altra informazione che sia venuta in possesso dell’Aggiudicatario riguardante la Provincia Autonoma di Trento e per tutto ciò che sia in difformità da quanto stabilito nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e D.Lgs. 196/2003;  negli altri casi di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere a sensi degli artt. 1453 agli articoli 12 e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del danno, procedendo all'esecuzione d'ufficio, a spese dell’ Impresa assegnataria, nel caso di mancata prestazione del servizio in oggetto oltre i tre giorni. Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata con preavviso di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale. La Civica Amministrazione procederà, all’occorrenza, all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione in danno. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’art. 7. In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della società. In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento29.

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Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo Si applicano in materia le disposizioni di cui all’art 108 del D. Lgs. 50/2016. In particolare il Dirigente responsabile della gestione del contratto propone la risoluzione durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora nei confronti dell’appaltatore sia: • intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; • intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione; • intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. Nel caso di risoluzione, l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative a servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Nel caso di inosservanza da parte dell’Impresa degli obblighi o condizioni di contratto o grave irregolarità tale da compromettere l’esecuzione a regola d’arte dei servizi, il Dirigente responsabile inoltrerà apposita diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni, decorrenti dalla data di notifica della diffida, per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero decorso inutilmente tale termine, fermo restando il diritto dell’Amministrazione Comunale all’applicazione delle penalità stabilite, il Dirigente competente potrà ordinare all’Impresa l’immediata interruzione del servizio. Fanno eccezione i casi di comprovata forza maggiore, non dipendenti dall’Impresa, facendo comunque salva l’automatica risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’Artdell’art. 1456 C.C. del codice civile (Clausola clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie: il verificarsi delle fattispecie relative ai motivi di esclusione, ex art. 80 per gravi e reiterati inadempimenti nell’espletamento del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento ad irregolarità in materia contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa, frode nell’esecuzione servizio che forma oggetto del servizio; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni delle disposizioni stabilite dal presente capitolato; subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto al di fuori dei casi stabiliti dalla legge; qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010, procede all’immediata risoluzione del vigente rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competente; in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere a sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del danno, procedendo all'esecuzione d'ufficio, a spese dell’ Impresa assegnataria, nel caso di mancata prestazione del servizio in oggetto oltre i tre giorni. Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata con preavviso di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale. La Civica Amministrazione procederà, all’occorrenza, all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione in danno. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’art. 7. In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa. In tutti i casi di risoluzione, la Stazione appaltante ha diritto di ritenere in via definitiva la cauzione, nonché di procedere nei confronti dell’Impresa aggiudicataria per il risarcimento del danno. Il Comune, fatta salva la richiesta di maggiori danni, potrà rivalersi sulla cauzione anche nei seguenti casi: • a copertura delle spese conseguenti all’esecuzione d’ufficio dei servizi necessari per limitare gli effetti negativi dell’inadempimento dell’impresa; • a copertura delle spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento dei servizi, in caso di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima per inadempimento dell’impresa; • a copertura delle spese per l’esecuzione d’ufficio dei beni servizi in caso di abbandono o sospensione ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e servizi forniti e dei beni e servizi delle condizioni del presente capitolato da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della societàparte dell’Impresa appaltatrice. In caso di risoluzione contrattualeinottemperanza agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, il Comune accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dal Servizio Ispezione del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all’Impresa e, se del caso, anche al Servizio Ispezione del lavoro, l’inadempienza accertata e procederà all'incameramento della cauzione definitivaad accantonare una somma pari al 20% del corrispettivo mensile a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all’impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dal Servizio Ispezione del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non ammettere, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patitiin futuro, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno. La a gare analoghe l’impresa che, per inadempienze contrattuali, incorra nella risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimentocontratto.

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Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie: il verificarsi delle fattispecie relative ai motivi di esclusione, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento ad irregolarità in materia contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa, frode nell’esecuzione del servizio; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni delle disposizioni stabilite dal presente capitolato; subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto al di fuori dei casi stabiliti dalla legge; qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competente; in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere a sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del danno, procedendo all'esecuzione d'ufficio, a spese dell’ Impresa assegnataria, nel caso di mancata prestazione del servizio in oggetto oltre i tre giorni. Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto mediante contratto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., e fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi: -abituale deficienza e negligenza nell’espletamento del servizio, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di qualsiasi delle sue parti; -eventi di frodo o sentenze passate in giudicato, accertate dalla competente autorità giudiziaria; -apertura di una procedura concorsuale a carico dell’impresa aggiudicataria; -inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali; -sospensione del servizio da parte del concessionario senza giustificato motivo; -ritardo superiore a 2 mesi rispetto ai tempi previsti relativi al termine per l’esecuzione dei lavori connessi alla realizzazione delle case dell’acqua; -messa in liquidazione o cessazione di attività del soggetto aggiudicatario; -mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O. La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata con preavviso scritto di 15 trenta giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare che la prosecuzione ditta abbia nulla a pretendere. Con la risoluzione del rapporto contrattuale. La Civica Amministrazione procederà, all’occorrenza, all'incameramento della cauzione definitiva, salvo contratto sorge per il Comune il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione affidare a terzi il servizio in danno. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione danno del Comune, in forma di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutivaconcessionario. La risoluzione del contratto per inadempimento e l’esecuzione in danno non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a causa dell’inadempimentonorma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione. Costituiranno inoltre ipotesi Verificatosi l’ipotesi di risoluzione cui al comma precedente, l’amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore procedere all’aggiudicazione al 10% dell'importo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comunesecondo classificato, ferma fermo restando l’applicazione delle penali previste dall’art. 7. In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della società. In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al all’integrale risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimentodanni.

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Samples: comune.ripi.fr.it

Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo Ferma restando l’applicazione delle penali, Lepida SpA potrà avvalersi della facoltà di risoluzione di diritto del contrattocontratto e degli eventuali ordini generati dal medesimo, ai sensi dell’Art. dell’art 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa)c.c., le seguenti fattispecie: il verificarsi delle fattispecie relative ai motivi di esclusione, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento ad irregolarità in materia contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa, frode nell’esecuzione del servizio; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni delle disposizioni stabilite dal presente capitolato; subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto al di fuori dei casi stabiliti dalla legge; qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competente; in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere a sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per salvo il risarcimento del danno, procedendo all'esecuzione d'ufficionei seguenti casi: violazione degli obblighi di “Riservatezza”; violazione degli obblighi di “Tracciabilità dei flussi finanziari”; violazione degli obblighi di “Trasparenza”; violazione degli “Obblighi di legge”; violazione degli obblighi di “Proprietà”. Inoltre, a spese dell’ Impresa assegnataria, nel caso Lepida SpA potrà risolvere di mancata prestazione del servizio in oggetto oltre i tre giorni. Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere diritto il contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata con preavviso di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere il ritardo nella consegna da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale. La Civica Amministrazione procederà, all’occorrenza, all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento dell’aggiudicatario comportasse l’applicazione di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione in danno. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza del valore dell’offerta economica aggiudicata. Oltre ai casi previsti, Lepida SpA potrà avvalersi della facoltà di giustificazioni ritenute valide dal Comunerisoluzione del contratto, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’artai sensi e per gli effetti dell’art 1454 c.c. 7qualora nel corso di esecuzione dello stesso, l’Aggiudicatario si renda colpevole di gravi negligenze e inadempienze rispetto gli obblighi assunti. La risoluzione si verifica di diritto quando Lepida SpA dichiari all'Impresa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva ai sensi dell'art.1456 c.c. In tali casi è esclusa qualunque responsabilità di Lepida SpA nei confronti dell'Aggiudicatario e Xxxxxx SpA medesima avrà diritto a far completare le prestazioni oggetto del presente contratto a terzi, addebitandone il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentoriomaggior costo all'Impresa, non inferiore a giorni 15, entro il quale fatta salva la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso richiesta di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della società. In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimentonei confronti della stessa.

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Samples: Richiesta Di Offerta Per Ausilio Allo Sviluppo E Alla Gestione Della Piattaforma Centro Gestione Dati

Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione di diritto del contrattocontratto oggetto del presente Capitolato speciale, ai sensi dell’Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie: il verificarsi delle fattispecie relative ai motivi di esclusione, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento ad irregolarità in materia contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa, frode nell’esecuzione del servizio; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni delle disposizioni stabilite dal presente capitolato; subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto al di fuori dei casi stabiliti dalla legge; qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria per gli effetti di cui all’art. 3 1456 c.c., nei seguenti casi: Qualora, entro i sette giorni dalla data di ricevimento della Legge n.136/2010contestazione dell’inadempienza, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattualela Ditta non abbia provveduto a sanare completamente la stessa, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competente; in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere a sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del danno, procedendo all'esecuzione d'ufficio, a spese dell’ Impresa assegnataria, nel caso di mancata prestazione del servizio in oggetto oltre i tre giorni. Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata con preavviso si riterrà risolto, salve tutte le azioni di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere rivalsa da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale. La Civica Amministrazione procederà, all’occorrenza, all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione in danno. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’art. 7. In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della societàStazione Appaltante. In caso di risoluzione contrattualedel contratto per inadempienza della Ditta, la Stazione Appaltante ha diritto ad incamerare il Comune procederà all'incameramento deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi il contratto o la parte rimanente di questo in danno dell’aggiudicatario inadempiente. La Stazione Appaltante si riserva di agire nelle sedi e con i mezzi più opportuni e più idonei per ottenere il risarcimento integrale del danno qualora fosse di valore superiore all’entità della cauzione definitivastessa. L'affidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), salvo il diritto al risarcimento con l’indicazione dei nuovi termini di tutti esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi. Alla Ditta inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell’aggiudicatario. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. L’esecuzione in danno non esimerà la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno. La fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimentoda parte della Ditta senza giustificato motivo o giusta causa.

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Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo Fermo disposto quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l’Università ha diritto di risoluzione risolvere il Contratto in caso di: - ritardo nello svolgimento delle prestazioni previste dal presente Contratto e dai suoi allegati; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale impiegato nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio/della fornitura; - frode nella esecuzione della fornitura; L’Università può altresì risolvere di diritto ex art. 1456 c.c., mediante semplice lettera raccomandata, senza bisogno di diffida ad adempiere e di intervento dei competenti organi giudiziari, oltre che nelle ipotesi previste nel precedente art. 13 “Penali”, nei seguenti casi: - in caso di mancato rispetto del contrattotermine di consegna fissato in Contratto revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali necessarie per l’esecuzione della fornitura; - qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare la costituzione delle polizze assicurative come descritte nell’art. 11; - qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti consumati o tentati previsti: agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché previsti dall’art. 74, D.P.R. n. 309/1990, dall’art. 291-quater, D.P.R. n. 43/1973 e dall’art. 260, D.Lgs.152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; nonché per i delitti previsti , dagli artt. i 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale e all’art. 2635 del Codice civile, e per frode ai sensi dell’art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della Comunità europea nonché i delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art, 1, D.Lgs. 109/2007 e successive modificazioni, nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori; - in caso di fallimento dell’appaltatore, di liquidazione coatta e concordato preventivo, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’Artdell’articolo 110 del D.Lgs. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie: il verificarsi delle fattispecie relative ai motivi di esclusione, ex art. 80 50/2016; - cessione del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento ad irregolarità in materia contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa, frode nell’esecuzione del servizioContratto; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi - violazioni delle disposizioni stabilite dal presente capitolato; subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto al di fuori alla disciplina della tracciabilità dei casi stabiliti dalla legge; qualora le transazioni flussi finanziari di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi alla legge 136/2010; - azioni giudiziarie per violazioni di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazionediritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’Università, ai sensi dell’art. “Brevetti industriali e diritti d’autore” del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria presente Contratto; - nei casi di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010, procede all’immediata risoluzione 17 “Subappalto e cessione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura Contratto” del presente Contratto; - U.T.G. territorialmente competente; in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e casi di cui lo stesso venga a conoscenzaall’art. 20 “Trasparenza” del presente Contratto; qualora emerga, anche a seguito - violazione molto grave degli accessi nei cantieri, l'impiego obblighi di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere a sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del danno, procedendo all'esecuzione d'ufficio, a spese dell’ Impresa assegnataria, comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxx-xx-xxxx/xxxx-xx-xxxxxxx-x-xxxxxxx; - nel caso di mancata prestazione intervenuta disponibilità di convenzioni Consip che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell’articolo 1, comma 8, del servizio decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in oggetto legge 7 agosto 2012, n. 135. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Università, oltre i tre giorni. Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata con preavviso di 15 giorniall'applicazione delle penalità previste, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale. La Civica Amministrazione procederà, all’occorrenza, procederà all'incameramento della cauzione definitivaprestata, all'eventuale esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione in danno. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’art. 7. In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i eventuali ulteriori danni. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della società. In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento.

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Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo Ferma restando l’applicazione delle penali, LepidaSpA potrà avvalersi della facoltà di risoluzione di diritto del contrattocontratto e degli eventuali ordini generati dal medesimo, ai sensi dell’Artdell’art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa)c.c., le seguenti fattispecie: il verificarsi delle fattispecie relative ai motivi di esclusione, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento ad irregolarità in materia contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa, frode nell’esecuzione del servizio; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni delle disposizioni stabilite dal presente capitolato; subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto al di fuori dei casi stabiliti dalla legge; qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competente; in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere a sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per salvo il risarcimento del danno, procedendo all'esecuzione d'ufficionei seguenti casi: violazione degli obblighi in materia di “Cessione del contratto e dei crediti”, a spese dell’ Impresa assegnatariaviolazione degli obblighi di “Riservatezza”; violazione degli obblighi di “Tracciabilità dei flussi finanziari”; violazione degli obblighi di “Trasparenza”; violazione degli “Obblighi di legge”; violazione degli obblighi di “Proprietà”. Inoltre, nel caso LepidaSpA potrà risolvere di mancata prestazione del servizio in oggetto oltre i tre giorni. Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere diritto il contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata con preavviso qualora il superamento dei livelli di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere servizio da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale. La Civica Amministrazione procederà, all’occorrenza, all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento dell’Aggiudicatario comportasse l’applicazione di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione in danno. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza dell’importo complessivo del contratto. Oltre ai casi previsti, LepidaSpA potrà avvalersi della facoltà di giustificazioni ritenute valide dal Comunerisoluzione del contratto, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’artai sensi e per gli effetti dell’art. 71454 c.c. qualora nel corso di esecuzione dello stesso, l’Aggiudicatario si renda colpevole di gravi negligenze e inadempienze rispetto agli obblighi assunti. La risoluzione si verifica di diritto quando LepidaSpA dichiari all'Impresa, a mezzo posta elettronica certificata (pec), che intende avvalersi della presente clausola risolutiva ai sensi dell'art. 1456 c.c. In tali casi è esclusa qualunque responsabilità di LepidaSpA nei confronti dell'Aggiudicatario e LepidaSpA medesima avrà diritto a far completare le prestazioni oggetto del presente contratto a terzi, addebitandone il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentoriomaggior costo all'Impresa, non inferiore a giorni 15, entro il quale fatta salva la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso richiesta di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Al fine di recuperare penalità, spese e risarcimento dei danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, senza necessità di diffide o di autorizzazione nei confronti della stessa. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale LepidaSpA provvederà inoltre alla risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della societànei casi previsti dall’art. 108 “Risoluzione” del D. Lgs. n. 50/2016. In caso di risoluzione contrattuale, il Comune particolare si procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno. La alla risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto nelle ipotesi espressamente elencate al comma 2 del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento.citato articolo:

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Samples: Richiesta Di Offerta Per Servizi a Consumo Di Supporto All’esercizio, Alla Manutenzione E Alla Evoluzione Di Sieder

Risoluzione del contratto. Il Committente può procedere alla risoluzione del contratto con l’Appaltatore, oltre che nelle fattispecie espressamente previste nelle norme di cui al presente Contratto, comunque e sempre per l’ipotesi di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. In tal caso, il Direttore Lavori avvia il procedimento di contestazione regolato dall’art. 108 comma 3 D. Lgs 50/2016. Al di fuori di quanto sopra previsto il D.L. qualora l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsione di contratto, invia una diffida ad adempiere all’Appaltatore assegnandogli un termine non inferiore a 15 gg. per l’esecuzione delle prestazioni. Scaduto il termine di cui sopra e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga GTT risolve il contratto, fatto salvo il pagamento delle penali. Costituiscono motivo di comunque grave inadempimento e/o grave irregolarità che consente al Committente la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’Artcontratto (art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressaC.C.), oltre alle fattispecie espressamente indicate nel presente Contratto, le seguenti fattispecie: il verificarsi delle fattispecie relative ai motivi  frode nell'esecuzione della prestazione;  inadempienza accertata alle norme di esclusionelegge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;  sospensione dell’esecuzione della prestazione da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;  subappalto illegittimo o abusivo, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016associazione in partecipazione, con particolare riferimento ad irregolarità in materia contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa, frode nell’esecuzione del servizio; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni delle disposizioni stabilite dal presente capitolato; subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto al contratto;  perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dell’appalto, quali il fallimento o altra procedura concorsuale e sempre che non si applichi l’articolo 110 comma 3 e sgg D. Lgs 50/2016;  irrogazione di fuori dei casi stabiliti dalla leggemisure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; qualora le transazioni  applicazione di una misura di una misura di prevenzione di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi alla normativa antimafia ovvero intervenuta sentenza di Istituti Bancari condanna passata in giudicato per uno dei reati di cui all’art. 80 D. Lgs 50/2016;  tutti gli altri casi di cui all’art. 108 comma 1 D. Lgs 50/2016. Ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. il mancato utilizzo del bonifico bancario o della società Poste italiane Spa o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria delle operazioni di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010al presente contratto, procede all’immediata costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competente; in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere a sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del danno, procedendo all'esecuzione d'ufficio, a spese dell’ Impresa assegnataria, nel caso di mancata prestazione del servizio in oggetto oltre i tre giorni. Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata con preavviso di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale. La Civica Amministrazione procederà, all’occorrenza, all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione in danno. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’art. 7. In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della società. In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento.

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Samples: Accordo Quadro Per Fornitura Di Telecamere Ip Lotto 1 – Apparati Per Automotive

Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie: il verificarsi delle fattispecie relative ai motivi di esclusione, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento ad irregolarità in materia contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa, frode nell’esecuzione del servizio; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni delle disposizioni stabilite dal presente capitolato; subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto al di fuori dei casi stabiliti dalla legge; qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competente; in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere a sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del danno, procedendo all'esecuzione d'ufficio, a spese dell’ Impresa assegnataria, nel caso di mancata prestazione del servizio in oggetto oltre i tre giorni. Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. contratto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., e fatto salvo l’eventuale richiesta di risarcimento danni, nei seguenti casi: - deficienza e negligenza nell’espletamento del servizio, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o posta elettronica certificata di qualsiasi delle sue parti. Si considerano gravi e tale da giustificare la risoluzione ipso iure del Contratto, le violazioni che abbiano comportato almeno tre contestazioni nel corso di un anno con preavviso applicazione della penale di 15 giornicui al precedente art. 12; - eventi di frode o sentenze passate in giudicato, senza necessità accertate dalla competente autorità giudiziaria; - apertura di ulteriori adempimentiuna procedura concorsuale a carico del Concessionario; - inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, qualora dovessero emergere la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali; - sospensione del servizio da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale. concessionario senza giustificato motivo per almeno tre volte nel corso di 1 anno; - messa in liquidazione o cessazione di attività del Concessionario; - mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T. La Civica Amministrazione procederà, all’occorrenza, all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento facoltà di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione in danno. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto risoluzione è esercitata dal Comune di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di la semplice contestazione scritta tramite lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutivasenza che l’impresa abbia nulla a pretendere. La Con la risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi il servizio in danno del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’art. 7. In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della società. In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimentoConcessionario.

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Samples: Convenzione Per L’installazione E La Gestione Di Casette Dell’acqua

Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie: il verificarsi delle fattispecie relative ai motivi di esclusione, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento ad irregolarità in materia contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa, frode nell’esecuzione del servizio; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni delle disposizioni stabilite dal presente capitolato; subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto al di fuori dei casi stabiliti dalla legge; qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competente; in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere a sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del danno, procedendo all'esecuzione d'ufficio, a spese dell’ Impresa assegnataria, nel caso di mancata prestazione del servizio in oggetto oltre i tre giorni. Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata con preavviso di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale. La Civica Amministrazione procederà, all’occorrenza, all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione in danno. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’art. 7. In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. Il contratto si intenderà risolto a termini dell’art. 5 - 2° comma - e art. 21 - Legge 203/82 se l’affittuario subaffitterà la malga, oppure faccia su concessioni o comodati, senza espressa approvazione scritta rilasciata dall’Ente proprietario. La risoluzione può anche essere pronunciata nel caso in cui l’affittuario si sia reso colpevole di diritto grave inadempimento contrattuale particolarmente in relazione agli obblighi inerenti a: - pagamento del canone; - normale e razionale conduzione, conservazione e manutenzione delle realità affidate in uso; ed inoltre nel caso in cui vengano a mancare i requisiti di cui al precedente art. 5. La riparazione e la manutenzione ordinaria dei fabbricati, degli impianti ed attrezzature, sono a carico dell’affittuario, il quale dovrà provvedere a mantenerli in perfetto stato. In autunno, prima della smonticazione, i tetti dei fabbricati che non hanno caratteristiche idonee da resistere al carico della neve, devono venire convenientemente puntellati. L’affittuario dovrà inoltre provvedere allo scarico degli eventuali impianti idrici, onde evitare conseguenze dovute al gelo ed alla scadenza del termine prefissatoprotezione di parti particolarmente delicate (impianti o gruppi elettrogeni, ecc.). Non ottemperando a dette prevenzioni, l’affittuario sarà responsabile degli eventuali danni. L’affittuario dovrà pure provvedere alla regolare efficienza degli impianti idrici e di fertirrigazione, delle pozze e cisterne curandone la perfetta tenuta, il riempimento prima dell’inizio e la vuotata alla fine, rimanendo responsabile per i danni derivanti dall’inosservanza di tali norme. Le cisterne a cielo aperto devono essere opportunamente recintate con rete metallica a carico dell’affittuario, al fine di evitare che animali e/o persone possono cadere dentro. Nel corso dell’affittanza, ciascuna, delle parti può proporre l’esecuzione di opere di miglioramento dei pascoli dei fabbricati rurali, comunicando all’altra parte e all’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, mediante lettera raccomandata A.R., il progetto di massima, la natura, le caratteristiche e le finalità dell’opera, in mancanza di tempestivo integrale adempimentoconformità a quanto espresso dall’art. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione48 delle P.M.P.F. Se non sarà richiesta e concessa l’autorizzazione preventiva per lavori modificanti la struttura dei manufatti e degli impianti, detratte le penalitàl’esecutore non avrà diritto a compensi, le spese e i danni. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità sarà anzi tenuto al ripristino ed al risarcimento del danno subitoeventualmente arrecato. Tale accertamento potrà essereL’Ente proprietario si riserva di introdurre migliorie ai fabbricati, se richiestoai pascoli ed in genere alla malga anche durante il periodo di monticazione. Tali apporti non dovranno però essere di entità tale da sospendere la normale attività di monticazione. Sono a carico dell’Ente affittante i soli lavori di carattere straordinario che possono sopravvenire per distruzione totale o parziale di manufatti, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale valanghe, fulmini, incendi ed esclusivo carico della società. In caso altri fenomeni di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitivacarattere occasionale ed imprevedibile, salvo il diritto al risarcimento quanto disposto dall’art. 2 lettera o). L’affittuario è tenuto responsabile, dal giorno della monticazione fino a quello della smonticazione, di tutti i danni eventualmente patitiche saranno commessi nel territorio della malga sia da esso affittuario che dai suoi dipendenti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento nonchè dei danni subiti e reati commessi da terzi, ammesso che non denunci subito gli autori e comprovi di aver fatto tutto il possibile per fornire tutte le indicazioni atte alla scoperta del colpevole. L’Ente proprietario concederà gratuitamente la legna da ardere per gli usi domestici e del caseificio, provvedendovi prima con legna morta o cespugli ingombranti e, poi, con la regolare assegnazione da effettuarsi dal Corpo Forestale. Concederà pure nello stesso modo il legname occorrente per i restauri, nuove costruzioni, chiudende, ecc. Tutte le spese inerenti a causa dell’inadempimentodetta assegnazione restano a carico dell’affittuario della malga. L’assegnazione della legna dovrà essere fatta in modo che una certa quantità, e non mai meno di quintali 3 (tre) per ogni malga, rimanga depositata al termine della monticazione nella casera per evenutali sopralluoghi invernali. E’ fatto divieto assoluto di asportare dalle malghe la legna assegnata, fieno e stramaglie. Tutto il letame, cenere ed altre sostanze fertilizzanti dovranno essere impiegate nel miglior modo possibile alla concimazione dei pascoli. Nell’interno dei boschi, per nessuna ragione, si potranno costruire steccati per la riunione del bestiame o raccogliere mandrie.

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Samples: www.comunedivenzone.it

Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo di risoluzione di diritto Ai sensi dell’art. 108, comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il DEC – Direttore dell’Esecuzione -, accertato che il Fornitore risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto, ai sensi dell’Artinvia al Responsabile unico del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dai documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al Fornitore. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa)Il DEC provvede altresì a formulare al Fornitore inadempiente la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non superiore a 15 gg. per la presentazione delle controdeduzioni. Il Responsabile unico del procedimento, acquisisce e valuta le seguenti fattispecie: controdeduzioni ovvero, scaduto il verificarsi delle fattispecie relative ai motivi di esclusionesuddetto termine senza che il Fornitore abbia risposto, ex artpropone all’Ente affidante la risoluzione del contratto. 80 del D. Lgs. n. 50/2016Qualora, con particolare riferimento ad irregolarità in materia contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa, frode nell’esecuzione del servizio; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni delle disposizioni stabilite dal presente capitolato; subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto al di fuori dei di quanto previsto al comma 3 del succitato articolo, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del Fornitore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC ha facoltà di assegnare al Fornitore un nuovo termine che, salvo i casi stabiliti dalla legge; qualora di urgenza, non può essere inferiore a 10 gg., per compiere le transazioni prestazioni oggetto del contratto, fatta salva in ogni caso l’applicazione delle penali di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'artprecedente articolo 13. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatoreScaduto anche il nuovo termine assegnato, il subappaltatore o DEC redige apposito verbale in contraddittorio con il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competente; in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenzaFornitore; qualora emergal’inadempimento permanga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere l’Ente affidante risolve il contratto, previa diffida ad adempiere a sensi degli artt. 1453 fermo restando il pagamento delle penali e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per il l’eventuale risarcimento del danno, procedendo all'esecuzione d'ufficio, a spese dell’ Impresa assegnataria, nel . Nel caso di mancata prestazione del servizio in oggetto oltre i tre giorni. Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata con preavviso di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale. La Civica Amministrazione procederà, all’occorrenza, all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione in danno. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’art. 7. In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificatacontratto. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza Responsabile unico del termine prefissatoprocedimento, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzionefatte salve le modalità sopra indicate, detratte le penalità, le spese e i danni. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale può proporre la risoluzione del contratto nei casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della societàs.m.i. In caso di risoluzione contrattualedel contratto il Responsabile unico del procedimento ha la facoltà di assicurare l’esecuzione del servizio con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa, il Comune procederà all'incameramento nei modi e termini di cui all’art. 110 commi 1 e 2, fatto salvo l’incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al definitiva di cui all’art. 103 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. a titolo di risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione danni. Per quanto qui non previsto si farà riferimento alle norme del Codice Civile in danno. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimentomerito.

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Samples: trasparenza.comune.falconara-marittima.an.it

Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del FERRARA TUA SRL risolverà il contratto, ai sensi dell’Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie: fatti salvi il verificarsi risarcimento del maggior danno e l’applicazione delle fattispecie relative ai motivi di esclusione, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento ad irregolarità in materia contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa, frode nell’esecuzione del servizio; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni delle disposizioni stabilite penalità previste dal presente capitolato; subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto al , nel caso in cui l’Appaltatore si renda responsabile di fuori dei casi stabiliti dalla legge; qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazioneripetuti inadempimenti (almeno 10), ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/20107. Qualora l’importo complessivo delle penalità eventualmente applicate abbiano raggiunto il 10% (dieci per cento) dell’importo globale dell’affidamento il contratto si intenderà senz’altro risolto di diritto e con effetto immediato, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competente; in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere a sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per fatti salvi il risarcimento del dannomaggior danno e l’applicazione delle penalità previste dal presente capitolato. Oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti, procedendo all'esecuzione d'ufficio, a spese dell’ Impresa assegnataria, nel caso di mancata prestazione la Stazione Appaltante potrà risolvere in tutto o in parte il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi: a) gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali; b) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione da parte della Ditta appaltatrice del servizio in oggetto oltre i tre giorni. Il Comune del presente Capitolato, non dipendente da causa di Genova ha facoltà forza maggiore; c) mancato rispetto delle disposizioni di risolvere il legge circa la prevenzione degli infortuni e la sicurezza e salute dei lavoratori, l’assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del servizio oggetto di appalto; d) cessione del contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata con preavviso di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale. La Civica Amministrazione procederà, all’occorrenza, all'incameramento subappalto non autorizzato dalla Stazione Appaltante; e) mancata reintegrazione della cauzione definitivanei termini prestabiliti; f) superamento del limite di penale del 10% previsto dal presente articolo; g) inosservanza degli obblighi connessi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 13 agosto 2010, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione in dannon. 136. Nelle ipotesi di cui sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comunedella Società committente, in forma di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificataaltra modalità equivalente, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’art. 7. In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della società. In caso di risoluzione contrattualedel contratto, il Comune la Società procederà all'incameramento all'affidamento del servizio a terzi in danno della cauzione definitivaDitta aggiudicataria secondo le procedure concorsuali previste in caso di urgenza. L’affidamento a terzi verrà notificato alla Ditta aggiudicataria nelle forme prescritte; alla stessa verrà trasmessa copia del nuovo contratto. Alla Ditta aggiudicataria saranno addebitate le spese sostenute in più dalla Società rispetto a quelle previste dal contratto risolto; esse saranno prelevate dai crediti della stessa. Nel caso di minor spesa nulla competerà alla Ditta aggiudicataria. L'esecuzione in danno non esimerà la Ditta aggiudicataria dalle responsabilità, salvo il diritto al risarcimento civile e penale, in cui la stessa possa incorrere a norma di tutti legge per i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in dannofatti che hanno motivato la risoluzione. La risoluzione del contratto avverrà di diritto, nell’ipotesi in cui la Ditta aggiudicataria non pregiudica sia in ogni caso il diritto del Comune grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimentosuccessivo art. 15.

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Samples: servizi.comune.fe.it

Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie: il verificarsi delle fattispecie relative ai motivi di esclusione, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento ad irregolarità in materia contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa, frode nell’esecuzione del servizio; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni delle disposizioni stabilite dal presente capitolato; subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto al di fuori dei casi stabiliti dalla legge; qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione La Stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competente; in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere a sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del danno, procedendo all'esecuzione d'ufficio, a spese dell’ Impresa assegnataria, nel caso di mancata prestazione del servizio in oggetto oltre i tre giorni. Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dal D.Lgs. 163/2006 mediante semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata con preavviso messa in mora di 15 20 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere nei casi seguenti: - gravi reati, gravi ritardi, gravi inadempimenti, gravi irregolarità; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla regolarità del rapporto di lavoro, sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e sulle assicurazioni obbligatorie del per- sonale; - abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; - perdita, da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare dell’appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la prosecuzione del rapporto irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; - penalità superiori al 10% dell’importo contrattuale. La Civica Amministrazione procederàmancata osservanza delle disposizioni contenute agli art. 1, all’occorrenza5, all'incameramento 6, 7, 8, 9 e 10 e le ina- dempienze della cauzione definitiva, salvo fattispecie elencata all’art. 24 (penalità) si configurano come grave inadem- pimento contrattuale e danno diritto alla stazione appaltante di risolvere il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione contratto in danno. Nelle ipotesi L’appaltatore dovrà prestarsi a tutte le constatazioni necessarie per la conseguente liquida- zione a termine di cui sopra contratto; qualora egli non si presenti, il contratto sarà risolto responsabile del Servizio, con l'assistenza di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comunedue testimoni, in forma compilerà lo stato di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutivaconsistenza delle prestazioni già eseguite. La liquidazione del credito dell'Appaltatore sarà eseguita d'ufficio e notificata allo stesso, che non potrà pretendere compensi nè per danno morale, nè per lucro cessante o danni emer- genti. Con la risoluzione del contratto non pregiudica sorge in ogni caso capo ad ACEA P.I. SpA il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti di affidare a causa dell’inadempimento. Costituiranno inoltre ipotesi terzi il servizio, o la parte rimanente di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’art. 7. In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissatoquesto, in mancanza danno dell’ Appaltatore inadempiente. L’affidamento a terzi viene notificato all’ Appaltatore inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di tempestivo integrale adempimentoesecuzione e dei servizi affidati e degli importi relativi. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, Appaltatore inadempiente sono addebitate le spese e i dannisostenute in più da ACEA P.I. SpA rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Al fine di recuperare penalitàQueste sono prelevate dal deposito cauzionale e, spese e danni il Comune potrà rivalersi su qualora questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della SocietàAppaltatore, senza necessità pregiudizio dei diritti di diffide o ACEA P.I. SpA sui beni della Appaltatore. Nel caso di autorizzazione della stessaminore spesa, nulla com- pete alla Appaltatore inadempiente. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della società. In Nel caso di risoluzione contrattualeper inadempimento ACEA P.I. SpA può valersi, gratuitamente, di tut- to il Comune procederà all'incameramento della materiale di proprietà e pertinenza dell’Appaltatore per la continuazione provvisoria del servizio in economia o anche a mezzo di altro assuntore, sino a quando non sia possibile provvedere in altro modo alle esigenze del servizio. L’esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione; La cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimentoprestata dall’Appaltatore dichiarato inadempiente viene incamerata dall’Amministrazione.

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Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, fatte salve le ipotesi di risoluzione sospensione di diritto cui ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, l’ATS della Città Metropolitana di Milano può risolvere il contratto con l’operatore economico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: L’Amministrazione Appaltante deve risolvere il contratto derivante dalla presente procedura, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora: - nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, su iniziativa del Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’Artformulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa)Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, le seguenti fattispecie: ovvero scaduto il verificarsi delle fattispecie relative ai motivi termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l’Amministrazione Appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, di esclusioneconcerto con il Direttore dell’esecuzione del contratto, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento ad irregolarità in materia contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa, frode nell’esecuzione del servizio; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni delle disposizioni stabilite dal presente capitolato; subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto al di fuori dei casi stabiliti dalla legge; qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competente; in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere dichiara risolto il contratto, previa diffida ad adempiere a sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del danno, procedendo all'esecuzione d'ufficio, a spese dell’ Impresa assegnataria, nel caso di mancata prestazione del servizio in oggetto oltre i tre giorni. Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata con preavviso di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale. La Civica Amministrazione procederà, all’occorrenza, all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione in danno. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso comporta l'incameramento della cauzione definitiva ed il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti derivati ad ATS. Nei casi sopra previsti, l’aggiudicatario, oltre a causa dell’inadempimento. Costituiranno inoltre ipotesi incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore penale, è tenuto al 10% dell'importo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’art. 7. In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della società. In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al completo risarcimento di tutti i danni eventualmente patitigli eventuali danni, ivi compresa l’eventuale esecuzione in dannodiretti ed indiretti, che l’ATS è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento del servizio ad altro operatore. La Al verificarsi delle sopra elencate inadempienze, la risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il avviene di diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimentoquando l’ATS deliberi di avvalersi della presente clausola risolutiva e di tale volontà ne diano comunicazione scritta all’Impresa aggiudicataria.

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Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contrattoL’Amministrazione, ai sensi dell’Arte per gli effetti dell'art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie: il verificarsi delle fattispecie relative ai motivi di esclusione, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento ad irregolarità in materia contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa, frode nell’esecuzione del servizio; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni delle disposizioni stabilite dal presente capitolato; subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto al di fuori dei casi stabiliti dalla legge; qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competente; in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere a sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del dannoCivile, procedendo all'esecuzione d'ufficio, a spese dell’ Impresa assegnataria, nel caso di mancata prestazione del servizio in oggetto oltre i tre giorni. Il Comune di Genova ha si riserva la facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata con preavviso di 15 giorniappalto in qualunque tempo, senza necessità alcun genere di ulteriori adempimentiindennità e compenso per l’appaltatore. L'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, oltre ai casi espressamente disciplinati dalla legge e dal presente capitolato, nelle seguenti ipotesi:  gravi inadempienze normative;  inosservanza del capitolato e di quanto offerto in sede di gara;  a seguito diffida ad adempiere, in caso di accertata inadempienza, qualora dovessero emergere da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità l’affidatario non provveda entro il termine perentorio assegnato, fatta salva l’applicazione delle eventuali penali.  inadempienze di entità o frequenza tali da pregiudicare compromettere la prosecuzione qualità del rapporto contrattualeservizio;  accertata inadeguatezza degli operatori impiegati nel servizio;  irregolarità nei rapporti di lavoro;  cessione o subappalto totale o parziale del servizio;  inosservanza dell’art. La Civica Amministrazione procederà3 della L. 13 Agosto 2010 n. 136, all’occorrenza, all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione in danno. ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari; Nelle ipotesi di cui sopra indicate il contratto sarà potrà essere risolto di diritto dal Comune con effetto immediato a seguito della dichiarazione comunicazione del ComuneResponsabile del Settore Amministrativo, in forma su proposta del RCC e/o del DEC, a mezzo di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificataA/R, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La In tal caso alla Ditta non spetta alcun indennizzo ed il Comune ha facoltà di incamerare la cauzione,salvo il maggior risarcimento del danno. Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, la Ditta ha l’obbligo comunque di continuare il servizio se ciò venga richiesto dal Comune, per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio; gli oneri derivanti da ciò vanno compresi nei danni derivanti dalla risoluzione del contratto non pregiudica in per colpa. In ogni caso è sempre fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’art. 7. In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimentoderivanti da inadempienze. Alla Società Ditta verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e spese, i danni. Al fine di recuperare penalitàPer l’applicazione delle disposizioni del presente articolo, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della SocietàDitta, nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o formalità di autorizzazione della stessa. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della società. In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimentosorta.

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Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo Pag.21 Oltre alle ipotesi di risoluzione contrattuale previste all’art. 108 del D.lgs.n. 50/2016, l’Ambito ha la facoltà di diritto del risolvere il contratto, nei casi previsti di seguito, ai sensi dell’Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie: il verificarsi delle fattispecie relative ai motivi di esclusione, ex art. 80 degli articoli 1453 del D. Lgs. n. 50/2016Codice Civile, con particolare riferimento ad irregolarità in materia contributivaincameramento automatico della polizza fideiussoria, previdenzialee senza preclusione di ogni altra azione per il risarcimento degli ulteriori danni, assistenziale nei seguenti casi: - per gravi e assicurativa, frode nell’esecuzione reiterate violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale da parte dell’ente appaltante; - arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione del servizio; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni delle disposizioni stabilite dal presente capitolato; - subappalto non autorizzato e/o cessione anche parziale del contratto al di fuori dei casi stabiliti dalla leggecontratto; qualora le transazioni di cui al - gravi condotte del personale impiegato; - gravi violazioni contrattuali, anche non reiterate, che comportino il pregiudizio della sicurezza e della salute degli utenti; - ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire articolo, che rendano impossibile la piena tracciabilità dell'operazioneprosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del comma 9-bis dell'artc.c.. - sopravvenute cause di esclusione e sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatoreNelle ipotesi elencate, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte ogni inadempienza agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competente; in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in caso di inosservanza degli impegni contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione a mezzo di comunicazione alla Prefettura scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di ogni illecita richiesta di denaroeventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentantel’amministrazione, agente o dipendentequalora non ritenga valide le giustificazioni addotte, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere a sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del danno, procedendo all'esecuzione d'ufficio, a spese dell’ Impresa assegnataria, nel caso di mancata prestazione del servizio in oggetto oltre i tre giorni. Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata con preavviso di 15 giornicontratto. Ove si addivenga alla risoluzione, senza necessità di ulteriori adempimentil’aggiudicatario, qualora dovessero emergere da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale. La Civica Amministrazione procederàoltre alla immediata perdita della cauzione, all’occorrenza, all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patitidanni, compresa l'eventuale esecuzione in danno. Nelle ipotesi di cui sopra diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere per il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo rimanente periodo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’art. 7. In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della società. In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento.

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Samples: Accordo Quadro Procedura Aperta Telematica Ex Artt. 58 E 60 Del d.lgs. N. 50/2016 Per L’affidamento Del Servizio Di Pronto Intervento Sociale (Pis) Ai Sensi Dell’art. 85 Del r.r. 4/2007 c.i.g.: 9282167e83.

Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo L’Azienda Ulss, in caso di risoluzione inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto del contratto(art. 1454 C.C.). L’Azienda Ulss potrà, ai sensi dell’Artavvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa)e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC, le risolvere di diritto il contratto nei seguenti fattispeciecasi: il verificarsi delle fattispecie relative ai motivi in caso di esclusionexxxxx, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento ad grave irregolarità in materia contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa, frode nell’esecuzione del serviziocontratto costituita da grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; negligenze gravinel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; in caso di xxxxxxx, reiterate inadempienzeda parte del fornitore, gravi violazioni delle disposizioni stabilite dei requisiti richiesti dal presente capitolatocapitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto al di fuori dei casi stabiliti dalla leggeautorizzati; qualora in caso in cui le transazioni di cui relative al presente appalto contratto non vengano eseguite effettuate avvalendosi di Istituti Bancari banche o della società Poste italiane Spa o degli Italiane S.p.A.; negli altri strumenti idonei casi previsti dal presente Capitolato. Si prevede altresì la facoltà di risoluzione anticipata del contratto in caso in cui a consentire la piena tracciabilità dell'operazioneseguito di esperimento di pubblici concorsi sia possibile assumere personale medico e quindi internalizzare nuovamente tutto il servizio, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competente; ovvero in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere a sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del danno, procedendo all'esecuzione d'ufficio, a spese dell’ Impresa assegnataria, nel caso di mancata prestazione del servizio in oggetto oltre i tre giorni. Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata con preavviso di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale. La Civica Amministrazione procederà, all’occorrenza, all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione in danno. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutivariorganizzazione dell’attività. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimentosi estende alle prestazioni già eseguite. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’art. 7. In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale Con la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno sorge per l’Azienda Ulss. il diritto di affidare a totale ed esclusivo carico della societàterzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. In caso di risoluzione contrattualeAll’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Ulss. rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitivaove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al risarcimento Codice Civile in materia di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno. La risoluzione e di recesso del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento.contratto

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Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo Il contratto è risolto nei casi e con le modalità indicate dall’articolo 108 del Codice. Il Comune ha inoltre facoltà di risoluzione di diritto del risolvere il contratto, ai sensi dell’Artdell’articolo 1456 c.c. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa)e fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni, le nei seguenti fattispeciecasi: il verificarsi delle fattispecie relative ai motivi di esclusione, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento ad irregolarità in materia contributiva, previdenziale, assistenziale ⎯ abituale deficienza e assicurativa, frode nell’esecuzione negligenza nell’espletamento del servizio, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti; negligenze gravi⎯ eventi di frode accertate dalla competente autorità giudiziaria; ⎯ apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un’impresa facente parte del raggruppamento temporaneo; ⎯ inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, reiterate inadempienze, gravi violazioni delle disposizioni stabilite la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali; ⎯ mancata consegna della fornitura nelle modalità e nei termini stabiliti dal presente capitolatocapitolato e dai documenti di gara; subappalto non autorizzato ⎯ messa in liquidazione o cessione anche parziale altri casi di cessazione di attività del contratto al soggetto aggiudicatario; ⎯ mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O. ⎯ l’appaltatore, dopo la notifica di fuori dei casi stabiliti dalla legge; qualora le transazioni n. 3 [tre] contestazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi inadempimenti di Istituti Bancari o ordinaria gravità avvenuti nel corso della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010, procede all’immediata risoluzione del rapporto durata contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competente; in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieridella contestazione di n. 1 [uno] inadempimento di straordinaria gravità, l'impiego di manodopera con modalità irregolari non ha presentato controdeduzioni o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessale osservazioni e controdeduzioni addotte dallo stesso non giustificano le inadempienze verificatosi. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere a sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del danno, procedendo all'esecuzione d'ufficio, a spese dell’ Impresa assegnataria, nel caso di mancata prestazione del servizio in oggetto oltre i tre giorni. Il Comune di Genova ha La facoltà di risolvere risoluzione è esercitata dal Comune con il contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata con preavviso scritto di 15 trenta giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare che l’impresa abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino il giorno della risoluzione. Con la prosecuzione risoluzione del rapporto contrattuale. La Civica Amministrazione procederà, all’occorrenza, all'incameramento della cauzione definitiva, salvo contratto sorge per il Comune il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione affidare a terzi l’appalto in danno. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutivadanno dell’appaltatore. La risoluzione del contratto per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudica in ogni caso pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l’impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a causa dell’inadempimentonorma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione. Costituiranno inoltre ipotesi Verificandosi l’ipotesi di risoluzione cui al comma precedente, l'amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore procedere all'aggiudicazione al 10% dell'importo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comunesecondo classificato, ferma fermo restando l’applicazione delle penali previste dall’art. 7. In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della società. In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al all'integrale risarcimento di tutti i danni eventualmente patitidanni, ivi compresa l’eventuale esecuzione in dannocon eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni L’appalto può altresì essere revocato per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso il diritto Comune è tenuto a corrispondere all’appaltatore un indennizzo, secondo i criteri di cui all'articolo 24 del Comune al risarcimento testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei danni subiti a causa dell’inadempimentopubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 s.m.i.

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Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo La stazione appaltante gli accertamenti che riterrà più idonei e opportuni e procederà alle contestazioni del caso ogni qualvolta dovesse rilevare disfunzioni nel servizio o irregolarità di qualsiasi natura. Dopo tre formali contestazioni, cui ha conseguito il rigetto della giustificazione, per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente capitolato, l'Amministrazione Comunale potrà risolvere il contratto incamerando la cauzione previo preavviso di 15 giorni da comunicare con lettera A.R. In caso di risoluzione contrattuale l'Amministrazione Comunale procederà all'incameramento della cauzione fatta salva ogni ulteriore azione per il risarcimento di diritto danni maggiori. Indipendentemente dall'applicazione delle penalità, il mancato inizio del servizio alla data stabilita dall'Ente appaltante, comporterà la risoluzione del contratto con semplice atto amministrativo. E' facoltà dell'Ente appaltante risolvere il contratto, ai sensi dell’Arte per gli effetti dell'art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa)del Codice Civile, le nei seguenti fattispeciecasi: il verificarsi delle fattispecie relative ai motivi di esclusione, ex art. 80 a)interruzione del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento ad irregolarità in materia contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa, frode nell’esecuzione del servizioservizio senza giusta causa; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni b)inosservanza reiterata delle disposizioni stabilite di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolatocapitolato e del CCNL e mancata stipula delle polizze assicurative di cui all'art.9; c)concessione in subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto; d)in caso di gravi inadempienze nell’espletamento del servizio e degli obblighi contrattuali non contemplati all’art. 11 del presente documento; e)in caso la Ditta aggiudicataria non possedesse più i requisiti di carattere morale che le consentano di contrarre con la Pubblica Amministrazione. La risoluzione motivata del contratto al di fuori dei viene comunicata all’impresa con lettera, da notificarsi in via amministrativa presso il domicilio fiscale eletto. Nei casi stabiliti dalla legge; qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente succitati la stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competente; in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaroappaltante, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere a sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del danno, procedendo all'esecuzione d'ufficio, a spese dell’ Impresa assegnataria, nel caso di mancata prestazione del servizio in oggetto oltre i tre giorni. Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata con preavviso di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale. La Civica Amministrazione procederà, all’occorrenza, all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione in danno. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti e delle spese derivanti, si rivarrà sul deposito cauzionale costituito a causa dell’inadempimento. Costituiranno inoltre ipotesi garanzia delle prestazioni contrattuali, fatta salva la richiesta di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’art. 7. In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della società. In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in dell’eventuale ulteriore danno. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento.

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Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo In caso di risoluzione inadempimento dell’Appaltatore anche a uno solo degli obblighi previsti nel presente Capitolato, la Coni Servizi S.p.A. avrà facoltà di diritto del contratto, risolvere in ogni momento il contratto per colpa ed in danno della Società appaltatrice ai sensi dell’Arte per gli effetti dell’articolo 1456 codice civile, salvo ogni ulteriore azione per il riconoscimento del maggior danno. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie: il verificarsi delle fattispecie relative ai motivi di esclusione, ex artIn conformità all’art. 80 136 del D. Lgs. n. 50/2016n° 163/2006 e s.m.i., la Coni Servizi S.p.A. avrà facoltà di dichiarare immediatamente risolto il contratto, quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori. A tal fine invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto. Ai sensi dell’art. 136 comma 4 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i, qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con particolare riferimento la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto. Ai sensi dell’art. 146 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, qualora l’esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall’articolo 136, commi 4 e 5, del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., scaduto quindi il termine assegnato, salvo i casi d'urgenza, non inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, può procedere d’ufficio affidando i lavori in economia, in danno dell’esecutore inadempiente ai sensi dell’articolo 125, comma 6, lettera f), del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. e nel limite di importo non superiore a 200.000 euro previsto dal medesimo articolo. Fatta salva la corresponsione delle penali e l’eventuale richiesta di risarcimento danni, la Coni Servizi S.p.A. potrà avvalersi della facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento della impresa aggiudicataria, al ricorrere delle seguenti fattispecie che vengono indicate a solo titolo esemplificativo e non esaustivo: ✓ qualora la ditta appaltatrice disattenda gli obblighi contrattuali richiamati dal presente capitolato speciale d’appalto, nonché per inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze; ✓ qualora la ditta appaltatrice commetta le violazioni di cui all’art. 37 del presente Capitolato; ✓ in caso di inosservanze che, nel corso del rapporto contrattuale, abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo superiori al 10% del corrispettivo fissato per l’appalto; ✓ sospensione dei lavori da parte della ditta appaltatrice senza giustificato motivo; ✓ rallentamento delle consegne senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal capitolato e dal contratto; ✓ qualora, in caso di intimazione ad irregolarità adempiere ad obblighi di natura contrattuale da parte del Rup e o della direzione lavori, la impresa appaltatrice non ottemperi nel termine di gg. 3 (tre); ✓ qualora, a seguito dei controlli di cui al precedente art. 37 l’appaltatore non risponda alla richiesta di giustificazioni e/o controdeduzioni, ovvero nel caso le giustificazioni e/o controdeduzioni siano valutate negativamente; ✓ qualora l’impresa aggiudicataria risulti ricadere in materia contributivauna delle situazioni previste dall'art. 38, previdenzialecomma 1 del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i.; ✓ qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione, assistenziale e assicurativaper aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, frode nell’esecuzione del serviziorisultante dal casellario; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni ✓ in caso di accertamento della non veridicità delle disposizioni stabilite dichiarazioni rese dalla impresa al fine della partecipazione alla gara o in ottemperanza alle prescrizioni indicate dal presente capitolato; subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto al di fuori dei casi stabiliti non espressamente consentiti dal Capitolato, e dalla leggelegislazione vigente; qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari si verifichi il mancato utilizzo del bonifico bancario o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazionepostale dedicato, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 n.136/2010 e s.m.i.. L’appaltatore. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; ✓ nel caso di cessione del contratto ad altra Impresa non preventivamente autorizzata; ✓ stato di inosservanza della ditta appaltatrice riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per l’esecuzione del contratto; ✓ nel caso di inosservanza dell’impegno di osservare tutte le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 231/2001 e s.m.i., nonché delle norme del Codice Etico della Coni Servizi Spa accessibile sul sito istituzionale xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxx.xx/xxxx-xxxxxxx/xx-xxxxxx-xxxxx-xx-xxxx- servizi.html; ✓ nel caso di inadempimento degli obblighi retributivi, contributivi, assistenziali e fiscali dovuti dall’impresa appaltatrice e/o subappaltatrice nei confronti dei propri dipendenti impiegati nell’appalto di cui all’oggetto; ✓ nel caso di contabilità non rispondente alle prescrizioni di Capitolato, ✓ nel caso di cessione del contratto ad altra impresa; Inoltre il contratto verrà anticipatamente risolto prima della naturale scadenza, in tutto o in parte, nel caso in cui vengano a decadere i titoli che legittimano la disponibilità e la gestione, da parte della CONI Servizi S.p.A, degli impianti/immobili presso cui dovranno essere effettuati i lavori oggetto dell'appalto. Peraltro la CONI Servizi S.p.A. avrà sempre facoltà, in relazione a proprie esigenze, di modificare, sospendere, ridurre, annullare, gli ordinativi già emessi, nonché di modificare le aree e le cubature degli impianti interessati dai lavori in oggetto. Ai sensi dell’art. 140 comma 1 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i, la CONI Servizi S.p.A. in caso di risoluzione del contratto in caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo o in caso di reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. E l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Altresì, ai sensi dell’art. 135 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. qualora a carico dell'appaltatore ci siano reati accertati, e segnatamente nei suoi confronti sia intervenuta: ▪ l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; ▪ una sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Per ciò che attiene ai provvedimenti da adottare in seguito alla risoluzione del contratto, ex art. 138 del D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i., il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattualecontratto, informandone contestualmente dispone, con congruo preavviso, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità indicate dal regolamento. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 140, comma 1, interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla Stazione Appaltante di cui agli art. 135, 136, 137, 138 del D. Lgs. n. 163/06 e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competentes.m.i, l'appaltatore deve provvedere, ex art. 139 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di esito interdittivo mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La Coni Servizi SpA, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione conto vincolato a favore dell'appaltatore o altra utilità nonché offerta di protezione prestare fideiussione bancaria o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e polizza assicurativa con le modalità di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emergaall'articolo 113, anche a seguito degli accessi nei cantiericomma 2, l'impiego pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere a sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione agire per il risarcimento dei danni. Inoltre, in tutte le ipotesi precedenti di scioglimento o riduzione dell'oggetto del dannocontratto, procedendo all'esecuzione d'ufficiola impresa aggiudicataria rinuncia, sin d'ora, a spese dell’ Impresa assegnatariapretendere gli indennizzi di cui all'art. 1671 c.c., fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite. Ai sensi dell’art. 123 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, la Coni Servizi SpA ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di mancata prestazione del servizio in oggetto oltre i tre giorni. Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata con preavviso di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale. La Civica Amministrazione procederà, all’occorrenza, all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione in danno. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto non pregiudica disposta in ogni caso danno dell’esecutore, salvo ed impregiudicato il diritto del Comune al risarcimento dei di eventuali ulteriori danni subiti a causa dell’inadempimento. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’art. 7. In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della società. In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa dell’inadempimento.

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Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo di risoluzione di diritto Ai sensi dell’art. 108, comma 3 D. Lgs. 50/2016 il RUP, accertato che l’appaltatore risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto, ai sensi dell’Artinvia al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa)Il DEC provvede altresì a formulare all’appaltatore inadempiente la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non superiore a 15 gg. per la presentazione delle controdeduzioni. Il Responsabile del procedimento, acquisisce e valuta le seguenti fattispecie: controdeduzioni, ovvero scaduto il verificarsi suddetto termine senza che l’appaltatore abbia risposto, propone alla stazione appaltante la risoluzione del contratto. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 del succitato articolo, l’esecuzione delle fattispecie prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC ha facoltà di assegnare all’appaltatore un nuovo termine che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 gg., per compiere le prestazioni oggetto del contratto, fatta salva in ogni caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. Scaduto anche il nuovo termine assegnato, il RUP redige apposito verbale in contraddittorio con l’appaltatore; qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali e l’eventuale risarcimento del danno. Nel caso di risoluzione del contratto l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai motivi di esclusionelavori, ex artservizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 80 Il Responsabile del procedimento, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei casi previsti dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento ad irregolarità in materia contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa, frode nell’esecuzione del servizio; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni delle disposizioni stabilite dal presente capitolato; subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto al di fuori dei casi stabiliti dalla legge; qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competente; in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere a sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del danno, procedendo all'esecuzione d'ufficio, a spese dell’ Impresa assegnataria, nel caso di mancata prestazione del servizio in oggetto oltre i tre giorni. Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata con preavviso di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale. La Civica Amministrazione procederà, all’occorrenza, all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione in danno. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’art. 7. In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della società. In caso di risoluzione contrattualedel contratto il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di assicurare l’esecuzione della fornitura/servizio con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa, nei modi e termini di cui all’art. 110 commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, fatto salvo l’incameramento della cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 a titolo di risarcimento danni. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria rifiutasse di assumere il servizio o trascurasse ripetutamente o in modo grave l’adempimento delle condizioni previste dal presente capitolato o ulteriormente formulate in sede di offerta, nei limiti imposti dal medesimo, la Civica Amministrazione potrà, previe le contestazioni di cui sopra e senza alcun’altra formalità di sorta, con semplice comunicazione, risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. a tutto danno della ditta inadempiente, salva l’applicabilità di ogni ulteriore sanzione civile, amministrativa o penale e salva, inoltre, la richiesta del risarcimento dell’eventuale danno subito dalla Civica Amministrazione medesima ed imputabile alla ditta inadempiente, oltre all’incameramento della garanzia definitiva. In tal caso l’affidamento potrà avvenire a favore di una delle altre ditte offerenti in ordine di graduatoria, in base al punteggio definitivo assegnato in sede di gara, previa verifica della disponibilità, salvo che l’Amministrazione Civica non ritenga di procedere ad una nuova gara o assuma diversa determinazione. Al fine dell’applicazione della disposizione di cui al presente articolo si intenderà equivalente al rifiuto di effettuare il servizio, il Comune procederà all'incameramento ritardo che per le sue modalità o per la sua entità, sia tale da rendere necessario per la Civica Amministrazione provvedere all’effettuazione del servizio attraverso modalità alternative o comporta comunque la perdita dell’interesse alla prestazione in seguito a danno irreparabile. A seguito della cauzione definitivarisoluzione la ditta non potrà pretendere risarcimenti di danni o compensi di sorta, salvo il diritto al risarcimento ai quali essa dichiara fin d’ora di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimentorinunciare.

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Samples: Bando Di Gara N. Procedura Di Gara

Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo L’Amministrazione Comunale di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie: il verificarsi delle fattispecie relative ai motivi di esclusione, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento ad irregolarità in materia contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa, frode nell’esecuzione del servizio; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni delle disposizioni stabilite dal presente capitolato; subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto al di fuori dei casi stabiliti dalla legge; qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire Fluminimaggiore si riserva la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competente; in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere a sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del danno, procedendo all'esecuzione d'ufficio, a spese dell’ Impresa assegnataria, nel caso di mancata prestazione del servizio in oggetto oltre i tre giorni. Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 C.C. qualora ritenga che lo stesso crei pregiudizio al servizio. Resta salvo comunque il diritto di risarcimento dei danni, con provvedimento motivato, che verrà portato a conoscenza del contraente con lettera raccomandata R.R. raccomandata, e questi non avrà nulla a pretendere al di fuori del pagamento, al prezzo del contratto, del servizio fino ad allora regolarmente eseguito. Costituisce grave adempimento che comporta la risoluzione del contratto: - Interruzione del servizio senza giusta causa oltre 7 giornate anche non continuative; - Inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente disciplinare; - Concessione in sub-appalto, totale o posta elettronica certificata con preavviso parziale, dei servizi; - Il mancato rispetto dell’applicazione dei contratti di 15 giorni, senza necessità lavoro dipendente e degli altri accordi sottoscritti; - Il ritardo di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale. più di 30 gg nel pagamento delle retribuzioni ai dipendenti; - Il ritardo di più di 30 gg nel pagamento di oneri sociali; - La Civica Amministrazione procederà, all’occorrenza, all'incameramento mancata ricostituzione della cauzione definitivadi cui all’art. 9, ultimo comma; Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo. L’aggiudicatario incorre comunque nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione in danno. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti a causa dell’inadempimento. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’art. 7. In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale l’interruzione del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte e per tutte le penalità, le spese e i danni. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della società. In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento.altre circostanze che possono verificarsi;

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Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, Il contratto si risolve ai sensi dell’Artdell’art. 1456 C.C. (Clausola c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie: il verificarsi delle fattispecie relative ai motivi di esclusioneprevia dichiarazione da comunicarsi all’appaltatore via PEC o raccomandata A/R, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento ad irregolarità in materia contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa, frode nell’esecuzione del servizio; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni delle disposizioni stabilite dal oltre che nei casi previsti nel presente capitolato, nelle seguenti ipotesi: • alla seconda carenza che comporti un’interruzione di pubblico servizio per cause imputabili a inadempienze da parte dell’appaltatore formalmente contestate; subappalto non autorizzato • fallimento dell’impresa, cessazione dell’azienda, cessazione dell’attività o cessione anche parziale del contratto al di fuori dei casi stabiliti dalla legge; qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competente; in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in caso concordato preventivo, di inosservanza degli impegni stati di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici moratorie e di ogni altro soggetto che intervenga conseguenti atti di sequestro o pignoramento a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento carico della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere a sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del danno, procedendo all'esecuzione d'ufficio, a spese dell’ Impresa assegnataria, nel caso di mancata prestazione del servizio in oggetto oltre i tre giorni. Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata con preavviso di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale. La Civica Amministrazione procederà, all’occorrenza, all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione in danno. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’art. 7. In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessaditta appaltatrice. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettueràcontratto, tramite propri peritila stazione appaltante avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della società. In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo fermo restando il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale dell’ulteriore danno e all’eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l’applicazione dell’art. 1453 c.c. nonché viene fatta salva la facoltà della stazione appaltante di compensare l’eventuale credito dell’appaltatore con il credito dell’Ente per il risarcimento del danno. La risoluzione del contratto non pregiudica per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore della stazione appaltante il diritto di affidare il servizio all’operatore economico che segue in graduatoria. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale dell’appaltatore per il fatto che ha determinato la risoluzione. In tale caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimentopotrà affidare il servizio ad altra impresa, addebitando alla ditta inadempiente qualsiasi maggior onere sopportato avvalendosi sui crediti.

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Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo G.A.I.A. S.p.A. si riserva il diritto di risoluzione risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso G.A.I.A. S.p.A. avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che G.A.I.A. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto del contratto, il contratto ai sensi dell’Artdell’art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa)c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata A.R., nei seguenti casi: - qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’art. 38 del D.Lgs.163/06 e smi; - per mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di G.A.I.A. S.p.A.; - qualora si verifichi la cessione, anche parziale, dell’appalto, nonché qualsiasi forma di subappalto non autorizzata; - in caso di recidiva nelle inadempienze contestate per iscritto e non giustificate in numero superiore a tre per anno solare; - qualora si verifichino le seguenti fattispecie: il verificarsi condizioni di cui all’art. 116, c.2, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; - per abbandono dell'appalto salvo che per cause di forza maggiore; - per cessazione dell’azienda o di un ramo dell’azienda, cessazione di attività, concordato preventivo o fallimento, atti di sequestro o pignoramento a carico dell’appaltatore; - in caso di mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto; - in caso di reato previsto dal D.Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni, anche non in relazione a rapporti con G.A.I.A. S.p.A., accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca la responsabilità dell’appaltatore o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle fattispecie relative ai motivi di esclusione, parti ex art. 80 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o dell’interdizione dall’esercizio dell’attività. In ogni caso, al momento dell’apertura di un procedimento in sede penale nei confronti dell’appaltatore per reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016231/2001, con particolare riferimento ad irregolarità in materia contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa, frode nell’esecuzione del servizio; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni delle disposizioni stabilite dal presente capitolato; subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto al di fuori dei casi stabiliti dalla legge; qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei dovrà esserne data informazione immediata a consentire G.A.I.A. S.p.A. che avrà la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competente; in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere a sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del danno, procedendo all'esecuzione d'ufficio, a spese dell’ Impresa assegnataria, nel caso di mancata prestazione del servizio in oggetto oltre i tre giorni. Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata con preavviso per il verificarsi di 15 giornitale condizione risolutiva ex art. 1353 c.c.. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale. La Civica Amministrazione procederà, all’occorrenza, all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione in danno. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli cui agli artt. 1453317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’artbis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. 7 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’art. 7. In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della società353-bis c.p.”. In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno. La risoluzione del contratto non pregiudica l’Appaltatore si impegnerà a fornire a G.A.I.A. S.p.A. tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. Ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006, G.A.I.A. S.p.A. si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimentosede di offerta.

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Samples: gaia.at.it

Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo Nel caso in cui l’alienante del veicolo non richieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di risoluzione sua proprietà e l’acquirente non subentri nel contratto di diritto assicurazione, il contratto è risolto ai sensi dell’art. 171 comma 1 lettera a), della Legge. Reale Mutua provvederà a restituire la parte di premio corrisposta e non usufruita, al netto dell’imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia, dal momento della restituzione dell’eventuale Carta Verde e della consegna dei documenti attestanti la vendita del veicolo. Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita del veicolo, la parte di premio corrisposta e non usufruita verrà calcolata a partire dalla data di consegna in conto vendita oppure, se successiva, dalla data di restituzione dell’eventuale Carta Verde. La restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita avrà luogo anche per i contratti sospesi a cui non abbia fatto seguito la riattivazione nei termini previsti all’Art. 1.7) “Sospensione e riattivazione del contratto”. Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione, ai sensi dell’Art. 1456 C.C. cessazione della circolazione o esportazione definitiva all’estero del veicolo (Clausola risolutiva espressaarticolo 103 del Codice della Strada), le seguenti fattispecie: il verificarsi delle fattispecie relative ai motivi di esclusione, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento ad irregolarità in materia contributiva, previdenziale, assistenziale Contraente è tenuto a darne comunicazione a reale mutua e assicurativa, frode nell’esecuzione del servizio; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni delle disposizioni stabilite dal presente capitolato; subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto al di fuori dei casi stabiliti dalla legge; qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competente; in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere a sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del danno, procedendo all'esecuzione d'ufficio, a spese dell’ Impresa assegnataria, nel caso di mancata prestazione del servizio in oggetto oltre i tre giornirestituire l’eventuale Carta Verde. Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata con preavviso di 15 giorniContraente, senza necessità di ulteriori adempimentiinoltre, qualora dovessero emergere da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale. La Civica Amministrazione procederà, all’occorrenza, all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione in danno. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato deve fornire a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’art. 7. In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della società. In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento.reale mutua:

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Risoluzione del contratto. Costituiscono Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di per la risoluzione di diritto del contrattocontratto per inadempimento, ai sensi dell’Artdell’art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa)del Codice Civile, le seguenti fattispecieipotesi: il verificarsi ⮚ apertura di una procedura concorsuale a carico della Ditta appaltatrice; ⮚ cessazione dell’attività della gestione; ⮚ mancata osservanza del divieto di subappalto totale ed impiego di personale non dipendente dalla Ditta appaltatrice; ⮚ inosservanza grave e/o reiterata delle fattispecie relative ai motivi norme igienico–sanitarie nella conduzione delle cucine dei centri di esclusione, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento ad irregolarità produzione pasti e dei centri di distribuzione (mense); ⮚ utilizzo di derrate alimentari in materia contributiva, previdenziale, assistenziale violazione delle norme previste dal capitolato e assicurativa, frode nell’esecuzione del servizio; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni delle disposizioni stabilite degli allegati relativi alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche ovvero utilizzo per almeno tre volte di derrate non previste dal presente capitolato; subappalto ⮚ verificarsi di casi di intossicazione alimentare; ⮚ venir meno dei requisiti richiesti dal bando per l’ammissione alla gara; ⮚ mancata reintegrazione della cauzione; ⮚ reiterate e persistenti irregolarità nell’erogazione del servizio, altre gravi violazioni degli obblighi derivanti alla Ditta dal Capitolato, ovvero ogni altra inadempienza qui non autorizzato contemplata o cessione anche parziale del contratto al di fuori dei casi stabiliti dalla legge; qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competente; in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere a sensi degli artttermine dell’art. 1453 e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del dannoCivile; Nei casi previsti dal presente articolo, procedendo all'esecuzione d'ufficio, a spese dell’ Impresa assegnataria, nel caso di mancata prestazione del servizio in oggetto oltre i tre giorni. Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata con preavviso di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale. La Civica Amministrazione procederà, all’occorrenza, all'incameramento Ditta aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione definitivache resta incamerata dall’Amministrazione Comunale, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione in danno. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’art. 7. In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del nuovo contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della società. In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimentoper tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

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Samples: www.comune.bobbio.pc.it

Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo Il contratto è risolto di risoluzione di diritto del contrattodiritto, ai sensi dell’Artdell’art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa)c.c., le seguenti fattispecienei casi di: il verificarsi delle fattispecie relative ai motivi di esclusione, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento ad irregolarità in materia contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa, frode nell’esecuzione - ingiustificata sospensione dell’esecuzione del servizio; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni delle disposizioni stabilite dal presente capitolato; subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto al - violazione di fuori dei casi stabiliti dalla legge; qualora le transazioni patti di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competente; in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara integrità e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti legalità adottati dall’Azienda Usl e sottoscritti dal Fornitore; - violazione delle prescrizioni in materia di un proprio rappresentante, agente incompatibilità e anticorruzione; - sopravvenuta sospensione o dipendente, delle imprese subappaltatrici e revoca del requisito oggettivo dell’accreditamento; - sopravvenuta perdita del requisito soggettivo auto dichiarato; - reiterata mancata emissione della NC richiesta dall’Azienda a storno di ogni altro soggetto che intervenga importi indebitamente pagati e/o comunque finalizzata a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere a sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del danno, procedendo all'esecuzione d'ufficio, a spese dell’ Impresa assegnataria, nel caso di mancata prestazione del servizio in oggetto oltre i tre giorni. Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata con preavviso di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare regolarizzare la prosecuzione del rapporto contrattuale. La Civica Amministrazione procederà, all’occorrenza, all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione in danno. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’art. 7contabilità aziendale. In tali casi il Comune procederà alla l’Azienda procede con la contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorioscritta al Fornitore, non inferiore a giorni 15comunicando che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui sopra. Dalla ricezione della predetta comunicazione è fatto divieto al Fornitore di accettare nuovi pazienti; su espressa indicazione dell’Azienda, entro il quale ove questa lo ritenga necessario, è consentito al Fornitore evadere le prenotazioni ambulatoriali già fissate, limitatamente al tempo sufficiente affinché la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi Ausl della Romagna prenda in carico i pazienti prenotati, e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso appronti soluzioni allocative alternative del fabbisogno sanitario, al solo fine di ricevimento o mediante posta elettronica certificatascongiurare l’interruzione del servizio. Il contratto si intenderà risolto Sono fatte salve tutte le altre facoltà di diritto alla scadenza del termine prefissatorisoluzione previste dal Codice Civile e, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzionegenerale, detratte le penalità, le spese e i danni. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della società. In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimentodalla normativa vigente.

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Samples: Contratto

Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo di risoluzione di diritto Ai sensi dell’art. 108, comma 3 D.Lgs. 50/2016 il DEC, accertato che l’appaltatore risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto, ai sensi dell’Artinvia al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa)Il DEC provvede altresì a formulare all’appaltatore inadempiente la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non superiore a 15 gg. per la presentazione delle controdeduzioni. Il Responsabile del procedimento, acquisisce e valuta le seguenti fattispecie: controdeduzioni, ovvero scaduto il verificarsi delle fattispecie relative ai motivi di esclusionesuddetto termine senza che l’appaltatore abbia risposto, ex artpropone alla stazione appaltante la risoluzione del contratto. 80 del D. Lgs. n. 50/2016Qualora, con particolare riferimento ad irregolarità in materia contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa, frode nell’esecuzione del servizio; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni delle disposizioni stabilite dal presente capitolato; subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto al di fuori dei di quanto previsto al comma 3 del succitato articolo, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC ha facoltà di assegnare all’appaltatore un nuovo termine che, salvo i casi stabiliti dalla legge; qualora di urgenza, non può essere inferiore a 10 gg., per compiere le transazioni prestazioni oggetto del contratto, fatta salva in ogni caso l’applicazione delle penali di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'artprecedente articolo. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatoreScaduto anche il nuovo termineassegnato, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competente; DEC redige apposito verbale in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenzacontraddittorio con l’appaltatore; qualora emergal’inadempimentopermanga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere la Stazione Appaltante risolve il contratto, previa diffida ad adempiere a sensi degli artt. 1453 fermo restando il pagamento delle penali e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per il l’eventuale risarcimento del danno, procedendo all'esecuzione d'ufficio, a spese dell’ Impresa assegnataria, nel . Nel caso di mancata prestazione del servizio in oggetto oltre i tre giorni. Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata con preavviso di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale. La Civica Amministrazione procederà, all’occorrenza, all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione in danno. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’art. 7. In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificatacontratto. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza Responsabile del termine prefissatoprocedimento, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzionefatte salve le modalità sopra indicate, detratte le penalità, le spese e i danni. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale può proporre la risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della societànei casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione contrattualedel contratto il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di assicurare l’esecuzione della fornitura/servizio con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa, il Comune procederà all'incameramento nei modi e termini di cui all’art. 110 commi 1 e 2 D.Lgs. 50/2016, fatto salvo l’incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 a titolo di risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimentodanni.

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Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo di risoluzione Il contratto verrà risolto di diritto ai sensi dell’art.108 del D.Lgs n.50 del 18/04/2016 e dell'art. 1453 del Codice Civile, previa eventuale diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, nei seguenti casi: gravi e reiterate inadempienze alle norme di Legge o del contratto, ai sensi dell’Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa)da parte dell'appaltatore nella gestione del servizio affidato; impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio in appalto; cessione ad altri, le seguenti fattispecie: il verificarsi delle fattispecie relative ai motivi di esclusionein tutto o in parte, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016sia direttamente che indirettamente per interposta persona, con particolare riferimento ad irregolarità in materia contributiva, previdenziale, assistenziale dei diritti e assicurativa, degli obblighi inerenti al servizio appaltato; frode nell’esecuzione del servizio; negligenze gravimanifesta incapacità o inidoneità, reiterate inadempienzeanche solo legale, gravi violazioni delle disposizioni stabilite dal presente capitolatonell’esecuzione del servizio appaltato; subappalto non autorizzato o cessione anche parziale inadempimento accertato alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del contratto al di fuori dei casi stabiliti dalla leggepersonale; qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o mancato rispetto degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria delle operazioni finanziarie relativi al presente ap- palto di cui all’art. 3 della alla Legge n.136/201013 agosto 2010, procede all’immediata risoluzione n. 136 e s.m.i.; sospensione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competenteservizio da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo; in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatarioxxxxxxx, da parte dell'appaltatore, dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016; in caso di inosservanza degli impegni di mancata comunicazione alla Prefettura Stazione Appaltante di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché utilità, ovvero offerta di protezione o ogni illecita interferenza protezione, ovvero ancora di qualsiasi tentativo di pres- sione criminale che venga avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentanterappre- sentante dell'appaltatore; per ogni altra inadempienza, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere a sensi degli arttcosì come disposto dall'art. 1453 e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del danno, procedendo all'esecuzione d'ufficio, a spese dell’ Impresa assegnataria, nel caso di mancata prestazione del servizio in oggetto oltre i tre giorni. Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata con preavviso di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale. La Civica Amministrazione procederà, all’occorrenza, all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione in danno. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’art. 7. In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della societàCivile. In caso di risoluzione contrattuale, il Comune la Stazione Appaltante procederà all'incameramento all'escussione della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti fatti salvi i maggiori danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno. La derivanti dalla risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimentostessa.

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Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione di diritto del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’Art. 1456 C.C. del C.C., allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% del costo dell’intera fornitura, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture. È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie: il verificarsi assenza delle fattispecie relative ai motivi cause di esclusione, ex artesclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/201650/2016 e assenza dell’incapacità a contrarre con la PA), Il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con particolare riferimento ad irregolarità alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in materia contributivaalternativa, previdenzialel’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto". Il Politecnico di Milano, assistenziale e assicurativain qualità di committente, frode nell’esecuzione del servizio; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni delle disposizioni stabilite dal presente capitolato; subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto al si riserva la facoltà di fuori dei casi stabiliti dalla legge; qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire disporre la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competente; in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere a ai sensi degli arttart. 1453 e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, procedendo all'esecuzione d'ufficioai sensi dell’Art. 1456 del C.C., a spese dell’ Impresa assegnatariaallorché il totale delle penali accumulate superi il 10% del costo dell’intera fornitura, nel salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture. È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di mancata prestazione accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del servizio in oggetto oltre i tre giorniD. Lgs. n. 50/2016 e assenza dell’incapacità a contrarre con la PA), Il Comune Politecnico di Genova ha Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con preavviso di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale. La Civica Amministrazione procederà, all’occorrenza, all'incameramento riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione in danno. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comunedefinitiva ove richiesta o, in forma alternativa, l’applicazione di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto non pregiudica una penale in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’art. 7. In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, misura non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza al 10 per cento del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale valore del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della società. In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimentocontratto".

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