PROVINCIA DI TREVISO
PROVINCIA DI TREVISO
Settore Politiche Sociali; Politiche del Lavoro e Formazione Professionale
CAPITOLATO SPECIALE
D’APPALTO per l’affidamento in Concessione del Servizio di Xxxxx Xxxx
INDICE
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO ART. 2 - DURATA DELL’APPALTO
ART. 3 - BASE DI GARA - VALORE DELL’APPALTO ART. 4 - SELEZIONE DEL GESTORE
ART. 5 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO ART. 6 - SERVIZIO DI REFEZIONE
ART. 7 - ORGANIZZAZIONE DEL GESTORE ART. 8 – ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE ART. 9 - REQUISITI DEGLI OPERATORI
ART. 10 - OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE ART. 11 - CONTINUITÀ DEGLI ADDETTI ART. 12 - OBBLIGHI DEL PERSONALE
ART. 13 - FORMAZIONE DEL PERSONALE ART. 14 - ALTRO PERSONALE
ART. 15 - NORME ANTI-INFORTUNISTICHE
ART. 16 - OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL GESTORE DEL SERVIZIO ART. 17 – PIANO DI EMERGENZA
ART. 18 - OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ART. 19 - GARANZIE E RESPONSABILITA’
ART. 20 - LOCALI ED ATTREZZATURE ART. 21 - FORNITURA MATERIALI
ART. 22 - MANUTENZIONE DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE ART. 23 - PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI
ART. 24 - VIGILANZA E CONTROLLO
ART. 25 - VALUTAZIONE ANNUALE DEL SERVIZIO PRESTATO ART. 26 - NORME DI RELAZIONE
ART. 27 - SERVIZI AGGIUNTIVI ART. 28 - PAGAMENTI
ART. 29 - REVISIONE DEL PREZZO ART. 30 - ROYALTY
ART. 31 - PENALI
ART. 32 - RISPETTO NORMATIVA SULLA PRIVACY ART. 33 - CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO ART. 34 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 35 - FALLIMENTO, SUCCESSIONE E CESSIONE DELLA DITTA ART. 36 – DIVIETI
ART. 37 - GARANZIE
ART. 38 - RIFERIMENTI NORMATIVI
ART. 39 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE ART. 40 - SPESE CONTRATTUALI
ART. 41 - AVVIO DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI CONTRATTO
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
La presente Concessione ha per oggetto la gestione del servizio per la prima infanzia (asilo nido) presso la struttura della Provincia di Treviso sita in Xxx Xxx xx Xxxxx 000 – Xxxxxxx (XX).
La struttura sarà oggetto di accreditamento secondo le procedure delineate dalla Regione Veneto, che si intendono integralmente richiamate (L.R.22/2002 - DGRV n. 84/2007 – DGRV n. 2067/2007);
conseguentemente il gestore si ritiene obbligato sin da ora a garantire il permanere di ogni caratteristica atta al mantenimento di detto accreditamento, anche con proposte progettuali che migliorino l’assetto dei punteggi di accreditamento.
Con il presente capitolato la Provincia di Treviso ha adottato i criteri regionali previsti dalla normativa sopra riportata e approvato procedure e requisiti territoriali per l’accreditamento dei servizi di asilo nido presenti sul territorio distrettuale.
I requisiti previsti in apposita scheda di valutazione corrispondono alle 4 dimensioni qualitative:
− Principi di politica sociale
− Strutturale
− Organizzativa e di processo
− Relazionale
La documentazione è reperibile sul sito internet della Regione Veneto all’indirizzo: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxx/xxxxx/xxxxxx.
Il numero complessivo di bambini previsto è di 36 di cui n. 6 bambini dai 6 ai 12 mesi e n. 30 bambini dai 13 ai 36 mesi.
ART. 2 - DURATA DELL’APPALTO
La Concessione della gestione del servizio dell’Asilo Nido ha una durata di 4 (quattro) anni scolastici a partire dal 7 gennaio 2010 e con termine il 31 agosto 2014.
Al termine del periodo contrattuale la concessione scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora. L’Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà, laddove se ne rilevino la volontà e la convenienza, al fine di rispondere ad esigenze di stabilità e continuità, con previste verifiche annuali, in concomitanza con la rideterminazione annua del costo del servizio, di rinnovare il contratto ai sensi della normativa vigente.
Il concessionario, peraltro, alla scadenza, è tenuto all’eventuale prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni e nei limiti delle prestazioni richieste dall’Amministrazione sino all’affidamento del
medesimo servizio al successivo aggiudicatario della procedura di gara avviata, per un periodo comunque non superiore a un anno scolastico, alle medesime condizioni previste per l’ultimo anno di contratto.
Per eventuali ritardi nell’avvio del servizio verranno applicate al concessionario le penalità previste all'art. 31.
Il concessionario può recedere dal contratto a partire dal secondo anno di gestione comunicando la propria volontà all’Amministrazione Provinciale con raccomandata A.R. entro il mese di dicembre per cessare il servizio a far data dal 1° settembre dell’anno successivo.
ART. 3 - BASE DI GARA - VALORE DELL’APPALTO
L’importo mese/bambino costituisce la base di gara ed è calcolato in € 700,00= oltre IVA per la frequenza a tempo pieno. Tale importo verrà ridotto in caso di inserimento con frequenza part time del 20% in caso di articolazione oraria mattutina e del 30% in caso di articolazione oraria pomeridiana.
Il valore complessivo della presente gara viene stimato in Euro 1.058.400,00= al netto d’IVA, €289.800,00= per ciascun anno scolastico così determinato: 36 (posti) x 700 (costo mese/bambino) x 11 mesi e mezzo (mesi di apertura) e € 189.000,00= per il periodo gennaio – 15 agosto 2010.
ART. 4 - SELEZIONE DEL CONCESSIONARIO
La gara viene aggiudicata mediante procedura aperta (procedura ad evidenza pubblica) al concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/06, valutata secondo una pluralità di elementi come di seguito meglio descritti.
a) Offerta economica: punti 50
b) Merito tecnico del progetto, qualità del progetto e del servizio: punti 50
Per la valutazione dell'ammissibilità delle offerte e per l’aggiudicazione della gara la Provincia di Treviso si avvarrà di apposita commissione giudicatrice composta da esperti sulle tematiche riguardanti il presente appalto.
Il Presidente della commissione potrà richiedere alle ditte notizie e chiarimenti utili ai fini di una migliore comprensione delle offerte presentate, nonché integrazioni non sostanziali sulle offerte stesse. Per l’esame di aspetti specifici dell’offerta potrà avvalersi di tecnici e/o consulenti interni e/o esterni all’Amministrazione Provinciale.
Il punteggio verrà attribuito ad ogni offerta valutandone le caratteristiche secondo i seguenti parametri:
a) Offerta economica - punti 50 di cui:
1) Somma pro-capite mensile richiesta alla Provincia punti 45
1) Quota a base asta €. 700,00= comprensiva delle rette per le famiglie utenti attribuendo il punteggio secondo la seguente formula:
45 x prezzo offerto più basso prezzo dell’offerta in esame
2) royalty offerta dalla ditta punti 5
in percentuale al rialzo sul 5% base del prezzo di aggiudicazione,
per ogni utente inserito dal Concessionario, calcolato con la seguente formula:
PO x 5 .
Pmax
DOVE:
PO = % offerta da ogni concorrente Pmax = % maggiore offerta
5 = punteggio previsto
b) Offerta
tecnica - punti 50 di cui:
1. Progetto organizzativo e formazione punti 20
Elementi di valutazione:
− Organizzazione del personale educativo per assicurare la continuità nell’erogazione giornaliera dei servizi, anche a fronte di malattie e altre situazioni impreviste che ci si impegna a mantenere per l’intera durata del contratto;
− Organizzazione del servizio di refezione (organizzazione generale, numero di addetti, tempi e metodi, orari) in particolare relativamente al sistema di sicurezza alimentare applicato e alla continuità del servizio in caso di blocco della cucina della struttura;
− Organizzazione del servizio di pulizia e sanificazione, in particolare rispetto al piano di pulizia, igienizzazione e sanificazione degli spazi e degli arredi, giornaliero e periodico;
− Qualità del programma di aggiornamento che il concessionario si impegna ad applicare ai coordinatori pedagogici;
− Qualità del programma di aggiornamento che il concessionario si impegna ad applicare al personale educativo.
Insufficiente | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
Punti | da 0 - 4 | da 4,1 a 8 | da 8,1 a 15 | da 15,1 a 20 |
2. Progetto pedagogico punti
15
Il gestore deve predisporre e presentare in sede di offerta il progetto pedagogico ed organizzativo per la gestione del servizio, che diventerà vincolante ai fini della gestione del contratto.
Elementi di valutazione del progetto pedagogico:
− Organizzazione ludico - educativa degli spazi, degli arredi e dei materiali proposti;
− Regia dell’adulto e setting ludico;
− Modalità di programmazione educativa, di verifica del programma educativo e di valutazione del progetto;
− Impostazione degli inserimenti;
− Organizzazione e gestione delle routines;
− Modalità di osservazione e documentazione del percorso individuale del bambino;
− Modalità di documentazione delle attività e dell’evoluzione del gruppo;
− Programmazione di attività in ambienti e spazi esterni;
− Relazione e coinvolgimento delle famiglie.
Insufficiente | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
Punti | da 0 - 3 punti | da 3,1 a 6 | da 6,1 a 10 | da 10,1 a 15 |
3. Controlli sulla qualità del servizio punti 10
Elementi di valutazione:
− Modalità e periodicità del controllo della qualità dei servizi educativi e relativi indicatori;
− Modalità e periodicità del controllo della qualità dei servizi di refezione e di pulizia e relativi indicatori;
− Modalità e periodicità del controllo della qualità percepita dall’utenza e relativi indicatori.
Insufficiente | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
Punti | da 0 - 3 punti | da 3,1 a 5 | da 5,1 a 8 | da 8,1 a 10 |
4. Servizi innovativi aggiuntivi punti 5 Saranno valutate proposte in merito agli orari di apertura del servizio e alle iniziative di sostegno ai genitori.
Insufficiente | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
Punti | da 0 - 1 punti | da 1,1 a 2 | da 2,1 a 3,5 | da 3,6 a 5 |
In caso di parità nel punteggio complessivo l’aggiudicazione avverrà seduta stante mediante sorteggio.
In ogni caso non si darà corso all’apertura della busta contenente l’offerta economica qualora il concorrente non raggiunga almeno 30 punti nel complesso dell’offerta tecnica di cui rispettivamente almeno 15 punti nella descrizione del progetto organizzativo e formazione (punto 1), 8 punti nel progetto pedagogico/didattico (punto 2), 7 punti sui controlli sulla qualità del servizio (punto 3) e almeno 2 punti nella proposta di servizi innovativi aggiuntivi (punto 4).
Sarà considerato aggiudicatario dell’appalto il concorrente che avrà riportato il maggior punteggio totale risultante dalla somma del punteggio economico e di quello qualitativo.
L’Amministrazione Provinciale si riserva di procedere anche in presenza di unica proposta, purché valida e che abbia conseguito nella valutazione tecnica, un punteggio pari o superiore al punteggio di 30.
ART. 5 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio asilo nido accoglie bambini dai 6 mesi ai 36 mesi d’età, che saranno suddivisi in sezioni omogenee per età.
LUOGO DI ESECUZIONE: Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxx, Xxx Xxx xx Xxxxx 000 – Xxxxxxx (XX).
CALENDARIO E ORARI:
I servizi devono essere attivati nel periodo 1° settembre al 31 agosto (per il primo anno scolastico dal 07 gennaio al 31 agosto 2010), da lunedì a
venerdì dalle ore 7.45 alle ore 18.00 con eventuale modulazione differenziata per i mesi estivi (luglio e agosto).
L’orario giornaliero minimo di apertura dei servizi di nido è il seguente:
➢ Entrata flessibile (pre-nido) ore 7.45/9.15
➢ Orario tempo pieno ore 9.15/15.45
➢ Uscita flessibile (post-nido) ore 15.45/18.00
➢ Frequenza a tempo parziale mattutino ore 7.30/9.15 - 13.00/13,30
➢ Frequenza a tempo parziale pomeridiano ore 13.00/13.30 - 15.45/18.00
L’organizzazione del servizio nelle fasce orarie di entrata e di uscita potrà prevedere modulazioni diverse per età omogenee.
Le ammissioni dei bambini sono effettuate dalla Provincia, utilizzando le apposite graduatorie. A tal fine, non oltre 10 giorni prima dell’apertura annuale dei servizi, vengono comunicati al gestore i nomi degli ammessi; in caso di rinuncia di uno o più utenti, il Servizio per l’Infanzia della Provincia di Treviso provvederà tempestivamente alla loro sostituzione. Nel caso che le graduatorie della Provincia fossero insufficienti rispetto ai posti da ricoprire ovvero non ci fossero più bambini in lista d’attesa il concessionario potrà inserire altri utenti attingendo da proprie liste; in questo caso dovrà riconoscere alla Provincia di Treviso una royalty con le modalità previste al successivo articolo 29. Dovranno comunque essere sempre garantiti n. 2 posti a disposizione dell’Amministrazione Provinciale.
LINEE GUIDA PER LA STESURA DEI PROGETTI EDUCATIVI:
Fatti salvi i criteri previsti dalla normativa regionale già citati, gli elementi guida a cui attenersi per la stesura e la presentazione dei progetti educativi sono i seguenti:
➢ Linee psico-pedagogiche
I servizi devono identificarsi per una specifica, esplicita ed evidente valenza pedagogica educativa, prevedendo riferimenti teorici, scelte metodologiche e modalità educativo-didattiche fra loro coerenti e aggiornate alla più recente letteratura scientifica ed alle esperienze di maggiore rilevanza nazionale e locale.
➢ Progetto educativo e piano organizzativo
Il progetto deve fondarsi su una costante attenzione ai modelli dello sviluppo infantile per sostenere adeguatamente il processo di crescita dei bambini con un costante riferimento ai bisogni e alle esigenze degli stessi in base agli specifici contesti sociali e culturali da cui provengono i bambini. In quest’ottica rivestono particolare rilevanza i rapporti con le famiglie, le riunioni di servizio fra operatori,
9 Capitolato Speciale d’Appalto per l’affidamento in concessione del Servizio di
le ore educative destinate alla supervisione, alle attività promozionali e di rete con il territorio, di pubblicizzazione dell’asilo nido. La struttura deve caratterizzarsi per la disponibilità alla collaborazione con i genitori nel delicato compito dell’educazione dei figli, per la cura nel sostenere positivamente le relazioni parentali, per la cura nell’accrescere nei genitori la consapevolezza dei propri stili educativi e nel sostenerli nella loro esperienza genitoriale e, infine, per l’attenzione nel supportare, in generale, le situazioni di disagio e di bisogno che le famiglie dovessero evidenziare.
INDICAZIONI METODOLOGICHE/EDUCATIVE
■ L’inserimento del bambino deve essere sostenuto dalla presenza di un genitore o da persona per lui significativa, secondo xxxx e tempi concordati tra la famiglia e il responsabile educativo;
■ L’area gioco è strutturata in angoli e/o laboratori per il gioco simbolico di esplorazione, di manipolazione, per i giochi a terra e di costruzione, per giochi cognitivi, per momenti sociali e affettivi;
■ Il nido offre punti costanti di riferimento (educatrice - attività/momenti/spazi) che diano sicurezza al bambino;
■ Il responsabile educativo gestisce direttamente i rapporti con i genitori, improntandoli a disponibilità e chiarezza e facilitando i momenti di incontro per la conoscenza reciproca e per lo scambio di esperienze educative;
■ L’attività viene realizzata sulla base di un progetto pedagogico, di una programmazione educativa, di un piano operativo e prevede strumenti di verifica e valutazione, nonché la corretta conservazione in sede della documentazione.
MODALITÀ DI AMMISSIONE E FREQUENZA
Le modalità di ammissione e di frequenza, stilate sulla base di una graduatoria, la determinazione delle rette mensili e dei relativi criteri applicativi sono stabilite dall’Amministrazione Provinciale.
Per la gestione operativa di tali funzioni il concessionario si impegna a collaborare con la Provincia:
1) Trasmettendo le necessarie comunicazioni alle famiglie;
2) Trasmettendo agli uffici competenti della Provincia entro la prima settimana del mese successivo il prospetto riepilogativo mensile delle giornate di presenza/assenza degli utenti;
3) Applicando le direttive assunte dall’Amministrazione Provinciale nei confronti degli utenti.
Il concessionario si impegna a regolare la propria attività e a gestire i rapporti con l’utenza anche sulla base delle disposizioni previste dal vigente “Regolamento del servizio asilo nido”.
INSERIMENTO BAMBINI DISABILI
Gli utenti con necessità di assistenza specifica (presenza di bambini con handicap certificato ai sensi della normativa vigente), non comporteranno personale supplementare né oneri aggiuntivi a carico del concessionario poiché tali oneri saranno sostenuti dall’Ente Locale competente nell’ambito dei propri interventi di assistenza. Sarà a carico del concessionario la selezione degli educatori di sostegno.
ART. 6 - SERVIZIO DI REFEZIONE
La produzione dei pasti per gli utenti dell’asilo nido deve avvenire per opera del concessionario con proprio personale qualificato, esclusivamente presso i locali ubicati all’interno dell’asilo nido stesso, salvo autorizzazione da parte dell’Amministrazione Provinciale, tutti i giorni di apertura dell’asilo nido.
La produzione dei pasti, secondo le tabelle dietetiche ed i menù stabiliti dall’USSL di competenza, dovrà essere giornaliera.
Il generale il servizio si esplica in:
a) Approvvigionamento dei generi alimentari;
b) Preparazione dei pasti;
c) Porzionatura e distribuzione dei pasti nella zona alimentazione;
d) Allestimento dei tavoli con posa di idonee tovagliette, e preparazione dei coperti;
e) Lavaggio e sanificazione di posateria, stoviglie e attrezzature utilizzate;
f) Pulizia e sanificazione di locali, arredi in uso;
g) Raccolta differenziata dei rifiuti in sacchi e conferimento degli stessi negli appositi cassonetti;
h) Gestione del sistema di autocontrollo igienico previsto dal Reg. CE 852/04 (HACCP), con identificazione delle seguenti attività minime:
- Analisi dei rischi del processo distributivo;
- Definizione e attuazione di un sistema di monitoraggio e controllo;
- Identificazione dei punti critici;
- Definizione dei limiti di accettabilità;
- Definizione e attuazione degli interventi in caso di perdita del controllo dei punti critici;
- Verifica del sistema di autocontrollo;
- Definizione e realizzazione della documentazione di supporto (elaborazione e/o aggiornamento dei piani di autocontrollo
igienico, fornitura di tutta la modulistica necessaria alla realizzazione di un sistema di registrazione che dimostri la costante applicazione del piano di autocontrollo adottato).
COMPOSIZIONE DEL PASTO E MENU
Fermo restando che i menu proposti nell’ALLEGATO B rappresentano i menù tipo ai quali il concessionario deve attenersi per la formulazione dell’offerta, detti menu potranno subire variazioni concordate tra le parti e comunque espressamente approvate dall’Amministrazione Provinciale, che si riserva di acquisire parere dell’USSL di competenza, mantenendo per ogni singolo pasto giornaliero la composizione e i valori nutrizionali come da seguente descrizione:
• 1° Piatto
• 2° Piatto
• Piatto Unico: invece di 1° e 2° piatto: se previsto dalla tabella dietetica
• Contorno
• Pane: comune o integrale
• Frutta un frutto fresco o yogurt o gelato o dessert
• Bevande: ½ litro di acqua minerale naturale
Le modifiche del menù implicheranno variazioni di grammatura degli ingredienti che compongono le pietanze proposte, in funzione del rispetto degli apporti nutrizionali, così come previsto dai LARN e dalle Linee guida per la sana e corretta alimentazione; in particolare, le grammature proposte dovranno essere tali da soddisfare i seguenti parametri nutrizionali medi giornalieri, espressi in grammi, riferiti al solo pranzo:
− Kcalorie 469
− Protidi gr. 15.4
− Lipidi gr. 16
− Glucidi gr. 64
L’erogazione dei pasti deve avvenire sulla base del puntuale rispetto delle tabelle dietetiche (aderenti ai LARN) e dei menù proposti, (fermo restando quanto precedentemente in relazione alle variazioni del menù) nonché alle caratteristiche delle tabelle merceologiche di cui all’ALLEGATO A.
I menù previsti per l’intero anno scolastico sono articolati su quattro settimane, con periodicità stagionale invernale ed estiva.
La data di introduzione dei singoli menù sarà stabilita, con preavviso, dell’Amministrazione Provinciale, tenendo conto della situazione climatica del momento.
L’Amministrazione Provinciale si riserva, senza alcuna maggiorazione di prezzo, la facoltà di introdurre nuove preparazioni culinarie in relazione a progetti educativi specifici, nonché di richiedere prodotti aggiuntivi al pasto in occasione di festività particolari, quali: Natale, Carnevale e Pasqua.
Eventuali variazioni al menù devono essere obbligatoriamente concordate preventivamente con l’Amministrazione Provinciale.
E’ consentita la variazione al menù solo nei seguenti casi, in via temporanea e previa autorizzazione del referente provinciale:
1) Guasti di uno o più impianti per la realizzazione del piatto previsto;
2) Interruzione temporanea del servizio per cause varie come scioperi, interruzione fornitura gas, acqua, corrente elettrica;
3) Avarie delle strutture di conservazione dei prodotti reperibili.
Nei casi sopra indicati il concessionario dovrà comunicare all’Amministrazione Provinciale la necessità di apportare le variazioni al menù programmato: la comunicazione dovrà avvenire preventivamente in forma telefonica e successivamente per iscritto, esplicitando con chiarezza le motivazioni che hanno determinato la variazione.
Qualora venissero effettuate modifiche al menù per mancata consegna delle derrate alimentari da parte del fornitore incaricato dal concessionario, senza previa comunicazione e autorizzazione da parte del concedente, sarà applicata la penalità prevista dal presente capitolato. Non saranno tenute in considerazione scusanti dettate dalla mancata consegna il giorno stesso del servizio.
Il concessionario, inoltre, sarà tenuto a predisporre apposita comunicazione scritta, riportante la motivazione della variazione, da esporre per conoscenza degli utenti: una copia dovrà essere affissa all’ingresso dell’asilo nido per la visione ai genitori.
DIETE SPECIALI
Il concessionario è obbligato alla predisposizione e somministrazione di speciali pasti, relativi a regimi dietetici particolari, disposti su indicazione medica, senza alcun diritto a maggiorazione di prezzo.
Per la preparazione delle diete speciali potranno essere richiesti anche alimenti non previsti nelle tabelle di capitolato.
Per le diete speciali relative ad allergie e intolleranze alimentari e per quelle a carattere etico - religioso il concessionario è tenuto a gestire un apposito archivio costituito, all’inizio dell’appalto, dai dati trasmessi dal Committente e ad aggiornare il suddetto archivio in base alle richieste provenienti dall’utenza (secondo le modalità stabilite dall’USSL) comunicando all’Amministrazione Provinciale ogni variazione entro il
giorno successivo alla richiesta. Il concessionario è tenuto a garantire la gestione dell’archivio nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.
Per tutte le diete relative ad allergie e intolleranze alimentari si dovrà porre la massima attenzione, attenendosi alle indicazioni mediche e degli specifici protocolli esistenti, sostituendo gli alimenti, ai quali il bambino è allergico, verificando con la massima cura che tra gli ingredienti che compongono gli alimenti utilizzati, anche quelli in alternativa, non compaiano in alcuna forma anche solo tracce di alimento allergizzante. Per le diete speciali destinate ai celiaci, dovranno essere somministrati gli alimenti analoghi previsti dal menu, inseriti nel prontuario AIC e reperibili sul mercato (es. se il menu del giorno prevede gnocchi, dovranno essere somministrati gnocchi no glutine, così come per, pane, ravioli, ecc.).
Per la distribuzione delle diete relative ad allergie e intolleranze, il concessionario dovrà utilizzare posate espressamente dedicate, in modo tale che non vi sia nemmeno la minima possibilità di contaminazione crociata allergizzante.
Dovrà essere garantita l’erogazione di tutte le diete a carattere etico - religioso come, per esempio la dieta islamica e le diete vegetariane in tutte le loro varianti.
Il gestore si impegna alla predisposizione e somministrazione di diete in bianco, che non necessitano di prescrizione medica e saranno aderenti al menù giornaliero.
Prima dell’inizio del servizio, per tutte le tipologie di dieta, il concessionario dovrà predisporre le tabelle dietetiche e i relativi menù specifici.
PRODOTTI BIOLOGICI, EQUOSOLIDALI , DOP, IGP E OGM
Il concessionario è tenuto a fornire tutti i prodotti eventualmente richiesti dal Committente, biologici, DOP, IGP e provenienti dal Commercio Equo Solidale, in aderenza alla Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale, nella quale sono enunciati i criteri di eticità che sostengono le relazioni commerciali dei soggetti aderenti.
Le parti concordano sull’esclusione dell’utilizzo di prodotti dei quali sia accertata la provenienza da Organismi Geneticamente Modificati.
CONFORMITÀ DEGLI ALIMENTI
Il concessionario si impegna a che tutti gli alimenti utilizzati siano rispondenti e conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari,
e alla buona tecnica del servizio, concernenti l'acquisto e la consegna, la conservazione, la lavorazione e la distribuzione delle vivande, l'igiene e la sanità delle stesse e delle materie prime da impiegare, nonché tutte le prescrizioni che fossero impartite dalle competenti Autorità.
I prodotti alimentari dovranno esclusivamente essere quelli previsti nelle tabelle merceologiche delle derrate alimentari riportate nell’ALLEGATO A.
Tutte le indicazioni riportate nelle tabelle si intendono automaticamente aggiornate in adeguamento alle variazioni, migliorative, previste dalle norme legislative e dalla letteratura scientifica del settore.
In particolare è fatto divieto di:
a) Effettuare il riciclo dei pasti, nonché degli avanzi;
b) Preparare i pasti nei giorni antecedenti a quelli di consumo, salvo specifica autorizzazione da parte della Provincia;
c) Effettuare la precottura ed utilizzare cibi parzialmente cotti, salvo specifica autorizzazione da parte della Provincia;
d) Detenere in stoccaggio materie prime già utilizzate e/o non utilizzabili per la preparazione dei menu.
Inoltre è fatto divieto introdurre cibi portati personalmente ed è fatto altresì divieto asportare avanzi di cibo.
Il concessionario si impegna a mantenere irreprensibile la pulizia del personale, delle cucine, di tutte le attrezzature, di tutti impianti fissi e mobili, delle stoviglie e a usarle nel modo più appropriato, garantendone l'igiene più assoluta e assumendone la piena responsabilità civile, patrimoniale e penale.
In caso di una qualsiasi anomalia riscontrata sulle derrate o sulle pietanze, la Provincia di Treviso si riserva di far effettuare, a laboratorio di propria fiducia, analisi microbiologiche, chimiche, fisiche, con addebito dei costi a esclusivo carico dell’Appaltatore qualunque sia l’esito delle analisi effettuate.
ART. 7 - ORGANIZZAZIONE DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario dovrà eleggere domicilio presso la Provincia di Treviso e comunicare i recapiti per l’attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari.
A tali recapiti sono altresì indirizzati le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che la Provincia intenda far pervenire al concessionario.
Il concessionario provvede ad indicare un coordinatore/responsabile del servizio che risponda dei rapporti contrattuali fra la ditta e la Provincia e
che risulti referente di utenti, operatori e Provincia per i problemi di ordinaria gestione che possano giornalmente insorgere. Tale figura è pure incaricata della tenuta della documentazione che norme e contratto prevedano dover essere reperibile nel plesso.
Il concessionario designa inoltre, un pedagogista, che può anche coincidere con la figura del coordinatore/responsabile del servizio, unico responsabile della gestione didattico-pedagogica, dotato di idoneo titolo di studio ed adeguata esperienza nel rispetto dei requisiti minimi previsti dalla vigente normativa regionale per i servizi per bambini in età 6-36 mesi. In particolare il responsabile pedagogico dovrà essere in possesso di diploma di laurea di durata almeno quadriennale tra quelli previsti dalla normativa nazionale e regionale per lo svolgimento del ruolo.
Infine, il concessionario deve nominare il responsabile tecnico della struttura esperto sugli aspetti tecnico-edilizi-strutturali e di sicurezza (geometra, architetto, ingegnere), iscritto al competente albo professionale e dotato delle necessarie abilitazioni.
All’inizio di ogni anno scolastico (settembre), prima dell’avvio del servizio, e per il primo anno di appalto entro il 5 gennaio 2010, il concessionario invia alla Provincia lo schema orario settimanale di intervento del personale della struttura, motivando i casi ove si mantengano prestazioni flessibili; verranno altresì comunicate le eventuali variazioni di detto schema prima della loro attuazione, al fine di permettere alla Provincia di valutarne la congruità con quanto stabilito dal capitolato d'appalto, dall'offerta e a altre norme regolamentari o di legge.
ART. 8 – ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE
Il concessionario dovrà garantire il regolare e puntuale adempimento di tutta l’attività affidatagli, con personale assunto alle proprie dipendenze, adeguatamente preparato ed in possesso dei titoli previsti dalla vigente normativa e dal presente Capitolato, da certificare ai competenti responsabili della Provincia.
L'organico non potrà mai essere inferiore a quello stabilito dalle normative di riferimento, nonché dal presente capitolato, per numero, mansioni, qualifica ed orario lavorativo.
La pianta organica del personale con funzione educativa deve rispettare la normativa di riferimento per la Regione Veneto, ovvero la DGR n. 84/2007 in vigore dallo 06.03.2007, che prevede ai fini dell’autorizzazione all’esercizio delle strutture nido, il rispetto dello standard AS - NI – au 1.1, che si intende integralmente richiamato e di seguito riportato:
− 1 unità ogni 6 bambini di età inferiore ai 12 mesi;
− 1 unità ogni 8 bambini di età superiore ai 12 mesi in relazione alla frequenza massima.
Questo personale dovrà curare l’attuazione del progetto educativo approvato in sede di aggiudicazione, programmando l’attività giornaliera sotto la direzione di un responsabile educativo. Il rapporto numerico tra le figure educative ed i bambini deve essere tale da garantire l’assistenza per tutto l’arco di apertura del servizio ed è da calcolarsi secondo le normative vigenti in materia. Il coordinatore del servizio deve possedere i requisiti professionali definiti dalla normativa vigente.
Il personale educativo del nido deve essere in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente per lo svolgimento del servizio educativo nei nidi d’infanzia.
Nel progetto di organizzazione del concessionario deve comprendersi anche la presenza di personale ausiliario in misura sufficiente ad assicurare i servizi ausiliari della struttura e comunque garantendo anche il rispetto dei rapporti richiesti dalla vigente normativa regionale.
Per la definizione precisa dell’organico che la ditta intende approntare e che deve essere specificatamente dettagliato nella relazione tecnica, si deve fare espressamente riferimento alla normativa regionale sopra citata.
Il concessionario, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative sociali, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, applicabili alla categoria alla data dell’offerta e per tutta la durata della concessione del servizio. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopra indicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione.
All’inizio di ogni anno scolastico il concessionario presenta all’Amministrazione Provinciale il piano di inserimento del proprio personale educativo ed ausiliario - con relativi dati anagrafici e titoli di studio assicurando, salvo i casi di forza maggiore, la stabilità del personale assegnato nell’anno precedente.
In caso di assenza di operatori, la sostituzione deve avvenire entro la giornata, in tempo utile per l’espletamento del servizio; se i bambini presenti risultassero inferiori di almeno il 30% al totale degli iscritti è permesso al concessionario ridurre di un massimo del 15% il monte ore totale del personale educativo, organizzando l’attività in modo da non
menomare l’efficacia dell’attività didattica e la sicurezza dei minori. Tutti i sostituti devono a loro volta possedere il titolo di studio necessario a svolgere le funzioni del personale sostituito.
Tutto il personale deve essere idoneo al lavoro assegnato per capacità fisiche e per qualificazione professionale; deve essere in possesso delle certificazioni sanitarie previste dalle norme in vigore, che devono essere disponibili presso il luogo di lavoro; deve, infine, essere di età compresa fra i 18 e 60 anni. Il personale deve altresì essere in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, di provata serietà e riservatezza, correttezza e cortesia, disponibile alla collaborazione nei riguardi degli altri operatori che lavorano nel servizio e degli utenti.
Prima dell’inizio del servizio o contemporaneamente, in caso di sostituzioni, il concessionario consegna al servizio provinciale competente una dichiarazione del dirigente abilitato, con la quale si attesta per ogni singolo addetto al servizio il possesso delle certificazioni sanitarie necessarie per la funzione assegnata, e la immunità dello stesso da condanne penali e/o carichi penali pendenti ostativi all’assunzione nella pubblica amministrazione o, comunque, incompatibili con la funzione assegnata.
Il concessionario provvede direttamente a tutti gli atti ed i controlli di carattere assicurativo e previdenziale previsti dalla vigente normativa relativi alla gestione del personale educativo, di quello addetto all'organizzazione del servizio e del personale addetto alle pulizie. La Provincia di Treviso è pertanto sollevata da obbligazioni e responsabilità per controversie relative a retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni e comunque da ogni controversia che dovesse insorgere tra l’appaltatore ed in personale impiegato nei servizi. L’Amministrazione Provinciale si riserva tuttavia la facoltà di effettuare verifiche periodiche e di richiedere la documentazione idonea ad attestare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL di riferimento e le vigenti prescrizioni di legge in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa.
Il personale dovrà inoltre essere adeguatamente formato e costantemente aggiornato secondo le modalità previste dal presente capitolato. Non è autorizzato in nessun caso lo scambio delle funzioni tra il personale educativo e quello ausiliario. E’ vietato utilizzare operatori per i quali l’Amministrazione abbia precedentemente chiesto la sostituzione o l’allontanamento.
E’ fatto obbligo al concessionario di comunicare tempestivamente alla Provincia eventuali sospensioni o interruzioni della gestione derivanti da causa di forza maggiore, fermo restando che salvo le predette cause, la
gestione non può essere sospesa, interrotta o abbandonata per nessuna causa senza l’autorizzazione della Provincia. Le interruzioni dal servizio per causa di forza maggiore non danno diritto comunque al concessionario a risarcimenti o indennizzi.
Il concessionario si obbliga in caso di agitazione sindacale del personale, al rispetto della normativa in materia di servizi minimi essenziali con l’onere di comunicare le modalità e il contingente per assicurare il funzionamento degli stessi.
ART. 9 - REQUISITI DEGLI OPERATORI
Il personale impiegato dovrà soddisfare i seguenti requisiti:
a) Coordinatore/responsabile dell’asilo nido: deve essere in possesso di laurea attinente alla funzione da svolgere e almeno quattro anni di esperienza nel ruolo di responsabile di servizi per la prima infanzia (asili nido, spazi, di socializzazione, gruppi gioco, ecc).
Le funzioni attribuite al coordinatore responsabile sono:
− Essere il referente circa ogni aspetto inerente il servizio appaltato, per il responsabile provinciale responsabile del controllo della concessione del servizio;
− Coordinare la programmazione delle attività educative dell’asilo nido, alla luce di un indirizzo pedagogico concordato con il responsabile Provinciale;
− Coordinare il personale educativo ed ausiliario: presenze, ferie, permessi, sostituzioni, turni, programmi di lavoro;
− Gestire con le educatrici di riferimento i colloqui con le famiglie e le riunioni;
− Coordinare l’organizzazione dell’asilo nido ovvero, gestione scorte materiali, piccoli acquisti, interventi di ordinaria manutenzione, richieste d’interventi all’Amministrazione;
− Predisporre tutte le comunicazioni, interne ed esterne e sottoporle alla firma del funzionario provinciale responsabile;
− Coordinare l’attività formativa rivolta al personale dell’asilo nido.
b) Personale educativo per l’asilo nido: deve avere un’età superiore ai
18 anni, ed essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Diploma di Istituto Magistrale, diploma di maturità professionale di Assistente per comunità infantili, diploma di abilitazione dell’insegnamento delle scuole del grado preparatorio; diploma di tecnico dei servizi sociali e titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione o diploma di laurea attinente la funzione da svolgere.
Il personale educativo dovrà avere almeno due anni di esperienza nei servizi per l’infanzia.
Le funzioni attribuite al personale educativo sono quelle previste dalla
L.R. 22/2002 ed in particolar modo:
− Cura delle esigenze fisiche, emotive, cognitive e relazionali dei bambini durante tutto l’arco della loro giornata al nido;
− Responsabilità della realizzazione dei progetti educativi e nella cura dei materiali ed attrezzature necessarie all’attività;
− Definizione degli stessi progetti educativi in collaborazione con il coordinatore e con il responsabile Provinciale;
− Coinvolgimento delle famiglie nel lavoro educativo;
− Partecipazione ai momenti di verifica e discussione delle attività;
− Partecipazione alle riunioni e ai colloqui con le famiglie.
c) Personale ausiliario: l’aggiudicatario dovrà fornire il personale ausiliario in numero adeguato ed adibito al servizio di refezione nonché ai servizi di pulizia, disinfezione e riassetto degli ambienti. Il personale dovrà essere fornito, in maniera adeguata alle mansioni svolte, di grembiuli o vestaglie, guanti di gomma o in lattice monouso. Entro 30 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto per l’anno educativo corrente ed entro 15 giorni dall’avvio del servizio per gli anni successivi, la ditta deve inviare alla Provincia di Treviso l’elenco del personale operante, con l’indicazione del livello e delle mansioni e del curriculum vitae di ciascuno. Ogni variazione del personale impiegato dovrà essere comunicata entro sette giorni.
ART. 10 - OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE
Il personale utilizzato per le attività deve essere regolarmente iscritto a libro paga. È ammesso l'utilizzo delle forme di lavoro flessibile previste dall'ordinamento vigente, a condizione che venga specificato all'atto dell'offerta; in corso di subappalto, l'ampliamento del ricorso alle forme di lavoro flessibile può attuarsi solo previa autorizzazione dell’Amministrazione Provinciale, che ne verificherà comunque la esatta rispondenza alle normative di legge e contrattuali. Per tutto il personale viene comunque garantito il regolare versamento dei contributi sociali e assicurativi e viene dotato di apposita assicurazione contro gli infortuni.
Il concessionario deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all’igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale degli indumenti appositi e dei mezzi di protezione personale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute in relazione alle operazioni ed ai materiali utilizzati, nonché la sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs.
81/08. In particolare dovrà comunicare alla Provincia di Treviso il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e dovrà dichiarare a firma del Legale Rappresentante di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il concessionario opera nel rispetto della L. 125/92 sulle “Pari opportunità” nel reclutamento e nella successiva gestione del personale dipendente, compreso l’accesso ai percorsi di carriera e sviluppo professionale.
Il concessionario contrarrà, prima dell’inizio del servizio, adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivanti agli utenti da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale durante l’intera permanenza nelle strutture educative oggetto della presente concessione con copertura almeno di € 5.000.000,00.
Entro il termine che verrà fissato dall’Amministrazione il concessionario trasmetterà una copia della polizza e dei successivi rinnovi.
Il personale dovrà essere dotato di idonea divisa e di cartellino di riconoscimento.
Nell’esecuzione dei servizi di cui alla presente gara il concessionario si obbliga ad applicare per il personale utilizzato tutte le norme di legge e contrattuali previste per la propria tipologia di organizzazione.
Il concessionario si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con il personale impegnato nei servizi di cui al presente capitolato ai responsabili dei servizi per l’infanzia della Provincia di Treviso, al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente articolo. I dirigenti e i funzionari provinciali sono tenuti al segreto d’ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denuncino un contrasto con le disposizioni contrattuali. A richiesta, il gestore è tenuto a presentare tutta la documentazione attestante il rispetto di norme e contratti da parte delle eventuali altre organizzazioni che in qualsiasi modo forniscano servizi di cui alla presente concessione.
ART. 11 - CONTINUITÀ DEGLI ADDETTI
Il concessionario si impegna a mantenere stabile il più possibile il personale educativo e ausiliario adibito al servizio riconoscendo che la continuità di azione del personale costituisce presupposto indispensabile per un corretto intervento educativo.
Particolare attenzione sarà data, in sede di valutazione del progetto, alle misure volte ad evitare il turnover del personale educativo e soprattutto di coordinamento e ai sistemi di incentivazione e di motivazione del personale.
Il concessionario dell'appalto, qualora facente parte del comparto, si impegna ad applicare l'art. 37 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario- assistenziale-educativo o le analoghe pattuizioni dei contratti applicati dall'impresa aggiudicataria.
Il mancato rispetto di tutto o parte delle obbligazioni previste nel presente articolo è motivo di rescissione del contratto così come previsto nel successivo art. 34 .
ART. 12 - OBBLIGHI DEL PERSONALE
Tutto il personale impiegato deve rispettare le norme di legge e regolamentari inerenti il servizio assegnato con particolare riferimento al Decreto del Ministero della Funzione Pubblica 28/11/2000 (Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni), le norme fissate dal presente capitolato, le disposizioni concordate dalla Provincia con i responsabili del concessionario; deve inoltre svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza e rispetto della dignità dell’utenza.
Quando il personale incaricato provinciale rilevi infrazioni di lieve entità da parte del personale impegnato nei servizi informerà il responsabile della concessione anche con nota scritta.
In particolare, danno comunque luogo all’allontanamento dal servizio l'inosservanza di norme antinfortunistiche e di igiene che possano arrecare danno alle persone, l’arrecare danno a cose o persone in modo doloso, non rispettare le linee essenziali del progetto pedagogico e/o della programmazione didattica concordata con la Provincia di Treviso.
Il personale impiegato dovrà svolgere con cura e diligenza le proprie mansioni, mantenendo un corretto comportamento con i minori affidati e con le famiglie; si attiene ai principi di rispetto dei tempi e delle abitudini dei minori, rispetta la puntualità ed il segreto professionale; adotta un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato e disponibile alla collaborazione con gli altri operatori e con l’utenza; possiede spirito di iniziativa nell’ambito della programmazione stabilita e segue con attenzione le direttive ricevute.
In caso di assenza dei requisiti richiesti ovvero per gravi, palesi e reiterate violazioni dei compiti assegnati, ovvero in caso di comportamenti gravemente lesivi dell’ambiente di lavoro e della particolare tipologia di utenza, l’Amministrazione Provinciale può richiedere al concessionario la sostituzione dell’unità di personale giudicata non idonea. La ditta può presentare le proprie controdeduzioni che, se ritenute non sufficienti, possono condurre all’applicazione delle penalità previste ed, eventualmente all’apertura di una controversia.
ART. 13 - FORMAZIONE DEL PERSONALE
Il concessionario si obbliga a garantire la formazione e l’aggiornamento professionale dei propri operatori nel rispetto del progetto tecnico presentato nonché della normativa vigente.
Il concessionario dovrà inviare annualmente all’Ente l’elenco dei corsi destinati agli operatori in servizio nella struttura della Provincia di Treviso, specificando destinatari, titolo, relatori, durata e modalità di partecipazione.
ART. 14 - ALTRO PERSONALE
L’inserimento di tirocinanti può essere autorizzato dalla Provincia, a condizione che l’inserimento non determini sostituzione di personale dipendente dalla ditta in relazione agli standard sopra indicati ed avvenga nel rispetto delle normative correnti, con la previsione di adeguata copertura assicurativa.
ART. 15 - NORME ANTI-INFORTUNISTICHE
Il concessionario è tenuto all’osservanza delle norme previste dal D.Lgs. 9/4/2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza Lavoro) in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, nonché tutte le prescrizioni relative alla sicurezza contro gli incendi con particolare riferimento alle disposizioni fissate dal Decreto del Ministero degli Interni del 10/03/98, esonerando da ogni responsabilità l’Amministrazione provinciale. La ditta dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti. La Ditta dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile aziendale del servizio di prevenzione e protezione, ai sensi del decreto citato sopra.
ART. 16 – OBBLIGHI E ONERI DEL GESTORE DEL SERVIZIO
La gestione dei servizi oggetto del presente capitolato viene effettuata al concessionario a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell’attività a tutti gli effetti di legge.
Il concessionario provvede ad ogni spesa inerente la gestione del servizio, ad esclusione di quanto espressamente attribuito alla Provincia di Treviso e in particolare, provvede a garantire:
1. La gestione dei servizi educativi e ausiliari da svolgersi secondo le caratteristiche sotto indicate, il progetto educativo presentato dalla ditta e le indicazioni operative che potranno essere fornite dalla Provincia. Nella gestione rientrano anche le seguenti attività integrative: programmazione, documentazione, valutazione,
formazione ed aggiornamento, rapporti con le famiglie, con l’amministrazione provinciale ed i servizi sociali ed educativi del territorio.
2. l’organizzazione di un minimo di 20 ore annue di aggiornamento per ogni educatore impegnato nella concessione (o frazioni proporzionali di tale orario per gli operatori ad orario parziale), in orario retribuito dal concessionario;
3. la formazione del proprio personale per assicurare il rispetto delle norme di sicurezza ed antincendio;
4. la messa in opera di tutto quanto previsto dalla legge 104/1992 in caso di inserimento di disabili;
5. in caso di inserimento di bambini disabili, il concessionario dovrà provvedere con proprie risorse ad assegnare il personale preposto all’assistenza educativa specialistica, in coordinamento l’Ente; la relativa spesa sarà a carico dell’Ente Locale competente nell’ambito dei propri interventi di assistenza;
6. La promozione dei servizi (realizzazione e stampa di materiale promozionale);
7. La cura e l’igiene personale del bambino mediante specifici prodotti da fornirsi a cura della ditta appaltatrice;
8. La pulizia dei locali, dei servizi annessi, delle aree verdi e del materiale messo a disposizione;
9. gli interventi di disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione, dezanzarizzazione, rimozione vespe e formiche, con un minimo di interventi atti a garantire un adeguato standard qualitativo, ovvero la non presenza di infestanti.
10. Il rinnovo del materiale didattico e ludico esistente reso inservibile.
11. La fornitura del materiale di consumo e ludico-pedagogico occorrente per l’effettuazione del servizio (biancheria, detersivi, cartoleria, igiene della persona, prodotti para-farmaceutici, ecc…)
12. Le assicurazioni di infortuni e responsabilità civile del personale della ditta appaltatrice e dei bambini iscritti ai servizi;
13. Il pagamento dell’utenza telefonica e della tassa dei rifiuti;
14. Il servizio di lavanderia e stireria;
15. La manutenzione di tutte le attrezzature in uso e la realizzazione di interventi manutentivi ordinari relativi ai locali occupati e all’area verde;
16. Ogni altro onere che non sia espressamente posto a carico della Provincia dal presente capitolato.
17. La fornitura delle attrezzature e degli arredi che dovessero risultare necessari, oltre quelli già forniti dalla Provincia di Treviso e, che al
termine della concessione del servizio resterebbero di proprietà della Provincia, senza corresponsione di alcun indennizzo da parte di quest’ultimo.
18. La compilazione giornaliera del registro di presenza dei bambini, con annotazione giornaliera della presenza e dell’assenza degli utenti e l’avvenuto pagamento della retta di frequenza, inviandone mensilmente copia agli uffici provinciali preposti;
19. L’effettuazione alle famiglie della fatturazione delle rette mensili dovute in base alle fasce di reddito.
ART. 00 - XXXXX XX XXXXXXXXX
Il concessionario è tenuto al rispetto della normativa relativa alla prevenzione incendi per l’edilizia scolastica, (Decreto 26/08/09) in particolare a quanto disposto dall’art. 11.
Il concessionario è tenuto a predisporre e a trasmettere alla Provincia entro il giorno precedente all’avvio del servizio un piano di emergenza relativo alle attività da esso svolte nell’ambito del servizio oggetto della concessione.
Tale piano deve contenere almeno l’individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per i lavoratori e per gli utenti e il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso di incendio e di calamità) e l’indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze.
Il costo relativo alla predisposizione del piano di emergenza e alle relative incombenze è a totale carico del concessionario.
ART. 18 - OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
Sono a carico dell’Ente tutti gli oneri connessi alle spese di carattere generale:
− energia elettrica,
− riscaldamento,
− acqua,
− manutenzione straordinaria degli immobili e degli impianti fissi,
− la definizione delle rette e della graduatoria,
− l’assicurazione dell’immobile adibito ad asilo nido.
L’Amministrazione Provinciale si impegna a fornire all’aggiudicatario la documentazione relativa alla certificazione degli impianti secondo la normativa vigente e la documentazione relativa alle autorizzazioni per l’uso delle strutture per il servizio asilo nido esistente al momento della consegna dello stabile.
ART. 19 - GARANZIE E RESPONSABILITA’
Il concessionario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell’Amministrazione Provinciale relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all’espletamento dei servizi o a cause ad esso connesse.
Sono da ritenersi a carico del concessionario gli oneri ed i rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento dei servizi stessi.
E’ pertanto, a carico dell’aggiudicatario l’onere della stipula di apposita polizza assicurativa di R.C. contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione del servizio di asilo nido.
Il concessionario è tenuta, entro quindici giorni dalla stipula del contratto, a pena di risoluzione dello stesso, a stipulare apposita assicurazione riferita specificatamente ai servizi oggetto del presente capitolato d’appalto. Tale polizza, per la responsabilità civile ed infortuni per danni al personale, utenti o terzi che venissero arrecati dal personale della ditta nell’espletamento del servizio, dovrà avere massimali non inferiori a:
− € 5.000.000,00 per singolo sinistro;
− € 5.000.000,00 per danni a cose;
− € 5.000.000,00 per danni a persone.
La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi.
Inoltre, dovrà essere stipulata apposita polizza a copertura degli infortuni dei bambini utenti del nido.
Il concessionario si impegna a presentare all’Amministrazione provinciale copia delle polizze, e a presentare ad ogni scadenza annuale delle polizze, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa di regolarità amministrativa di pagamento del premio.
L’Amministrazione provinciale è esonerata espressamente da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell’espletamento dei servizi.
Sono comunque a carico del concessionario tutte le responsabilità ed incombenze inerenti la gestione della struttura. Eventuali danni a personale, utenti e terzi, causati dalla struttura possono essere posti a carico della ditta qualora la stessa non abbia provveduto a comunicare tempestivamente la Provincia di Treviso di imperfezioni, rotture e simili che potessero essere agevolmente rilevate dal personale in servizio usando della normale diligenza. Sono a carico del concessionario i danni all’immobile ed alle attrezzature causate dalla gestione del servizio, escluse quelle derivanti dal normale utilizzo.
Il concessionario solleva la Provincia di Treviso da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che la Provincia dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti della concessionaria dei servizi e, in ogni caso, da questo rimborsate.
ART. 20 - LOCALI ED ATTREZZATURE
La Provincia di Treviso concede in concessione alla ditta aggiudicataria, alle condizioni di cui ai successivi articoli, i locali, gli impianti, le attrezzature e gli arredi necessari al funzionamento delle strutture, nello stato in cui si trovano, esclusivamente per la gestione dell’attività di asilo nido.
L’inventario analitico, descrittivo dello stato di conservazione dell’immobile e degli arredi ed attrezzature, verrà redatto in contraddittorio tra le parti prima dell’inizio del servizio. Eventuali sostituzioni o reintegri di materiale che si rendessero necessari successivamente durante la gestione, a causa di usura, danneggiamento o furti, sono a totale carico del concessionario che deve provvedere a riconsegnare, al termine della gestione, tutto il materiale elencato nei verbali.
In qualunque momento, su richiesta della Provincia, le parti provvedono alla verifica dell’esistenza e dello stato di conservazione di quanto consegnato, con l’obbligo, per il gestore, di provvedere alla necessaria sostituzione dovuta ad usura entro i venti giorni successivi al riscontro. Trascorso tale termine, in caso di inadempienza da parte del gestore, la Provincia provvede al reintegro del materiale necessario dandone comunicazione ed addebitando a carico del gestore un importo pari alla spesa sostenuta. Alla scadenza il concessionario è tenuto a riconsegnare l’immobile, gli arredi e le attrezzature, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal
normale uso. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità della consegna. Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi di beni mobili dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale. Trascorso inutilmente il termine, l’Amministrazione provinciale avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.
ART. 21 - FORNITURA MATERIALI
Il concessionario si obbliga a fornire alla struttura dell’asilo nido all’inizio dell’anno solare ed ogni qualvolta se ne rilevi la necessità e il bisogno, i sotto elencati materiali di consumo e didattici, nelle quantità idonee a garantire il corretto svolgimento delle attività:
- Materiale di cancelleria per l’ufficio e di consumo per le stampanti, ecc.;
- Materiale di pulizia (detergente vetri, detergente wc, alcool …), attrezzature per la pulizia (lavavetro, scala, scopa, lavapavimenti, aspirapolvere con filtro ecologico, secchi,….), beni di consumo (salviette mani, guanti lattice, guanti usa e getta, panno pavimenti, carta igienica, sapone liquido, spugne abrasive, sacchi …..).
- Materiale per l’infermeria e per il pronto soccorso;
- Materiale necessario per l’esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione;
- Piccola ferramenta per l’esecuzione di piccole riparazioni come sostituzione di serrature, posizionamento quadri, …..
- Disinfettante per biberon, tettarelle e ciucci, guanti monouso, telini monouso per fasciatoi …..
- Pannolini di diverse misure in base all’età dei bambini, per un minimo di tre cambi al giorno (turno intero), contenitori e ricariche per pannolini usati;
- Colori, giochi, libri, materiali vari per la manipolazione e in generale per il gioco e le attività educative, articoli vari di cancelleria, per le eventuali escursioni, sviluppo di fotografie …. .
Art. 22 - MANUTENZIONE DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE
L’immobile, le attrezzature fisse e mobili, nonché gli arredi rimangono di esclusiva proprietà della Provincia di Treviso; pertanto i suddetti beni non saranno assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico del concessionario.
Prima dell’inizio della concessione sarà redatto, in contradditorio tra le parti, analitico inventario, descrittivo dello stato di conservazione dell’immobile, degli impianti fissi e degli arredi. Alla scadenza il concessionario è tenuto a riconsegnare gli immobili, gli impianti fissi, gli arredi e le attrezzature in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.
La riconsegna degli immobili, delle attrezzature fisse e mobili, nonché degli arredi dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità. Sarà a carico del concessionario la sostituzione del materiale mancante o danneggiato consegnatoli dall’Amministrazione Provinciale, con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo.
La manutenzione di tutte le attrezzature in uso e la realizzazione degli interventi manutentivi ordinari relativi all’edificio e necessari al regolare funzionamento dell’asilo nido sono di spettanza della ditta. Sono da considerarsi a carico della ditta i seguenti interventi:
- Sostituzione di lampadine non funzionanti;
- Sostituzione di vetri rotti;
- Interventi sui serramenti;
- Sostituzione di serrature, maniglie, telai, avvolgibili;
- tinteggiatura locale;
- Lucidatura pavimenti;
- Sostituzione dei tendaggi;
- Lavori di falegnameria per riparazione arredi ed attrezzature comprese quelle del giardino;
- Tagli dell’erba (almeno 8 volte/anno) con pulizia, manutenzione impianto di irrigazione, piantumazione e concimazione tappeto erboso, eliminazione di rami secchi, potatura delle piante esistenti;
- L’irrigazione di aree per il giardino;
- La manutenzione in uso e la pulizia della sabbiera.
La Provincia garantisce la manutenzione straordinaria dei locali e dell’area verde, si fa carico delle utenze domestiche come acqua, corrente elettrica, riscaldamento, eventuali disinfezioni, disinfestazioni o derattizzazioni di carattere straordinario.
Tutte le altre utenze sono a carico della ditta appaltatrice come anche la tassa smaltimento rifiuti.
L’aggiudicatario, prima di avviare il servizio comunica alla Provincia il nominativo e il recapito - ed eventuali successive modifiche - del tecnico incaricato di gestire la manutenzione dell’immobile e di conservarne idonea documentazione.
Il personale operante nella struttura ed il tecnico di cui sopra hanno il dovere di segnalare tempestivamente alla Provincia ogni evento di carattere straordinario e non prevedibile che possa far ritenere indispensabile, urgente ed opportuno un intervento di manutenzione straordinaria non inserito nell’elenco di cui sopra.
ART. 23 - PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI
La pulizia e la sanificazione dei locali devono essere eseguite a regola d’arte con la massima cura e diligenza nel rispetto delle norme igieniche e con tutte le cautele atte ad evitare ogni eventuale danno ai locali, ai mobili ed arredi.
I prodotti usati devono essere di prima qualità, di facile uso, di odore non sgradevole, ad azione rapida, senza possibilità di alterare i materiali con cui vengono a contatto, atti a garantire il pieno rispetto delle norme igieniche e la salvaguardia delle persone e degli ambienti.
La pulizia comprende quanto si trova all’interno dei locali, ivi compresi i vetri, le porte, radiatori, le pareti lavabili e la periodicità dei vari interventi, da specificare nella relazione tecnica presentata, non deve essere inferiore ai parametri sotto specificati:
a) interventi giornalieri:
- spazzatura con idonei mezzi di tutti i pavimenti e battitura di eventuali zerbini o tappeti esistenti;
- lavaggio degli stessi con prodotti detergenti disinfettanti;
- pulizia e disinfezione giornaliera dei servizi igienici, di tutti i sanitari, compresi gli accessori, con prodotti specifici ad azione germicida e deodorante;
- svuotamento cestini, porta carte, ecc… in appositi sacchi di plastica e riempimento dei contenitori dei prodotti per la pulizia (saponi, carta igienica, asciugamani a perdere, ecc…), che dovranno essere forniti dalla ditta;
- spolveratura ad umido delle porte, nonché di tutti i mobili ed arredi; sedie, poltrone, schedari, suppellettili in genere, ecc…)
b) interventi quindicinali:
- deragnatura pareti e soffitti;
- lavaggio e pulizia pareti piastrelle;
- manutenzione alle pareti lavabili per l’eliminazione di macchie, polvere, orme e asportazione di eventuali corpi estranei;
- pulizia dei battiscopa;
- pulizia dei piazzali interni, antistanti e retrostanti l’edificio
c) interventi mensili:
- pulizia accurata su accessori vari quali interruttori, radiatori, plafoniere, ecc;
- lavaggio e pulizia di tutti i vetri interni ed esterni delle finestre comprese le intelaiature;
- pulizia radicale di tutti i davanzali;
d) interventi annuali:
- pulizia di fondo di tutti i pavimenti ed intervento generale di risanamento con prodotti idonei;
- lavaggio completo e pulizia di fondo delle pareti lavabili;
- pulizia e lavatura tapparelle.
In caso di accertamento da parte della Provincia del precario stato di pulizia dei locali, derivante da scarso livello delle pulizie, l’Amministrazione stessa ha facoltà di richiedere al concessionario una serie di interventi di ripristino. Tali prestazioni devono essere richieste in forma scritta alla ditta e rese dalla stessa nel termine di 5 giorni dal ricevimento della richiesta, pena l’applicazione di penale, così come previsto all’art. 25 del presente C.S.A. Le prestazioni effettuate non danno luogo ad alcun addebito aggiuntivo a carico della Provincia.
ART. 24 - VIGILANZA E CONTROLLO
Il concessionario deve essere dotato di un sistema di autovalutazione interno sullo svolgimento e qualità dei servizi offerti, da esplicitarsi nell’offerta. I risultati di detto controllo vengono inviati, a richiesta, all’Ente, che può anche chiedere l’integrazione degli stessi con altri dati al fine di elaborare i controlli di gestione dei servizi pubblici di cui - fra gli altri - all’art. 20 del D.Lgs. 29/1993, così come successivamente modificato ed integrato.
Il concessionario provvede, inoltre, a concordare con l’Amministrazione Provinciale le modalità di applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/01/1994, relativa all’erogazione dei servizi pubblici. In ogni caso la Provincia di Treviso si riserva di sottoporre questionari e interviste agli utenti in merito allo svolgimento dei servizi dati in gestione.
La Provincia si riserva di delegare proprio personale o altro incaricato per la verifica dello svolgimento complessivo dei servizi.
E’ altresì prevista la possibilità di effettuare verifiche e sopralluoghi nelle strutture inerenti il mantenimento dell’accreditamento.
Ordinariamente, dirigenti e funzionari provinciali dei servizi per l’infanzia possono svolgere ogni sopralluogo nella struttura che possa risultare utile alla verifica dello svolgimento del servizio dato in gestione, anche su segnalazione di terzi.
La Provincia si riserva di designare una o due figure pedagogiche di riferimento per il gestore.
Il concessionario è tenuto a fornire agli incaricati della Provincia la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo che il personale preposto al
servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gi venisse richiesta in merito al servizio.
Il concessionario dovrà inoltre garantire le seguenti prestazioni:
S Riunioni: che costituiscono un’occasione di confronto e verifica del programma pedagogico ed organizzativo; costituiscono inoltre la sede naturale per: formulare proposte e suggerimenti diretti a migliorare e massimizzare da parte degli utenti la fruizione dei servizi – razionalizzandone così la conduzione – definire le modalità di contatto ed integrazione degli stessi con gli altri servizi per i minori disponibili sul territorio.
S documentazione da produrre: l’immaterialità e il carattere relazionale- comunicativo, di scambio che caratterizza i servizi alla persona impongono un’estrema cura nella documentazione delle attività proposte e dei risultati conseguiti.
• L’èquipe educativa affiancata dal coordinatore dell’aggiudicatario elabora e gestisce la regolare compilazione di tutta la documentazione in uso presso l’asilo nido (cartelle utenti, fogli presenza bambini, tabelle di rendicontazione, …) la aggiorna, laddove opportuno, o elabora ancora nuovi modelli in sostituzione o ad integrazione di quelli esistenti, sulla base del progetto educativo di organizzazione del servizio, presentato in sede di gara dalla ditta aggiudicataria.
L’aggiudicatario del servizio dovrà produrre la documentazione educativa ed amministrativa di seguito indicata:
• Stesura del programma annuale, per ciascun anno scolastico, del servizio;
• Redazione del verbale di sintesi delle riunioni periodiche di programmazione;
• Predisposizione di materiale (dépliants, volantini, ….) informativo e di promozione del servizio;
• Compilazione delle schede per la continuità educativa, se concordate con le scuola dell’infanzia;
• Elaborazione di una nota sintetica di valutazione dell’andamento complessivo della gestione dei servizi, affrontando gli aspetti educativi, organizzativi ed amministrativi, esaminando il lavoro svolto e gli obiettivi raggiunti al fine di evidenziarne punti di forza e di debolezza, nonché verificare e motivare l’opportunità di una riprogettazione e di una ridefinizione degli obiettivi e delle priorità d’intervento;
• il piano di lavoro di ogni educatore, controfirmato dal coordinatore pedagogico della ditta aggiudicataria per presa visione;
• i fogli presenza mensili di ogni operatore (educatori e coordinatore) nonché da eventuali sostituti, debitamente compilati e sottoscritti, accompagnati dal prospetto riepilogativo del monte ore effettuato da ogni singolo operatore, per la verifica della congruità e coerenza con i piani di lavoro. La ditta aggiudicatria provvede infine ad inviare tempestivamente alla Provincia di Treviso eventuali variazioni ai documenti sopra elencati.
La documentazione qui indicata costituisce uno strumento di primo livello finalizzata a fornire i dati necessari per la riflessione e la valutazione degli interventi educativi posti in essere e per il loro costante adeguamento alle effettive esigenze dell’utenza.
Il concessionario infine collabora con l’Amministrazione provinciale nell’elaborazione ed utilizzo di strumenti di secondo livello, quali parametri ed indicatori di efficacia, efficienza e qualità, appositamente predisposti per i servizi in oggetto, che possano rilevare la qualità soggettiva, cioè come percepita dalle famiglie utenti, nonché quella oggettiva – organizzativa (che si esplicita negli interventi) percepita dagli operatori, al fine di valutare in particolare le prestazioni fornite, i processi di erogazione e di comunicazione interna ed esterna, nonché la soddisfazione dell’utenza ed i bisogni espressi dalla stessa.
ART. 25 - VALUTAZIONE ANNUALE DEL SERVIZIO PRESTATO
Annualmente la Provincia di Treviso effettuerà una valutazione complessiva del servizio prestato dalla ditta aggiudicataria, al fine di evidenziarne punti di forza e nodi critici, da migliorare.
Il giudizio verrà formulato sulla base dei criteri di seguito indicati:
- Rispetto del programma presentato in sede di gara d’appalto;
- Attuazione della programmazione educativa e psicopedagogia specifica per ogni anno scolastico;
- Flessibilità nella conduzione del servizio, in relazione ai bisogni degli utenti ed alle esigenze del servizio stesso;
- Capacità di lavoro in équipe da parte degli operatori;
- Efficacia del coordinamento degli operatori da parte del coordinatore educativo della ditta aggiudicataria
- Comunicazione con le famiglie degli utenti;
- Soddisfazione dell’utenza, intesa come famiglie degli utenti;
- Puntualità e cura negli adempimenti amministrativi, in particolare nella trasmissione dei documenti di verifica del servizio previsti dal presente capitolato;
- Capacità dimostrata nell’attivazione del raccordo con i referenti provinciali per il servizio in oggetto.
Il giudizio verrà comunicato al concessionario entro il mese di settembre successivo all’anno scolastico al quale si riferisce;
In caso di giudizio complessivamente negativo il contratto si intende risolto, il concessionario incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dalla Provincia, fatto salvo il risarcimento dei danni arrecati per le spese di eventuale riappalto del servizio e per ogni altra spesa conseguente.
I criteri indicati al presente articolo sono utilizzati infine per valutare l’opportunità di prorogare il contratto ai sensi dell’art. 2 del presente capitolato.
ART. 26 - NORME DI RELAZIONE
Il concessionario deve comunicare, al momento dell’affidamento dei servizi, il nominativo del responsabile del servizio, di cui al precedente art. 7, che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all’espletamento del servizio stesso. L’aggiudicatario garantirà altresì la reperibilità del suo responsabile del servizio durante gli orari di espletamento del servizio. Ogni segnalazione o contestazione che venga rivolta al responsabile del servizio si considera come effettuata all’appaltatore.
ART. 27 - SERVIZI AGGIUNTIVI
L’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare al concessionario, nel periodo di vigenza contrattuale e nel caso in cui ne sorga la necessità, anche la gestione di servizi aggiuntivi. Per l’affidamento di tali servizi l’Amministrazione provvede ad integrare il presente contratto con apposita determinazione del responsabile di servizio contenente l’imputazione dei maggiori oneri previsti e le specifiche contrattuali necessarie, provvedimento che dovrà essere controfirmato dal legale rappresentante della ditta per accettazione.
Il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per servizi complementari non potrà superare il 50% dell’importo del contratto
iniziale. (D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei contratti pubblici – art. 57 comma 5 a.2).
ART. 28 – CORRISPETTIVI E PAGAMENTI
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dall’utenza dietro presentazione di apposita fatturazione mensile, comprensiva di qualsiasi spesa.
La contribuzione a carico dell’Amministrazione Provinciale per i figli dei propri dipendenti sarà liquidata mensilmente ai dipendenti stessi.
ART. 29 - ROYALTY
E’ facoltà del concessionario coprire i posti lasciati liberi dall’Amministrazione Provinciale inserendo bambini esterni alle graduatorie prodotte dall’Amministrazione, così come previsto all’art. 5 del presente Capitolato.
La royalty sarà calcolata sul numero di bambini inseriti dal concessionario, applicando quanto offerto in sede di gara.
I corrispettivi saranno versati dal Concessionario al Concedente con cadenza trimestrale, entro 30 giorni da tale termine alla Tesoreria della Provincia di Treviso.
ART. 30 - REVISIONE DEL PREZZO
Per il primo anno il prezzo rimarrà fisso ed invariabile. A partire dal secondo anno è fatta salva la facoltà del concessionario di chiedere la revisione del prezzo, con esclusione dei servizi già prestati. La revisione, se richiesta, sarà operata in misura pari alla variazione annuale – rispetto all’anno precedente – dell’indice ISTAT annuale (anno solare) nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati (FOI nazionale). La stessa procedura sarà adottata, se richiesta dal concessionario, nel caso di proroga del contratto di cui all’art. 2 del presente capitolato. A seguito di espressa richiesta dell’aggiudicatario, l’Amministrazione Provinciale può eventualmente autorizzare una variazione incrementativa delle rette, in caso di:
▪ intervento di xxxxxxx del CCNL in ordine al personale dipendente, ovvero l’introduzione di nuove condizioni obbligatorie inerenti il trattamento dei collaboratori, nella misura in cui le nuove norme determinino incrementi dei costi non compensati dalla variazione dell’indice ISTAT;
▪ l’introduzione di norme di legge, anche in materia fiscale, che determinino variazioni significative nella struttura dei costi di gestione.
ART. 31 - PENALI
In caso di inosservanza agli obblighi o comunque di violazione delle disposizioni del presente capitolato la ditta aggiudicataria sarà tenuta al pagamento delle seguenti penalità:
➢ € 300,00= in caso di mancata sostituzione del personale assente, nei tempi previsti dal presente capitolato, per ogni giorno di assenza di ogni singolo operatore. Nel caso di mancanza di più operatori l’importo della penale sarà moltiplicato per il numero degli assenti.
➢ € 300,00= per non corrispondenza della qualifica degli operatori rispetto a quelle prevista del presente capitolato.
➢ € 150,00= nel caso in cui non fosse possibile contattare il coordinatore per oltre 48 ore.
➢ € 1.000,00= in caso di infrazione di carattere igienico-sanitario.
➢ € 5.000,00= per interruzione anche parziale del servizio.
➢ In caso di sciopero del personale dipendente dalla ditta, l’Amministrazione Provinciale dovrà essere avvisata di norma nelle 48 ore precedenti; in caso di mancato preavviso di interruzione del servizio per sciopero del personale sarà applicata alla ditta una penale di € 5.000,00=.
➢ € 200,00= per utilizzo da parte del personale di indumenti inadatti.
➢ € 500,00= per inadempienza pulizia locali ed impianti.
➢ € 400,00= per mancata attuazione di attività previste nel capitolato e nel progetto-offerta presentato in sede di trattativa privata e successivamente concordate con l’Ufficio Pubblica Istruzione.
➢ € 1.000,00= per mancato rispetto delle modalità di esecuzione del servizio e degli obblighi derivanti dal presente capitolato.
➢ € 50,00= per ogni giorno di ritardo sulla presentazione della documentazione relativa al personale impiegato entro i termini fissati dall’Amministrazione.
➢ Per il mancato acquisto di arredi ed attrezzature dichiarato in sede di trattativa privata, fino a tre (3) volte l’importo dichiarato fatto salvo la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto.
➢ € 500,00= per ogni altra infrazione non prevista nel presente capitolato e che arrechi nocumento all’efficace svolgimento del servizio.
In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità sarà raddoppiata. Per cumulo di infrazioni, la Provincia potrà procedere alla risoluzione del contratto.
Le interruzioni del servizio per cause di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, se comunicate tempestivamente alla controparte.
L’applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla quale la ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre il termine di 5 giorni dalla notifica della contestazione.
L’importo sarà trattenuto dalla Provincia di Treviso al momento della liquidazione del corrispettivo.
L’applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti alla Provincia per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.
ART. 32 - RISPETTO NORMATIVA SULLA PRIVACY
La concessionaria si impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003 (tutela della privacy) e successive modifiche ed integrazioni. Gli operatori della concessionaria garantiscono la riservatezza delle informazioni riferite ai minori e alle rispettive famiglie, dei servizi oggetto della concessione.
La concessionaria inoltre comunica alla Provincia il nominativo del responsabile della privacy, in sede di presentazione della documentazione per partecipare alla gara.
Dopo la stipulazione del contratto, con atto formale scritto da parte del titolare provinciale del trattamento dei dati, il responsabile della privacy della società aggiudicataria viene nominato, responsabile in outsourcing della privacy per i dati che verranno trasmessi e trattati dalla ditta aggiudicataria in esecuzione del contratto.
Il concessionario procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall’Amministrazione, in particolare:
- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell’espletamento del servizio appaltato;
- l’autorizzazione al trattamento deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l’organizzazione del servizio comprendendo i dati di carattere sanitario, limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l’incolumità fisica dei minori;
- non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;
- non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto. Tutti i dati, i documenti, gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti all’Ufficio appaltante della Provincia di Treviso entro il termine perentorio di 5 giorni dalla scadenza contrattuale;
- dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dagli artt. 33, 34 e 35 del D.Lgs. 196/2003.
La violazione od omissione delle prescrizioni sopra descritte rileva ai fini dell’applicazione di eventuali penalità da parte dell’Amministrazione provinciale. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l’aggiudicataria è comunque obbligata in solido con il titolare per danni provocati agli interessati in violazione della medesima.
ART. 33 - CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO
E’ vietata qualsiasi forma di cessione totale o parziale del contratto. E’ vietato subappaltare il servizio educativo sotto la comminatoria dell’immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni, salvo maggiori danni accertati.
E’ ammesso il subappalto solo per le attività non direttamente incidenti sulle fasi di svolgimento del servizio educativo e comunque previa autorizzazione della Provincia di Treviso.
L’affidamento in subappalto è consentito alle condizioni indicate dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006; pertanto il concessionario dovrà indicare in offerta la parte del servizio che intende affidare a terzi. Ai sensi dell’art. 118, comma 3, il pagamento dei subappaltatori sarà onere dell’affidatario del servizio che avrà l’obbligo di trasmettere all’Ente concedente copia delle fatture quietanzate dei pagamenti corrisposti al subappaltatore, entro 30 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato.
La “subconcessione” o “subappalto” del servizio in oggetto è vietata senza il consenso scritto dell’Amministrazione, sotto pena di risoluzione “de jure” del contratto e dell’incameramento della cauzione.
ART. 34 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione provinciale ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., e fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:
- sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa esclusa la forza maggiore, per almeno un giorno;
- inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti nel presente capitolato;
- uso dei locali per finalità diverse da quelle stabilite nel presente capitolato;
- inosservanza delle norme di legge di carattere previdenziale, assicurativo, contributivo, sanitario, anche riferite al personale dipendente;
- cessione del contratto;
- concessione in subappalto totale o parziale del servizio non concordato con l’Amministrazione precedentemente;
- applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un semestre;
- eventi di frode o sentenze passate in giudicato, accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- intervenuta inidoneità della ditta accertata dagli organi competenti;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario o comunque qualora si verifichino sostanziali modifiche nella struttura dello stesso tali da far venire meno il rapporto fiduciario sulla base del quale è stato stipulato il contratto;
- ogni altra inadempienza o fatto qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione dell’appalto ai sensi dell’art. 1453 del C.C.. Nel caso di risoluzione del contratto, per i casi previsti dal presente articolo, il concessionario incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dalla Provincia, fatto salvo il risarcimento dei danni arrecati alla Provincia di Treviso per le spese di eventuale riappalto del servizio e
per ogni altra spesa conseguente.
La facoltà di risoluzione è esercitata dall’Amministrazione Provinciale con preavviso scritto (racc. A/R) di trenta giorni, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere all’infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e servizi regolarmente adempiuti fino al giorno della risoluzione.
ART. 35 - FALLIMENTO, SUCCESSIONE E CESSIONE DEL CONCESSIONARIO
In caso di fallimento del concessionario o di risoluzione del contratto il servizio potrà essere affidato ad altro soggetto offerente con le modalità
di cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/06. In caso di fallimento del concessionario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, l’Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del servizio. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta escluso l’originario. Si applica l’art. 116 del D.Lgs. 163/06 nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.
ART. 36 - DIVIETI
E’ fatto tassativo divieto al concessionario ed agli operatori in servizio di richiedere agli utenti somme di denaro o compensi per la prestazione dei servizi oggetto del presente capitolato. E’ fatto divieto al concessionario, sotto pena di risoluzione del contratto, perdita della cauzione e del risarcimento di tutte le maggiori spese e danni che derivassero in conseguenza alla Provincia per la risoluzione contrattuale anticipata, di cedere, subappaltare in tutto o in parte i servizi a carattere educativo oggetto della presente gara informale.
ART. 37 - GARANZIE
L’aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fidejussoria secondo quanto previsto all’art. 113 del D.Lgs. N. 163/2006, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti, dell’eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la durata contrattuale per l’adempimento o la cattiva esecuzione degli obblighi assunti.
Il deposito cauzionale rimarrà fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e comunque, fino a quando non sia eliminata ogni eventuale eccezione e definita qualsiasi controversia.
Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/06 la suddetta cauzione può essere versata in misura del 50% dagli operatori in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 di qualità rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX 00000.
Resta salvo per l’Amministrazione Provinciale l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente previa detrazione dei corrispettivi dovuti.
ART. 38 - RIFERIMENTI NORMATIVI
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.
ART. 39 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Nel caso di controversie, il concessionario non potrà sospendere né rifiutare l’esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte dall’Amministrazione provinciale le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento della gara.
In assenza di una soluzione concordata per qualsiasi questione insorta tra l’Amministrazione Provinciale e il concessionario relativamente ai patti convenuti ed a quanto non previsto nel presente atto – ma relativo al servizio in oggetto – la controversia sarà demandata al Tribunale che ha giurisdizione sulla Provincia di Treviso.
ART. 40 - SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico del concessionario tutte le spese per tasse e diritti inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto relativo alla gara in oggetto e sua registrazione.
ART. 41 - AVVIO DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Successivamente all’aggiudicazione si addiverrà alla formale stipulazione del contratto, da redigersi nelle forme di legge e secondo le indicazioni del presente capitolato. L’Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l’adozione di apposito provvedimento dirigenziale anche in pendenza della stipulazione del contratto.