Oggetto Clausole campione

Oggetto. II.1) Entità dell'appalto II.1.1) Denominazione: II.1.2) Codice CPV principale II.1.3) Tipo di appalto II.1.4) Breve descrizione: II.1.5) Valore totale stimato II.1.6) Informazioni relative ai lotti II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: II.2.2) Codici CPV supplementari II.2.3) Luogo di esecuzione II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Oggetto. L'Accordo Quadro ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui all’art. 12 comma 5, del D.L. n. 98/2011, come convertito con Legge 111/2011, volti, ove possibile, anche al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli immobili, ivi inclusi quelli direttamente gestiti e finanziati dal MIBACT e dal Ministero della Difesa su immobili agli stessi in uso, nonché per gli interventi manutentivi gestiti dall’Agenzia del Demanio con fondi diversi da quelli di cui all’art. 12, comma 6, del D.L. n. 98/2011, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Calabria, affidati mediante singoli contratti. Sono compresi nell’appalto i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per realizzare ciascun intervento, attivato previa sottoscrizione di uno specifico contratto relativo al singolo intervento o lavoro, completamente compiuto secondo le prescrizioni di cui al presente AQ e del Capitolato Speciale d’Appalto nonché quelle che saranno indicate nella Documentazione Tecnica del singolo intervento o lavoro. L’AQ si estende automaticamente agli immobili che dovessero entrare a far parte del patrimonio edilizio dello Stato, a qualsiasi titolo, ed a quelli utilizzati in locazione passiva, successivamente alla sua stipula senza che l’Appaltatore possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. L’Agenzia ha la facoltà di escludere taluni interventi, ancorché previsti nel Piano Generale di cui all’art. 12, comma 4, D.L. 98/2011, trattandosi di un documento meramente programmatico che non implica alcun vincolo di realizzazione. Gli operatori parti dell’AQ non potranno pertanto avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.
Oggetto. 1. Il Contratto ha ad oggetto l’affidamento in Concessione della progettazione esecutiva, della realizzazione e della gestione dell’Opera [specificare l’Opera]. Il valore della Concessione è pari a euro [indicare il valore in cifre e lettere]. 2. In particolare, formano oggetto del Contratto le seguenti attività: a) la predisposizione del Progetto Esecutivo del [indicare l’Opera]; b) ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla progettazione, esecuzione e gestione dell’Opera; c) l’esecuzione dei lavori a regola d’arte e in conformità al Progetto Esecutivo; d) la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria dell’Opera previste, programmate o comunque necessarie a garantire la funzionalità e disponibilità dell’Opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita e per tutta la durata della Concessione; e) la gestione dell’Opera e l’erogazione dei Servizi da parte del Concessionario per tutta la durata della Concessione in conformità a quanto stabilito nella Sezione V. 3. Le attività di cui al comma 2 devono essere realizzate in conformità alle previsioni del Contratto. 4. L’importo dei lavori, come indicato nel Quadro Economico, è fisso e invariabile, salvo quanto previsto all’articolo 19. 5. La documentazione tecnica correlata all’esecuzione del Contratto e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza dello stesso, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione, se non, previa autorizzazione espressa del Concedente, per lo svolgimento di attività correlate all’esecuzione del Contratto. 6. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell’esecuzione del Contratto. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti l’ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno. 7. Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nel Contratto. [Le Parti possono introdurre ulteriori element...
Oggetto. Le presenti condizioni generali di fornitura (le “Condizioni Generali”) hanno ad oggetto la fornitura congiunta o disgiunta di Energia Elettrica e/o Gas Naturale da parte di uBroker S.p.A. (il “Rivenditore”), C.F. e ▇.▇▇▇ 11101970017, REA MI 2667242, Capitale Sociale: 5.000.000,00 € i.v., con sede legale in, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 31 20124 Milano, in base a quanto indicato dal Cliente nella Richiesta di Fornitura. L’Energia Elettrica e/o il Gas Naturale consegnato dal Rivenditore, tramite il proprio fornitore, al/i Punto/i di Prelievo (“POD”)/Riconsegna (“PdR”) sarà utilizzato direttamente dal Cliente per l’uso indicato nella Richiesta di Fornitura (civile/industriale/produzione di energia elettrica). uBroker S.p.A. gestisce esclusivamente il servizio commerciale di vendita dell’energia elettrica e/o del gas e la sua attività è estranea al servizio di dispacciamento, distribuzione e trasporto. Il Cliente si impegna altresì a non utilizzare l’Energia Elettrica e/o il Gas Naturale per usi diversi e a non cederla/o a terzi. Il Cliente dichiara di avere ottenuto le autorizzazioni, concessioni e servitù necessarie per l’allacciamento e che gli impianti di sua proprietà e/o disponibilità sono conformi alle norme CEI e alle vigenti disposizioni di legge, anche in materia di sicurezza. Il Cliente garantisce inoltre l’esattezza, l’attendibilità e l’autenticità dei dati riportati nella Richiesta di Fornitura e negli Allegati le cui disposizioni dichiara di conoscere ed accettare integralmente. Il presente Contratto è conforme alla normativa di settore vigente, consultabile al sito internet dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (in seguito “ARERA”) ▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇. Ai sensi dell’art.8.2 del Codice di Condotta Commerciale, qualora il Cliente venga contattato al di fuori dei locali commerciali, esso potrà verificare l’identità del personale commerciale del Rivenditore contattando gratuitamente il numero verde 800.950005.
Oggetto. 2.1 Il Promotore affida all'Ente l'esecuzione della Sperimentazione alle condizioni indicate nel presente Contratto, in accordo col Protocollo, con gli eventuali successivi emendamenti, nonché con le modifiche al presente Contratto/budget da questi derivanti e formalizzate mediante i necessari atti di modifica tempestivamente sottoscritti. 2.2 La Sperimentazione deve essere condotta nel più scrupoloso rispetto del Protocollo, nella versione vigente, accettata dallo Sperimentatore principale e approvata dal Comitato Etico e dall’Autorità Competente, in conformità alla vigente normativa in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali e ai principi etici e deontologici che ispirano l'attività medica dei professionisti a vario titolo coinvolti. 2.3 La Sperimentazione deve essere altresì condotta in conformità ai principi contenuti nella Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la Biomedicina, nella Dichiarazione di Helsinki nella versione aggiornata, nelle vigenti regole della Buona Pratica Clinica, e in conformità delle leggi applicabili in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione, nonché di protezione dei dati personali secondo la normativa vigente. 2.4 Con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti dichiarano di conoscere e accettare il contenuto di quanto sopra richiamato. 2.5 Il Promotore e lo Sperimentatore principale, avendo l’obbligo di tutelare la salute dei pazienti, quando ricorrano le circostanze, possono adottare urgenti e adeguate misure a tutela della sicurezza dei pazienti, quali la sospensione temporanea dello studio (interruzione del trattamento per i pazienti già coinvolti nella sperimentazione, ovvero interruzione dell’inclusione di nuovi soggetti), con le modalità previste dall’art. 38 del Regolamento, fermo restando l’obbligo per il Promotore di informare immediatamente il Comitato Etico e l’Autorità Competente ed i Centri di sperimentazione, oltre che i partecipanti allo studio in merito ai nuovi eventi, alle misure intraprese e al programma di provvedimenti da adottare, completando tempestivamente le procedure previste dalla vigente normativa. Il Promotore, avuta comunicazione dallo sperimentatore di un evento avverso grave, comunica tempestivamente alla banca dati elettronica tutte le reazioni sospette avverse gravi e inattese nei termini di cui al comma 2 dell’art. 42 del Regolamento (UE) n. 536/2014, anche ai sensi del comma 3 mediante segnalazione. 2.6.a) In caso di inclusione non competitiva dei pazienti: L'Ente p...
Oggetto. È indetta una selezione pubblica per il conferimento di n° 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca a tempo determinato: Durata del contratto (mesi): 12
Oggetto. II.1) Entità dell'appalto II.1.1) Denominazione: II.1.2) Codice CPV principale II.1.3) Tipo di appalto II.1.4) Breve descrizione: II.1.6) Informazioni relative ai lotti II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Oggetto. 1.1 Il Servizio opzionale di Assistenza Tecnica “One Service Kasko” ha ad oggetto la riparazione, la sostituzione dei Terminali e la reintegro nei casi di furto, come di seguito meglio definiti (di seguito “Servizio”), forniti da Vodafone Italia S.p.A. (di seguito “Vodafone”) al Cliente i) in esecuzione della Proposta di Abbonamento per Aziende presentata dal cliente a Vodafone Italia S.p.A. ii) in esecuzione della Proposta di Sottoscrizione di una Offerta mobile ricaricabile “Zero” o inclusa nelle offerte “One Business” presentata dal cliente a Vodafone Italia S.p.A.; che presentino malfunzionamenti e/o guasti purché non compresi all’interno delle fattispecie di cui al suc- cessivo articolo 2. 1.2 Il Servizio, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi, si rende applicabile: 1) ai Terminali indicati all’interno della Proposta che alla data della sua sottoscrizione devono risultare: a) funzionanti ed integri; b) presenti a listino Vodafone in vigore nella medesi- ma data; c) identificati in base a modello, marca, IMEI o altro elemento identificativo idoneo; 2) ai Terminali ricevuti in sostituzione a seguito di un intervento di assistenza erogato in base alle presenti Condizioni Generali ed avente il Codice IMEI (o altro elemento iden- tificativo idoneo) indicato nel Documento di Trasporto e/o nel documento di intervento rilasciato da Vodafone al momento della con- segna del nuovo Terminale. Sarà inoltre facoltà di Vodafone verificarne il funzionamento prima del perfezionamento della Proposta. 1.3 Si precisa che, restano inclusi nel Servizio i casi di furto, dovutamente e tempestivamente denunciati alla pubblica autorità e corre- dati da disattivazione della SIM associata, fino ad un massimo del 2% sul totale del parco terminali sotto copertura indicati all’interno del contratto. Sono in ogni caso esclusi dal Servizio gli eventi dolosi collegati al terminale. Vodafone procederà alla integrazione del terminale, in sostituzione di quello oggetto di furto e ad aggiornare il sistema gestionale con il nuovo IMEI che manterrà la scadenza originale. Al fine di procedere alla integrazione del terminale in sostituzione di quello oggetto di furto, in caso di furto del terminale il cliente dovrà contattare entro 2 giorni lavorativi dal fatto il servizio clienti Vodafone all’indirizzo email largeaccount.assistenza@mail.voda- ▇▇▇▇.▇▇, e inviare la copia a ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ della denuncia di furto, che dovrà contenere, a pena di esclu- sione d...
Oggetto. 1. Il presente Accordo Quadro ha per oggetto la fornitura, per il periodo di mesi 36 (trentasei), di medicazioni per malattie rare dermatologiche per le esigenze dell’ASL Roma 6; 2. La scelta di acquistare i prodotti, di cui al presente Accordo Quadro, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6, nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatrice, con ragioni di ordine strettamente clinico; 3. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6, a svolgere tutte le attività connesse all’oggetto del presente Accordo Quadro, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari per il Lotto a Euro Iva esclusa, nel rispetto della percentuale massima di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura di gara; 4. L’importo di cui al precedente comma è puramente indicativo e non vincolante ed esprime il limite massimo per la stipula del successivo Contratto attuativo e per l’accettazione dei relativi Ordinativi di fornitura emessi dalla Asl Roma 6; 5. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadro. 6. L’ASL Roma 6 si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Oggetto. Il DISTUM, come sopra rappresentato, contribuisce al progetto di ricerca sopra menzionato condividendo compiti e responsabilità oltre che sostenendo lo stesso con un contributo alla ricerca al DSU, a rimborso delle spese che sosterrà per la realizzazione del progetto di ricerca dal titolo “Transcodifica mediale dei ‘saperi pedagogici” che di seguito viene descritto: Abstract del progetto: Il metamedium computer è in grado di far fruire e realizzare compiutamente differenti testi mediali a differente base segnica e codicale su di uno stesso strumento tecnologico interattivo e operativamente ubiquo, grazie anche al suo collegamento alla rete internet. In tal senso, la ‘transcodificazione’ è divenuta a tal punto pervasiva tanto da investire tutte le sfere dell’educativo. Si tratta qui di una transcodifica della conoscenza che si attua attraverso diverse forme comunicative strutturate su distinti linguaggi e testi mediali, che, interagendo, creano contaminazione ma anche traduzione dei formati comunicativi. Come, a quali condizioni, in quali forme testuali, linguaggi mediali, formati comunicativi e con quali potenzialità formative si concretizza la transcodifica mediale dei saperi pedagogici? L’obiettivo della ricerca è quello di indagare tali aspetti nel tentativo di delineare una precisa tassonomia della ‘transcodificazione formativa’. Il DSU si impegna a mettere a disposizione il materiale in proprio possesso e il proprio patrimonio di conoscenze sul tema, coordinando le attività finalizzate alla conoscenza, nonché alla pubblicazione e divulgazione dei risultati conseguiti.